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1 Disciplinare per l indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga. (Approvato con Delibera Presidenziale 15 del 15/07/2014) Art. 1 Finalità 1. Il presente disciplinare, nelle more dell approvazione del Regolamento del Parco di cui all Art. 11 della L.394/91 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, ai sensi dell art. 15, commi 3 e 4, della stessa Legge, le modalità per l accertamento, la valutazione e la liquidazione degli indennizzi per i danni provocati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco. 2. Il presente disciplinare stabilisce inoltre le modalità per l eventuale concessione di incentivi agli allevatori che abbiano determinati requisiti e che utilizzino buone pratiche di allevamento in accordo con le finalità del Parco e stabilisce, inoltre, i criteri per l adozione delle misure di prevenzione atte a ridurre i danni provocati dalla fauna selvatica all allevamento. 3. Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. Art. 2 Ambito di applicazione 1. L Ente Parco, tramite il presente disciplinare, indennizza esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico. 2. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); lupo appenninico (Canis lupus lupus); aquila reale (Aquila chrysaetos); lince europea (Linx linx); gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris); tasso (Meles meles); faina (Martes foina); martora (Martes martes); volpe comune (Vulpes vulpes); cinghiale (Sus scrofa). 3. Ai fini del seguente disciplinare vengono indennizzati i danni arrecati: a. alle seguenti specie di animali domestici allevati: bovino domestico (Bos taurus); pecora domestica (Ovis aries); capra domestica (Capra hircus); cavallo domestico (Equus caballus); asino domestico (Equus asinus domesticus); gli ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (Oryctolagus cuniculus); suino domestico (Sus scrofa); specie avicole appartenenti ai generi: Anas, Anser, Cygnopsis, Numida, Meleagris; ape domestica (Apis mellifera);

2 2 b. alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (Cervus elaphus); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); cinghiale (Sus scrofa); lepre (Lepus europaeus). 4. L indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare: a. per i soggetti che svolgono l attività di allevamento del bestiame con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e s.m.i.), viene riconosciuto un indennizzo pari al 100% del valore di riferimento dell entità del danno accertato secondo le modalità specificate negli articoli che seguono; b. per i soggetti che svolgono l attività di allevamento del bestiame senza la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e s.m.i.), è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale del 50% del valore dell entità del danno accertato come al comma che precede; 5. All Ente Parco è affidato il compito di predisporre un Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco che definisca l elenco delle razze animali normalmente utilizzate per l allevamento e l importo degli indennizzi. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed approvato dall Ente. 6. Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo o all orso. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche. Gli allevatori che hanno subito perdite ai loro cani da guardiania, potranno essere inseriti nella rete per la cessione di cani per la guardiania del gregge, al fine di rimpiazzare i soggetti perduti. 7. Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente all orso e al cinghiale. 8. Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sul valore di base dell indennizzo (indicato nell allegato A Elenco e prezziario delle principali specie indennizzabili ): a. per le razze iscritte ai rispettivi libri genealogici oppure ai registri anagrafici, regolarmente certificati: aumentando del 50% il valore complessivo attribuito ai capi indennizzati. Per i soggetti nuovi nati non fanno fede le certificazioni dei genitori ad eccezione di agnelli e capretti (in considerazione delle difficoltà tecniche in merito all applicazione del tatuaggio) per i quali le certificazioni dei genitori faranno fede solo fino ad un massimo di 6 mesi e dei puledri A.I.T.P.R., per i quali, in considerazione dei periodi e delle modalità di anagrafe, faranno fede le certificazioni dei genitori solamente fino al mese di ottobre dell anno di nascita. b. in caso di capi di bestiame oggetto di specifici progetti di studio attuati dall Ente Parco: aumentando del 50% il valore complessivo attribuito ai capi indennizzati. c. per l allevamento biologico certificato: dovrà essere praticata una maggiorazione sui valori tabellari pari al 35%. Per gli allevamenti (biologici certificati) di ovini, la maggiorazione è considerata per tutti i capi, mentre per gli allevamenti (biologici certificati) di bovini ed equidi, la maggiorazione, sarà applicata solo fino ad un limite annuo (anno solare) così come di seguito specificato:

