PROPOSTE DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI

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1 Nota di presentazione del pacchetto pubblicato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2013 D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S PROPOSTE DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E SULLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO Serie La lente sull Ue n 23 Febbraio 2013

2 PROPOSTE DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E SULLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO Premessa Il 13 febbraio u.s. la Commissione europea ha presentato un pacchetto di norme volto a migliorare la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori e la sorveglianza del mercato per favorire la libera circolazione delle merci nel mercato europeo. Il pacchetto consta di diverse componenti: - una Comunicazione su una maggiore sicurezza dei prodotti e migliore sorveglianza sul Mercato Unico per i prodotti, - un Piano d azione pluriennale per la sorveglianza dei prodotti nel mercato europeo che copre il periodo , - un Rapporto a cura della Commissione sull implementazione del Regolamento 765/2008/CE e, soprattutto, - due proposte di Regolamento, il primo sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori e il secondo sulla sorveglianza del mercato, ciascuno dei quali è accompagnato da una valutazione d impatto. Entrambe le proposte, che rientrano tra le azioni prioritarie del Single Market Act II (presentato lo scorso ottobre) si configurano come strumenti utili per armonizzare e semplificare la normativa a livello europeo e per poter assicurare un migliore controllo sulle merci immesse sul mercato, eliminando così ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci. Attualmente la sorveglianza di mercato avviene tramite il sistema di allerta rapida (RAPEX) al quale nell anno 2011 sono state notificate 1556 azioni prioritarie, di cui il 27% per il settore tessile, il 21% per il settore dei giocattoli, l 8% per il settore elettronico e il 7% per il settore dei cosmetici. Il quadro normativo che disciplina, ad oggi, la materia a livello europeo è costituito dalla Direttiva 2001/95/CE, meglio nota come Direttiva per la sicurezza generale dei prodotti (GPSD), dalla Direttiva 87/357/CE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso dalla realtà, compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori e dal Regolamento 765/2008/CE, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. 2

3 PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI La nuova proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti, che abroga le precedenti Direttive 2001/95/CE e 87/357/CE, impone, come la normativa attuale, un requisito generico di sicurezza (art. 4) e introduce un obbligo di indicazione di origine. L obiettivo principale della proposta è quello di facilitare la libera circolazione dei prodotti destinati al consumo, secondo le direttive del Trattato. Ambito di applicazione Ricadono nell ambito di applicazione della proposta (art. 2) i prodotti manifatturieri che rispettano almeno uno dei seguenti criteri: - Prodotti che siano destinati ai consumatori; - Prodotti che possano essere usati dai consumatori, anche se non sono stati progettati appositamente per essere utilizzati da essi; - Prodotti con cui i consumatori entrano in contatto nel quadro della fornitura di servizi ad essi rivolti. Sono escluse dalla portata della norma (art. 2.3) alcune categorie di prodotti, tra le quali i prodotti alimentari e i medicinali. Obbligo di indicazione di Origine (art. 7) L art. 7 della proposta di Regolamento in questione prevede l obbligo di indicazione dell origine. In particolare, la disposizione prevede che su i tutti i prodotti europei ed importati destinati ai consumatori venga indicata l origine del prodotto, in base a quanto previsto dal Codice Doganale Comunitario. Inoltre, per i prodotti fabbricati in Europa sarà possibile scegliere, a discrezione del produttore, se apporre il made in EU o il made in dello Stato membro. In ogni caso, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono, sarà possibile indicare l origine sulla confezione o su un documento di accompagnamento. Presunzione di sicurezza In base a quanto dettato dalla nuova proposta di Regolamento (art. 5) un prodotto si ritiene sicuro se è conforme ai requisiti imposti dalla legislazione europea o agli standard europei pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea ovvero alle norme degli Stati membri in cui è disponibile il prodotto. 3

