REGIONE CALABRIA. DPGR - CA n. 102 del 29 Luglio 2013

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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) DPGR - CA n. 102 del 29 Luglio 2013 OGGETTO: Piano di Selezione Genetica della popolazione ovina del territorio della Regione Calabria finalizzato alla prevenzione della Scrapie. Obiettivo SVET. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

2 REGIONE Il Presidente CALABRIA della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: - la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; - ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; - l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; - il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del , avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; - che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista: - la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; - la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione

3 del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; - che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dot1. Navarria, ha nominato il dot1. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub Commissario Dot1. Luigi D'Elia deve fare riferimento nell'attività di affiancamento del Commissario ad acta è previsto, al punto 8) "adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella riunione di verifica del 27 Ottobre 2010"; materia non precedentemente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria; VISTA la nota 5269 del 26 ottobre 2010 del Ministero della Salute, con cui sono state fatte una serie di contestazioni cui occorre porre rimedio al fine di garantire gli standard previsti dai LEA per quanto concerne la sicurezza alimentare, la sanità animale, la tutela del patrimonio zootecnico e delle produzioni tipiche regionali e della Protezione ambientale; VISTA la nota DGSAF 111/ 8342-p del 23/4/2013 con la quale il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali del Ministero della Salute ha inoltrato le evidenze dell'audit svoltosi presso la Regione Calabria dal 18 al 21 febbraio 2013 da cui scaturisce la necessità di adottare entro 90 gg una serie di azioni correttive in merito alle attività di sorveglianza per

4 la BSE bovina e lo Scrapie per le specie ovi/caprine, tra cui l'elaborazione di un piano regionale di selezione genetica per la specie ovina; CONSIDERATO che il regolamento n. 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato membro sia effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie; CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilità di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilità alla malattia; CONSIDERATO che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale; CONSIDERATO che la decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'unione europea vengano adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine; VALUTATA la necessità di creare in ambito regionale allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia; RITENUTO necessario, in coerenza con le disposizioni comunitarie, istituire piani di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio regionale diretti a incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte; CONSIDERATO che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere d'interesse nazionale; CONSIDERATE infine le maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili; VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 25 novembre 2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni; RITRENUTO esaustivo ai fini che qui rilevano il documento Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini della Regione Calabria" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011 DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI APPROVARE l'allegato "Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini della Regione Calabria" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

5 Regione Calabria PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI Riferimenti normativi Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell '8 febbraio 1954; Legge 2 giugno 1988, n. 218 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lottacontro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche deglianimali»; Art. 117, comma 2, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001; Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,Liguria e Valle d'aosta, quale centro di referenza nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001, n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2001 recante il «Regolamento di organizzazione dell'istituto superiore di sanita»; Regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Decisione 2002/l003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine; Decisione n. 2003/100/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 41 che fissa requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Decisione n. 2003/848/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 322 del 9 dicembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello di contributo finanziario della Comunità e che dispone per l'italia un finanziamento pari euro per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della scrapie; Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi; Principi generali del piano di selezione genetica Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del piano, potrà essere incentivata l'attivazione di schemi di selezione che comprenderanno l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione 1

