CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
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- Flaviana Mele
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1 Allegato parte integrante capitolato speciale d'appalto CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione di laboratorio presso il Settore laboratorio e controlli dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. SOMMARIO Art. Titolo Pag. 1 DEFINIZIONI 2 2 OGGETTO DELL'APPALTO 2 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2 4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 2 5 MATERIALI E ATTREZZATURE 3 6 DISPOSIZIONI APPLICABILI 3 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 4 8 DOCUMENTI CONTRATTUALI 4 9 DURATA DELL APPALTO 4 10 OBBLIGHI IN TEMA DI RISERVATEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 4 11 MODALITA DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 4 12 PENALITA 4 13 TUTELA DEI LAVORATORI 5 14 SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 5 15 RESPONSABILITÀ PER DANNI. POLIZZA ASSICURATIVA 5 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5 17 RECESSO 6 18 VERIFICHE E CONTROLLI 6 19 SPESE CONTRATTUALI 6 20 DISPOSIZIONI APPLICABILI 6 21 FORO COMPETENTE 6 Pag. 1 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
2 Art. 1 DEFINIZIONI 1. Ai fini della gara e del presente capitolato, si intendono per: - Committente: Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (in seguito indicata Agenzia). - Appaltatore: Impresa con cui il Committente sottoscriverà il contratto d'appalto. - Responsabile dell esecuzione del contratto: nominato dall Agenzia e dall Appaltatore è responsabile dell esecuzione del contratto e dell ottemperanza, a regola d arte, delle prescrizioni del presente Capitolato. Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 1. Il servizio oggetto dell appalto comprende le seguenti operazioni: a) manutenzione della strumentazione b) assistenza in caso di malfunzionamento o guasto. Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 1. Modalità e tempi di esecuzione del servizio L Appaltatore dovrà mettere a disposizione operatori, con preparazione tecnica adeguata, che dovranno essere in grado di effettuare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli strumenti e software previsto nell allegato 1 del Capitolato con sostituzione dei pezzi di ricambio a carico dell Appaltatore. E previsto n. 1 (uno) intervento di una manutenzione preventiva sugli strumenti dell allegato 1 con le modalità dell allegato 2 nonché l assistenza telefonica per il software dell allegato 1. Tempi di intervento in caso di malfunzionamento o guasto con chiamata da parte del Settore laboratorio e controlli: - Contatto con il tecnico: entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata - Tempo di intervento in sede : entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata - Tempo di risoluzione del malfunzionamento o guasto: 5 giorni lavorativi dalla chiamata salvo proroga concessa dal Settore laboratorio e controlli È richiesto l utilizzo di pezzi nuovi in caso di sostituzioni di parti di ricambio. L utilizzo eventuale di pezzi ricondizionati deve essere autorizzato espressamente dal Settore laboratorio e controlli. E richiesto inoltre: 1. per ogni linea strumentale un tecnico di riferimento da contattare in caso di guastomalfunzionamento, che attivi la procedura di chiamata; 2. i moduli di manutenzione per tutti gli strumenti; 3. il listino prezzi delle principali parti di consumo. 2. Registrazioni delle operazioni Al termine di intervento, l incaricato dell Appaltatore provvederà a redigere un rapporto del lavoro effettuato, facendo firmare al personale incaricato del Settore laboratorio e controlli che trattiene copia. Art. 4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 1. L Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività relativa ai servizi oggetto del presente Capitolato d appalto rispettando tutte le leggi e le normative in materia di sicurezza. 2. L Appaltatore si impegna a formare, sensibilizzare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi. 3. L Appaltatore dovrà inoltre: - utilizzare personale con idonea formazione e preparazione per l esecuzione delle attività; Pag. 2 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
3 - utilizzare mezzi idonei per l esecuzione delle attività; - far adottare i dispositivi individuali e specifici di protezione necessari, esigerne e controllarne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in atto tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. 4. L Appaltatore deve provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs.n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute durante il lavoro) e s.m. ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 106/2009, nonché dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e dalla normativa che dovesse intervenire nel corso dell esecuzione dei lavori. 