SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCOMODATO GRATUITO tra
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- Guglielmo Villa
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1 SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCOMODATO GRATUITO tra...l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in... p. i.v.a.... (nel seguito anche Subcomodante ) e Comune di Santo Stefano Magra... (nel seguito anche Subcomodataria ) premesso che - Società Edilizia Nuova S.E.N. S.r.l. è proprietaria di alcuni beni immobili situati all'interno del più vasto compendio noto come ex Ceramica Vaccari in Santo Stefano Magra (SP) località Ponzano; - con contratto in data Rep. N. 2786, allegato al presente atto, Società Edilizia Nuova S.E.N. S.r.l. ha concesso in comodato gratuito al Comune di Santo Stefano Magra tali immobili; - all'esito di procedura selettiva pubblica il Comune di Santo Stefano Magra ha individuato...come subcomodatario dell'immobile identificato... ed individuato nell' allegata planimetria, in considerazione della proposta progettuale da questi presentata ed allegata al presente contratto; Tutto ciò premesso, e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. Il Comune di Santo Stefano Magra concede in subcomodato gratuito, a norma degli artt e segg. cod. civ. alla Subcomodataria, che accetta, la seguente unità immobiliare:... La Subcomodataria dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è in proprietà esclusiva di Società Edilizia Nuova S.E.N. S.r.L. ed è attribuito in comodato gratuito al Comune di Santo Stefano Magra in virtù del contratto sottoscritto in data Rep. 2786, che è allegato al presente atto. 1
2 La Subcomodataria dichiara di bene conoscere il contratto di comodato e di obbligarsi senza eccezione alcuna al pieno rispetto di tutte le sue pattuizioni, manlevando il Comune di Santo Stefano Magra da ogni e qualsiasi pretesa della proprietaria Società Edilizia Nuova S.r.L.. La/le Unità Immobiliare/i viene/vengono cedute in subcomodato nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e di cui la Subcomodataria dichiara di essere a conoscenza. 2. La durata del Subcomodato è fissata dalla data della stipula del contratto di sub comodato fino al La Subcomodataria viene immessa nella detenzione delle Unità Immobiliari contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Le attività previste nella proposta progettuale dovranno essere avviate entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione del rapporto, fatta salva la possibilità di accogliere richiesta di proroga di detto termine debitamente motivata. 3. La Subcomodataria non potrà concedere, neppure in parte, a terzi il bene, neppure a titolo gratuito o temporaneo, pena la risoluzione del contratto, e dovrà esercitarvi unicamente le attività specificamente indicate nella proposta progettuale presentata all' Amministrazione. 4. In qualsiasi ipotesi di recesso da parte di S.E.N. S.r.L. dal contratto di comodato sottoscritto con il Comune di Santo Stefano Magra o di risoluzione o comunque cessazione dello stesso, per qualsivoglia ragione, la Subcomodataria non avrà nulla a pretendere dal Comune di Santo Stefano Magra. In particolare, la Subcomodataria rinuncia, sin d ora, anche a qualsivoglia rimborso, risarcimento e/o indennizzo, per le spese eventualmente sostenute (ivi compreso quanto relativo alle opere o lavori di qualsiasi tipo, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quanto necessario per l'utilizzo dei beni ai fini della propria attività, comprensivo di eventuali oneri per gli allestimenti ed il trasferimento di beni e personale), anche indirettamente tramite eventuali terzi. 5. La Subcomodataria assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili oggetto di comodato. La Subcomodataria rinuncia, sin d ora, al rimborso ex art. 1808, comma secondo, cod. civ. nonché a quanto previsto dall art cod. civ., anche nei confronti di S.E.N. S.r.L.. 2
3 In ogni caso la Subcomodataria si impegna a manlevare ed a tenere indenne la Subcomodante per eventuali danni a terzi, sia per lesioni a persone che per danneggiamenti a cose, che dovessero verificarsi nel corso di durata del presente contratto, anche per gli eventi indicati nell art cod. civ., nonché per eventuali pretese a titolo di risarcimento del danno che dovessero essere vantate da eventuali sub-comodatari per responsabilità civile. Allo scopo la Subcomodataria consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi. 6. Alla cessazione del rapporto, a qualunque causa dovuto, la Subcomodataria non avrà diritto ad alcun importo, neppure per indennizzi o rimborsi, per i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai beni immobili in costanza di subcomodato, nonché per qualsivoglia spesa sopportata ai sensi del presente contratto. Tutti i lavori, opere, accessioni ed aggiunte eseguite durante il rapporto andranno a beneficio del sub comodante, senza che il subcomodatario possa accampare diritti o pretese di alcun genere, a meno che il Subcomodante non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spese del subcomodatario. 