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1 Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione multigaranzia Mod Ed. 10/2015 Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il Fac-simile del Modulo di Adesione alla polizza collettiva, deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla polizza collettiva. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Gruppo Intesa Sanpaolo

2 Polizza Collettiva ProteggiConMe Sommario Nota Informativa ProteggiConMe Condizioni di Assicurazione Glossario Fac-simile del modulo di adesione Informativa sul trattamento dei dati personali

3 Polizza Collettiva ProteggiConMe Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di sottoscrivere il Modulo di Adesione. Data ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2015

4 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa Sommario A. Informazioni sull impresa di assicurazione pag Informazioni generali pag Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società pag. 1 B. Informazioni sul contratto pag Coperture assicurative offerte pag Dichiarazioni dell Assicurato riguardanti le circostanze del rischio pag Aggravamento e riduzione del rischio e variazioni nella professione pag Premio pag Rivalse pag Diritto di recesso pag Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto pag Legge applicabile al contratto pag Regime fiscale pag. 5 C. informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag Sinistri liquidazione dell indennizzo pag Reclami pag. 6

5 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 1 di 7 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28. b) Indirizzo della Sede legale, Direzione Generale, Uffici amministrativi, recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra Torino - Italia tel , fax Uffici amministrativi: Viale Stelvio, 55/ Milano ITALIA, tel Il sito internet è: L indirizzo di posta elettronica è: info@intesasanpaoloassicura.com L indirizzo di posta elettronica certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Servizio Clienti (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore c) Autorizzazione all esercizio e numero di iscrizione all Albo delle imprese di assicurazione La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell 8/10/1996 e n del 21/07/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A; è iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Conformemente a quanto riportato sul bilancio d esercizio 2014, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di solvibilità * 149,35 milioni 27,91 milioni 121,43 milioni 4,04 * rappresenta il rapporto fra l ammontare del Margine di solvibilità disponibile e il Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente B. Informazioni sul contratto Moduli e durata del contratto u AVVERTENZA La disdetta richiede 30 giorni di preavviso Maggiori dettagli L Assicurato sceglie al momento dell Adesione, in funzione delle proprie esigenze, uno o più moduli tra: SPESE INVESTIMENTI-ASSICURAZIONI Il contratto ha durata annuale, con tacito rinnovo. Con preavviso di almeno 30 giorni, tramite invio alla Compagnia di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, sottoscrivendo l apposito modulo presso la Banca intermediaria, l Assicurato può disdire il contratto alla scadenza annuale dello stesso. Nel caso di disdetta il contratto si risolve alla prima scadenza annuale. Art. 2 Oggetto del contratto - Moduli - Somma assicurata e Art. 9 Disdetta del contratto delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Nel caso si verifichi uno di questi eventi: Invalidità Totale Permanente da infortunio o da malattia superiore al 60% (per tutte le categorie);

6 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 2 di 7 Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia (solo per i lavoratori autonomi); Disoccupazione (solo per i lavoratori dipendenti privati); Ricovero Ospedaliero (solo per i non lavoratori o i lavoratori del pubblico impiego). L Assicurato, nei limiti e alle condizioni stabiliti in questo documento, ha diritto al pagamento di un indennizzo mensile a copertura delle voci mensili di spesa indicate per ciascun modulo scelto. Le voci di spesa devono essere addebitate sul conto corrente aperto in essere presso la filiale di Intesa Sanpaolo in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione. L Assicurato può scegliere tra 2 moduli La somma mensile assicurata Maggiori dettagli Modulo SPESE: copre alcune tipologie di spese addebitate sul conto corrente Intesa Sanpaolo. Modulo INVESTIMENTI-ASSICURAZIONI: copre i piani di investimento ricorrenti, i contributi a favore di Fondi Pensione e i premi versati per le polizze vita e danni offerte dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per ciascun Modulo l Assicurato dichiara un ammontare mensile stimato delle spese da assicurare, basato sulla media mensile del livello di spese o degli investimenti e assicurazioni addebitate negli ultimi 12 mesi: il totale degli importi costituisce la somma assicurata, che non può comunque superare i euro o essere inferiore a 300 euro. Art. 2 Oggetto del contratto - Moduli - Somma assicurata delle Condizioni di Assicurazione. Limitazioni ed esclusioni u AVVERTENZE Le coperture assicurative possono essere limitate o escluse Le coperture assicurative possono essere sospese Sono presenti il massimale e alcune franchigie Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per i dettagli si rinvia agli articoli: 3 Coperture assicurative ed esclusioni generali, 19 Esclusioni per il caso Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, 22 Esclusioni per il caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, 25 Esclusioni per il caso di Perdita di Impiego e 28 Esclusioni per il caso di Ricovero Ospedaliero delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto prevede condizioni di sospensione delle coperture che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo o all annullamento della polizza. Per i dettagli si rinvia al comma 4 dell art. 6 Durata e conclusione del contratto - Decorrenza e durata delle coperture assicurative delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto prevede una somma assicurata totale Massima: l importo massimo dell indennizzo mensile relativo alla somma delle voci di spesa che la Compagnia s impegna a indennizzare come liquidazione del sinistro è di 3.000,00 euro per Assicurato. Inoltre, in caso di sinistro, la Compagnia pagherà un indennizzo massimo per ciascun modulo scelto, senza compensazioni tra le voci di spesa. Esempio: modulo Importo assicurato per ciascuna voce di spesa Indennizzo massimo investimenti/assicurazione 500 euro 500 euro spese 400 euro 400 euro totale 900 euro 900 euro

