Crimini informatici. Parte seconda. a cura di Marcella Molinaro

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1 Crimini informatici Parte seconda a cura di Marcella Molinaro

2 Gli argomenti della presentazione Cyberbullismo: sexting L elemento soggettivo del reato L imputabilità La minore età Il dolo e la colpa Lo sfruttamento sessuale di minori La prostituzione La pornografia minorile Pedofilia on line Adescamento on line (o grooming) Phishing Consigli della polizia postale per un uso sicuro del cellulare/smartphone

3 Disegno di legge sul cyberbullismo Il disegno di legge n definisce il cyberbullismo come qualunque forma di -pressione, -aggressione, -molestia, -ricatto, -ingiuria, -denigrazione, -diffamazione e qualunque forma di furto d identità e qualunque alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito, dei dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica. (art. 1, comma 2)

4 Sexting: Ben, Jason e Fry *Il termine sexting, deriva dall unione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (pubblicare testo). Si può definire sexting l invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso (tramite invio di mms o condivisione tramite bluetooth) o attraverso siti, , chat. Spesso tali immagini o video, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi personali alla persona ritratta. L invio di foto che ritraggono minorenni in pose sessualmente esplicite configura il reato di diffusione di materiale pedopornografico.* *Citazione da: dpuf

5 Sexting: caratteristiche *Gli aspetti caratteristici di questo nuovo fenomeno sempre più diffuso tra i giovani sono: la fiducia: spesso i ragazzi/le ragazze inviano proprie immagini o video nudi perché si fidano della persona a cui stanno inviando il materiale. Se però il rapporto (di amicizia o di coppia) dovesse deteriorarsi c è il rischio che le immagini private inviate possano essere diffuse per vendetta; la diffusione veloce, capillare ed incontrollabile: gli smartphone permettono di condividere on line foto proprie o altrui con molte persone contemporaneamente, attraverso invii multipli, condivisione sui social network ecc.; la persistenza nel tempo: potrebbe non essere possibile eliminare il materiale pubblicato su internet che così può rimanere sempre disponibile online per chiunque; la mancanza di consapevolezza: i ragazzi spesso non sono consapevoli di diffondere e scambiare materiale pedopornografico e coloro che inviano la propria immagine sottovalutano la pericolosità della Rete.* *Sintesi da:

6 L elemento soggettivo del reato: l imputabilità Un aspetto che accomuna coloro che commettono reati informatici, se si tratta di minori d età o comunque di giovani adulti, è la scarsa percezione circa la pericolosità delle proprie azioni e quindi una mancanza di consapevolezza. Per questo è molto importante conoscere e capire quali possono essere le conseguenze dannose delle proprie azioni e quali potrebbero essere le conseguenze penali. Affinché un soggetto venga considerato responsabile di un reato: deve aver commesso materialmente il fatto; il reato deve essere a lui attribuibile anche da un punto di vista psicologico, è necessario cioè l elemento soggettivo della colpevolezza. In relazione all elemento della colpevolezza, per attribuire un fatto, definito come reato dal nostro ordinamento, ad un soggetto occorre: 1) che il fatto sia stato compiuto con coscienza e volontà; in tal senso viene escluso chi è incapace di intendere e di volere perché non è imputabile; 2) che il fatto sia stato compiuto con dolo o colpa. In base all art. 85 del codice penale, è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto costituente reato. La capacità d intendere è la capacità di rendersi conto del significato e del valore sociale delle proprie azioni. Il volere riguarda la capacità di determinarsi in modo autonomo e anche la capacità di controllare i propri impulsi.

7 Cause che escludono l imputabilità: la minore età Se un soggetto è capace di intendere e di volere nel momento in cui commette un reato, viene considerato imputabile e quindi punibile. Il nostro ordinamento prevede però alcune condizioni in presenza delle quali viene esclusa l imputabilità (si tratta di cause personali di esclusione della pena). Queste condizioni, o anche cause che escludono l imputabilità, possono dipendere: a) dall età; b) da infermità mentale; c) da abuso di alcool o stupefacenti. Il nostro ordinamento considera la minore età una causa che esclude o diminuisce l imputabilità. In modo più preciso, il legislatore ha ricollegato la presenza o meno della capacità di intendere e di volere a due classi di età: a) i minori di anni 14 rispetto ai quali sussiste una presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere; b) i minori che hanno un età compresa fra i 14 e i 18 anni; rispetto a questi soggetti considerati immaturi il giudice valuta caso per caso se si tratta di soggetti imputabili o meno. Il giudice deve valutare il comportamento del minore in concreto e caso per caso, rispetto, ad esempio, alle modalità del fatto, alla condotta del soggetto dopo la commissione del reato ecc. Per reati di particolare gravità, si esclude l imputabilità del minore di età compresa tra 14 e 18 anni solo in caso di accertate deficienze psichiche.

