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1 Capitolo Quarto La tutela e le sanzioni Sommario: 1. La tutela innanzi al Garante. Il reclamo e la segnalazione Il ricorso al Garante La tutela innanzi al giudice ordinario Le violazioni amministrative Gli illeciti penali (artt ). 1. La tutela innanzi al Garante. Il reclamo e la segnalazione La terza parte del codice è dedicata alla tutela dell interessato. La legge prende in considerazione prima la tutela innanzi all Autorità Garante cui l interessato può rivolgersi (secondo quanto disposto dall art. 141): mediante un reclamo circostanziato per rappresentare una violazione delle norme in materia di trattamento di dati personali; mediante una segnalazione al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla medesima disciplina; mediante un ricorso, se intende far valere gli specifici diritti che l art. 7 gli \ riconosce e garantisce. Per il reclamo non sono previste particolari formalità, in quanto è previsto che questo debba contenere: un indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda; l indicazione delle disposizioni che si presumono violate; l indicazione delle misure richieste; gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuti e, ovviamente, dell istante stesso. Nel reclamo deve essere indicato anche l indirizzo di posta elettronica, di telefax o di telefono cui si intende ricevere le relative comunicazioni e può essere corredato da un apposito allegato con la documentazione utile ai fini del decidere. L atto deve essere sottoscritto dall interessato o, eventualmente, dalle associazioni che lo rappresentano anche ai sensi dell articolo 9, secondo comma, del codice stesso.

2 62 Capitolo Quarto Il Garante, infine, può predisporre un modello ad hoc per il reclamo e di cui deve favorire la disponibilità con strumenti elettronici. Ancora una volta il legislatore considera Internet il canale principale attraverso il quale diffondere servizi come, in questo caso, il fac simile per predisporre un reclamo. Presentato il reclamo ed esaurita la dovuta conseguente istruttoria preliminare, se non è manifestamente infondato, e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, può cercare di addivenire ad una soluzione amichevole della controversia invitando il titolare, anche in contraddittorio con l interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente. In caso contrario il Garante stesso può: prescrivere al titolare misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito, o non corretto, anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie da essa stessa impartite. Il Garante può anche vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti quando si ponga in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Una sola norma l art. 144 è dedicata dal Codice alle segnalazioni. In particolare, i provvedimenti che il Garante emana a seguito di un reclamo possono essere adottati anche a seguito di una segnalazione purché sia stata avviata un istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento. Peraltro l art. 144 non trova alcun immediato referente normativo in un altra disposizione previgente. 2. Il ricorso al Garante Gli articoli 145 e seguenti del Codice sono dedicati alla disciplina del ricorso, strumento attraverso il quale tutelare i diritti di cui all art. 7. Il Codice prevede la possibilità di far valere tali diritti sia innanzi all Autorità giudiziaria, sia innanzi al Garante. Si tratta, tuttavia di una possibilità alternativa per cui electa una via non datur recursus ad alteram. Una volta adito il giudice ordinario, quindi, non si può anche ricorrere al Garante per la soluzione della medesima questione tra le stesse parti e,

3 La tutela e le sanzioni d altro canto, la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un ulteriore domanda dinanzi all Autorità giudiziaria, sempre tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. Il ricorso al Garante può essere validamente proposto solo dopo aver adempiuto ad una precisa formalità (salvo i casi in cui esporrebbe «taluno a pregiudizio imminente e irreparabile»). È necessario che l interessato abbia avanzato, nei confronti del titolare o del responsabile, una richiesta di conciliazione bonaria della abbia atteso il decorso del termine dilatorio di quindici giorni (trenta se il titolare o il responsabile dichiarano che si tratta di un operazione di particolare complessità) in cui ricevere un riscontro positivo, ovvero un diniego anche parziale alla propria istanza. Si tratta della cd. procedura di interpello al termine della quale si può proporre il ricorso nei confronti del titolare e non anche nei confronti del responsabile. Nel ricorso al Garante occorre indicare: gli estremi identificativi del ricorrente e dell eventuale procuratore speciale (il ricorso può essere presentato anche personalmente dall interessato), del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all interessato. Il ricorso deve indicare la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile, oppure l indicazione del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima e, quindi, dalla procedura di interpello. Il ricorso deve anche indicare: le ragioni poste a fondamento della domanda; il provvedimento richiesto al Garante; il domicilio eletto ai fini del procedimento; la sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore speciale. Il ricorso inoltre reca in allegato: copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile per attivare la procedura di interpello; procura nei casi in cui sia conferita; prova del versamento dei diritti di segreteria. Al ricorso è altresì unita la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l indicazione di un recapito per l invio di comunicazioni al ricorrente o al suo procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono. 63

