«ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI E DICHIARAZIONE DI ESPORTATORE AUTORIZZATO»

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1 UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO «ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI E DICHIARAZIONE DI ESPORTATORE AUTORIZZATO» Silvia Parenti Livorno, 16 settembre

2 Origine delle Merci Ogniqualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi, si impone al passaggio della frontiera doganale la necessità di stabilire l origine dei prodotti oggetto della transazione. Infatti, l origine delle merci, unitamente alla classificazione ed al valore, rappresenta uno degli elementi la cui determinazione è indispensabile per giungere ad una corretta applicazione della fiscalità doganale. L attribuzione dell origine alle merci si rende necessaria per diversificate finalità: Applicazione uniforme della tariffa doganale comune; Attuazione della normativa antidumping; Etichettatura delle merci (es. apposizione del made in ); Determinazione delle restituzioni all esportazione per le merci che ne beneficiano. 2

3 Origine delle Merci Pertanto l origine delle merci è la nazionalità economica delle merci commercializzate che può essere: Origine Non Preferenziale; Origine Preferenziale (riduzione o esenzione dal pagamento dei dazi). 3

4 Le Regole di Origine L attribuzione dell origine individua diverse finalità: Consente al consumatore finale di identificare il Paese che ha generato il prodotto commercializzato; Consente alle Autorità di importazione di applicare eventuali misure di politica commerciale elevate dal Paese di destinazione nei confronti del Paese di origine (antidumping); Consente di ottenere agevolazioni e sconti daziari, purché si rispettino determinate condizioni (riduzione o esenzione dei dazi nel Paese importatore). 4

5 Le Regole di Origine È opportuno quindi fare distinzione fra due differenti tipologie di regole di origine: Le regole di Origine Preferenziale (negoziali accordi bilaterali, multilaterali, ecc. o unilaterali concessioni); Le regole di Origine Non Preferenziale. 5

6 Le Regole di Origine Le regole di origine preferenziale si applicano nell ambito di relazioni commerciali preferenziali tra due o più Stati basate su accordi di libero scambio o di altro tipo: Elemento preferenziale su base negoziale Convenzione di Cotonou fra la Comunità Europea e i cosiddetti Stati ACP (= Africa, Caraibi e Pacifico); Elemento preferenziale su base unilaterale Sistema SPG (= Sistema di Preferenze Generalizzate). Le regole di origine preferenziale di tipo negoziali sono il risultato di complessi negoziati fra i Paesi Membri che formano un accordo, mentre le regole di origine preferenziale di tipo unilaterali scaturiscono da una decisione autonoma. 6

7 Le Regole di Origine Le regole di origine preferenziale hanno quindi la funzione di limitare i benefici daziari (inclusi gli oneri di effetto equivalente) degli accordi ai soli prodotti originari dei Paesi membri o dei Paesi beneficiari del trattamento unilaterale. Pertanto le regole di origine preferenziale si applicano solo per decidere se un determinato prodotto è originario di uno Stato membro e, quindi, ammissibile al trattamento daziario privilegiato, purché il prodotto sia accompagnato dalla documentazione necessaria a comprovarne l effettiva origine. 7

8 Le Regole di Origine Al contrario si applicano le regole di origine non preferenziale quando si intendono usare misure di difesa commerciale discriminatorie. Le regole di origine non preferenziale sono all interno di ogni ordinamento giuridico di ciascun Stato. Di norma le regole di origine non preferenziale sono assai più generiche e meno dettagliate di quelle preferenziale. Inoltre mentre le regole di origine non preferenziale sono descritte nel Codice Doganale Comunitario (=CDC) che distingue tra merce interamente ottenuta e merce per la cui genesi siano stati coinvolti due o più Paesi, per le regole di origine preferenziale si deve fare riferimento ad ogni singolo Accordo tra i Paesi contraenti. 8

