Statuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

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1 Statuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2012 Versione Statuto / v

2 Vista la Legge cantonale sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del e il Regolamento della Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007, che hanno istituito la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) come ente autonomo di diritto pubblico e con personalità propria, richiamati in particolare gli art. 1, art. 6 cpv.3, art. 8 cpv.3 (e art. 8 cpv.1 litt. a per analogia), e l art. 9 della Legge cantonale sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di ricerca del , rilevato che, per facilitare la lettura del presente documento, il genere maschile è usato per designare persone e funzioni indipendentemente dal sesso, il Consiglio della SUPSI statuisce: I. Disposizioni generali Art. 3 Dipartimenti e scuole affiliate Art. 1 2 Statuto giuridico, sede e scopo della SUPSI 1 La Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria, istituito dalla Legge cantonale sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di ricerca del La SUPSI ha sede a Manno. 3 La SUPSI persegue l inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale della ricerca e adempie i compiti previsti dalla Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 (LSUP), con attenzione ai bisogni locali di: insegnamento con orientamento pratico di base e di formazione continua, che si concluda con il conseguimento di un diploma e prepari all esercizio di attività professionali che richiedono l applicazione di conoscenze e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche, attività di perfezionamento professionale, conduzione, nel proprio campo di attività, di lavori di ricerca e di sviluppo con orientamento pratico e trasferimento tecnologico, fornitura, nel proprio campo di attività, di servizi a terzi finalizzati anzitutto allo sviluppo di competenze proprie e a supporto del territorio. 4 L offerta di formazione e attività è oggetto di pattuizioni specifiche nel contratto di prestazione con il Cantone Ticino ed è sviluppata, per quanto possibile, in collaborazione con l Università della Svizzera Italiana (USI). 5 Nell adempimento della propria missione, la SUPSI contribuisce alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna e a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili; a tal scopo integra la dimensione gender e diversity nelle proprie strategie e nella gestione. Nello svolgimento delle sue attività, la SUPSI ne persegue lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico. Art. 2 Campo d applicazione 1 Il presente statuto regolamenta l organizzazione della SUPSI, definisce e organizza i suoi organi e le relative competenze. 2 Il presente statuto integra le disposizioni cantonali e federali applicabili al settore universitario e universitario professionale, ed è completato e integrato a sua volta dai regolamenti e dalle direttive della SUPSI. 1 La SUPSI svolge la sua missione, erogando le sue prestazioni nell ambito dei suoi quattro mandati istituzionali (formazione di base, formazione continua, ricerca applicata e prestazioni di servizio), attraverso i Dipartimenti e le sue scuole affiliate. 2 La SUPSI è costituita dai seguenti Dipartimenti: Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) Dipartimento tecnologie innovative (DTI) Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) Dipartimento formazione e apprendimento (DFA). 