Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
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1 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Seminario di Aggiornamento Professionale in materia processuale per i Magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata Matera 13 maggio 2016
2 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Seminario di Aggiornamento Professionale in materia processuale per i Magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata Matera 13 maggio 2016 Le novità nel settore tributario contenute nella Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, G.U , SO n. 70) GIOVANNI FABIO AIELLO
3 I TERMINI DI ACCERTAMENTO Dec. Leg. N. 128/2015 Art. 1, commi , L. n. 108/ Stabilità 2016
4 I Termini di accertamento Dichiarazione presentata Imposte sui redditi - Irap Iva PER IL PERIODO D IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2016 Termine di accertamento fissato al 31 dicembre del 5^ anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Per le annualità precedenti, resta in vigore il termine di 4 anni e la possibilità che si sia in presenza di un raddoppio dei termini di accertamento
5 I Termini di accertamento Dichiarazione omessa Imposte sui redditi - Irap Iva PER IL PERIODO D IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2016 Termine di accertamento fissato al 31 dicembre del 7^ anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata. Per le annualità precedenti, resta in vigore il termine di 5 anni e la possibilità che si sia in presenza di un raddoppio dei termini di accertamento
6 LE SANZIONI TRIBUTARIE Dec. Leg. N. 158/2015 Art. 1, comma 133, L. n. 108/ Stabilità 2016
7 VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI II.DD, IRAP ED IVA Art. 1, comma 1, OMESSA DICHIARAZIONE SANZIONE BASE: DAL 120% AL 240% SE LA DICHIARAZIONE OMESSA VIENE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE Dec. Lgv. n. 471/96 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, e comunque, prima dell inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, Si applica la sanzione ridotta dal 60% al 120% (anziché dal 120% al 240%) dell ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 (1.000 per l IVA) NUOVA IPOTESI DI SANZIONE RIDOTTA
8 VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI II.DD, IRAP ED IVA INFEDELE DICHIARAZIONE Entità delle sanzioni parametrate all effettiva condotta del contribuente Incremento dell entità delle sanzioni per i contribuenti che hanno presentato una infedele dichiarazione tramite un comportamento particolarmente grave Riduzione delle sanzioni per i contribuenti che, pur avendo presentato una dichiarazione infedele, abbiano comportato un danno di lieve entità per l Erario
9 VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI II.DD, IRAP ED IVA INFEDELE DICHIARAZIONE EFFETTO PREMIALE Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. EFFETTO PENALIZZANTE MAGGIORAZIONE 50% (DUNQUE 135% - 270%) La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
10 Errore lieve VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI II.DD, IRAP ED IVA INFEDELE DICHIARAZIONE EFFETTO PREMIALE la sanzione è ridotta di un terzo (60% - 120%, con un minimo di 200) se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono: complessivamente inferiori al 3% dell imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a Competenza Ipotesi solo per le imposte sui redditi l infedeltà è conseguenza di un errore sull imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell annualità in cui interviene l attività di accertamento o in una precedente, ovvero il componente negativo non sia stato già dedotto SE NON VI È DANNO PER L ERARIO, LA SANZIONE È PARI A 250
11 VIOLAZIONI SU VERSAMENTI ART. 13 D.LGS. 471/1997 Art. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 E stabilito che la sanzione del 30% sia progressiva come segue: Nei primi quattordici giorni, sanzione dell 1% per ciascun giorno di ritardo (0,1% in caso di ravvedimento) Dal 15^ al 90^ giorno di ritardo: sanzione ridotta alla metà (15% - in caso di ravvedimento, sino al 30^ giorno, 1,5%) Dal 91^ giorno, sanzione al 30%
12 VIOLAZIONI SULLE COMPENSAZIONI ART. 13 D.LGS. 471/1997 DIFFERENZA TRA NON SPETTANTE E INESISTENTE CREDITO NON SPETTANTE: Nel caso di utilizzo di un eccedenza o di un credito d imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. CREDITO INESISTENTE: Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e all articolo 54-bis DPR 633/1972 SANZIONE DAL 100% al 200% ART. 15 D.LGS. 471/1997 F24 A SALDO ZERO: Omessa presentazione, sanzione 100 sanzione ridotta a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi
13 UTILIZZO PERDITE IN ACCERTAMENTO Nuovo articolo 42 del DPR 600/1973: possibile lo scomputo delle perdite nel caso di un accertamento fiscale; Anche in adesione concessa la stessa facoltà; Con il 36-bis si controllano i corretti riporti delle perdite negli anni successivi Possibile utilizzare anche le perdite pregresse. MODELLO IPEC
14 UTILIZZO PERDITE IN ACCERTAMENTO MODELLO IPEC Il contribuente - entro il termine di proposizione del ricorso - deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento, Il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60 giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
15 SUPER AMMORTAMENTI (art.1 commi 91-97, L. n. 208/ Stabilità 2016)