8 La minore età Il minore non imputabile viene prosciolto e non è punibile; tuttavia, se risulta socialmente pericoloso, il giudice può decidere che siano applicate misure di sicurezza come ad esempio la libertà vigilata (nel decidere se applicare o meno delle misure di sicurezza, il giudice tiene presente la gravità del fatto e le condizioni familiari). Il minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni riconosciuto imputabile, quindi capace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, viene sottoposto a processo penale. In questo caso il minore è punibile, ma la pena viene diminuita rispetto a quella che il giudice applicherebbe ad una persona adulta.

9 L elemento soggettivo del reato: il dolo e la colpa Oltre alla capacità di intendere e di volere occorre anche che il soggetto abbia compiuto il fatto con dolo o con colpa. Il dolo è un atteggiamento psicologico in base al quale il fatto che costituisce reato è voluto e preveduto dall agente. Nella colpa invece manca la volontà di compiere un reato e manca l intenzione di procurare un danno. Il soggetto è comunque considerato colpevole per l inosservanza di regole di cautela, quindi per imprudenza, negligenza e imperizia. In alcuni dei reati, come quelli che rientrano nel cyberbullismo e il sexting, molto spesso non c è l intenzione di voler causare un danno così grave come quello che poi ne deriva; gli autori pensano di fare solo uno scherzo. Tuttavia ciò può configurarsi come un comportamento colposo.

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11 Lo sfruttamento sessuale di minori: Kyle, Nina e Harvey Lo sfruttamento sessuale di minori riguarda una serie eterogenea di situazioni e comportamenti che oggi possono manifestarsi e compiersi anche tramite il web. Quando si parla di minori si fa riferimento a soggetti che non hanno compiuto 18 anni. Il nostro ordinamento opera alcune distinzioni nel caso di minori di età compresa tra i 14 e i 18 e minori di età inferiore a 14 anni (età pre-puberale) che sono considerati bambini, quindi si parla ad es. di pedofilia infantile. I reati di tipo sessuale compiuti a danno di questi ultimi soggetti sono puniti molto più severamente. Lo sfruttamento sessuale è legato a fenomeni come la prostituzione, la pedopornografia, l adescamento (o grooming), il plagio ecc., fenomeni presenti e diffusi anche on line, ma anche a fenomeni nuovi come il sexting che si realizzano attraverso strumenti telematici. Proviamo a definire questi fenomeni.

12 La prostituzione *In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2015, per prostituzione si intende il commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica. Rientra nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti. I soggetti che interagiscono possono anche trovarsi in luogo diverso, anche a distanza, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica/telematica. Tra le parti del rapporto quindi non è necessario che vi sia un contatto fisico, infatti gli elementi che caratterizzanti l'atto di prostituzione sono: il fatto che ad un attività sessuale da parte di un soggetto corrisponda il versamento di una somma di denaro o altro bene materiale (un regalo ) da parte di un altro; il fatto che l attività sessuale sia finalizzata a soddisfare sessualmente il destinatario della prestazione. * *citazione e sintesi tratta da:

13 La prostituzione Nel caso in cui a prostituirsi sia un soggetto adulto maggiorenne: -il fatto di prostituirsi non è considerato reato; -il cliente non commette reato; -chi sfrutta in vario modo l attività di prostituzione può commettere i reati di intermediazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La prostituzione minorile Il nostro codice penale prevede una serie di norme sui delitti contro la libertà e la personalità individuale, che puniscono chiunque mantenga in stato di soggezione una persona, con l inganno o approfittando di una situazione di vulnerabilità e/o di necessità, mediante la promessa di somme di denaro o di altri vantaggi (art. 600 codice penale). L art. 600-bis cod. pen. che ha il titolo Prostituzione minorile prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da a euro, per chiunque: a) recluti o induca alla prostituzione persone di età inferiore agli anni 18; b) favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

14 La prostituzione e la pornografia minorile Inoltre, a differenza di quanto avviene per i clienti di persone maggiorenni che si prostituiscono: [...] chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro a euro (art. 600 bis, comma secondo, cod. pen.). La pornografia minorile La pornografia minorile viene anche indicata con il termine di pedopornografia. L art. 600-ter precisa che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Sono previste pene molto severe (reclusione da 6 a 12 anni e multa da a euro) per chiunque: a) realizzi esibizioni o spettacoli pornografici utilizzando minori; b) recluti o induca minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici;

15 La pornografia minorile c) produca e/o faccia commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18; d) distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi materiale pornografico con qualsiasi mezzo anche per via telematica; (reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro a euro ) e) distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; (reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro a euro ) d) offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico; e) assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni 18. (reclusione fino a 3 anni e multa da euro a euro 6.000) Nei casi elencati la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore di 14 anni.

