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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 117 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 3 agosto 2006 MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE (217)

2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, la l.r. 54 del 1997 recante: Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari all articolo 10, commi 1, 2, 7 e 8, prevede per il personale delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, compreso quello assegnato alla guida di autovetture in dotazione ai medesimi componenti l esclusione dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale, quale compensi per lavoro straordinario, compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dai vigenti CCNL per gli enti locali e dispone che, per compensare l esclusione di tali competenze, al personale di cui sopra, compete per la durata dell incarico, oltre al trattamento economico in godimento, un indennità annua lorda correlata alla qualifica e alla mansione. Il successivo articolo 11 prevede che il trattamento di cui all articolo 10 è riconosciuto, in via transitoria, in attesa della specifica disciplina contrattuale così come previsto dall articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sostanzialmente la predetta norma sostituisce provvisoriamente alle voci retributive tipiche del trattamento accessorio (compensi, premi ed indennità speciali) un unica voce denominata indennità di natura omnicomprensiva espressamente finalizzata a compensare il disagio correlato allo svolgimento di una determinata attività. Nella seduta in data 23 gennaio ultimo scorso la Giunta regionale ha chiesto di verificare le modalità per la valutabilità ai fini pensionistici e previdenziali della indennità di cui all articolo 10 della l.r. 54/1997. Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante: Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 agli articoli 3 e 7 definisce la retribuzione pensionabile ed al successivo articolo 13, lettere a) e b) individua le modalità di calcolo delle pensioni, sostituendo, con la finalità del contenimento della spesa previdenziale, a decorrere dal 1 gennaio 1993, ad un unica quota di pensione calcolata in base all anzianità complessiva e alla retribuzione dell ultimo giorno di servizio, due quote di pensione. La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare all articolo 2, comma 9, dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n A decorrere dal 1 gennaio 1996 pertanto sono incluse nella base contributiva tutti i compensi, in relazione all attività lavorativa, anche se variabili nell an e nel quantum. L ampliamento della base contributiva ovvero l assoggettamento di ogni compenso all obbligo di versamento contributivo non incide allo stesso modo nella determinazione del trattamento di quiescenza. II comma 11 dell articolo 2 della legge 335/ 1995 prevede espressamente che le voci retributive caratterizzate dalla variabilità nel tempo e nell importo concorrono solo nella determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b) dell articolo 13 del d.lgs. 503/1992 e dunque esclusivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nella retribuzione media pensionabile. Nella quota di pensione di cui alla lettera a) del citato decreto legislativo concorrono infatti solo gli emolumenti fissi nell ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi per essere finalizzati alla remunerazione dell attività lavorativa svolta a condizione che siano espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro. Con riferimento al personale del comparto sono inclusi in tale quota il trattamento fondamentale costituito dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall indennità di comparto nonché alcune voci di quello accessorio caratterizzate dalla fissità e dalla continuità. E escluso invece da tale quota, per essere utile ai soli fini della quota b) di pensione, il trattamento accessorio costituito dai compensi per lavoro straordinario, dalla produttività collettiva, dai premi per la qualità delle prestazioni individuali e dalle indennità. Alla luce della normativa vigente la definizione del trattamento economico del dipendente pubblico, a norma dell articolo 45 del d.lgs. 165/2001, è riserva esclusiva della contrattazione collettiva. Pertanto voci retributive corrisposte in costanza del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che presentano alcuni dei presupposti necessari per la pensione (fissità, continuità e generalità del trattamento) per essere esclusi espressamente o per non essere previsti o, ancora, per non essere specificatamente definiti come fissi e continuativi dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, non sono inclusi nella base pensionabile della prima quota di pensione (Corte dei Conti sez. Contr., 5 aprile 2002, n reg. Basilicata, sez. giurisd., 4 marzo 1999, n reg. Molise, sez. giurisd., 9 luglio 1998, n reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., n. 50). Con la legge regionale n. 54 del 1997 la Regione Marche ha dettato transitoriamente regole per la definizione del trattamento economico acces-