6 di tali schemi sarà subordinata alla valutazione eapprovazione della Commissione Regionale di coordinamento del piano. Obiettivi del piano Obiettivo del piano è di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di: - concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini; - concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST; - contribuire alla tutela della salute umana ed animale. L'incremento dei caratteri di resistenza è realizzato attraverso i seguenti passaggi: 1) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzazione di riproduttori portatori di questo allele; 2) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano; 3) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti ARRIARR, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti; 4) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano. Definizioni Ai fini del presente Piano si intende per: azienda: qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente piano sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea; greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti allibro genealogico (LG) nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti allibro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei riproduttori in età riproduttiva presenti in allevamento; greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni di greggi di elevato merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti allibro genealogico; analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154, 171 del gene della PrP effettuate dai laboratori dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con sede in Palermo; prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche eseguito dal veterinario dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per il medesimo fine, esclusivamente nei greggi iscritti allibro genealogico, rispettivamente dal veterinario dell'associazione regionale allevatori o dal personale tecnico appartenente alle associazioni provinciali allevatori sotto il coordinamento dell'assonapa (Associazione NazionaliPastori); piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), di seguito "Piano": il presente piano in conformità a quanto previsto dal Ministero della salute nel Piano Nazionale di Selezione. Decorrenza Il piano è immediatamente obbligatorio per tutti i greggi di elevato merito genetico, mentre per i greggi commerciali l'adesione al piano rimane su base volontaria. Funzioni dei diversi enti coinvolti nell'attuazione del presente piano All'esecuzione del presente piano concorrono: a)la Commissione regionale di coordinamento; b)le Aziende unità sanitarie locali; c) l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; d) Sezioni locali dell'izsmdi Cosenza e del resto del territorio regionale; e) l'assonapa. 2

7 a) Commissione Regionale di Coordinamento (CRC) Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente piano sarà istituita con apposito decreto la Commissione Regionale di Coordinamento (CRC) che si riunirà con frequenza almeno trimestrale. La Commissione regionale di coordinamento è convocata e presieduta dal Dirigente del Servizio Veterinario Regionale di Sanità Animale del Dipartimento della Salute Regionale, ed è composta dal: 1) Dirigente del Servizio Veterinario Regionale di Sanità Animale del Dipartimento della Salute Regionale in qualità di Presidente; 2) Dirigente del servizio di zootecnia dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; 3) Da un dirigente, esperto nella materia, di una delle Sezionidell 'IZSM della Regione Calabria; 4) Dai cinque direttori dei servizi di Sanità Animale delleasp regionali; 5) Dai rappresentanti dell'associazione regionale allevatori, Assonapa e organizzazioni professionali. La commissione ha il compito di incentivare l'adesione al piano da parte degli allevatori, coordinare le attività del piano a livello regionale, di valutare periodicamente l'andamento e l'impatto del piano sulla zootecnia regionale, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti, alla luce della situazione epidemiologica del territorio. Entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione di coordinamento regionale redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla commissione nazionale di coordinamento. b) Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) Le aziende unità sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni previste dal presente piano, svolgono i seguenti compiti: 1) Accettano e archiviano le schede di iscrizione degli allevamenti aderenti al piano regionale di cui all'allegato I; 2) Verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano e di quelli sottoposti a genotipizzazione; 3) Eseguono, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di cui all'allegato II; 4) Controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato; 5) Verificano i requisiti sanitari dei greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST; 6) Certificano la genetica dei singoli capi appartenenti ai greggi iscritti al LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai greggi; 7) Controllano il rispetto dei requisiti per le movimentazioni, in entrata e uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano. c) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: 1) Esegue le analisi genetiche previste dal piano rilasciando i rapporti di prova ufficiali; 2) Inviaentro7 giorni, per il tramite delle Sezione dell'izsm presso le quali sono stati conferiti i campioni, i rapporti di prova alle ASP competenti sul gregge oggetto di indagine; 3) Implementail data base regionale, istituito presso la sezione di Cosenza dell'izsm, relativoagli allevamenti partecipanti al piano, ai genotipi individuali, alla composizione dei gruppi di monta; d)sezioni locali dell'izsm di Cosenza e del resto del territorio regionale: Sezione di Cosenza dell 'IZSM: Presso tale sede trova collocazione il data base regionale relativo agli allevamenti partecipanti al piano, ai genotipi individuali, alla composizione dei gruppi di monta; La Sezione Assolve trimestralmente al debito informativo nei confronti della banca dati 3