16 La pedofilia on line *Lo sviluppo delle nuove tecnologie e della comunicazione tramite Web ha favorito, da un lato, l accesso a materiali pedopornografici (pornografia in cui sono coinvolti minori), dall altro ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro. Ciò ha contribuito alla crescita e alla diffusione di comportamenti sessuali deviati e estremamente pericolosi per i minori. Il termine pedofilia on line comprende vari tipi di comportamenti: a) il comportamento di adulti che utilizzano la Rete per ottenere contatti o incontri con bambini e adolescenti per scopi sessuali; b) il comportamento di adulti pedofili che utilizzano la Rete per rintracciare o scambiare materiale fotografico/video a contenuto pedopornografico con altri pedofili.*

17 La pedofilia on line *Quindi con il termine pedofili on line ci si riferisce ad individui che commettono reati sessuali su minori attraverso la Rete. I pedofili online sono una nuova tipologia di abusanti? Gli studi sembrerebbero propendere per una risposta affermativa. Sono state, infatti, individuate alcune caratteristiche proprie dei pedofili online, che sembrano, almeno in parte, differenziarli rispetto agli altri pedofili. Ne indichiamo alcune di seguito: sesso maschile, razza bianca, appartenenti a differenti background socio-economici; età compresa tra i 18 e i 25 anni (quindi più giovani dei pedofili tradizionali di età compresa tra 40 e 70 anni); generalmente non hanno commesso precedenti crimini sessuali.* *Sintesi dei testi presenti nel link che segue del Telefono Azzurro: it/sites/default/files/materiali/infoconsigli/pubblicazioni%20gen.ins.edu/quaderno-pedofilia.pdf

18 L adescamento on line o grooming *L adescamento online in danno di minori è un fenomeno che consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l utilizzo della rete Internet, in particolare tramite chat, blog, forum e social networks. Il reato si configura anche se l incontro con il minore non avviene: non è necessario, infatti, che l adescamento vada a buon fine, ma è sufficiente il tentativo, da parte di un adulto, di conquistare la fiducia di un bambino o di un adolescente per fini sessuali. Più in generale, il reato di adescamento di minorenni, recentemente introdotto nel nostro codice penale, si riferisce al compimento di qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione.* *Citazione da: -

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20 Phishing: Derek e Cindy *Il phishing è un reato informatico finalizzato ad ottenere in modo fraudolento codici utente e password per l accesso a conti correnti bancari. Il denaro presente sul conto viene poi prelevato in modo illecito (furto). Una delle modalità più frequenti che concretizza il reato di phishing è indicata di seguito. La vittima riceve un messaggio di posta elettronica che sembra provenire dalla sua banca, in cui si segnala un problema al sistema e la necessità di visitare il sito web di home banking cliccando direttamente su un link inserito nella mail. Il link conduce ad una finestra su cui è necessario digitare username e password personali per accedere al servizio, ma questa pagina web non è della banca, anche se appare identica. In questo modo i codici inseriti vengono rubati e poi utilizzati dai truffatori per effettuare operazioni e prelievi di denaro. Il phishing può essere ricollegabile ai seguenti reati previsti nel codice penale: a) detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.) b) truffa (art. 640 cod. pen). Art. 615-quater cod. pen: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. Art. 640 cod, pen: chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.* *testo rielaborato da:

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22 I consigli della Polizia Postale per un uso sicuro del cellulare/smartphone da: Il telefonino è un mezzo di comunicazione che impone una cautela analoga a quella che si deve avere nei confronti del computer: custodisci il tuo numero di telefonino e dallo solo alle persone di cui ti fidi. Foto e riprese effettuate con il telefonino sottostanno alla normativa italiana in materia di protezione dell immagine e della privacy delle persone: usa le immagini che raccogli nel rispetto degli altri, evitando così di commettere illeciti anche involontari, con gravi conseguenze per te e i tuoi genitori. Molti telefonini di nuova generazione ti fanno navigare in internet o entrare in community e chat: come nel mondo reale, anche in quello virtuale ci sono persone buone e persone meno buone. Evita di fornire informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono di casa, numero del cellulare, nome della scuola che frequenti) a chi non conosci bene, poiché non hai modo di verificare la sua buona fede. La promessa di ricariche facili o altri vantaggi da parte di sconosciuti devono metterti in allerta: alcuni truffatori utilizzano questi mezzi per carpire la tua fiducia. Pensa che se qualcuno vuole offrirti un vantaggio troppo facile senza neanche conoscerti probabilmente ti vuole prendere in giro. Non richiamare col telefonino numeri sconosciuti da cui provengono squilli, o chiamate mute. Se non sai chi ti chiama è meglio non rispondere né tanto meno richiamare: chi ti cerca davvero ti richiamerà anche se non sei riuscito a rispondere. Informa i tuoi genitori se le telefonate si fanno frequenti, se arrivano in orari strani o se a chiamarti sono adulti/e sconosciuti. Nessuno ha il diritto di disturbarti se non lo conosci o se non vuoi. Ricorda che la tua immagine è una cosa privata, da proteggere: non mettere foto o filmati fatti con il telefonino in community o chat telefoniche che siano aperte a tutti. Una volta immesse in rete foto e filmati possono continuare a girare anche se tu non vuoi.

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