9 Le Regole di Origine È opportuno precisare che le regole di preferenzialità sono contenute negli accordi bilaterali con i Paesi con i quali l Unione Europea (=UE) ha raggiunto specifiche intese. Difatti non è detto che un prodotto che risulti di origine preferenziale in esportazione dalla UE verso il Paese «A» sia egualmente preferenziale a destinazione del Paese «B». Pertanto nei vari accordi è possibile che esistano peculiari differenze che non consentano di replicare indistintamente una preferenzialità verso tutte le destinazioni di uno stesso prodotto. 9

10 Origine non preferenziale L origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario. Per questa tipologia di operazione l aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comunitaria. 10

11 Origine non preferenziale Al fine di stabilire i principi generali per l uso delle regole sull origine non preferenziale è stata sottoscritta la Convenzione internazionale sulla semplificazione ed armonizzazione delle procedure doganali, meglio nota come la Convenzione di Kyoto del , anche se non ha natura obbligatoria. 11

12 Origine non preferenziale L origine non preferenziale viene utilizzata per: Applicazione dei dazi antidumping; Applicazione di misure restrittive; Fini statistici; Determinazione del Made in. 12

13 Origine Preferenziale L origine preferenziale viene conferita a merci provenienti da alcuni Paesi se soddisfano determinati criteri e se sono accompagnate da documentazione comprovante l effettiva origine. L origine preferenziale trova pieno compimento solo se rapportata ad un determinato accordo tra due o più Paesi tra i quali avviene lo scambio di merci ove sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali oppure nell ambito SPG (unilaterale). 13

14 Origine Preferenziale E pertanto un concetto astratto definire un prodotto di origine preferenziale senza specificare rispetto a quale accordo è riferito: NON HA ALCUN SENSO 14

15 Origine Preferenziale Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l origine preferenziale: Albania Algeria Bosnia/Erzegovina Cile Corea del Sud Colombia Croazie Egitto Giordania Marocco. Islanda Isole Faeroer Israele Libano Macedonia Messico Montenegro Norvegia Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza) Perù Serbia Svizzera Tunisia Turchia. 15

16 Origine Preferenziale La concessione del beneficio tariffario è subordinata a due condizioni: Le merci devono avere acquisito il carattere di «prodotti originari», che deve essere giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste da ogni singolo atto o Accordo; Deve essere rispettata la regola del trasporto «diretto» ossia i prodotti originari del Paese accordatario devono essere trasportati direttamente a destinazione senza l attraversamento di altri Paesi. 16

17 Origine Preferenziale Criteri di determinazione dell origine: Prodotto interamente ottenuto; Trasformazione sostanziale; Salto di codice della classificazione tariffaria; Valore aggiunto. 17

18 La Determinazione dell Origine In linea generale sono sempre considerate originarie di un Paese e viene conferita loro la nazionalità economica le seguenti merci commercializzate: Merci ivi interamente ottenute ORIGINE «DIRETTA» Merci che in quel Paese abbiano subito le ultime lavorazioni o trasformazioni sostanziali ORIGINE «MEDIATA» 18

19 La Determinazione dell Origine Merci le cui lavorazioni effettuate in quel Paese abbiano generato un incremento del loro valore economico SALTO DI CODICE DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA Merci le cui lavorazioni effettuate in quel Paese abbiano generato un incremento del loro valore economico PERCENTUALE «AD VALOREM» = CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO 19

20 Origine Preferenziale Ogni Paese tende a non concedere trattamenti preferenziali per le merci considerate sensibili dalle proprie industrie. Perciò occorre negoziare tali questioni nell ambito degli accordi. 20

21 Origine Preferenziale In tutti gli accordi viene sottoscritto il Protocollo in Materia di Origine per quanto attiene la definizione di prodotti originari 21

22 Origine Preferenziale I prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un Paese partner possono essere utilizzati insieme ai prodotti che hanno origine nell altro Paese partner senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito. 22

23 Origine Preferenziale Quando 2 o più Paesi applicano le stesse regole stabilite in accordi sottoscritti, essi possono: Cumulare l origine 23