3 3 di 3 (tre) capi equini o 3 (tre) capi bovini o 5 (cinque) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 50 capi allevati (esclusi i nuovi nati); di 5 (cinque) capi equini o 5 (cinque) capi bovini o 7 (sette) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati); di 10 (dieci) capi equini o 10 (dieci) capi bovini o 15 (quindici) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica di oltre 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati); d. in caso di allevamenti di ovini non biologici, ma che abbiano ottenuto l Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) Agnello del Centro Italia, verrà praticata una maggiorazione sui valori tabellari pari al 35%; e. in caso di allevamenti di bovini e di equidi non biologici, ma che abbiano tutti sotto elencati requisiti verrà praticata una maggiorazione sui valori tabellari pari al 35%. La maggiorazione per BUONA CONDUZIONE AZIENDALE, potrà essere erogata solo nel rispetto di tutti i seguenti punti: 1. per i soggetti che svolgono l attività di allevamento del bestiame con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e s.m.i.); 2. evento di predazione avvenuto nel rispetto della normativa di monticazione vigente; 3. possesso ed utilizzo di una struttura per il ricovero invernale degli animali allevati e di un recinto per la gestione del bestiame al pascolo e che rispondano ai seguenti requisiti: struttura per il ricovero invernale dei capi: 1. struttura in muratura, con pareti e copertura idonei alla gestione del bestiame ricoverato e con pavimentazione idonea che consenta la rimozione periodica dello stallatico; 2. struttura di dimensioni idonee ad ospitare almeno l 80% del bestiame allevato; recinto per la gestione del bestiame al pascolo: 1. struttura in pali e rete elettrosaldata, con un altezza minima di 1,6m, oppure una struttura elettrificata, costruita al fine di evitare l ingresso di predatori nel recinto stesso; 4. tutti i capi di bestiame correttamente iscritti all anagrafe; 5. solo fino ad un limite annuo (anno solare): di 3 (tre) capi equini o 3 (tre) capi bovini o 5 (cinque) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 50 capi allevati (esclusi i nuovi nati); di 5 (cinque) capi equini o 5 (cinque) capi bovini o 7 (sette) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati); di 10 (dieci) capi equini o 10 (dieci) capi bovini o 15 (quindici) capi se l allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica di oltre 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati);

4 4 6. solo se il soggetto predato ha un età anagrafica superiore ai due mesi; 7. solo (a decorrere da gennaio 2015) se nell ambito dell anno solare precedente a quello della denuncia non siano state elevate a carico del titolare richiedente l indennizzo, un numero maggiore di 5 sanzioni amministrative inerenti le attività legate al pascolo di bestiame. La dichiarazione verrà resa compilando apposita modulistica. 9. Sono riconosciuti i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame (di cui al presente articolo, comma 3) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione, fino al limite di 50,00 per ogni capo ovino e caprino e di 100,00 per ogni capo bovino ed equino. Inoltre, per le vacche che hanno subito la perdita del vitello in seguito ad un evento di predazione e presentano lesioni ascrivibili a mastite, è riconosciuto un rimborso fino ad un massimo di 100,00 per il rimborso delle spese veterinarie dietro presentazione di apposita certificazione, mentre, nel caso in cui l animale con mastite debba essere abbattuto, è riconosciuto un contributo alla macellazione pari ad 300,00 (dietro presentazione di certificato di macellazione). La procedura per il contributo alla macellazione di vacche con la mastite, deve prevedere: 1. la denuncia da parte dell allevatore proprietario della vacca con l episodio di mastite; 2. l organizzazione di un sopralluogo di verifica da parte del comando CFS (con la presenza se possibile di un veterinario dell Ente); 3. l identificazione della bovina con la mastite quale madre di un vitello riconosciuto ed indennizzato come predato (corrispondenza di cedolini e marche auricolari); 4. l istruttoria della pratica da parte del comando CFS, solo se la perdita di funzionalità della mammella riguarda tutti e 4 i quarti. 10. per gli arieti, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell evento di predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (documentato) al netto dell IVA. Art. 3 Casi di non riconoscimento dell indennizzo e annullamento del sopralluogo 1. Costituiscono motivi per la perdita del diritto di indennizzo: a. assenza della carcassa dell animale morto; b. presenza di resti dell animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso; c. solo per gli ovi-caprini, la mancanza dell installazione delle misure di prevenzione (di cui all articolo 9, comma 2) eventualmente fornite o cofinanziate dall Ente a protezione del bestiame; d. il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti; e. la mancata apposizione sulla carcassa o sull animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia. 2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per l annullamento del sopralluogo.

5 5 Art. 4 Compiti del Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato 1. Al Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell Ente per le procedure di indennizzo. 2. L accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni. 3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno. 4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno. 5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri. Art. 5 Denuncia del Danno. 1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico è affidato al Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti. 2. La denuncia di presunta predazione a danno del patrimonio zootecnico, deve essere presentata nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall accertamento di capi dispersi e deve: a. essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto o via fax o anche verbalmente e formalizzata al momento del sopralluogo e presentata dall interessato presso il Comando Stazione Forestale competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Coordinamento Territoriale per l Ambiente per il Parco, oppure all Ente Parco; b. essere effettuata compilando in tutte le sue parti l apposito modulo disponibile presso il Comando Stazione Forestale competente territorialmente, presso il Coordinamento Territoriale per l Ambiente oppure presso l Ente Parco; c. contenere l attestazione che il danneggiato non abbia avanzato uguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o che da questo non abbia già ricevuto alcun indennizzo o equivalente; 3. Il diritto alle maggiorazioni di indennizzo di cui all art. 2 verrà perso se entro il termine di 30 giorni dalla data della denuncia non sarà prodotta ed inviata dal danneggiato al Comando Stazione Forestale competente territorialmente, la seguente documentazione cartacea: a. copia di Notifica di attività con metodo biologico emessa dall Ente Certificatore (Attestato di Idoneità Aziendale e Certificato di Conformità della Produzione); b. certificazione di iscrizione ai libri genealogici oppure ai registri anagrafici delle razze allevate dei capi oggetto di denuncia; c. autocertificazione del possesso dei requisiti di buona conduzione aziendale di cui all articolo 2, comma 8, lettera d).