16 Beneficiari: titolari di redditi d impresa e lavoro autonomo Investimenti in beni strumentali nuovi (effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) Solo ai fini della determinazione dell Ires e Irpef. No Irap Costo di acquisizione è maggiorato del 40% Solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing La disposizione si applica a tutti i beni con coefficiente di ammortamento pari o superiore al 6,5% esclusi i fabbricati e altri beni inclusi in una specifica tabella (in particolare condutture, condotte, materiale rotabile e aerei). La disposizione non produce effetti per l elaborazione del calcolo degli studi di settore
17 Per le autovetture cresce il costo fiscale massimo ammortizzabile Restano fermi i limiti di deducibilità (20% - 80%) Per tale tipologia di vetture il costo ammortizzabile valido per ammortamenti e leasing, viene aumentato del 40%. In particolare: per le auto, si passa da un tetto di a uno di ; per quelle degli agenti e dei rappresentanti si cresce da a ; per i motocicli si passa da 4.131,66 a 5.784,32 ; per i ciclomotori si passa da 2.065,83 a 2.891,42. Comma 92 estensione a lett. b), art. 164, Tuir In base al riferimento, fatto dal legislatore alla sola lettera b) dell art. 164 del Tuir, l agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b- bis) e alle auto esclusivamente strumentali all attività d impresa (lett. a).
18 ALCUNE PRECISAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO IN CORSO AL E PER IL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO PLUSVALENZA FUTURA CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO NON SI DEVE TENER CONTO DELL AGEVOLAZIONE CORRISPETTIVO ( ) COSTO NON AMMORTIZZATO (SENZA MAGGIORAZIONE)
19 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (art. 1 commi , L. n. 208/2015 Stabilità 2016)
20 CONDIZIONI PER L ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DALL 1 GENNAIO 2016 SOCIETA DI PERSONE E CAPITALI (SOCI AL ) BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI OPZIONE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES/IRPEF E IRAP (NO IVA) IMPOSTA DI REGISTRO < ½ NO BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE + IPO-CATASTALI FISSE
21 ASSE TEMPORALE DATA DI VERIFICA DELLA COMPAGINE DATA OPZIONE (REDAZIONE DELL ATTO) DATA DI VERSAMENTO 60% SOSTITUTIVA (entro il il residuo 40%) Data di assegnazione: Decorrenza per il socio del termine quinquennale ex art. 67 TUIR
22 ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA VALORE DI MERCATO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO Eccezione è prevista per l assegnazione degli immobili (terreni e fabbricati). In tale caso la società assegnante potrà optare per l adozione del valore catastale. 22
23 I TERRENI STRUMENTALI Problema: Può un terreno rientrare nel novero dei beni strumentali? SI I terreni possono essere considerati strumentali se partecipano al processo produttivo. Esempio: terreni utilizzati dalle imprese edili per il deposito dei materiali (Risoluzione n.7/1579 del 16 febbraio 1985) Sono terreni strumentali per destinazione, ad esempio, quelle utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo, per effettuare la coltivazione e/o l allevamento degli animali (C.M. 112/E/1999, par. 2.1). La sussistenza delle caratteristiche idonee a qualificare un bene come agevolabile, deve essere verificata al momento dell assegnazione.
24 ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF/IRES ED IRAP ALIQUOTA 8% Per tutte le società 10,50% SOGGETTI Se la società risulta di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione (verifica per gli anni per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) 13% Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate VERSAMENTO 60% Entro il 30 novembre % Entro il 16 giugno 2017
25 ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI PROFILI IVA ASSEGNAZIONE DI BENI TRATTAMENTO IVA - Acquistato da un privato - Apporto da ditta individuale - Acquistato anteriormente al Acquistato con IVA totalmente non detratta NON RILEVANTE FUORI CAMPO IVA - Acquistato con IVA detratta in tutto o in parte - Con IVA se effettuato da un'impresa che lo ha costruito o ristrutturato da meno di 5 anni - Esente negli altri casi, salvo opzione
26 LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (art. 1, comma 6, L. n. 208/2015 Stabilità 2016)
27 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA Possibile aumento aliquote IVA dal 2017 CON LA LEGGE DI STABILITA' 2015 Anno di riferimento Attuale aliquota IVA al 10% Attuale aliquota IVA al 22% % 24% % 25% % 25,5% CON LA LEGGE DI STABILITA' 2016 Anno di riferimento Attuale aliquota IVA al 10% Attuale aliquota IVA al 22% % 22% % 24% % 25%
28 GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FISCALITA IMMOBILIARE LOCALE (art. 1, commi 13-14, L. n. 208/2015 Stabilità 2016)
29 TASI «PRIMA CASA» Abolizione della TASI sulla prima casa non di lusso (già esclusa da IMU ). Restano TASI ed IMU sulle prime case «di lusso» (categoria A/1, A/8, A/9). La TASI sulla «prima casa» viene abolita anche per l inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale. Possesso/detenzione (c.14, lett. d): il detentore è escluso dal pagamento della TASI solo se l abitazione: Non è di lusso e Costituisce abitazione principale. In caso contrario il possessore (per il quale l immobile non costituisce abitazione principale) versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento per il 2015 (in mancanza, la quota a carico del possessore è stabilita nel 90%). Abolizione dell IVIE sulla «prima casa» (ad eccezione delle case di lusso): stesso trattamento IMU, per recepire osservazioni della Commissione europea (comma 16).