24 Origine Preferenziale Esempio: 6307 Modelli di vestiti lavorazioni sufficienti Accordo CE-Marocco: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali è inferiore al 40% del prezzo Exw. Accordo CE-Messico: produzione a partire dai filati. 24

25 Lavorazioni sufficienti Esempio di ORIGINE MEDIATA: Sui materiali non originari vengono eseguite delle lavorazioni appartenenti ad un processo specifico di produzione 25

26 Lavorazioni sufficienti Esempio di SALTO DI CODICE DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA : La trasformazione comporti una modifica della classificazione tariffaria Es: 8211 Coltelli Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto 26

27 Lavorazioni sufficienti Esempio di PERCENTUALE «AD VALOREM» = CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO: I materiali non originari impiegati non superino una determinata percentuale di valore aggiunto calcolato sul prezzo franco fabbrica del prodotto Es: 8711 Motocicli Fabbricazione in cui il valore dei materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 27

28 Lavorazioni sufficienti Esempio: Quando è prevista riguarda sempre un valore percentuale massimo di materiali non originari ammessi a far parte della lavorazione. La percentuale varia a seconda della sensibilità dei prodotti (25%, 30%, 40%) 28

29 Lavorazioni sufficienti Clausole di tolleranza (accordo Pan Euro Mediterraneo) Uso di materiali con valore non superiore al 10% del valore EXW In genere non vale per i tessili (capitoli da 50 a 63). Nei nuovi accordi e nei termini previsti, le condizioni della colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base che non superano globalmente il 10% del peso di tutti i materiali di base utilizzati 29

30 Lavorazioni sufficienti Esempio: 8711 motocicli di cilindrata non superiore a 50 cc. Lavorazione sufficiente: valore dei materiali non originari non superiore a 40% del prezzo Exw e non superiore al valore dei materiali originari, oppure il valore dei materiali non originari non deve essere superiore al 20% del prezzo Exw 30

31 Lavorazioni sufficienti Esempio Nella UE viene eseguita una operazione di assemblaggio delle parti: Telaio dall Indonesia = 70,00 Motore dall India = 90,00 Ruote e altre parti dalla Cina = 40,00 Prezzo EXW del motociclo = 1.000,00 Il motociclo NON acquisisce l origine preferenziale UE 31

32 Origine Preferenziale Tipologie di cumulo: Cumulo bilaterale; Cumulo diagonale; Cumulo totale o integrale; Cumulo Pan Euro Mediterraneo. 32

33 Regole Particolari IL CUMULO BILATERALE Consente di qualificare originario un prodotto ottenuto in un Paese accordatario mediante l utilizzo di un prodotto originario dell altro partner. 33

34 Origine Preferenziale Cumulo bilaterale Materie originarie di 2 Paesi Es.: un azienda invia in Marocco del tessuto di origine UE dove viene confezionato un capo di abbigliamento da donna destinato ad essere rispedito nella UE. Tale prodotto avrà l origine preferenziale Marocco anche se la fabbricazione non è avvenuta a partire dai filati come prescritto dall accordo. 34

35 Regole Particolari IL CUMULO MULTILATERALE Quest istituto prevede che un prodotto originario della Comunità o di uno Stato dell EFTA (= Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein): Possa non essere oggetto di trasformazione sufficiente, nel contesto delle lavorazioni o trasformazioni operate in un Paese EFTA o nella Comunità; Conservi la sua origine, se utilizzato in uno Stato dell EFTA o nella Comunità, in lavorazioni o trasformazioni che non vanno oltre quelle minime, o se riesportato nello stato in cui si trova, verso una delle parti contraenti di un Accordo EFTA. 35

36 Regole Particolari IL CUMULO REGIONALE Trattasi di una forma particolare di cumulo, a favore dei tre gruppi regionali, composti da Paesi che beneficiano del Sistema delle Preferenze Generalizzate (=SPG): ANASE o ASEAN (= Associazione delle Nazioni dell Asia del Sud-Est Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam); MCCA (= Mercato Comune dell America Centrale Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua ed El Salvador); Gruppo Andino (= Accordo di Cartagena Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela). 36