7 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 3 di 7 Per i dettagli si rinvia agli articoli: 2 Oggetto del contratto, 4 Persone assicurabili, 5 Modalità di adesione, 18 Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, 21 Indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea totale, 24 Indennizzo per il caso di Perdita di Impiego e 27 Indennizzo per il caso di Ricovero Ospedaliero delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto prevede anche alcune Franchigie, cioè la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. per l Invalidità Totale Permanente è il 59% (in questo caso la franchigia è espressa in percentuale sull invalidità totale permanente accertata); per l Inabilità Temporanea Totale, è di 90 giorni; per la Perdita di Impiego, è di 60 giorni; per il Ricovero Ospedaliero è di 7 giorni. Esempi di applicazione della franchigia, per le garanzie di: Invalidità Totale Permanente: per poter beneficiare della prestazione, dovrà essere accertata un Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 60%. Indennizzo In caso di Invalidità: Inferiore al 60% (franchigia) Nessun Indennizzo Pari o superiore al 60% Pari a 24 indennizzi mensili corrisposti in un unica soluzione Inabilità Temporanea Totale per infortunio Il sinistro perdura: fino a 90 giorni (franchigia) da 91 a 120 giorni da 121 a 150 giorni da 151 a 180 giorni da 181 a 210 giorni da 331 giorni Numero di indennizzi da corrispondere con periodicità mensile Il numero massimo di indennizzi mensili per sinistro e per anno è pari a 9. Il numero massimo di indennizzi durante l intero periodo di durata della copertura assicurativa è pari a 18. Perdita di Impiego: Il sinistro perdura: fino a 60 giorni (franchigia) da 61 a 90 giorni da 91 a 120 giorni da 121 a 150 giorni da 151 a 180 giorni da 301 giorni Numero di indennizzi da corrispondere con periodicità mensile Il numero massimo di indennizzi mensili per sinistro e per anno è pari a 9. Il numero massimo di indennizzi durante l intero periodo di durata della copertura assicurativa è pari a 18.

8 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 4 di 7 Ricovero ospedaliero: Il sinistro perdura: fino a 7 giorni (franchigia) da 8 a 37 giorni da 38 a 67 giorni da 68 a 97 giorni da 98 a 127 giorni da 248 giorni Numero di indennizzi da corrispondere con periodicità mensile Periodi di carenza contrattuale Il numero massimo di indennizzi mensili per sinistro e per anno è pari a 9. Il numero massimo di indennizzi durante l intero periodo di durata della copertura assicurativa è pari a 18. u AVVERTENZA I periodi di carenza posticipano l attivazione delle coperture Le coperture assicurative possono prevedere un Periodo di carenza, cioè un periodo in cui la copertura non è attiva. Per tutti i dettagli si rinvia agli articoli: 17 Oggetto della copertura per invalidità totale permanente da infortunio o malattia, 20 Oggetto della copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, 23 Oggetto della copertura per Perdita di Impiego e 26 Oggetto della copertura per ricovero ospedaliero delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato riguardanti le circostanze del rischio u AVVERTENZE Dichiarazioni false o reticenti possono compromettere l indennizzo Dichiarazioni false sullo stato di salute possono invalidare l Adesione Maggiori dettagli Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle Circostanze del rischio, rese dall Assicurato al momento dell adesione al Contratto, possono causare la perdita totale o parziale dell indennizzo. Per maggiori dettagli, leggere attentamente il comma 4 dell articolo 5 Modalità di adesione delle Condizioni di Assicurazione. Per la validità delle coperture assicurative, è necessario che l Assicurato presti particolare attenzione a dichiarare in modo preciso e veritiero il proprio buono stato di salute. Art. 4 Persone assicurabili e art. 5 Modalità di adesione delle Condizioni di Assicurazione, in particolare per le dichiarazioni di buono stato di salute valide per l adesione al contratto. 5. Aggravamento e riduzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o riduzione del rischio e le variazioni dell attività professionale. Per esempio, l aver intrapreso la professione di sommozzatore o palombaro dopo l adesione alla polizza rappresenta un fattore rilevante nella valutazione del rischio. Maggiori dettagli 6. Premio Modalità di pagamento del premio Art. 8 Modifica del rapporto di lavoro e della professione dell Assicurato delle Condizioni di Assicurazione e articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Il premio è annuo con frazionamento mensile, senza oneri aggiuntivi.