3 La SUPSI comprende le seguenti scuole affiliate: Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica, con sede a Lugano, Associazione Accademia Teatro Dimitri, con sede a Verscio, Fondazione Fernfachhochschule Schweiz, con sede a Briga, Fondazione Thim van der Laan, con sede a Landquart, organizzativamente integrata nel Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS). Per affiliazione si intende l integrazione universitaria nella SUPSI di una scuola di livello accademico e riconosciuta, di regola a carattere privato, vale a dire gestita da fondazioni o altri enti, che viene integrata con una completa autonomia amministrativa, ma con un allineamento degli aspetti scientifico-didattici e della filosofia istituzionale e delle strategie fondamentali adottate dalla SUPSI. I rapporti con le scuole affiliate sono regolati da specifici contratti di affiliazione. Il Gran Consiglio decide l affiliazione di Istituzioni finanziate da terzi, se questa comporta il beneficio di contributi cantonali. Su proposta del Consiglio della SUPSI, il Consiglio di Stato decide l affiliazione di Istituzioni finanziate da terzi, se questa affiliazione non comporta il beneficio di contributi cantonali. 4 Laddove non sono adempiute le condizioni per l affiliazione, o nella misura in cui la stessa non sia stata richiesta, la SUPSI può associarsi con Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, se questi soddisfano i principi generali della Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del e si inseriscono nella politica universitaria cantonale. Per associazione si intende una forma di collaborazione tale da non comportare l obbligo per l Istituto di sottostare alle strategie della SUPSI. In ogni caso è fatta salva l autonomia amministrativa. La decisione di associazione con un Istituto compete al Consiglio di Stato, sentito il Consiglio della SUPSI. Statuto / v

3 Art. 4 Rapporti fra la SUPSI e la Repubblica e Cantone Ticino II. Organi I rapporti fra la SUPSI e la Repubblica e Cantone Ticino sono regolati dalla Legge cantonale sull Università della Svizzera italiana, - sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, e sugli Istituti di ricerca del (art. 2 e 3), e sono specificatamente retti dal contratto di prestazione che definisce gli obbiettivi prioritari, il contributo di gestione annuale messo a disposizione della SUPSI nell ambito della pianificazione quadriennale approvata dal Gran Consiglio, come pure altre modalità di finanziamento. Art. 5 Poteri di firma 1 La SUPSI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente del Consiglio della SUPSI e del Direttore generale della SUPSI. In caso di impossibilità da parte del Presidente del Consiglio della SUPSI o del Direttore generale della SUPSI e comprovata urgenza l Istituzione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del Direttore dei Servizi centrali della SUPSI e di un altro membro del Consiglio della SUPSI, i cui poteri di firma sono comunicati all Ufficio del registro di commercio. 2 Sono riservati il diritto e i poteri di rappresentanza conferiti alla Direzione della SUPSI e ai relativi Servizi centrali, ai Dipartimenti con i relativi Istituti, Laboratori, centri di competenza, centri di costo, nonché a ogni altra unità della SUPSI, per rendere decisioni e compiere ogni atto o negozio giuridico, e, più in generale, per svolgere ogni attività in nome della SUPSI, così come previsti nel Regolamento sulle deleghe di competenza e decisionali della SUPSI. Art. 6 Proprietà intellettuale 1 La SUPSI è titolare dei diritti di proprietà intellettuali di tutte le creazioni intellettuali tecniche e dei risultati di ricerca ottenuti da dipendenti nell esercizio della loro attività. 2 La SUPSI prende provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, in particolare per la commercializzazione. Se vi rinuncia il diritto ritorna allo scopritore. 3 Lo scopritore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca. 4 Se la SUPSI rinuncia a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e il ricercare la assume in proprio l Università beneficia in modo appropriato delle entrate generate. Art. 7 Sostegno, creazione e partecipazione ad imprese 1 Allo scopo di valorizzare i risultati scientifici, la SUPSI può sostenere la creazione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato e creare essa stessa imprese o parteciparvi nei limiti della legislazione in vigore. Art. 8 Gli organi della SUPSI Organi della SUPSI sono: il Consiglio della SUPSI, la Direzione della SUPSI. A. Il Consiglio della SUPSI Art. 9 Art. 9.1 Composizione e nomina del Consiglio della SUPSI Composizione e nomina 1 Il Consiglio della SUPSI è l organo supremo della SUPSI, previsto e istituito dalla Legge cantonale sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di ricerca del Il Consiglio della SUPSI è composto da 5 a 11 membri, designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato. 3 I membri del Consiglio della SUPSI possono essere rieletti per due volte al massimo. 