5. L Appaltatore si impegna altresì ad eseguire i lavori in costante e totale osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza e salute anche per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti. In particolare l Appaltatore si impegna a garantire l incolumità del personale dell Agenzia e di terzi ed ad adottare tutte le misure di sicurezza e buona tecnica, anche se non previste da norme specifiche, nonché predisporre i documenti di valutazione dei rischi specifici propri in conformità del all art 17 e 28 del D.Lgs n. 81/2008 riferiti alle responsabilità connesse all organizzazione ed esecuzione dei lavori. 6. L Appaltatore dovrà collaborare con il Commettente per la predisposizione delle attività di cooperazione e di coordinamento di cui all art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi presenti nelle attività oggetto del contratto e ai fini della predisposizione da parte del committente del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze DUVRI da allegare al contratto stesso. 7. Secondo quanto previsto dallo stesso art. 26 dovranno essere indicati i costi riguardanti le misure adottate per eliminare o ridurre la minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, anche per quanto riguarda i lavori subappaltati. Art. 5 MATERIALI E ATTREZZATURE 1. Tutti i materiali, i componenti e le materie prime utilizzate dall'appaltatore nell esecuzione degli interventi manutentivi dovranno essere installati a perfetta regola d arte secondo quanto previsto della norme specifiche. Art. 6 DISPOSIZIONI APPLICABILI 1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, di cui in seguito vengono riportate le principali: a) Decreto Legislativo n. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e s.m. ed integrazioni, decreto correttivo, D.Lgs n. 106/ L Appaltatore solleva l Agenzia da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle suddette norme e da ogni altra relativa all esercizio delle proprie attività. Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 1. Tutte le attività devono essere svolte senza penalizzare o rendere nocumento all attività dell Agenzia. 2. L Appaltatore espleterà il servizio oggetto della presente gara con autonoma organizzazione, provvedendo a proprie spese a tutto il personale, a tutti i mezzi, attrezzature e prodotti necessari allo svolgimento del servizio salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente Capitolato. 3. La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi è a carico dell Appaltatore. 4. La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti o di collaboratori dell Agenzia non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità sulla corretta esecuzione degli stessi. Pag. 3 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
4 Art. 8 DOCUMENTI CONTRATTUALI 1. Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai seguenti atti: - contratto d'appalto; - capitolato speciale; - offerta dell Appaltatore. Art. 9 DURATA DELL APPALTO 1. Il contratto ha durata di 12 mesi dalla data indicata sul contratto di appalto. Art. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI RISERVATEZZA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 1. L Appaltatore è tenuto alla massima riservatezza in relazione a qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza nell esercizio della attività oggetto del presente appalto. 2. L Appaltatore si impegna altresì a non eseguire copia di alcun documento sia cartaceo che in formato digitale senza la preventiva autorizzazione scritta dell Agenzia. Art. 11 MODALITA DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 1. La fatturazione del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi verrà effettuata nel seguente modo: - quattro rate trimestrali posticipate 2. Il pagamento avverrà a 30 giorni dal ricevimento della fattura. Art. 12 PENALITÀ 1. L Appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, é soggetto all applicazione di penalità per qualsiasi ritardo e/o per scorretta esecuzione dei lavori valutata caso per caso. L iter della penalità, avviato dall Agenzia, consta delle seguenti fasi: - l Agenzia, invierà comunicazione per le vie brevi ( , pec o fax) all Appaltatore indicando l inadempienza contestata e la data esatta in cui intende elevare la penalità: l Appaltatore avrà almeno 72 ore (festività escluse) durante le quali potrà giustificarsi ed eventualmente rimediare all inconveniente; - in assenza di giustificazioni ritenute dall Agenzia sufficienti o di mancato intervento risolutivo, la penalità verrà applicata a partire dalla data indicata sulla prima comunicazione. In particolare è previsto un addebito dell importo della penale nella misura di 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo al ripristino delle normali condizioni di funzionamento in relazione all inadempienza contestata. Art. 13 TUTELA DEI LAVORATORI 1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai servizi affidati. 2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 3. L Appaltatore è obbligato in solido con l eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e Pag. 4 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