8 nazionale e del Servizio Veterinario Regionale trasmettendo i dati secondo il tracciato record relativo ai campioni esaminati; Restanti Sezioni dell'izsm del territorio regionale: ricevono dal territorio le campionature ufficiali e le inoltrano all'izs della Sicilia di Palermo. Provvedono ad inoltrare gli esiti della genotipizzazione all' ASP competente. e) ASSONAPA: 1) Organizza e gestisce gli aspetti tecnici relativi al piano di selezione genetica nell'ambito dei greggi iscritti allibro genealogico secondo quanto previsto dal presente piano, coordinandosi con il Servizio Veterinario Regionale; 2) Detiene il data basedei programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST dei greggi iscritti allibro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli aggiornamenti alla banca dati regionale istituita presso lasezione di Cosenza dell'izsm; 3) Tramite i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue i prelievi ufficiali di sangue e materiale biologico nei greggi iscritti ai libri genealogici per l'esecuzione di prove genetiche necessarie all'attuazione del piano. 4) I veterinari e i tecnici di cui al precedente punto 3 verificano sotto la propria responsabilità l'identificazione individuale del capo da sottoporre a genotipizzazione; 5) I tecnici e veterinari appartenenti alle associazioni allevatori utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato II o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti - Gli allevamenti partecipanti al piano devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale e regionale; - I capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere chiaramente identificati. Per ognuno di essi dovrà essere verificata l'esatta rispondenza del riferimento auricolare col trasponder elettronico (bolo endo-ruminale) obbligatorio sul territorio regionale. - I titolari di tutti gli allevamenti partecipanti al piano, di qualsiasi categoria, s'impegnano a introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione; - Tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di età superiore ai 12 mesi, nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti della Regione Calabria, sono denunciati dal titolare dell'allevamento all'autorità sanitaria competente per territorio (azienda sanitaria locale) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (test rapido) presso i laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, sarà sottoposto ad analisi genetica; -Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, sia confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia; -Negli allevamenti partecipanti al piano, tutti i maschi in età riproduttiva, ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione; - I maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i trenta giorni successivi alla determinazione del loro genotipo, questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati; - Le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risultano noti i genotipi recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni; - E'vietato usare a fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell 'ambito del programma. 4

9 Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati, a seconda del genotipo nelle seguenti classi di preferenza IGenotiPo /ARR/ARR IlRiProduttori di la classe IISuscettibilità minima o nulla IGenotipo IlRiproduttori di 2 a classe I Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una IARR/ARH Isuscettibilità scarsa IARR/ARQI Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. suscettibilità scarsa IARQ/ARR "Suscettibilità scarsa Si suppone tuttavia una I IGenotipo IIRiproduttori di 3 a classe I!ARQ/ARQ IISuscettibilità elevata IARQ/ARQ IISuscettibilità elevata IARQ/ARQI Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente IARQ/ARH I piano, si considera una suscettibilità elevata Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente IARH/ARH Ipiano, si considera una suscettibilità elevata Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente IARQ/ARH Ipiano, si considera una suscettibilità elevata I I IGenotipo IIDivieto d'impiego come riproduttori I IVRQ/VRQ l/suscettibilità elevata!vrq/arq IISuscettibilità elevata Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. IVRQ/ARH I maggiormente suscettibile Portatore dell 'allele Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele IVRQ/ARQI maggiormente suscettibile IVRQ/ARR "Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile I Il Piano prevede la classificazione delle razze in due livelli in base alla frequenza attesa dell'allele ARR: 1) razze con ARR >40%.; 2) razze con ARR <40%; La soglia del 40% è fissata sulla base dei risultati della survey sulle frequenze alleliche, condotta in I I 5