4 I membri del Consiglio nominati dal Consiglio di Stato non possono assumere incarichi o mandati per la SUPSI. Art. 9.2 Delegati del Consiglio 1 I rappresentanti delle Scuole affiliate sono delegati del Consiglio, senza diritto di voto. Essi sono designati dagli organi responsabili delle rispettive Scuole affiliate, che rappresentano in seno al Consiglio della SUPSI. Art. 9.3 Altri partecipanti 1 Partecipano regolarmente alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto: il Direttore generale e il Direttore dei Servizi centrali, in rappresentanza della Direzione della SUPSI, in ragione dei compiti di gestione operativa che sono loro delegati dal Consiglio, la responsabile della Segreteria di Direzione della SUPSI, in qualità di verbalista e di supporto al Consiglio della SUPSI, il Direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari (DCSU) del Dipartimento dell Educazione, della Cultura e dello Sport del Cantone Ticino (DECS), il Responsabile dell area degli Studi universitari della DCSU del DECS. L elenco nominativo dei membri e dei partecipanti ricorrenti è descritto nell allegato 1. Statuto / v

4 Art. 9.4 Competenze del Consiglio della SUPSI Art. 10 Il Presidente e il Vicepresidente 1 Al Consiglio della SUPSI spettano tutte le competenze affidategli dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011 e dalla Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995, e relativo regolamento, e meglio: adottare lo Statuto e i Regolamenti generali della SUPSI, nonché le altre normative di sua competenza; stipulare il contratto di prestazione con il Consiglio di Stato; adottare le modalità di controllo della qualità dell insegnamento e della ricerca; decidere, su proposta della Direzione della SUPSI, l orientamento strategico; adottare il piano di sviluppo finanziario e approvare il bilancio preventivo e consuntivo; deliberare su progetti e crediti non contemplati dal budget annuale; decidere la struttura della SUPSI fino al livello degli Istituti, compresa la creazione e la soppressione di Dipartimenti e di Istituti; stipulare la conclusione, la modifica, nonché la disdetta, dei contratti di lavoro dei membri della Direzione della SUPSI (Direttore generale, Direttori di Dipartimento, Direttore dei Servizi centrali e il Direttore delegato per la ricerca e l innovazione) e codificare i Principi di lavoro e di remunerazione per i membri della Direzione della SUPSI ; regolare le modalità di assunzione degli altri collaboratori; definire le quote annuali a disposizione per gli aumenti di stipendi, per i premi individuali e decidere sul riconoscimento del rincaro; conferire i titoli di professore SUPSI e di professore aggiunto SUPSI ; presentare al Consiglio di Stato, per sua proposta al Gran Consiglio, la creazione o soppressione di settori di studio; approvare l offerta di formazione di base (bachelor e master); decide l ammontare delle tasse per gli studenti di formazione di base; approvare gli accordi di collaborazione con terzi che comportano oneri o rischi rilevanti per la SUPSI; presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull attività svolta. preavvisare al Consiglio di Stato la decisione sull affiliazione di Istituzioni finanziate da terzi, se questa non comporta il beneficio di contributi cantonali, e sull associazione di Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi. 2 Al Consiglio della SUPSI spettano pure tutte le competenze che il presente statuto non attribuisce esplicitamente ad altri organi. 