6 6 Art. 6 Accertamento del danno 1. Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell evento dannoso è affidato al Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti. Il personale del Corpo Forestale dello Stato potrà essere accompagnato al sopralluogo da personale dell Ente. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell Ente o da questo all uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale del Corpo Forestale dello Stato sarà integrato da un apposita perizia medico legale. 2. L accertamento o l esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali. 3. L accertamento del danno è subordinato esclusivamente alla possibilità di rinvenire, da parte del personale incaricato, segni sulla carcassa che permettano l identificazione della causa di morte come predazione e l individuazione del presunto predatore come fauna selvatica. 4. Non sono indennizzati i capi dispersi. 5. Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia del verbale di accertamento indicante l effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica ovvero che non si sia trattato di un evento di predazione. 6. L Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento delle carcasse, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito automezzo. Art. 7 Valutazione del danno 1. La valutazione del danno con determinazione dell indennizzo spettante, viene effettuata dal Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o da personale dell Ente o da questo, all uopo incaricato, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in Prontuario. 2. L Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello deceduto, oppure, a scelta dell allevatore, di attitudine differente. La sostituzione potrà essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario. 3. L importo degli indennizzi viene stabilito sulla base del Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco, predisposto dall Ente, in cui sono definite le specie e le razze indennizzabili ed i prezzi unitari medi riconosciuti.

7 7 Art. 8 Liquidazioni 1. L Ente Parco liquida l indennizzo all avente diritto entro novanta giorni dall accertamento dell evento dannoso. Art. 9 Misure di prevenzione 1. L allevamento nel Parco deve essere condotto con l ausilio di misure di prevenzione dell evento di predazione ad opera della fauna selvatica. 2. Per l allevamento ovino e caprino, devono essere utilizzate come misure di prevenzione all interno del territorio del Parco: a. l utilizzo di uno o più custodi che si occupino della sorveglianza costante del gregge durante il pascolo e lo spostamento dallo stazzo al pascolo; b. l utilizzo di cani da guardiania appartenenti a razze con specifica attitudine in misura di due cani per gregge (se inferiore ai 100 capi) ovvero con un rapporto di almeno 1 cane ogni cento pecore (se superiore ai cento capi); c. l utilizzo di misure di protezione per il ricovero notturno delle greggi, quali stazzi elettrificati, stazzi in rete metallica e stazzi in muratura. 3. Per l allevamento bovino ed equino, possono essere utilizzate come misure di prevenzione all interno del territorio del Parco: a. l utilizzo di uno o più custodi che si occupino della sorveglianza giornaliera della mandria durante il pascolo e lo spostamento dallo stazzo al pascolo; b. l utilizzo di stazzi elettrificati o in rete metallica per la protezione di vitelli e vacche in procinto del parto. 4. L Ente Parco può assegnare in comodato d uso gratuito e mediante apposite graduatorie, agli allevatori che ne facciano richiesta, utilizzando specifica modulistica, recinzioni elettrificate o metalliche. 5. Il Parco promuove la rete di scambio di cani da guardiania di razza pastore abruzzese, agli allevatori che ne facciano richiesta. Art. 10 Trasparenza L Ente Parco, ai fini della trasparenza: 1. Renderà pubblici sul proprio sito i dati sulle denunce effettuate sul numero di capi interessati e sugli indennizzi erogati ad ogni allevatore; 2. Renderà pubblica sul proprio sito la somma destinata anno per anno all indennizzo; 3. Renderà pubblici sul proprio sito i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.

8 8 Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) ALLEGATO A: ELENCO E PREZZIARIO DELLE PRINCIPALI SPECIE INDENNIZZABILI Allevamento zootecnico (Allevamento convenzionale) SPECIE ETÀ PREZZO PER CAPO IN EURO OVINI CAPRINI BOVINI EQUINI SUINI ANIMALI DI BASSA CORTE API Agnello 70,00 Agnellone 90,00 Pecora 120,00 Pecora Gravida 140,00 Ariete 230,00 Capretto (max 6 mesi) 70,00 Capretto (6 mesi-1 anno) 90,00 Capra 120,00 Capra Gravida 140,00 Becco 230,00 Vitelli ( 1 giorno 6 mesi) 800,00 Vitelli ( 6 mesi -1 anno) 900,00 Manze (fino a 2 anni) 1.200,00 Manza Gravida 1.450,00 Vacca 1.000,00 Vacca Gravida 1.200,00 Tori 1.000,00 Puledri ( 1 giorno -1 anno) 800,00 Cavalla 1.200,00 Cavalla Gravida 1.440,00 Cavallo 1.200,00 Suinetti fino a 15 kg 50,00 Scrofette 250,00 Scrofa 400,00 Verro 500,00 Pulcini 3,00 Pollastri 10,00 Galline 10,00 Tacchini (max 2 mesi) 15,00 Tacchini adulti 40,00 Conigli 20,00 Danni solo all arnia 140,00 Danno al mielario (apr. ago.) 80,00 Danni alla famiglia di api 130,00

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