CIRC. L.138 in materia di lavoratori esercenti attività musicali

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1 CIRC. L.138 in materia di lavoratori esercenti attività musicali Il legislatore, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, ha ritenuto strutturare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche attraverso la previsione del certificato di agibilità di cui devono essere munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di detti soggetti (cfr. artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947). Detta finalità viene conseguita mediante il preventivo controllo della regolarità contributiva dell impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato medesimo. Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l impresa può produrre una fideiussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell evento che ha determinato la variazione medesima. Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata. Nell ambito dell utilizzo del lavoro a chiamata, qualora al momento della stipula del contratto non siano noti all impresa gli effettivi periodi di svolgimento dell attività lavorativa, il datore di lavoro sarà a tenuto ad effettuare la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui ha contezza delle date in cui il lavoratore sarà impiegato e, naturalmente, sempre prima che l attività lavorativa venga prestata. Tra l altro, sempre con riferimento alle aziende che intendano utilizzare lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, si evidenzia che l obbligo concernente la preventiva comunicazione della chiamata di lavoro intermittente di cui al decreto del Ministro Framinia srl framinia@framinia.it Roma Via Paolo Emilio, Roma T F Milano Via Conca del Naviglio, Milano T F Foggia Viale XXIV Maggio, Foggia T F

2 del lavoro 27/03/2013 si considera adempiuto attraverso la richiesta del certificato di agibilità (cfr. Circolare Min. Lav. n. 27/2013). Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento. Il certificato di agibilità può essere richiesto dal commercialista in nome e per conto di un'impresa purchè il commercialista, appositamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sia iscritto all'albo di cui all'art. 1, L. n. 12/1979 e ciò sia comprovato da idonea documentazione. In nessun caso è consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo cosiddetti "aperti" a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. Il certificato di agibilità è rilasciato, infatti, in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi. In particolare, la validità del certificato di agibilità deve essere circoscritta ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta. L'accesso alla procedura per la richiesta del certificato di agibilità in via telematica avviene previo rilascio del codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. La procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e consente, quindi, di inoltrare la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge, e comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350/2003) ha previsto, relativamente alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, alcune innovazioni in materia di certificato di agibilità e di obblighi contributivi (cfr. circolare n. 17/2004). In particolare, il lavoratore autonomo esercente attività musicale può richiedere direttamente il certificato di agibilità, il cui obbligo di custodia continua a permanere in capo al committente. In virtù della nuove disposizioni normative, inoltre, il medesimo lavoratore può provvedere direttamente al pagamento dei contributi. Le tipologie di certificato di agibilità sono le seguenti:

3 1. certificato di agibilità a titolo oneroso; 2. certificato di agibilità a titolo gratuito; 3. certificato di agibilità in esenzione contributiva. 1. IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO ONEROSO Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza talune tipologie di imprese (imprese dell esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i. (artisti e tecnici) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi) riferito ad un periodo limitato nel tempo. L agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità contributiva complessiva dell impresa (nella totalità delle attività svolte) nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo ovvero, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia ai sensi dell art. art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 quale la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente alla misura dei debiti contributivi (cfr. Circolare Enpals n. 16/2007). 2. IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO GRATUITO Il certificato di agibilità a titolo gratuito è il documento che autorizza talune tipologie di imprese (imprese dell esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a far operare nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i. (artisti e tecnici) in relazione ad un specifico evento che si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico. Detto certificato è rilasciato a condizione che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di

4 organizzazione, vengano interamente destinati alle citate finalità e che ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non venga corrisposto alcun compenso. Ai fini del rilascio del predetto certificato, la sussistenza dei presupposti della gratuità deve essere opportunamente documentata. 3. CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IN ESENZIONE CONTRIBUTIVA Il certificato di agibilità in esenzione contributiva è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.) stranieri provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi. Lavoratori "nuovi iscritti" (post 31/12/1995) Per i lavoratori dello spettacolo "nuovi iscritti", il contributo base (33% per la generalità; 35,70% per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 (rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat), pari, per l'anno 2016, a ,00 (cfr. Circ. Inps n. 11/2016). Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto, si applica un contributo di solidarietà del 5,00%, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il restante 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997). È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2016, l'importo di ,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a ,00 (art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito dalla Legge n. 438/1992). Si fa presente che ai fini del

5 versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Lavoratori "vecchi iscritti" (ante 1/1/1996) Per i lavoratori dello spettacolo vecchi iscritti, la retribuzione giornaliera corrisposta, viene assoggettata all aliquota base del 33%: integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile, che per l anno 2016 è pari a 731,00; nei limiti dei massimali di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede 729,90; in tal caso, è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%. Ad ogni fascia di retribuzione giornaliera corrisponde un numero di giorni di contribuzione accreditati che, per ciascuna retribuzione giornaliera non possono essere superiori ad otto. Qualora il lavoratore abbia raggiunto, nel corso dell anno, 312 giornate di contribuzione, per quelle successive l aliquota si applica sul massimale di retribuzione giornaliera della prima fascia a prescindere dall effettivo ammontare del compenso giornaliero. Le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione imponibile vengono rivalutati annualmente, in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat. I suddetti valori, per l anno 2016, risultano dalla seguente tabella. Anno 2016 Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni giornaliera giornaliera imponibile contribuzione da Euro ad Euro Euro accreditati 731, ,00 731, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 In poi 5.851,00 8 di

6 Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il relativo massimale di fascia si applica un contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore). L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2016, l'importo di euro 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera. Si precisa che l applicazione del contributo aggiuntivo sia per i vecchi che per i nuovi iscritti avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l anno 2016, a ,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all ex gestione ENPALS, soppresso nel 2011 e confluito nell INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori delle Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). Peculiarità del Fondo è quella di assicurare, nella stessa misura e con le stesse tutele pensionistiche previste per i lavoratori subordinati, le categorie artistiche in relazione all attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro. Infatti, anche ai lavoratori autonomi si applicano le stesse aliquote, e con i medesimi criteri di ripartizione, in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La competenza assicurativa è determinata dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge. Il FPLS presenta alcune particolarità rispetto alle regole previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti in quanto: alcuni gruppi di soggetti iscritti al fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori;

7 se un soggetto iscritto al fondo FPLS ha versato contributi anche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà cumulare gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unica pensione; eroga alcune specifiche prestazioni previdenziali come la pensione d invalidità specifica e la pensione di vecchiaia anticipata ai tersicorei e ballerini; l annualità contributiva è espressa non in anni ma in giorni. Regime sanzionatorio In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947). Deposito cauzionale Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l aliquota contributiva), nella misura del: -75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l animazione turistica; -33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti; -17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti; -100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani; -100% per le imprese dell avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni; -70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali

8 l Italia non ha stipulato convenzioni internazionali. L importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato di agibilità (Sede dell Enpals o sportello della Siae). Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC FRAMINIA SRL

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