9 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 5 di 7 Il premio varia in base alla somma assicurata Maggiori dettagli L importo del premio sarà addebitato dall Intermediario sul conto corrente dell Assicurato presso una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo. L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. Il premio è dato dal prodotto tra il tasso di premio e la somma assicurata indicata dall Assicurato nel contratto. Art. 7 Premio delle Condizioni di Assicurazione. Adeguamento del premio e delle somme assicurate La Compagnia può effettuare variazioni del premio annuo ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 60 giorni. L Assicurato può variare l importo della somma assicurata a ogni scadenza annuale del contratto. Maggiori dettagli Art. 7 Premio delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse u AVVERTENZA: Non sono previste rivalse. 8. Diritto di recesso 30 giorni di preavviso prima delle scadenze del contratto A partire dalla prima scadenza annuale della polizza, l Assicurato può disdire il contratto almeno 30 giorni prima rispetto a ciascuna scadenza annuale con le seguenti modalità: Sottoscrivendo l apposito modulo presso la banca intermediaria; o, in alternativa: Inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R, indirizzata a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Corso Inghilterra Torino. Maggiori dettagli Art. 9 Disdetta del contratto delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti sul contratto si estinguono dopo 2 anni 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. I diritti derivanti dal contratto si estinguono (prescrizione) dopo due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni). 11. Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. È prevista un imposta sul premio La parte di premio che riguarda le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è soggetta a un imposta pari al 2,50%.

10 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 6 di 7 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri liquidazione dell indennizzo Al verificarsi del sinistro, è necessario fare Denuncia In caso di sinistro l Assicurato deve avvisare la Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Stelvio, 55/ Milano Maggiori dettagli u AVVERTENZA: Entro quando è necessario fare Denuncia Maggiori dettagli Articolo 31 Documentazione richiesta in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. L avviso di sinistro deve essere inviato entro 30 giorni dall evento: dalla data del ricovero ospedaliero; dalla data in cui la malattia faccia presumere l invalidità totale permanente; dalla data dell infortunio causa dell invalidità totale permanente o dell inabilità temporanea totale; dalla data di certificazione della Perdita di Impiego. Articolo 29 Procedura in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. Per qualsiasi chiarimento o informazione è a disposizione il numero , attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall estero, il numero da contattare è: Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Corso Inghilterra Torino Fax reclami@intesasanpaoloassicura.com. In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all Ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il fac-simile di reclamo all IVASS disponibile sul sito nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: IVASS Via del Quirinale, Roma fax: o Indirizzo ivass@pec.ivass.it Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero , appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla

11 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Nota Informativa 7 di 7 natura o sulle conseguenze dell infortunio o della malattia sul grado di invalidità totale permanente oppure sulla perdita d impiego, l assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all art. 16 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli. Prima di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richieste possono essere inviate a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri-Mediazione Viale Stelvio 55/ Milano organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com fax: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alessandro Scarfò)

12 Polizza Collettiva ProteggiConMe Condizioni di Assicurazione Data ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2015

13 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione I di 16 Sommario Sez. A GENERALITÀ pag. 1 Articolo 1 Definizioni pag. 1 Articolo 2 Oggetto del Contratto - Moduli - Somma Assicurata pag. 2 Articolo 3 Coperture assicurative ed esclusioni generali pag. 3 Articolo 4 Persone assicurabili pag. 4 Articolo 5 Modalità di adesione pag. 5 Articolo 6 Durata e conclusione del contratto - Decorrenza e durata delle coperture assicurative pag. 5 Articolo 7 Premio pag. 5 Articolo 8 Modifica del rapporto di lavoro e della professione dell Assicurato pag. 6 Articolo 9 Disdetta del contratto pag. 6 Articolo 10 Oneri fiscali pag. 6 Articolo 11 Comunicazioni pag. 6 Articolo 12 Limiti territoriali pag. 7 Articolo 13 Diritto di surroga pag. 7 Articolo 14 Cessione dei diritti pag. 7 Articolo 15 Prescrizione pag. 7 Articolo 16 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente pag. 7 Sez. B COPERTURA PER INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA pag. 8 Articolo 17 Oggetto della copertura Invalidità Totale Permanente pag. 8 Articolo 18 Indennizzo della copertura Invalidità Totale Permanente pag. 8 Articolo 19 Esclusioni della copertura Invalidità Totale Permanente pag. 8 Sez. C COPERTURA PER INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA pag. 9 Articolo 20 Oggetto della copertura Inabilità Temporanea Totale pag. 9 Articolo 21 Indennizzo della copertura Inabilità Temporanea Totale pag. 9 Articolo 22 Esclusioni della copertura Inabilità Temporanea Totale pag. 9 Sez. D COPERTURA PER PERDITA DI IMPIEGO pag. 10 Articolo 23 Oggetto della copertura per Perdita di Impiego pag. 10 Articolo 24 Indennizzo della copertura per Perdita di Impiego pag. 10 Articolo 25 Esclusioni della copertura per Perdita di Impiego pag. 11 Sez. E COPERTURA PER RICOVERO OSPEDALIERO pag. 12 Articolo 26 Oggetto della copertura per ricovero ospedaliero pag. 12 Articolo 27 Indennizzo della copertura per ricovero ospedaliero pag. 12 Articolo 28 Esclusioni della copertura per ricovero ospedaliero pag. 12 Sez. F GESTIONE DEI SINISTRI pag. 13 Articolo 29 Procedura in caso di sinistro pag. 13 Articolo 30 Pagamento dell indennizzo pag. 13 Articolo 31 Documentazione richiesta in caso di sinistro pag. 14 Sez. G AREA RISERVATA pag. 16 Articolo 32 Area clienti pag. 16