3 Il Consiglio della SUPSI adotta un proprio regolamento interno dove vengono descritte e regolamentate l organizzazione del Consiglio e delle sue Commissioni, la procedura di preparazione dei lavori e lo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, e le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio. 1 Il Presidente è eletto dal Consiglio della SUPSI fra i suoi membri e può essere rieletto per due volte al massimo. 2 Il Presidente tratta tutte le questioni universitarie di interesse generale. In particolare, presiede il Consiglio della SUPSI, rappresenta la SUPSI, esercita l alta vigilanza sulla SUPSI e tutte le sue componenti. 3 Il Vicepresidente è designato dal Consiglio della SUPSI tra i suoi membri su proposta del Presidente, e può assumere funzioni specifiche definite dal Consiglio della SUPSI. Il Vicepresidente può essere rieletto per due volte al massimo. Art. 11 Commissioni 1 Il Consiglio della SUPSI può costituire commissioni permanenti o temporanee. 2 Il Consiglio si avvale del supporto delle seguenti Commissioni permanenti: Commissione Gestione Commissione Governance 3 Il Consiglio può avvalersi, dandosi il caso, del supporto di altre Commissioni temporanee, nominate ad hoc in funzione della fattispecie da trattare. 4 Il regolamento interno del Consiglio della SUPSI prevede le norme di costituzione di Commissioni, nonché la regolamentazione dell organizzazione, la procedura di preparazione dei lavori e lo svolgimento delle sedute, nonché la procedura di comunicazione al Consiglio della SUPSI. B. La Direzione della SUPSI Art. 12 La Direzione della SUPSI 1 La Direzione della SUPSI è istituito quale organo della SUPSI dal presente statuto. 2 La Direzione della SUPSI ha la responsabilità operativa della SUPSI e è composta dal Direttore generale della SUPSI, dal Direttore dei Servizi centrali, dal Direttore delegato per la ricerca e l innovazione, dai Direttori dei Dipartimenti, dai Direttori delle scuole affiliate. 4 Statuto / v

5 Art Competenze della Direzione della SUPSI Art. 13 Il Direttore generale Alla Direzione della SUPSI spettano le seguenti competenze: rendere le decisioni non riservate al Consiglio della SUPSI, e non da essa delegate a suoi membri o a organi subordinati, in materia di studenti, personale, finanze, comunicazione, relazioni esterne, organizzazione e logistica, eseguire le spese nei limiti del budget annuale, e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali della SUPSI, eseguire e/o attualizzare le decisioni del Consiglio della SUPSI e ad essa demandate, definire le attribuzioni da svolgere collegialmente e quelle attribuite ai propri singoli membri, assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni e curare l unità d intenti e le sinergie tra tutte le attività della SUPSI, esprimere il proprio parere, all attenzione del Consiglio della SUPSI, sulle candidature a professore SUPSI e professore aggiunto SUPSI, approvare i regolamenti e i piani di studio, fatte salve le competenze del Consiglio in materia finanziaria e di attività formative offerte, approvare l offerta di formazione continua a livello di Master of Advanced Studies, approvare, su proposta delle Direzioni dei Dipartimenti, eventuali opzioni, major dei corsi di laurea (es. Master Research unit MRU del Master of science in Engineering MSE), trasmettere agli organi cantonali le richieste per investimenti di loro competenza, stipulare la conclusione, la modifica, nonché curare la disdetta, dei contratti di lavoro relativi ai collaboratori della SUPSI, ad esclusione dei contratti relativi ai membri della Direzione della SUPSI, decidere l organizzazione dei Dipartimenti, relativamente ai Laboratori e Centri di competenza, secondo il Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate, approvare l organizzazione delle Direzioni di Dipartimento e dei Consigli/Collegi di Dipartimento che riuniscono tutti i docenti e collaboratori scientifici stabili, decidere l organizzazione della ricerca multidisciplinare SUPSI, intesa come Assi di ricerca o Laboratori o Centri di competenza intra e interdipartimentali o altre forme multidisciplinari, approvare l uso di una diversa denominazione di altre forme organizzative rispetto a quelle previste nel Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate. 1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio della SUPSI. 