7. Qualsiasi opera o lavoro, anche di manutenzione, che la Subcomodataria ritenga di effettuare sul bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in qualità di sub-comodante, fermo in capo al subcomodatario l'onere di ottenere, a propria cura e spese, qualsiasi provvedimento amministrativo autorizzatorio, anche tacito, ivi compresi quelli previsti dalla normativa edilizia e paesaggistica. 8. Il subcomodatario, a seguito delle verifiche effettuate sui beni oggetto di contratto e delle indagini, anche amministrative, nonché degli accertamenti espletati, dichiara di essere a conoscenza delle pratiche amministrative riguardanti l immobile, e che il bene è adatto all uso contrattualmente previsto e si impegna a munirsi delle autorizzazioni amministrative necessarie, che residuano a suo esclusivo carico. Il subcomodatario, pertanto, dichiara di esonerare il Subcomodante da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative o condominiali, anche se dipendenti dal bene, fermo restando il diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento del contratto, senza alcun risarcimento dei danni. Il subconduttore si obbliga, altresì, a rispettare i diritti dei terzi, ivi compresi i confinanti e la proprietaria S.E.N. S.r.L.. 3
4 Gli adeguamenti degli impianti, anche alle normative attualmente vigenti, saranno effettuati a cura e spese del subcomodatario. 9. Il subcomodatario dovrà in ogni caso consentire l accesso del Subcomodante o di suoi incaricati nell unità immobiliare per l accertamento dell adempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, relativamente alla destinazione ed allo stato di manutenzione. 10. In caso di accertato inadempimento del Subcomodatario agli obblighi previsti dall articolo precedente, il Subcomodante inoltrerà al subcomodatario apposita diffida ad adempiere, assegnandogli un termine preciso. Ove questi non provveda ad eseguire quanto previsto nella diffida, nei tempi ivi assegnati, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di ulteriore comunicazione. 11. A garanzia dell esatto adempimento stesso delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ivi compresa la puntuale esecuzione della proposta progettuale presentata in sede di offerta, il Subcomodatario ha corrisposto al Subcomodante, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di ,00 in contanti oppure tramite fidejussione bancaria o assicurativa, in ogni caso, a prima richiesta, con rinuncia al termine di cui al secondo comma dell art c.c. e del beneficio della preventiva escussione. In caso di utilizzo a titolo di penale per violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l ammontare del deposito dovrà essere ripristinato entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con cui il Comune di Santo Stefano Magra comunica l utilizzo del deposito. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del rapporto di subcomodato, previa verifica dello stato dell immobile e sempre che il subcomodatario abbia adempiuto agli obblighi tutti derivatigli dal presente contratto, ivi compresa la puntuale restituzione del bene libero da persone e cose. In caso di mancata puntuale riconsegna di tutti i locali in buono stato, il Comune di Santo Stefano Magra è fin da ora autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale per il ritardo. Il subcomodatario sarà tenuto, inoltre e comunque, all ulteriore risarcimento dei danni. 12. Tutte le spese di cui al presente atto, ivi compresi bolli e tasse, sono a carico esclusivo del subcomodatario, che dovrà provvedere nei termini a propria cura e 4
5 spese alle incombenze richieste dalla vigente normativa, ivi compreso il pagamento delle imposte di legge. 13. Per qualsiasi controversia derivante dall esecuzione o dalla risoluzione o nullità e comunque connessa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro della Spezia. 14. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Per allegati si intendono: - contratto di comodato tra Comune di Santo Stefano di Magra e S.E.N. S.r.l.; - planimetria sommaria del bene assegnato; - polizza r.c.; - proposta progettuale; - deposito cauzionale. Santo Stefano Magra, La Subcomodante La Subcomodataria 5
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