14 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 1 di 16 Sez. A GENERALITÀ Articolo 1 Definizioni In questo contratto si intende per: a) Disoccupazione: lo stato di cessazione, a seguito della Perdita di Impiego, del contratto di lavoro subordinato in capo all Assicurato immediatamente prima del Sinistro, a patto che: l Assicurato non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore a 16 ore settimanali la cui attività generi un reddito o un guadagno; l Assicurato sia iscritto presso il Centro per l impiego in Italia o percepisca l indennità di mobilità; l Assicurato non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; b) Perdita di Impiego: l evento che determina la disoccupazione così come definito all art. 23 delle condizioni di assicurazione e che fa scattare la copertura indicata all art. 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione. c) Inabilità temporanea totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. d) Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente accertabili. Sono considerati infortuni anche: 1. l asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l annegamento; 4. l assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. e) Interventi chirurgici significativi: interventi per curare le malattie gravi o significative elencate al successivo punto i). f) Invalidità totale permanente: la perdita totale, definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo il cui grado percentuale, valutato in base alla tabella contenuta nell Allegato 1 al D.P.R n (Tabella INAIL), sia non inferiore al 60%. Resta comunque esclusa l applicazione delle tabelle contenute nel D.P.R. n. 38 del 23 febbraio g) Lavoratore Autonomo: la persona fisica che debba presentare ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Sono comunque considerati Lavoratori Autonomi ai fini della Polizza (e pertanto beneficiano della copertura Inabilità Temporanea Totale del presente contratto) i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori che svolgono la loro attività nell ambito di contratti di lavoro intermittente o lavoro ripartito, di contratti di inserimento, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio nonché coloro che godono di redditi di cui all art. 50, comma 1, DPR n. 917/86 lett. c) (beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento), o lett. g) (beneficiari di indennità parlamentari ed assimilate). Inoltre, sono equiparati ai lavoratori autonomi solo ai fini della presente polizza i soci lavoratori di cooperative e i lavoratori con contratto di apprendistato che pertanto beneficiano della copertura Inabilità Temporanea Totale. Si considerano Lavoratori Autonomi, ai fini della presente Polizza, coloro che, in aggiunta ai redditi sopra indicati, percepiscano anche redditi da lavoro dipendente o da pensione, qualora questi ultimi risultino comunque di ammontare inferiore rispetto a quello dei redditi suddetti. h) Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Privato o Lavoratore del pubblico impiego come sopra definito. Sono considerati non lavoratori anche i Pensionati. E considerato pensionato anche chi percepisce oltre alla pensione uno dei redditi indicati nella presente norma nel punto relativo alla definizione di Lavoratore Autonomo, purché quest ultimo sia di importo inferiore rispetto alla pensione. i) Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (fatte salve le figure di lavoratori riportate nella definizione di Lavoratore Autonomo), alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato, non del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come non lavoratore, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di lavoratore autonomo. Ai fini del presente contratto sono esclusi dalla definizione di Lavoratore Dipendente Privato i soci lavoratori di cooperative e i lavoratori con contratto di apprendistato, che vengono considerati Lavoratori Autonomi.