4 64 Capitolo Quarto Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione del ricorrente è autenticata, a meno che la stessa non venga apposta presso l Ufficio del Garante, o da un procuratore speciale iscritto all albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell articolo 83 c.p.c, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente. Il ricorso deve essere trasmesso al Garante utilizzando un plico raccomandato, oppure per via telematica osservando, in quest ultimo caso, le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento (modalità peraltro prescritte all articolo 38, secondo comma), ovvero, infine, può essere presentato direttamente presso l Ufficio del Garante. Quali sono i casi di inammissibilità del ricorso al Garante Il codice prevede, all art. 148 i casi di inammissibilità del ricorso. Tale sanzione, in particolare, colpisce il ricorso: che provenga da un soggetto non legittimato; che sia presentato quando sia stata già adita l Autorità giudiziaria; nei casi in cui si sia omessa ingiustificatamente la procedura di interpello; che difetti di taluno degli elementi costitutivi indicati nell articolo 147, commi primo e secondo, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale, anche su invito dell Ufficio del Garante, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell invito del Garante. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, la presentazione del ricorso dà vita ad una procedura dai tempi piuttosto stringenti. Infatti, il ricorso stesso è comunicato a cura dell Ufficio del Garante al titolare entro tre giorni con invito formulato a quest ultimo ad esercitare, entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo ricorso, la facoltà di comunicare al ricorrente e all Ufficio la sua eventuale adesione spontanea alla quale consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere. In caso contrario segue il vero e proprio procedimento dinanzi al Garante in cui il titolare, il responsabile eventualmente designato per il riscontro, e l interessato hanno diritto di essere ascoltati, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Peraltro, «nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare» (art. 149, quarto comma).

5 La tutela e le sanzioni Il Garante può disporre, anche d ufficio, l espletamento di una o più perizie precisando il contenuto dell incarico e il termine per la sua esecuzione e disponendo in ordine all anticipazione delle spese della perizia stessa. In corso di giudizio il Garante, ove lo ritenga opportuno anche a seguito della particolare complessità della vicenda, può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Al termine della procedura istruita a seguito della presentazione del ricorso, il Garante, ove ritenga fondata e meritevole di accoglimento l istanza della parte ricorrente, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. Quindi, ai sensi del quarto comma dell art. 150, «il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax». Avverso il provvedimento espresso del Garante, ovvero avverso il rigetto tacito, la parte interessata cioè rispettivamente o il titolare o l interessato è legittimata a proporre opposizione (atto che comunque non comporta la sospensione dell esecuzione dell impugnato provvedimento) con ricorso al Tribunale. 3. La tutela innanzi al giudice ordinario La legge attribuisce alla competenza del giudice ordinario in particolare del Tribunale in composizione monocratica, da adire con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento tutte le controversie che riguardano, comunque, l applicazione delle disposizioni del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione. Analizziamo la procedura istruita a seguito di un ricorso avverso un provvedimento espresso o tacito del Garante. In questo caso il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni a pena di inammissibilità che decorre, rispettivamente, dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data del rigetto tacito. 65

6 66 Capitolo Quarto Il legislatore si preoccupa di disciplinare con una procedura ad hoc i casi di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile che possa verificarsi nelle more del giudizio. Il giudice, in questa ipotesi, può emanare, con decreto motivato, i provvedimenti che ritenga necessari ed urgenti fissando nel medesimo provvedimento l udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice potrà confermare, modificare o revocare i provvedimenti già emanati in via di urgenza. Nella procedura ordinaria quindi in assenza di possibilità di un danno grave e irreparabile il giudice fissa l udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale altresì assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante, rispettando comunque tra il giorno della notificazione e l udienza di comparizione il termine dilatorio di almeno trenta giorni. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l estinzione del processo, ponendo a carico dello stesso ricorrente le spese di giudizio. Altrimenti nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari (peraltro, ha facoltà di procedere alla citazione di testimoni anche senza la formulazione dei capitoli di prova). Terminata l istruttoria, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, quando indispensabile, il Giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i trenta giorni successivi alla stessa pronuncia. Il Giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. Con la sentenza il Giudice, anche in deroga a quanto disposto dal divieto di cui all articolo 4 della legge 2248/1865, allegato E), quando lo ritenga necessario, specialmente in relazione all eventuale atto del soggetto pubbli-