30 TASI-IMU IMMOBILI IN COMODATO Immobili in comodato a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori/figli) adibiti ad abitazione principale: tale fattispecie non è più assimilabile dai comuni all abitazione principale (era una facoltà di assimilazione). Dal 2016, in presenza di determinate condizioni, la base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% (ma con aliquota 2^ casa). Le condizioni sono le seguenti: contratto di comodato registrato il comodante deve possedere un solo immobile (non di lusso) in Italia il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato. Se il comodante possiede due immobili non di lusso, la riduzione spetta solo se: i due immobili sono nello stesso comune; un immobile è dato in comodato a genitori/figli (contratto registrato entro 20 gg) il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell altro immobile CRITICITA Occorrerà chiarire: - Il concetto di «immobile» posseduto dal comodante: cosa accade in presenza di quote di proprietà?
31 IMU TERRENI AGRICOLI IMU: esenzione dei terreni agricoli: in ragione della loro ubicazione, come da criteri indicati nella circolare Minfinanze n. 9 del 14 giugno 1993 (in S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); posseduti e condotti da CD o IAP, ovunque si trovino; ubicati nelle isole minori (all. A L. 448/2001 esenzione confermata, già prevista per il 2015); ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. CONSEGUENZE Eliminazione di alcune disposizioni di favore previste per i CD e IAP: - moltiplicatore ridotto (75%) - franchigia fino a 6000 euro e ulteriori riduzioni previste per tali soggetti. Imponibilità, a decorrere dal 2016, ai fini IRPEF dei redditi dominicali, dato l effetto sostitutivo IMU-Irpef CONSIDERAZIONI Il criterio di esenzione di cui alla circolare n. 9/1993 è di più semplice applicazione, rispetto ai criteri sostitutivi applicati nel 2014 e 2015.
32 TASI BENI MERCE I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA RIVENDITA GIA ESENTI IMU (Art. 2, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. In L. 28 ottobre 2013, n. 124) Applicazione di un aliquota TASI ridotta 0,1%, con possibilità per i Comuni di incrementarla (fino allo 0,25%) o di diminuirla (fino all azzeramento) CONDIZIONE POSTA DALLA NORMA L agevolazione è riconosciuta fintanto che permanga tale destinazione e sempreché i fabbricati non siano locati.
33 «IMBULLONATI» Immobili dei gruppi D ed E Determinazione della rendita catastale in base a stima diretta: Per gli immobili del gruppo D, si tratta degli opifici (D/1) e degli immobili per le attività industriali (D/7), (relazione illustrativa). Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I nuovi criteri decorrono dal 1 gennaio 2016 e non hanno effetti retroattivi sul contenzioso in essere (chiarimento fornito dall Agenzia delle entrate nella nota tecnica del Governo al disegno di legge di stabilità, depositata in data 10/11/2015) Possibilità, dal 1 gennaio 2016, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (se presentati entro il 15 giugno 2016, effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016).
34 LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 1, commi , L. n. 208/2015 Stabilità 2016)
35 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI PERSONE FISICHE, SS, ENC,SOGG. SENZA SO IN IT. POSSONO RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI - AREE EDIF. Con facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d. valore di perizia. POSSEDUTI AL CON REDAZIONE PERIZIA GIURATA: ENTRO IL VERSAMENTO IMP. SOSTITUTIVA: ENTRO IL (o in 3 rate)
36 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI VERSAMENTO ATTIVITA' DA RIVALUTARE ALIQUOTA Partecipazioni non qualificate 4% Partecipazioni qualificate 8% Terreni 8% IMPOSTA SOSTITUTIVA RATA SCADENZA 1^ Rata o unica soluzione 30 giugno ^ Rata 30 giugno ^ Rata 30 giugno 2018
37 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Fine Seminario di Aggiornamento Professionale in materia processuale per i Magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata Grazie per l attenzione Matera 13 maggio 2016 Le novità nel settore tributario contenute nella Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, G.U , SO n. 70) GIOVANNI FABIO AIELLO
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