4 Obblighi a carico degli operatori economici La proposta di Regolamento (Capitolo II) procede elencando una serie di obblighi per i diversi operatori economici. In particolare: - I produttori (art. 8) dovranno fornire un adeguata documentazione tecnica di supporto informativo sulle modalità d uso del prodotto e su eventuali rischi per il consumatore, utilizzando una lingua facilmente compresa dai consumatori. La documentazione dovrà contenerne una serie di informazioni necessarie ad identificare il produttore e di specifiche tecniche - la cui consistenza deve essere proporziona ai rischi correlati al prodotto e dovrà essere indicata sul prodotto o, se non è possibile a causa della sua forma o misura, su un foglio che lo accompagni. Qualora il produttore si renda conto di aver immesso sul mercato un prodotto non conforme alle norme sulla sicurezza, deve porre in atto le azioni correttive necessarie, anche ritirandolo dal mercato, e avvisare l Autorità di mercato responsabile (art. 9.9). - Gli importatori (art. 10) se ritengono che il prodotto non sia conforme alle disposizioni legislative non dovranno immetterlo sul mercato, fin quando questo lo status di non conformità perdura, e hanno l obbligo di avvisare il produttore e notificare l anomalia all Autorità di sorveglianza di mercato competente (art. 10.2). Anche gli importatori dovranno mettere in evidenza i propri dati e riferimenti (10.3), verificare che il prodotto sia accompagnato da tutte le informazioni prescritte dal Regolamento e non dovranno coprire le informazioni sulla sicurezza con le ulteriori etichette (art. 10.3). - I distributori (art.11), soggetti anch essi ad un obbligo di sorveglianza attiva che consiste nella notifica all Autorità di sorveglianza qualora il prodotto non si dimostri sicuro, dovranno verificare che produttori e importatori abbiano rispettato le prescrizioni del Regolamento (art. 11.2). Nel caso in cui il distributore creda che il prodotto che ha immesso sul mercato non sia sicuro, o non conforme con il Regolamento, deve porre in essere tutte le azioni correttive necessarie per riportare il prodotto secondo conformità e deve attivare l autorità di sorveglianza dello Stato membro nel quale il prodotto potrebbe causare dei rischi (art. 11.5). - Il Regolamento prevede anche (art. 13) che l obbligo di informare le autorità di sorveglianza del mercato non sussista nel caos in cui siano soddisfatte determinate condizioni. A tal proposito, la proposta (art. 3) ridefinisce il concetto di rischio (che nell attuale Direttiva è limitato alla sicurezza e alla salute del consumatore) includendovi anche la protezione dell ambiente e l efficienza energetica. 4

5 È prevista per la Commissione la possibilità di adottare degli atti delegati (in accordo con l art. 20 del Regolamento) nei quali stabilirà per quali prodotti, categorie o gruppi di prodotti, in ragione del loro basso livello di rischio, non sarà necessario indicare sul prodotto le informazioni richieste agli artt. 8.7 e Tracciabilità L articolo 15 della proposta legislativa è dedicato alla tracciabilità di alcuni prodotti, che, in ragione delle loro caratteristiche specifiche, sono suscettibili di causare dei seri rischi per la salute e per la sicurezza dei consumatori. Il sistema elettronico di tracciabilità, che richiede l adesione da parte degli operatori economici coinvolti nella catena di produzione del prodotto (art. 15.2), consiste in una collezione e archiviazione di dati che permettono l identificazione dei prodotti. La nuova proposta legislativa prevede per la Commissione (artt. 16 e 17) la facoltà di richiedere alle organizzazioni di standardizzazione europea individuare gli standard europei, per assicurare una maggiore conformità al requisito generale di sicurezza dettato dall art. 4 (art.16.1) e disciplina anche le modalità con cui le organizzazioni di standardizzazione possono operare, una volta adite dalla Commissione. Il disegno di legge sulla sicurezza dei prodotti si conclude (art.18) regolando la natura delle sanzioni, rispetto alle quali rimangono competenti gli Stati membri, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, le sanzioni dovranno tenere conto della misura delle imprese in particolare delle esigenze delle PMI (art 18.2). In linea con l obiettivo di rafforzare e ottimizzare la sorveglianza di mercato per tutti i prodotti, le previsioni concernenti la sorveglianza del mercato e il RAPEX, che sono attualmente contenute nella GPSD, sono state trasferite nella proposta di Regolamento sulla sorveglianza di mercato. PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA SORVEGLIANZA DI MERCATO La proposta di Regolamento sulla sorveglianza di mercato si qualifica come naturale completamento della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti immessi nel mercato. Essa volge alla semplificazione della normativa esistente, uniformando le procedure e i requisiti di valutazione a livello europeo. L obiettivo della Commissione è quello di creare un unico testo che riduca le norme sulla sorveglianza del mercato ed elimini le attuali incertezze causate dalla sovrapposizione di norme. 5