7 La tutela e le sanzioni co titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per Cassazione. 4. Le violazioni amministrative Una serie di sanzioni amministrative di tipo pecuniario sono previste in particolare nel Capo I del Titolo III della Terza Parte del Codice in caso di: omessa o inidonea informativa all interessato; illecita cessione dei dati; omessa o incompleta notificazione; omessa informazione o esibizione al Garante. L art. 161 punisce le ipotesi di omessa o inidonea informativa all interessato, cioè quelle condotte tenute in violazione dell art. 13 del Codice per aver completamente omesso di adempiere all obbligo dell informativa, o per aver proceduto a tale adempimento in modo sostanzialmente inidoneo rispetto alle modalità e alle finalità previste dalla legge. Il codice gradua la sanzione prevedendo una misura base (da tremila a diciottomila euro), una misura aggravata (da cinquemila e trentamila euro) nei casi di trattamento di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentino rischi specifici o che, comunque, comportino maggiore pregiudizio per gli interessati (cd. «dati semi-sensibili»). La sanzione può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. L art. 162 punisce, con una sanzione che varia da diecimila a sessantamila euro, l illecita cessione di dati e le violazioni delle disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali. Al secondo comma, punisce poi (con una sanzione da mille a seimila euro) la violazione della disposizione di cui all articolo 84, primo comma, in tema di comunicazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute. Quanto alle possibili violazioni delle norme in tema di notificazione, l art. 163 punisce (con una sanzione da undicimila a centoventimila euro) «chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete». In realtà, l uso del termine «chiunque» appare inadeguato potendo commettere tale illecito solo chi abbia l obbligo giuridico di procedere alla notificazione: ovvero al titolare del trattamento. 67

8 68 Capitolo Quarto Infine, l art. 164 punisce «chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante» con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. Per tutte le violazioni amministrative può essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione dell ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali». Per tutte le ipotesti appena citate l art. 164bis del Codice prevede che i limiti massimi e minimi delle sanzioni possono essere applicati in misura pari ai due quinti se il fatto è di minore gravità; per valutare la gravità si ha riguardo alla natura anche economica o sociale dell attività svolta. Lo stesso articolo 164bis prevede alcune ipotesi aggravate molto severe. Innanzitutto in caso di più violazioni di un unica o di più disposizioni, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Questa norma non trova applicazione per le violazioni degli art. 162, comma 2, 162bis e 164. I limiti minimo e massimo delle sanzioni sono raddoppiati in altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati. Infine le sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Quanto al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, l art. 166 riconosce la competenza al Garante e dispone l applicazione delle norme di cui alla legge 689/ Gli illeciti penali (artt ) Il legislatore prevede delle ipotesi di reato conseguenti a particolari condotte tenute in violazione delle norme del Codice. Il reato di trattamento illecito di dati, previsto dall art. 167, punisce la condotta di chiunque al fine di trarre per sé o per altri profitto, o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione delle norme dettate in tema di principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, ovvero in tema di principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, o ancora in tema di consenso, ovvero infine in tema di dati relativi al traffico, dati relativi all ubicazione, comunicazioni indesiderate, o elenchi di abbonati.

9 La tutela e le sanzioni In tale ampia previsione, il legislatore non specifica il tipo di profitto ovvero se lo stesso debba essere ingiusto né il tipo di danno-patrimoniale o anche non patrimoniale ma richiede per l effettiva punibilità che dal fatto derivi un nocumento. La pena è quella della reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, quella della reclusione da sei a ventiquattro mesi. È punita la condotta di «chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45». Le norme richiamate sono quelle dettate in tema di trattamento che presenta rischi specifici, di principi applicabili al trattamento di dati sensibili, di principi applicabili al trattamento di dati giudiziari, di principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ovvero ancora in tema di divieti di comunicazione e diffusione, di garanzie per i dati sensibili, di garanzie per i dati giudiziari e infine di trasferimenti vietati all estero. La sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni se dal fatto deriva un nocumento e salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il reato di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante è previsto dall art. 168 che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque nella notificazione o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi. Tale fattispecie, che opera con la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», può ascriversi alla categoria dei reati comuni; benché, infatti, la notificazione di cui all art. 37 sia un obbligo che incombe solo sul titolare del trattamento, la portata della norma è così ampia da ricomprendere anche condotte che possono validamente essere poste in essere anche da «chiunque». L art. 169 punisce con l arresto sino a due anni chi essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza previste dall articolo 33. Tale reato omissivo è un reato proprio perché può essere contestato soltanto a chi per legge sia tenuto ad adottare le misure di sicurezza: ovvero al titolare del trattamento. Il legislatore prevede una particolare causa di estinzione del reato. Invero, al soggetto attivo, all atto dell accertamento ovvero nei casi di particolare complessità, anche con successivo atto del Garante viene im- 69