37 Regole Particolari IL CUMULO TOTALE o INTEGRALE Tipologia di cumulo prevista nel quadro degli accordi: SEE (= Spazio Economico Europeo Paesi della Comunità, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed esteso anche alla Svizzera. Ai fini dell origine lo SEE viene considerato un unico territorio; Convenzione di Lomè ( Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico); Stati del Maghreb ( Algeria, Marocco e Tunisia). Con i protocolli esistenti tra UE, Tunisia, Marocco e Algeria è necessario che tutte le lavorazioni necessarie per conferire l origine preferenziale vengano eseguite sul prodotto non in un Paese, ma nell intera area dei territori dei Paesi contraenti. 37

38 Origine Preferenziale Cumulo totale o integrale Es.: filato cinese importato in Tunisia dove viene trasformato in tessuto che mantiene la sua origine cinese, in quanto per le regole di origine per il tessuto richiedono la fabbricazione dalle fibre. Il tessuto non originario viene esportato in Marocco per essere trasformato in indumenti. 38

39 Origine Preferenziale Cumulo totale o integrale Es.: in Marocco ottengono il carattere di origine preferenziale in quanto la trasformazione eseguita in Marocco si aggiunge a quella eseguita in Tunisia garantendo il requisito della doppia trasformazione eseguita nel territorio dei Paesi del cumulo totale e gli indumenti hanno origine preferenziale Marocco per le importazioni nella UE. Tuttavia poiché il cumulo totale non è riconosciuto dai Paesi Pan Euro Mediterranei il prodotto non può essere riesportato all interno della zona in regime preferenziale. 39

40 Regole Particolari IL CUMULO DIAGONALE o CUMULO PAN-EUROPEO Tipologia di cumulo prevista nell ambito degli accordi che la Comunità ha concluso con i seguenti Paesi: SEE (= Spazio Economico Europeo Paesi della Comunità, Norvegia, Islanda e Liechtenstein); Cumulo Pan Euro Mediterraneo; Svizzera. 40

41 Origine Preferenziale Cumulo diagonale Materie originarie di più di 2 Paesi che hanno siglato tra loro gli accordi sull origine che prevedono il cumulo Es.: un azienda francese invia dei filati in Svizzera con i quali viene ottenuto un tessuto inviato in Marocco per la confezione di pantaloni. All atto dell importazione in UE, il pantalone avrà l origine preferenziale di uno dei tre Paesi (UE, CH o MA) a secondo di quale di essi ha contribuito alla realizzazione del prodotto con il valore più elevato. 41

42 Origine Preferenziale Cumulo Pan Euro Mediterraneo Cumulo diagonale tra la UE ed un numero di paesi europei e mediterranei Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Svezia e Regno Unito 42

43 Origine Preferenziale Cumulo Pan Euro Mediterraneo Paesi con i quali la UE ha un accordo di libero scambio che contiene le regole in materia di origine Pan Euro Mediterranea Paesi: Islanda, Isole Faeroe, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Autorità Palestinese della Cisgiordania e di Gaza 43

44 Unione Doganale I membri di una zona di libero scambio si impegnano ad eliminare tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari, limitatamente ai prodotti originari dei paesi aderenti. L Unione doganale presenta i requisiti della zona di libero scambio e in aggiunta gli Stati membri si impegnano ad adottare una tariffa doganale unica nei confronti dei Paesi esteri. La UE ha un unione doganale con: Turchia per prodotti industriali, tessili e prodotti agricoli trasformati; Principato di Andorra (no agricoli); San Marino (no siderurgici). 44

45 Accessori, assortimenti ed esposizioni - Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, che fanno parte della normale attrezzatura di un macchinario, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo, che vengono consegnati, nonché fatturati, assieme ad esso, sono considerati, ai fini dell origine, un tutto unico. - Gli assortimenti si considerano originari se tutti i prodotti che li compongono sono a loro volta originari. In caso contrario, per essere originario, il valore dei prodotti non originari non deve superare il 15% del prezzo franco fabbrica dell assortimento. - I prodotti che sono spediti verso un Paese accordatario per un esposizione e, successivamente, sono venduti in tale Paese, beneficiano delle disposizioni dell Accordo di riferimento, purché soddisfino le regole sull origine. 45