5 assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute. 4. L Appaltatore su specifica richiesta dell Agenzia è tenuto a dare evidenza degli obblighi previsti dal presente articolo. 5. L Appaltatore ha la più ampia responsabilità sia in caso di infortuni, al personale addetto ai lavori o a terzi, sia in caso di danno diretto a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di manutenzione e che possano essere imputati all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto. 6. L Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto. Art. 14 SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 20% dell importo del contratto, con le modalità previste dall art. 118 del D.Lgs 163 del 12 aprile L Appaltatore non può cedere il contratto senza il consenso scritto dell Agenzia. Il consenso dell Agenzia potrà essere espresso nei limiti e alle condizioni previste dall articolo 28, comma 1, della L.P , n. 23 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per la cessione del credito si applica quanto previsto dall articolo 28, comma 1 bis, della L.P , n. 23 e successive modifiche e integrazioni. 4. La cessione del contratto o l eventuale subappalto non autorizzato, determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l Agenzia di risarcimento di ogni conseguente danno. Art. 15 RESPONSABILITÀ PER DANNI. POLIZZA ASSICURATIVA 1. L'Appaltatore è pienamente responsabile sia civilmente che penalmente di ogni eventuale danno, a persone, cose ed animali, dipendente dalla prestazione dei servizi, dei lavori e delle forniture. L'Appaltatore è obbligato ad indennizzare l Agenzia ed i terzi per i danni medesimi. 2. Per quanto riguarda l'esecuzione di tutte le operazioni previste dal presente contratto, l Appaltatore è da ritenersi l'unico responsabile nei confronti del Committente anche nel caso in cui provveda a fornire o noleggiare strumenti ed apparati non di sua proprietà o produzione ovvero, per alcune lavorazioni, si avvalga di personale o ditte terze. 3. Per le responsabilità inerenti l esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà essere titolare di una polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi, con massimale unico pari a ,00 (tremilioni/00). 4 Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all Agenzia entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto. 5 Qualora la polizza risultasse di durata inferiore a quella del contratto, alla scadenza dovrà essere rinnovata ed inviata all Agenzia a pena di rescissione del rapporto contrattuale. Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Dopo l accertamento formale dell Agenzia di tre inadempienze dell Appaltatore, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, l Agenzia può procedere, previa formale contestazione scritta, alla risoluzione del contratto. 2. L Agenzia può procedere all immediata risoluzione del contratto, unicamente comunicando all Appaltatore la propria decisione, ex art codice civile e fermo quanto previsto dall art codice civile, senza con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti: a) qualora non vengano rispettati, da parte dell Appaltatore, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali e prevenzioni infortuni; b) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali e/o il mancato svolgimento dell assistenza e manutenzione della strumentazione; c) per grave negligenza o frode nell esecuzione degli obblighi contrattuali; Pag. 5 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
6 d) per cessazione di attività; e) per cessione del contratto non autorizzato dall Agenzia o subappalto totale; f) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; g) in qualsiasi momento dell esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 3. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Art. 17 RECESSO 1. L Appaltatore è tenuto all accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale da parte dell Agenzia dal contratto, salvo l obbligo di preavviso di almeno due mese, qualora l Agenzia intenda provvedere diversamente in merito all esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato in relazione a modifiche normative, organizzative e territoriali. 2. In tal caso, in deroga all art del codice civile, all Appaltatore non verranno riconosciute alcuna spesa, indennità, risarcimento, anche per mancato guadagno, salvo il caso delle spese che l Appaltatore riesca a dimostrare di aver effettivamente sostenuto. Art. 18 VERIFICHE E CONTROLLI 1. I controlli sull efficacia e sul corretto svolgimento dei servizi affidati verranno svolti dal Settore laboratorio e controlli dell Agenzia. 2. La sorveglianza e i controlli dell Agenzia non sollevano l Aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati. Art. 19 SPESE CONTRATTUALI 1. Saranno posti a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per imposte, diritti ed eventuali spese notarili inerenti e conseguenti alla procedura di gara e all'aggiudicazione. Art. 20 DISPOSIZIONI APPLICABILI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia con particolare riferimento all'art del Codice Civile ed alle consuetudini locali. Art. 21 FORO COMPETENTE 1. Per tutte le controversie derivanti dall interpretazione o dall'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Trento. Pag. 6 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2013-AG
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