15 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 2 di 16 l) Lavoratore del pubblico impiego: il lavoratore dipendente, come sopra definito, con contratto di lavoro del pubblico impiego. m) Malattie gravi o significative: - Malattie del cuore e dei vasi: Cardiopatia ischemica, Infarto del miocardio, Aritmia cardiaca in trattamento farmacologico da almeno 1 anno o con necessità di ricovero ospedaliero negli ultimi 5 anni o con storia di complicanze tromboemboliche, Miocardiopatie primitive e/o secondarie, Cuore polmonare cronico, Tetralogia di Fallot, Pericardite cronica, Valvulopatia cardiaca complicata da ipertrofia cardiaca o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o Epato/splenomegalia (aumento di dimensioni di fegato o milza) o indicazione al trattamento chirurgico, Coronaropatia già sottoposta o con indicazione a trattamento invasivo (angioplastica coronarica; by-pass chirurgico), Ipertensione arteriosa con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche, Vasculopatia aortoiliaca con indicazione all intervento chirurgico o segni di ischemia periferica o storia di complicanze tromboemboliche, Aneurismi o malformazioni dell aorta, Varici esofagee. - Malattie dei polmoni: Broncopneumopatia ostruttiva (BPCO) in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, Enfisema polmonare in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, Altre patologie respiratorie con secondarie complicanze cardiache o con necessità (anche non continuativa) di ossigenoterapia, Silicosi, Asbestosi, Fibrosi polmonare interstiziale diffusa. - Malattie del sangue: Anemia aplastica, granulocitosi, emoglobinopatie, talassemie (con l eccezione delle forme silenti e della talassemia minor), emofilia, policitemie, gammapatie, trombofilie, drepanocitosi, altre malattie del sangue con indicazione all asportazione della milza o necessità di periodiche trasfusioni (di sangue o di derivati ematici), altre malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero. - Malattie del sistema nervoso: Vasculopatia cerebrale con almeno un episodio di ischemia cerebrale (anche transitoria), Aneurismi o malformazioni vascolari cerebrali, Ictus cerebrale, Emorragia intracranica di natura non traumatica, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, Malattia del motoneurone, Sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti. - Malattie dello stomaco, dell intestino e del fegato: Cirrosi epatica o forme di colangite sclerosante, Epatite cronica, Anoressia nervosa, Rettocolite ulcerosa, malattia di Chron od altre malattie infiammatorie croniche dell intestino. - Malattie dei reni: Insufficienza renale cronica. - Malattie tumorali: Neoplasie maligne di qualsiasi tipo. - Altre malattie: Miastenia grave, Diabete di tipo I o II in trattamento insulinico o con complicanze cardiocircolatorie (angiopatia diabetica) o renali (nefropatia diabetica) o oculari (retinopatia diabetica) o neurologiche (neuropatia diabetica), Sieropositività per il virus dell HIV, Connettiviti (collagenosi) e vasculiti con interessamento cardiaco o polmonare, Lupus Eritematoso Sistemico od altre malattie autoimmunitarie con interessamento cardiaco o polmonare, Sarcoidosi con interessamento cardiaco o polmonare, Amiloidosi con interessamento cardiaco, Malattie genetiche con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico (ossa o muscoli), Obesità con indicazione al trattamento chirurgico o con complicanze cardiovascolari o respiratorie, Dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica. n) Modulo di Adesione (di seguito contratto): è il documento su cui sono riportati gli elementi distintivi relativi all assicurato, alle somme assicurate, agli importi di premio, alla clausola di buona salute e al trattamento dei dati personali (privacy). o) Ricovero ospedaliero: la degenza in un istituto di cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di infortunio o malattia, per accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. Articolo 2 Oggetto del Contratto - Moduli - Somma Assicurata 1. Con l adesione alla polizza collettiva ProteggiConMe la Compagnia si impegna a riconoscere all Assicurato un indennizzo mensile, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni di Assicurazione, a copertura delle voci di spesa mensili indicate per ciascun modulo scelto. La coperture assicurative della presente polizza si attivano nei casi in cui si verifichi uno degli eventi indicati al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nelle rispettive sezioni di queste Condizioni. Le voci di spesa indennizzabili sono quelle addebitate sul conto corrente indicato nel contratto, in essere presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