46 Territorialità Se le merci esportate dovessero per qualsivoglia motivo essere reimportate nel Paese, devono essere considerate NON ORIGINARIE (pertanto da assoggettare a dazio). A meno che non si fornisca la prova soddisfacente che le merci sono le stesse a suo tempo esportate e non sono state sottoposte ad alcuna operazione o manipolazione. 46

47 Restituzione dei dazi E conosciuta come regola del no drawback. In genere i materiali importati ed utilizzati per fabbricare un prodotto destinato all esportazione non sono soggetti a dazio nel Paese utilizzatore. La regola del no drawback impedisce questa procedura (rimborso). 47

48 Restituzione dei dazi Il motivo di questa clausola è quello di evitare un doppio vantaggio a beneficio dei produttori del Paese del 1 importatore/esportatore a discapito dei produttori del Paese di destinazione del prodotto finito. Il vantaggio è dato dal fatto che il prodotto è costituito di parti che non sono mai state sottoposte a dazio né nel Paese di produzione, né in quello di destinazione. 48

49 Prove di origine Valutati gli elementi che hanno caratterizzato il processo di lavorazione e verificata la sussistenza delle condizioni appena evidenziate i prodotti originari beneficiano delle preferenze previste negli accordi se scortati da una delle seguenti prove di origine, ossia da un documento denominato certificato d origine : Certificato di circolazione EUR 1; Certificato di circolazione EUR 2; Certificato di circolazione EUR MED; Certificato di origine FORM A; Certificato di circolazione ATR; Dichiarazione in fattura; Dichiarazione in fattura EUR MED; Dichiarazione del Fornitore e Dichiarazione del Fornitore a lungo termine. 49

50 Prove di origine Certificato di circolazione EUR 1 È utilizzato dai Paesi legati all Unione da accordi bilaterali. Il modello EUR 1 viene rilasciato dalle Autorità Doganali del Paese di esportazione su domanda scritta dell esportatore. 50

51 .. 51

52 Prove di origine Certificato di circolazione EUR 2 È utilizzato per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore ad un importo in euro che varia in ragione del diverso Accordo. L EUR 2 è compilato e firmato direttamente dall esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. In alcuni accordi, l EUR 2 viene utilizzato solo per le spedizioni postali e per merci non eccedenti certi valori preventivamente precisati. 52

53 Prove di origine Certificato di circolazione EUR MED È utilizzato nell ambito degli scambi tra i Paesi dell area Paneuromediterranea (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche. 53

54 .. 54

55 Prove di origine Certificato di origine FORM A È utilizzato per tutti gli altri Paesi beneficiari del Sistema SPG (= Sistema di Preferenze Generalizzate) o per quelli beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall Unione. 55

56 .. 56

57 Unione Doganale Es.: per tutti i prodotti scambiati nell ambito dell unione doganale UE- Turchia non vi sono regole di origine. Le regole di origine si applicano per i prodotti siderurgici e agricoli. 57

58 Prove di origine Certificato di circolazione ATR È utilizzato nell ambito dell Accordo tra Unione Europea e Turchia, difatti attesta unicamente la libera circolazione delle merci tra la Turchia e la UE. 58