10 70 Capitolo Quarto partita una prescrizione in cui si fissa un termine per la regolarizzazione che non ecceda il periodo di tempo tecnicamente necessario (peraltro prorogabile in caso di particolare complessità o per l oggettiva difficoltà dell adempimento e comunque non superiore a sei mesi). Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l adempimento alla prescrizione, l autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la sanzione amministrativa. L adempimento e il pagamento estinguono il reato. Infine altre prescrizioni puniscono l inosservanza di taluni provvedimenti del Garante (la pena è quella della reclusione da tre mesi a due anni), come le violazioni in tema di pertinenza dei dati raccolti dal datore di lavoro, ovvero di controllo a distanza dei lavoratori stessi. Regola comune alle diverse fattispecie di reato ora esaminate è la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevista, per i soli delitti, dall art L art. 171 espressamente prevede che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n Le violazioni da parte del datore di lavoro in tema di divieto di svolgere indagini sulle convinzioni, adesioni e opinioni religiose, filosofiche, politiche etc. del lavoratore, nonché in tema di controlli a distanza, sono punite con la sanzione prevista dall art. 38 dello Statuto dei lavoratori. Orbene, l art. 38 cit. prevede le sanzioni dell arresto e dell ammenda ragion per cui configura una fattispecie di contravvenzione alla quale applica anche nei casi più gravi la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Quindi, a seguito del richiamo effettuato dal codice a tale previsione, o meglio a tali sanzioni previste dallo Statuto dei lavoratori, abbiamo una fattispecie di reato contravvenzionale cui si può applicare anche la pubblicazione della sentenza di condanna quando invece lo stesso codice limita tale possibilità alle sole figure delittuose.

11 Glossario La tutela e le sanzioni Competenza: è la quantità di giurisdizione che ogni organo giudiziario può esercitare in concreto ed è limitata in base a criteri di funzione, valore, materia e territorio. Sanzione amministrativa: è la conseguenza di un illecito amministrativo o di un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo. Si distinguono dalla pena sia per il soggetto che le applica, sia per il procedimento sia per la qualità della sanzione. Si dividono in sanzioni che incidono sullo status di un soggetto; sanzioni che incidono sul patrimonio (la confisca); sanzioni che incidono sulle attività svolte dal soggetto colpito. Illecito penale: è la violazione di una norma di legge sanzionata con una pena criminale (reclusione, multa, arresto e ammenda). Reato comune: è il reato per la cui commissione non è necessario che l autore sia titolare di una particolare qualità personale. È comune il reato che può, quindi, essere commesso da chiunque. 71

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13 Test di verifica dalla conoscenza del D.Lgs. 196/2003 1) Chi ha diritto alla protezione dei propri dati personali? o A) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. o B) Solo le persone giuridiche godono del diritto alla protezione dei dati personali che le riguardano. o C) Solo gli enti pubblici godono del diritto alla protezione dei dati personali che le riguardano. o D) Solo le persone fisiche godono del diritto alla protezione dei dati personali che le riguardano. 2) Cos è un «dato personale»? o A) L insieme di informazioni anagrafiche atte ad identificare persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni. o B) L insieme di informazioni relative a persona giuridica, che la rendano identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. o C) Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. o D) Qualunque codice identificativo attribuito dalla Pubblica Amministrazione. 3) Cosa sono i «dati sensibili»? o A) I dati personali idonei a rivelare solo l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

14 74 Test di verifica dalla conoscenza del D.Lgs. 196/2003 o B) I dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. o C) I dati personali idonei a rivelare solo lo stato di salute e la vita sessuale nonché le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso. o D) I codici identificativi personali. 4) Chi è il titolare del trattamento? o A) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. o B) La persona fisica, o qualsiasi altro ente, associazione od organismo, preposto al trattamento di dati personali, compreso il profilo della sicurezza, e che decide in ordine alle finalità del trattamento stesso. o C) La persona fisica, o qualsiasi altro ente, associazione od organismo, autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal responsabile e investita della responsabilità in ordine alla sicurezza. o D) La Pubblica Amministrazione quando disciplina il trattamento dei dati personali. 5) Chi è l interessato? o A) La persona fisica o giuridica, l ente o associazione che ha interesse ad eseguire il trattamento dei dati. o B) La persona fisica o giuridica, l ente o associazione cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. o C) La persona fisica o giuridica, l ente o associazione autorizzate a compiere operazioni di trattamento. o D) La persona fisica o giuridica, l ente o associazione deputato alle decisioni in merito alla sicurezza dei dati personali.

15 Test di verifica dalla conoscenza del D.Lgs. 196/2003 6) Chi è il responsabile del trattamento? o A) La persona fisica o giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali. o B) La persona fisica o giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo responsabile per legge della sicurezza dei dati personali. o C) La persona fisica o giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui si riferiscono i dati personali. o D) La persona fisica o giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che decide in merito alle finalità ed alle modalità del trattamento. 7) Cosa si intende per diritto di accesso ai dati personali? o A) È il diritto di cui è titolare l interessato di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. o B) È il diritto di cui è titolare il responsabile di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. o C) È il diritto di cui è titolare l incaricato di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. o D) È il diritto di cui è titolare l interessato di ottenere, da parte della sola Pubblica Amministrazione, la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 8) Chi sono i controinteressati all esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi? o A) Le altre pubbliche amministrazioni se i documenti si riferiscono anche incidentalmente ad atti di loro competenza. 75

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