6 Il secondo progetto normativo stabilisce la sequenza del processo di sorveglianza disciplinandone la procedura, la pubblicazione e la notifica delle informazioni, l individuazione dei prodotti a rischio, la valutazione del rischio e il coinvolgimento degli operatori economici, fino alle sanzioni. Autorità di sorveglianza La proposta prevede (artt. 4 8) che ogni Stato membro stabilisca la propria autorità di mercato, definendone i compiti, i poteri e l organizzazione. Sono stabiliti gli obblighi delle autorità di sorveglianza tra i quali vi è quello di stilare un programma da aggiornare almeno ogni quattro anni - e sono previsti anche degli obblighi a carico degli operatori economici, che devono fornire la documentazione e le informazioni sul prodotto qualora siano richieste dall Autorità di sorveglianza competente. Controlli La proposta disciplina, nei capitoli II e IV, i controlli dei prodotti provenienti dall Unione e quelli provenienti da paesi terzi. Nel caso in cui le autorità di sorveglianza di mercato abbiano sufficienti ragioni per credere che un prodotto immesso sul mercato presenti un rischio devono attivare una valutazione del rischio (art. 9), tendendo conto delle considerazioni e dei criteri stabiliti dal regolamento (art. 13). Il progetto, dopo aver elencato i requisiti di rischiosità di un prodotto, prescrive le azioni correttive che dovranno adottare gli operatori economici coinvolti - su suggerimento dell autorità competente entro un determinato arco temporale - e disciplina i casi in cui l autorità può procedere all adozione di misure aggiuntive. Qualora il prodotto presenti un rischio grave, le autorità di sorveglianza del mercato possono adottare tutte le misure necessarie senza consultare prima l operatore economico (art. 10.4). Scambio di informazioni e cooperazione Il progetto legislativo della Commissione, al fine di rafforzare e semplificare la sorveglianza del mercato, uniforma (artt ) le due procedure di intervento rapido attualmente esistenti, il RAPEX e le procedure di valutazione dell Unione che spesso si trovano a operare in parallelo creando delle sovrapposizioni. Il RAPEX sarà secondo la proposta l unico sistema di allerta per denunciare i prodotti che espongono a rischio i consumatori. 6

7 La proposta di Regolamento, attraverso la nuova procedura, consentirà di agevolare il processo di notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, avvalendosi sia dell attuale struttura RAPEX ma anche del sistema di informazione e comunicazione per la sorveglianza del mercato (ICSMS) - art. 21. Il sistema RAPEX sarà aperto non solo ai paesi che ne fanno parte, ma anche ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali in rispetto dei loro reciproci accordi. Il progetto prevede che nei casi urgenti, in cui l azione del singolo Stato membro non sia sufficiente, la Commissione possa intervenire tramite l adozione di misure, temporanee o permanenti. La proposta prevede anche l istituzione (artt ) di un Forum europeo sulla sorveglianza del mercato (EMSF) che si riunirà ad intervalli regolari o su richiesta della Commissione e degli Stati membri, e sarà aperto alla partecipazione di esperti per collaborare con l ICSMS, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni sui prodotti che presentano un rischio e stimolare la cooperazione a livello europeo, con particolare riguardo alla tracciabilità e al ritiro dal mercato dei prodotti che presentano un rischio. 7

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