59 DICHIARAZIONE SU FATTURA, ESPORTATORE AUTORIZZATO ED EUR1 59

60 DICHIARAZIONE SU FATTURA, ESPORTATORE AUTORIZZATO ED EUR1 Dichiarazione di origine preferenziale in fattura Status di «ESPORTATORE AUTORIZZATO» Certificazione EUR 1 Possibilità di apporre una dichiarazione di origine preferenziale in fattura che, per importi inferiori a 6.000,00, non necessita di alcuna autorizzazione doganale Deve essere richiesto dalle aziende che intendano dichiarare l origine preferenziale su fattura per importi superiori ad 6.000,00 Certificato di circolazione rilasciato dalle Autorità Doganali del Paese esportatore Superati i limiti fissati dai singoli accordi, l esportatore che intenda dichiarare l origine preferenziale delle merci in fattura, deve essere espressamente autorizzato dall Autorità Doganale Deve essere inoltrata apposita istanza all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio Istruzioni al proprio «doganalista» di fiducia («spedizioniere doganale») di emettere il certificato 60

61 .. 61

62 Prove di origine Nella domanda di rilascio, per ottenere un certificato di circolazione delle merci, occorre fornire le seguenti informazioni: La classificazione tariffaria della merce; La lavorazione subita dalla merce nella zona di cumulo Pan euro Mediterraneo; La prova dell origine dei materiali utilizzati; Le informazioni relative alle parti non originarie impiegate; La prova del pagamento dei diritti doganali dei materiali impiegati ed importati; Qualsiasi altra documentazione richiesta dalla Dogana. 62

63 Prove di origine Dichiarazione in fattura: L esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n IT/000/LI/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale. L esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n IT/000/LI/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale : - Cumulation applied with.. (name of the country/contries) - No cumulation applied 63

64 Prove di origine Dichiarazione del Fornitore e Dichiarazione del Fornitore a lungo termine L esportatore deve essere certo che la merce che intende esportare sia di origine preferenziale, pertanto se acquista un prodotto all interno del proprio Paese o nella Comunità dovrà acquisire la prova di origine dal proprio fornitore, ossia dovrà avere una dichiarazione su fattura dello stesso o una dichiarazione a lungo termine. I fornitori inseriscono in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale. 64

65 Prove di origine Dichiarazione del Fornitore e Dichiarazione del Fornitore a lungo termine La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni Paesi (es. la dichiarazione del fornitore serve come elemento di prova per la domanda di rilascio del certificato EUR 1 o per la dichiarazione su fattura). Può essere presentata in qualunque momento anche dopo la concessione delle merci. 65

66 Prove di origine Dichiarazione del Fornitore e Dichiarazione del Fornitore a lungo termine Se è un fornitore abituale, ovvero invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare una dichiarazione a lungo termine (non superiore ad un anno). La dichiarazione di lungo termine dura 1 anno dalla sua emissione anche con effetto retroattivo. Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più Paesi della UE. La dichiarazione del fornitore, su domanda dell Ufficio doganale, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità. 66

67 .. 67

68 Esportatore Autorizzato Per conseguire lo status di ESPORTATORE AUTORIZZATO è necessario che la società presenti una domanda scritta all Ufficio delle Dogane competente per territorio, ossia all Ufficio delle Dogane dove la società ha la sede amministrativa. 68

69 Esportatore Autorizzato L ESPORTATORE AUTORIZZATO ha l obbligo di: Conservare le prove di origine per almeno 3 anni dalla data della dichiarazione di esportazione; Produrre le prove dell origine all Autorità Doganale in qualsiasi momento ne faccia richiesta; Consentire all Autorità Doganale di effettuare i controlli di competenza. 69

70 Mutua Assistenza Amministrativa Per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità Doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana). 70

71 Cooperazione amministrativa Tutti gli accordi prevedono assistenza reciproca tra le Autorità Doganali: Vengono scambiate le impronte dei timbri; Vengono forniti i riferimenti degli Uffici doganali competenti ai controlli; Le Autorità Doganali hanno l obbligo di rispondere alle richieste di cooperazione. 71

72 Le Sanzioni per Falsa Dichiarazione La presentazione in Dogana, all atto dell importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale EUR 1 o FORM A non veritiero comporta automaticamente l annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi pieni all importazione, oltre l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi. La presentazione all export di certificati EUR 1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell esportatore italiano. 72

73 UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO GRAZIE PER L ATTENZIONE Silvia Parenti Livorno, 16 settembre

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