16 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 3 di L Assicurato può scegliere uno o più moduli tra: A. SPESE: copre il pagamento secondo le modalità descritte delle seguenti spese addebitate sul conto corrente indicato nel contratto: i. Le spese addebitate tramite Rid, con esclusione di quelle relative a mutui o finanziamenti ii. Spese addebitate tramite Mav, con esclusione di quelle relative a mutui o finanziamenti iii. pagamenti effettuati tramite bancomat (ossia carte di debito, tramite ATM e POS), iv. le spese effettuate con le carte di credito, il cui importo è addebitato sul conto corrente indicato nel contratto; v. Le spese sostenute, per il pagamento dell affitto regolarmente registrato ai sensi di Legge, qualora effettuate solo attraverso bonifico e dove venga evidenziata la causale di pagamento della rata di affitto; non sono pertanto indennizzabili gli importi relativi a: prelievi di denaro; assegni di qualsiasi tipologia; bonifici singoli e/o ordini di bonifico periodici, ad eccezione delle spese sostenute per la precedente voce B.v; Finanziamenti e mutui; Premi di polizze assicurative, contributi per i fondi pensione e investimenti. B. INVESTIMENTI-ASSICURAZIONI: copre il pagamento secondo le modalità descritte dei seguenti versamenti, i cui importi sono addebitati sul conto corrente indicato nel contratto, relativi a: a. piani di accumulo capitale; b. contributi versati per Fondi Pensione e Piani Individuali Pensionistici regolati dal D.lgs 252/2005; c. premi versati per le polizze vita e danni. La voci di cui ai punti a), b) e c) sono indennizzabili solo se riferiti a prodotti emessi dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo. 3. In ogni caso è possibile scegliere di assicurare, per ciascun modulo, un importo inferiore al livello di spese o agli investimenti e assicurazioni addebitate mediamente negli ultimi 12 mesi. La somma assicurata totale, cioè la somma dei moduli scelti, non può superare i 3.000,00 euro mensili o essere inferiore a 300 euro. 4. Cumulo: entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto la Compagnia si riserva di recedere unilateralmente dal contratto e di restituire all Assicurato il premio versato, al netto dell eventuale imposta, estinguendo il contratto stesso, qualora siano in vigore altre polizze collettive ProteggiConMe stipulate con la Compagnia tali che le prestazioni assicurate cumulate con la somma assicurata indicata sul contratto dell emittenda polizza siano superiori al limite massimo mensile di 3.000,00 euro. 5. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita di Impiego, in caso di sinistro, il primo indennizzo mensile per ogni modulo scelto è calcolato in questo modo: a. SPESE: l importo medio mensile delle spese addebitate sul conto corrente indicato in polizza, nei 12 mesi immediatamente precedenti al mese di accadimento del sinistro; b. INVESTIMENTI-ASSICURAZIONI: l importo medio mensile degli investimenti-assicurazioni addebitate sul conto corrente indicato in polizza, nei 12 mesi immediatamente precedenti al mese di accadimento del sinistro. Gli eventuali indennizzi mensili successivi sono uguali al primo indennizzo mensile sopra determinato. Nel caso in cui il conto corrente sia in essere da un numero di mesi inferiore a 12, la media mensile verrà calcolata in base al numero di mesi effettivamente disponibili. Nel caso in cui l adesione alla polizza collettiva ProteggiConMe sia stata sottoscritta contestualmente o nei due mesi successivi all apertura del conto corrente indicato nel contratto e il sinistro accada al massimo entro due mesi dall apertura del conto corrente, l indennizzo sarà pari all importo assicurato indicato nei singoli moduli. Viceversa, nel caso in cui il sinistro accada dal secondo mese successivo all adesione alla polizza, l indennizzo sarà calcolato come media mensile in base al numero dei mesi effettivamente disponibili. La Compagnia pagherà l indennizzo calcolato come sopra indicato, con il massimo indicato per ciascun modulo scelto: non verranno effettuate compensazioni di importo tra i diversi moduli. 6. Per la garanzia Invalidità Totale Permanente l indennizzo sarà effettuato prendendo come riferimento il capitale mensile indicato alla voce Totale della somma assicurata riportata nel modulo di adesione. Articolo 3 Coperture assicurative ed esclusioni generali 1. Intesa Sanpaolo Assicura (di seguito la Compagnia ) s impegna a corrispondere l indennizzo indicato nell art. 2 nei casi in cui si verifichi uno dei seguenti eventi, secondo quanto stabilito nelle rispettive sezioni di queste Condizioni: l infortunio o la malattia che determina l Inva-

17 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 4 di 16 lidità Totale Permanente dell Assicurato superiore al 60% (sezione B) per tutte le categorie; l infortunio o la malattia che determina l Inabilità Temporanea Totale dell Assicurato lavoratore autonomo (sezione C); la Perdita di Impiego dell Assicurato lavoratore dipendente privato (sezione D); il Ricovero Ospedaliero dell Assicurato non lavoratore o lavoratore del pubblico impiego (sezione E). 2. Le coperture assicurative si estendono ai sinistri causati da colpa grave dell Assicurato, in deroga all art del Codice Civile. 3. Le coperture assicurative non sono valide per i sinistri causati da: a) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell Assicurato e - loro conseguenze dirette o indirette derivanti, preesistenti e diagnosticati all Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati), scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) guerra (anche non dichiarata) e insurrezioni; d) contaminazione biologica e/o chimica connessa direttamente o indirettamente ad atti terroristici; e) incidenti di volo se l Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell equipaggio; f) infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; g) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici e simili). 4. Sono inoltre esclusi dalle singole coperture gli eventi specifici descritti negli artt. 18, 21, 24 e 27 di queste Condizioni. 5. Le compagnie dichiarano espressamente che non daranno corso alle richieste che prevedono pagamenti a favore dell Assicurato o dei Beneficiari in Paesi o territori a rischio, intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale. Articolo 4 Persone assicurabili 1. Con questa polizza possono essere assicurate le persone fisiche che: a) hanno in Italia la residenza o il domicilio abituale, inteso come centro dei propri affari e interessi; b) sono titolari o intestatari di un conto corrente presso una banca del gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto assicurativo (di seguito l Intermediario ); c) hanno età compresa tra i 18 e i 69 anni compiuti al momento dell adesione alla polizza collettiva ProteggiConMe; d) non svolgono, al momento dell adesione e per tutta la durata del contratto di assicurazione, alcuna delle seguenti attività non assicurabili: acrobata trapezista, artista controfigura, aviazione civile (piloti e membri di equipaggio), chimico o fisico nel campo dell energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi, collaudatore di auto o motoveicoli dipendente da case automobilistiche e/o motociclistiche, guida alpina, addetto alle Forze armate e/o alle Forze di Pubblica Sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie di: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali), operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico, operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare, operaio di impianti di energia nucleare, sommozzatore o palombaro, speleologo, titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplodenti, in miniera); e) godono di buona salute e certificano tale stato dichiarando di: non essere mai state affette da etilismo cronico; non essersi mai sottoposte a chemioterapia antineoplastica; non essersi mai sottoposte a radioterapia; non essersi mai sottoposte ad interventi chirurgici per patologie cardiache, vascolari, pleuropolmonari o cerebrali; non avere mai sofferto di malattie gravi o significative (vedi la definizione nell art.1 e come riportato nel modulo di adesione).