2 Al Direttore generale spettano le seguenti competenze: presiedere la Direzione, organizzarne il funzionamento e rimettere al Consiglio le decisioni collegiali della Direzione che ritiene contrarie agli interessi della SUPSI, definire gli obiettivi e valutare le prestazioni degli altri membri della Direzione, rappresentare la SUPSI, per quanto non riservato al Consiglio della SUPSI, o al suo Presidente o Vice-Presidente, e designare i rappresentanti nei diversi organi esterni ai quali la SUPSI partecipa, firmare gli atti non riservati al Consiglio, decidere sui ricorsi di studenti e fungere, se richiesto, da autorità conciliativa in caso di contestazioni relative al rapporto d impiego da parte di collaboratori, decidere, secondo il Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate, l organizzazione dei Dipartimenti relativamente alle altre unità disciplinari, nelle unità e altre forme organizzative (con l eccezione dei Corsi di laurea) su proposta del Direttore di Dipartimento. Art. 14 Il Direttore dei Servizi centrali 1 Il Direttore dei Servizi centrali è nominato dal Consiglio della SUPSI. 2 Al Direttore dei Servizi centrali spettano le seguenti competenze: definire gli obiettivi e valutare le funzioni e le prestazioni dei responsabili dei Servizi centrali, dirigere i Servizi non attribuiti ad un Dipartimento, segnatamente le risorse umane, le finanze, la qualità, la statistica, l orientamento, la formazione continua, la logistica. Art. 15 I Dipartimenti e loro organizzazione 1 I Dipartimenti svolgono in forma integrata i mandati istituzionali di formazione di base, formazione continua, ricerca e prestazioni di servizio. 2 I Dipartimenti sono strutturati per mandati e/o in unità disciplinari, alle quali è riconosciuto il rango di: Istituto, Laboratorio o Centro di competenza, Area, secondo il Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate. 3 La struttura generale dei Dipartimenti, fino al livello di Istituti, compete al Consiglio della SUPSI, che ne approva la creazione o la soppressione. L organizzazione dei Dipartimenti relativamente ai Laboratori, ai Centri di competenza e agli Assi di ricerca, compete alla Direzione SUPSI, che ne approva la creazione o la soppressione. La decisione sulle altre forme organizzative, e meglio la creazione o la soppressione di Aree, di Settori o di altre forme, ad eccezione dei Corsi di laurea, compete al Direttore generale su proposta del Direttore di Dipartimento. Altre denominazioni sono possibili solo eccezionalmente, con l approvazione della Direzione della SUPSI. 4 I Dipartimenti strutturano il mandato della formazione di base per Corsi di laurea, che devono essere approvati dal Consiglio della SUPSI. Statuto / v

6 5 È possibile prevedere Istituti, Laboratori e Centri di competenza anche in forma interdipartimentale, rispettivamente fra più Dipartimenti e Scuole affiliate, o fra più Scuole affiliate. 6 Per favorire la ricerca multidisciplinare, la SUPSI si dota di Assi di ricerca, affidati nella loro conduzione a gruppi di ricercatori di più Dipartimenti/Scuole affiliate. La definizione, la creazione e la soppressione, degli Assi di ricerca compete alla Direzione SUPSI. 7 I requisiti minimi delle unità disciplinari e altre indicazioni legate all organizzazione dei Dipartimenti sono descritti nello specifico Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate. Art La Direzione dei Dipartimenti 1 La Direzione dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento, nominato dal Consiglio della SUPSI, da altri docenti e/o ricercatori con deleghe per compiti specifici e/o responsabilità di mandati o di unità disciplinari. 2 Il Direttore del Dipartimento può assumere anche incarichi di formazione e di ricerca. 