3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE sorio, correlato alla qualifica ed alla mansione, in favore degli addetti alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonché degli addetti alla guida delle autovetture in dotazione dei componenti medesimi, assorbente i compensi per lavoro straordinario, i compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dai vigenti CCNL per gli Enti locali. Il trattamento economico accessorio sostitutivo di istituti tipici contrattuali è costituito da un indennità annua lorda definita dalla legge medesima ed incrementata in sede di contrattazione decentrata integrativa aziendale. Il valore di detta indennità in quanto remunerativo di un attività particolarmente disagiata ha un peso consistente nell ambito della retribuzione spettante ai soggetti indicati nella norma. Per essere una voce retributiva che remunera lo svolgimento di una prestazione lavorativa giornalmente esigibile ha carattere di corrispettività, è fissa e continuativa nel tempo in quanto invariabile e costante in presenza dello svolgimento delle attività alla cui remunerazione è espressamente fìnalizzata, non è però contemplata nel contratto collettivo come fattispecie tipica dì prestazione lavorativa cui è correlata una retribuzione specifica. In assenza di specifica previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro un emolumento non può essere autonomamente incluso nella valutazione della quota a) di pensione. Pertanto l indennità di cui all articolo 10 della l.r. 54/1997 non concorre, pur possedendone tutti i requisiti, nella determinazione di tale quota di pensione. La tipologia di lavoro esigibile dai soggetti individuati all articolo 10 della l.r. 54/1997 è inoltre caratterizzata da un estrema flessibilità organizzativa funzionale alle esigenze degli organi politici piuttosto che dell apparato amministrativo. Con la finalità di definire il ruolo di tale personale nell ambito dell assetto organizzativo della Giunta regionale, si propone la modificazione della l.r. 20/2001 mediante la costituzione di uffici di staff posti alle dirette dipendenze dei componenti della Giunta regionale nelle ipotesi previste per la Giunta regionale dall articolo 22 della sopra citata legge regionale cui assegnare personale interno od esterno il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. L ufficio di staff è, dalla scienza della amministrazione, identificato come un ufficio che si colloca al di fuori della linea verticale o gerarchica che contraddistingue gli uffici di line ed è organizzato per operare alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica, in funzione di supporto e di raccordo tra politica ed amministrazione, senza svolgere attività amministrativa e di gestione. Qualora all ufficio di staff sono assegnati dipendenti interni o dipendenti di altre pubbliche amministrazioni nei confronti degli stessi va prevista l adozione di un provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell incarico. Va fissata la dotazione massima dei singoli uffici e demandata, a successivo provvedimento amministrativo della Giunta regionale, l individuazione dei ruoli e delle mansioni del personale, dei rispettivi requisiti per l accesso nonché del trattamento economico omnicomprensivo per ciascun ruolo, dato un limite massimo fissato con legge e parametrato ad una posizione contrattuale dell ordinamento professionale del Comparto Regioni ed Autonomie locali. A tale scopo è individuato il costo dì un dipendente regionale di categoria D3 con incarico dì alta professionalità nel valore massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Agli uffici di staff possono essere assegnati direttamente anche gli addetti alla guida delle autovetture ai componenti della Giunta regionale, fino ad un numero massimo che deve essere previsto dalla legge medesima, con la precisazione che la definizione dei ruoli interni tra addetti alla guida di autovetture ed i requisiti per l accesso sono definiti con deliberazione di Giunta e che l ammontare del trattamento economico omnicomprensivo spettante agli autisti non potrà essere superiore a quello individuato per il responsabile della segreteria particolare degli assessori della Giunta regionale. Disposizione analoga ma non identica è rinvenibile nell articolo 90 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori. Nell ambito delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro di un dipendente regionale (il riferimento è alla l.r. 20/2001) fattispecie di conferimento di incarico a termine che comporta la sospensione legale (mediante collocamento in aspettativa) sono previste (articolo 27, comma 6 e articolo 28 comma 3 ter). Nonostante le tipologie di incarico che prevedono il collocamento in aspettativa siano di elevato contenuto professionale si ritiene che legittimamente la Regione Marche ne possa prevedere delle ulteriori per l assegnazione ad uffici già previsti negli ordinamenti pubblici e riconosciuti come essenziali per l organizzazione degli organi politici. La soluzione che si prospetta comporta inoltre lo svincolo della determinazione del trattamento omnicomprensivo degli addetti agli uffici di staff dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l individuazione delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente con rapporto di diritto pubblico. Con la presente proposta vengono inoltre modificate alcune leggi regionali contenenti disposizioni in materia di organizzazione e di personale.

4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Modifica della l.r. 20/2001) 1. L articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente: Art (Uffici dei componenti della Giunta regionale). 1. Per l espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale ed agli Assessori sono costituiti appositi uffici, i cui organici non possono eccedere: a) per il Presidente della Giunta regionale, sette unità di cui tre addetti alla guida di autovetture: b) per il Vicepresidente e gli Assessori, cinque unità di cui due addetti alla guida di autovetture. 2. I predetti uffici, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell azione delle strutture organizzative della Giunta regionale, né sostituirsi ad esse. 3. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, determina gli organici degli uffici di cui al comma 1, i requisiti che deve possedere il personale e provvede alla nomina dei componenti degli uffici medesimi e dei rispettivi responsabili. 4. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 3 sono regolati con contratto di lavoro subordinato a termine di diritto privato. Per i responsabili degli uffici possono essere instaurati anche contratti a tempo parziale al cinquanta per cento, o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e in tali casi, può essere derogato l organico di cui al comma 1, ferma restando la spesa massima complessiva prevista per i responsabili. 5. I due terzi del contingente complessivo degli organici di cui al comma 1 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale assegnato, che sia dipendente della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell incarico dal rispettivo ente di appartenenza. 6. La Giunta regionale determina il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui comma 3, sulla base dell equiparazione con le categorie contrattuali dell ordinamento professionale del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali. 7. La Giunta regionale determina l adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo di cui al comma 6 anche sulla base degli incrementi contrattuali della contrattazione collettiva. 8. II trattamento economico omnicomprensivo dei responsabili degli uffici non può superare quel-

5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE lo di un dipendente regionale di categoria D3 con incarico di alta professionalità nell importo massimo previsto dalla contrattazione collettiva. 9. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dell ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.. Art. 2 (Modifica dell articolo 19 della l.r. 2/2006) 1. Al comma 1 dell articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006) le parole 30 settembre sono sostituite con le parole: 31 dicembre. Art. 3 (Norme finanziarie) 1. Per l anno 2006 gli oneri finanziari conseguenti all applicazione della presente legge trovano copertura tra le risorse già stanziate a carico dell UPB 20701, che comprende anche le risorse utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento del salario accessorio omnicomprensivo dei componenti delle segreterie e degli autisti della Giunta Regionale. 2. Per gli anni successivi l entità della spesa sarà determinata dalle rispettive leggi finanziarie. Art. 4 (Norme transitorie e finali) 1. Il personale in servizio presso le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ove intenda mantenere il trattamento previgente, deve darne apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di personale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore medesima. 2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale dà attuazione a quanto disposto dall articolo 22 della l.r. 20/2001, come sostituito dall articolo 1 della presente legge, e fissa il trattamento economico omnicomprensivo del personale degli uffici nella misura percepita alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il comma 4 dell articolo 51 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è abrogato.

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