18 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 5 di 16 Articolo 5 Modalità di adesione 1. Può essere sottoscritto un contratto per ogni conto corrente aperto presso l Intermediario. Il conto corrente deve essere intestato esclusivamente a persone fisiche. 2. Presupposto della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia sono unicamente le informazioni fornite dall Assicurato con le dichiarazioni sottoscritte nel Modulo di Adesione. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. La Compagnia, infatti, può rifiutare il pagamento dell indennizzo, se, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell inesattezza o reticenza di tali dichiarazioni. In tal caso, la Compagnia invierà all Assicurato comunicazione di recesso unilaterale dal contratto. Articolo 6 Durata e conclusione del contratto - Decorrenza e durata delle coperture assicurative 1. Il contratto di assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. 2. Il contratto di assicurazione si intende concluso alle ore del giorno in cui l Assicurato ha sottoscritto il Modulo di Adesione, sempre che sia stato pagato il premio dovuto (vedi art. 7). 3. Le coperture assicurative decorrono dalla conclusione del contratto, salvo nei casi previsti nell art 7 e nei casi di carenza stabiliti negli artt. 16, 19, 22 e Le coperture assicurative possono cessare prima della scadenza del contratto di assicurazione; in particolare, alle ore del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: a) pagamento da parte della Compagnia di 18 indennizzi mensili durante l intera durata del contratto di assicurazione (un anno, più gli eventuali rinnovi annuali), per: ricovero ospedaliero; Perdita di Impiego; inabilità temporanea totale; b) pagamento da parte della Compagnia di 24 indennizzi mensili, erogati in un unica soluzione, durante l intera durata del contratto di assicurazione (un anno, più gli eventuali rinnovi annuali), per invalidità permanente totale; c) pagamento da parte della Compagnia di 24 indennizzi mensili durante l intera durata del contratto di assicurazione (un anno, più gli eventuali rinnovi annuali), indipendentemente dalle garanzie; d) mancato pagamento, da parte dell Assicurato, di una rata di premio per un periodo superiore a 6 mesi; e) raggiungimento del 75 anno di età da parte dell Assicurato, prima dell ultima scadenza annua della polizza; f) chiusura del conto corrente assicurato intestato all Assicurato; g) inizio dello svolgimento, da parte dell Assicurato, di una delle attività non assicurabili indicate nell art. 4. h) Morte dell assicurato. In caso di risoluzione o cessazione della polizza collettiva stipulata tra la Compagnia e l Intermediario, per qualsiasi motivo la polizza si estingue alla prima scadenza annua successiva all estinzione. 5. Sospensione delle coperture: la Compagnia sospenderà le coperture assicurative in caso di mancato pagamento del premio: se l Assicurato non paga una o più rate mensili di premio successive alla prima, le coperture assicurative restano sospese dalle ore del 30 giorno successivo alla scadenza della rata mensile non pagata e riacquistano efficacia dalle ore del giorno di pagamento di tutte le rate arretrate, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall art del Codice Civile. In base al suddetto articolo, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio mensile non pagata senza che l Assicurato abbia provveduto al pagamento delle rate scadute e senza che la Compagnia abbia agito per la riscossione delle rate scadute e non pagate, l adesione alla polizza si intende risolta di diritto. La variazione delle somme assicurate previste nel contratto per ciascun modulo assicurato, avranno effetto a partire dalla ricorrenza annua di contratto attraverso sostituzione del contratto medesimo. Articolo 7 Premio 1. E previsto un premio annuo a frazionamento mensile. 2. L importo del premio, dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile e la somma assicurata mensile scelta dall Assicurato, comprende le imposte ed è indicato nel contratto.