3 Le deleghe nella gestione finanziaria e nelle attività dei Dipartimenti e dei vari mandati o unità disciplinari sono previste nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e di attività della SUPSI, rispettivamente nel Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate. 4 Il Direttore di Dipartimento decide l organizzazione contabile del proprio Dipartimento, in accordo con la Direzione della SUPSI. Art Il Collegio dei professori di Dipartimento 1 In ogni Dipartimento è istituito, a supporto delle attività della Direzione del Dipartimento, un Collegio di professori, presieduto dal Direttore del Dipartimento, che riunisce tutti i professori SUPSI che vi operano. 2 Il Collegio dei professori del Dipartimento assume i seguenti incarichi: viene consultato nelle decisioni di carattere strategico che interessano il Dipartimento e/o la SUPSI, partecipa, a titolo consultivo, alla valutazione delle candidature per l ottenimento dei titoli di professore SUPSI. 3 La Direzione della SUPSI e la Direzione di Dipartimento possono attribuire ai Collegi dei professori di Dipartimento dei compiti specifici. 4 In caso di necessità di pareri in vista di decisioni rilevanti per lo sviluppo della SUPSI, la Direzione della SUPSI decide, sentita la Direzione di Dipartimento, la completazione della composizione del Collegio dei professori di Dipartimento per il raggiungimento del numero minimo di 5 membri. Art. 15 bis Organizzazione delle Scuole affiliate 1 Le Scuole affiliate orientano la loro organizzazione interna secondo i modelli previsti per i Dipartimenti. 2 In particolare l utilizzo delle denominazioni descritte all articolo 15 del presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate devono essere formalmente coerenti. 3 Le Scuole affiliate mantengono in ogni caso le autonomie descritte nei rispettivi contratti di affiliazione. 4 Le forme organizzative congiunte sottostanno integralmente alle condizioni descritte all articolo 15 e nel Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate. C. I Consigli/Collegi di Dipartimento o di Istituto Art. 16 (in seguito Collegi di Dipartimento e di Istituto) I Consigli/Collegi di Dipartimento o di Istituto (in seguito Collegi di Dipartimento e di Istituto) 1 I Collegi di Dipartimento e i Collegi di Istituto sono istituiti quali organi della SUPSI dal presente statuto. 2 I Collegi di Dipartimento hanno un ruolo consultivo e sono composti da tutti i collaboratori del Dipartimento e da una rappresentanza degli studenti del Dipartimento d appartenenza. 3 Il regolamento del Collegio di Dipartimento, approvato dal Collegio medesimo e dalla Direzione della SUPSI, definisce la rappresentanza degli studenti e le altre modalità di funzionamento. 4 Gli Istituti possono dotarsi di un proprio Collegio analogamente a quanto disposto per i Dipartimenti, ferma restando la partecipazione dei loro collaboratori al Collegio del Dipartimento d appartenenza. 5 Il Collegio di Dipartimento o il Collegio di Istituto è presieduto da un collaboratore che non è membro della Direzione del Dipartimento o dell Istituto medesimo. La Direzione del Dipartimento assicura costante supporto al Presidente per lo svolgimento delle proprie attività. 6 Coloro che sono legati alla SUPSI da un mandato di collaborazione possono partecipare senza diritto di voto al Collegio di Dipartimento. 6 Statuto / v

7 D. Le Commissioni scientifiche (consultive) Art. 19 I collaboratori Art. 17 Le Commissioni consultive 1 Ogni Dipartimento della SUPSI si dota di una o più Commissioni consultive, composte da almeno 4 membri attivi nei settori chiave del Dipartimento, designati dal Consiglio della SUPSI per un periodo di 4 anni. 2 Alle Commissioni consultive spettano i seguenti compiti di carattere strategico a beneficio dell intero Dipartimento o di specifici settori definiti: apportare nuove idee nell ambito della promozione dell innovazione nei campi della formazione, della ricerca, dei contatti con l economia, nei Servizi e nell amministrazione, partecipare alla definizione delle priorità degli assi di ricerca per un adeguato posizionamento nel contesto accademico nazionale e internazionale, su richiesta, preparare rapporti sui progetti del Dipartimento all attenzione della Direzione della SUPSI o del Consiglio della SUPSI, promuovere i contatti con altre istituzioni di formazione e ricerca, con l economia privata, con i Servizi e con l amministrazione, su richiesta della Direzione del Dipartimento, cooperare nella scelta dei collaboratori, redigere, ogni due anni, all attenzione del Consiglio della SUPSI, un rapporto sul lavoro svolto. 