19 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 6 di L importo del premio sarà addebitato dall Intermediario sul conto corrente dell Assicurato aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo. L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. 4. La Compagnia può variare l importo del premio. Il nuovo premio avrà decorrenza dalla successiva data di rinnovo annuale della polizza è sarà comunicato all Assicurato e alla Banca con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla prima scadenza annuale successiva alla variazione. In caso di variazione del premio, l Assicurato ha il diritto di disdettare il contratto inviando alla Compagnia lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla prima scadenza annuale. La disdetta sarà efficace dalla fine dell annualità assicurativa nel corso della quale è stata comunicata la disdetta. Articolo 8 Modifica del rapporto di lavoro e della professione dell Assicurato 1. Qualora nel corso della durata contrattuale l Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale, la Copertura di cui alle sezioni C, D ed E delle presenti condizioni di assicurazione prestata dalla Compagnia di cui l Assicurato potrà beneficiare sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del Sinistro, fermo restando quanto previsto agli articoli delle singole sezioni di ciascuna garanzia, secondo le regole sotto indicate: l Assicurato che all atto dell adesione alle polizze collettive sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore del pubblico impiego o Non Lavoratore e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente Privato, può beneficiare della Copertura per Perdita di impiego; l Assicurato che all atto dell adesione alle polizze collettive sia Lavoratore Dipendente Privato, Lavoratore del pubblico impiego o Non Lavoratore e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo, può beneficiare della Copertura per Inabilità Temporanea Totale; l Assicurato che all atto dell adesione alle polizze collettive sia Lavoratore Dipendente Privato o Lavoratore Autonomo e, durante la validità della Copertura, diventi Non Lavoratore o Lavoratore del pubblico impiego, può beneficiare della Copertura per Ricovero Ospedaliero; l Assicurato che all atto dell adesione alle polizze collettive sia lavoratore dipendente privato o lavoratore autonomo che, durante la validità della copertura, risulta aver conseguito il diritto alla pensione comprovato da apposita documentazione, può beneficiare della copertura per Ricovero Ospedaliero. 2. In tutti i casi di cambiamento di professione che comporti lo svolgimento di una delle attività professionali non assicurabili (vedi lettera d) del comma 1 dell art.4), l Assicurato deve informare tempestivamente la Compagnia: Sottoscrivendo l apposito modulo presso la banca intermediaria; o, in alternativa: inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R, indirizzata a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Corso Inghilterra Torino. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, invia all Assicurato comunicazione di recesso unilaterale dal contratto a partire dalla data di ricezione della lettera. La mancata comunicazione della modifica di attività professionale può compromettere il diritto alla prestazione in caso di sinistro (art del Codice Civile). Articolo 9 Disdetta del contratto 1. A partire dalla prima scadenza annuale della polizza, l Assicurato può disdire il contratto con preavviso di almeno 30 giorni rispetto a ciascuna scadenza annuale con le seguenti modalità: Sottoscrivendo l apposito modulo presso la banca intermediaria; o, in alternativa: Inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R, indirizzata a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Corso Inghilterra Torino. 2. La Compagnia può disdire il contratto ad ogni scadenza annuale di polizza dandone comunicazione con preavviso di 60 giorni precedenti la scadenza annuale. Articolo 10 Oneri fiscali Le imposte sul premio, ove previste per legge, sono a carico dell Assicurato. Articolo 11 Comunicazioni A scelta dell Assicurato la documentazione precontrattuale e contrattuale può essere inviata su supporto cartaceo o su supporto informatico, in funzione delle diverse modalità operative previste per ciascun canale utilizzato per la formalizzazione del contratto di finanziamento cui la polizza è abbinata. La scelta è effettuata in maniera esplicita dall Assicurato ed è modificabile in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, a meno che tale circostanza sia incompatibile con il contratto concluso.

20 Polizza Collettiva ProteggiConMe - Condizioni di Assicurazione 7 di 16 L assicurato, su richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto di ricevere dalle Compagnie i documenti di cui al precedente paragrafo su supporto cartaceo. Tutte le comunicazioni in corso di contratto fra l Assicurato e le Compagnie dovranno essere fatte in forma scritta o per il tramite di posta elettronica certificata all indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia al cliente saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto del cliente stesso. L Assicurato può rivolgersi per qualsiasi esigenza al numero (servizio messo a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili; la telefonata è a costo ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall estero: Articolo 12 Limiti territoriali 1. Sono valide in tutto il mondo le coperture per: invalidità totale permanente; ricovero ospedaliero; Perdita di Impiego, purché il rapporto di lavoro sia regolato dalla legge italiana. 2. E valida nell Unione Europea la copertura per inabilità temporanea totale. Articolo 13 Diritto di surroga Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di surroga (art del Codice Civile), salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell evento. Articolo 14 Cessione dei diritti L Assicurato non può in alcun modo cedere a terzi i diritti nascenti dalla presente polizza. Articolo 15 Prescrizione I diritti derivanti da questo contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui il diritto si fonda. Articolo 16 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione Viale Stelvio 55/ Milano oppure all indirizzo mail organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Qualora tra l Assicurato o gli aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze, dell infortunio o della malattia sul grado di invalidità totale permanente oppure sulla perdita d impiego, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri Viale Stelvio 55/ Milano oppure all indirizzo elettronico organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax

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