3 Le Commissioni designano un Presidente che funge da referente del Direttore di Dipartimento e che organizza i lavori commissionali, cui il Direttore del Dipartimento partecipa di diritto. 1 Tutti i collaboratori della SUPSI sono assunti con contratti di diritto privato. 2 Le condizioni di lavoro sono descritte nel Regolamento del personale della SUPSI, rispettivamente nel Regolamento dei membri della Direzione della SUPSI, e nelle relative direttive di applicazione. 3 Ai collaboratori è riconosciuto il diritto di partecipare a titolo consultivo alla gestione della SUPSI tramite i Collegi di Dipartimento cui appartengono e di organizzarsi liberamente. Art. 20 IV. Disposizioni finali Entrata in vigore Il presente statuto, approvato il 15 aprile 2016, annulla e sostituisce quello del 12 dicembre 2014 e entra in vigore dal 1 maggio Manno, 15 aprile 2016 Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella Il Direttore generale, Franco Gervasoni III. Studenti e collaboratori Art. 18 Gli studenti 1 Agli studenti è riconosciuto il diritto di partecipare a titolo consultivo alla gestione della SUPSI, con una rappresentanza in seno al Collegio di Dipartimento d appartenenza. È pure assicurata loro la possibilità di esprimersi nel contesto delle procedure legate alla valutazione della qualità dell insegnamento. 2 I mezzi e i termini di impugnazione e di ricorso contro decisioni di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, sono previsti nel Regolamento del Bachelor. Versione 7 modifica articoli 1 cpv.1, 1 cpv.2, 1 cpv.5, 3 cpv.2, 3 cpv.3, 4, 5, 9.1 cpv.1, 9.3 cpv.1, 9.4 cpv.1, 12 cpv.2, 13, 14, 15 cpv.3, 15 cpv.4, 20 e aggiornamento formale dell allegato 1. Versione 8 modifica articoli 3 cpv. 3, 5 cpv. 1, 9.4 cpv. 1, 12.1, 19 cpv. 2, 20 e aggiornamento formale dell allegato 1. Versione 9 modifica articoli 3 cpv.2, 3 cpv.3, 3 cpv.4, 9.4 cpv.1, 12.1, 13 cpv.2, 15, 15.1, 15.2 cpv.1, 15.2 cpv.4, 15bis (nuovo), 20 e aggiornamento formale dell allegato 1. Statuto / v

8 Allegato 1 (aggiornato il 1 gennaio 2016) Composizione del consiglio SUPSI (art. 2) I membri in carica sono: Membri del Consiglio Petruzzella Alberto, Presidente SUPSI, Responsabile Regione Ticino di Credit Suisse Boër Claudio, Vicepresidente, già Direttore ICIMSI della SUPSI e Professore SUPSI Bernasconi Marco, Fiduciario e consulente fiscale, già Professore SUPSI e responsabile del Centro competenze tributarie Bertoli Manuele, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS) Fasana Beatrice, Direttrice di Sandro Vanini SA Intraina Daniele, Direttore di Ingrado Maggini Carlo, Consulente aziendale, già Direttore generale EOC Martinoli Piero, Presidente dell Università della Svizzera italiana Orelli Vassere Chiara, Direttrice di SOS Ticino Delegati delle Scuole Affiliate Schnyder Wilhelm, in rappresentanza della Fernfachhochschule Briga Flury Johannes, in rappresentanza della Fondazione Thim van der Laan, Landquart Dillena Giancarlo, in rappresentanza del Conservatorio della Svizzera Italiana e dell Accademia Teatro Dimitri Altri partecipanti, senza diritto di voto Rusconi Sandro, Direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari (DCSU) del Dipartimento dell Educazione, della Cultura e dello Sport del Cantone Ticino Mozzini Aris, Responsabile dell area degli Studi universitari della DCSU del DECS Gervasoni Franco, Direttore generale SUPSI Bregoli Nadja, Direttrice dei Servizi centrali della Direzione Valeggia Pamela, Responsabile della Segreteria di Direzione 8 Statuto / v

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