10 ottemperanza alla decisione n. 2002/1003/CE. Tale soglia, che è indicativa della disponibilità nella razza di circa 2/3 dei riproduttori portatori di almeno un allele ARR, ha l'obiettivo di promuovere una più rapida progressione del piano. 1) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR/>40% a)per queste razze, tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR, si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi. b)i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante: IClasse montoni IIRazze con ARR > 40% I I 1 IlDaallevamento iscritto al LG I I 2 IlDaallevamento iscritto al LG I I 1 ilda allevamento di elevato merito genetico I I 2 IlDaallevamento di elevato merito genetico I I 1 IlDa allevamento commerciale o da rimonta interna I I 2 IlDa allevamento commerciale o da rimonta interna I I 3 IITraallevamenti LG o da rimonta interna I c)per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti sopra indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore. d)sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 a tra greggi aderenti al piano eccetto i montoni iscritti al LG, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 a nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna. e)per greggi aderenti, trascorsi massimocinque annidall'inizio dell'attuazione del piano viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2, e dal decimo anno solo di montoni di classe 1. 2) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR/<40% a)per queste razze, tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR, si prevede di compiere uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARRI nei greggi coinvolti. b) Igreggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante. IClasse montoni IIRazze con ARR < 40% I I 1 IlDa allevamento iscritto al LG I I 1 IlDa allevamento di elevato merito genetico I I 1 IlDa allevamento commerciale o da rimonta interna I I 2 ilda allevamento iscritto al LG I I 2 IlDa allevamento di elevato merito genetico I I 2 IlDa allevamento commerciale o da rimonta interna I I 3 IITraallevamenti LG o da rimonta interna I c)per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore. d)sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 a tra greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole 6

11 aziende solo se provenienti da rimonta interna. e) Per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo sette anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal decimo anno solo di montoni di classe 1. Modalità di attuazione dell'acquisto dei riproduttori Il piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo- funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale. Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della commissione nazionale di coordinamento su richiesta della commissione regionale e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa. Livelli di qualifica degli allevamenti Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere a una delle seguenti qualifiche: ILivello I IIGreggi composti unicamente da ovini con genotipo ARRI ARR I Livello II Greggi interamente composti da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR ILivelloIII IIGreggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ ARR I Livello IV Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR ILivello V IIGreggi aderenti al piano I Controlli nei greggi aderenti al piano 1)Prelievi con cadenza almeno annuale sono eseguiti in tutti i greggi iscritti allibro genealogico dai veterinari ufficiali delle aziende sanitarie locali in azienda o al macello al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo. Campionamenti casuali sono eseguiti nelle aziende aderenti al piano non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle aziende sanitarie locali al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo. 2) Nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST. Identificazione greggi partecipanti I greggi che in base alle definizioni sopra riportate potranno partecipare al programma di selezione dovranno essere sottoposti ad accurato censimento dell'effettivo ed essere inseriti in un apposito registro. A tale scopo sarà istituita pressola Sezione di Cosenzadell'IZSM, seguenti dati riguardanti i piani di selezione genetica effettuati: a) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate): un data base contenente almeno i 7

12 1) proprietario o ragione sociale; 2) codice aziendale; 3) indirizzo (comune e provincia); 4) codice azienda sanitaria locale di competenza; 5) coordinate geografiche (latitudine e longitudine); 6) categoria (greggi iscritti a LG, di elevato merito genetico o commerciali); 7) livello di qualifica; 8) specie allevate (con indicazione anche dell'eventuale presenza di caprini); 9) razze allevate; 10) numero di riproduttori maschi presenti per razza; Il) numero di riproduttori femmine presenti per razza; 12) numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza; 13) numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza. b) Tabella individuale (singole analisi) 1) codice azienda sanitaria locale di prelievo; 2) data di prelievo; 3) codice aziendale di allevamento; 4) codice aziendale (eventuale) di provenienza; 5) codice identificativo dell'animale; 6) codice del bolo; 7) motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie); 8) data di nascita del capo; 9) sesso; 10) razza, Il) iscrizione a LG; 12) alleli; 13) protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione; 14) data di accettazione; 15) data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi; 16) destinazione del capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato). I dati di cui sopra sono inviati trimestralmente entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre di riferimento al Servizio Veterinario Regionale e alla banca dati nazionale selezione genetica (DBNSG) istituita presso il CEA dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, utilizzando appositi tracciati record in conformità alle informazioni soprariportate e relativo codice. In sede di prima applicazione l'assonapa dovrà trasmettere alla banca dati regionale istituita presso lasezione di Cosenzadell'IZSM, tutti i dati già in possesso e relativi alle aziende di elevato merito genetico utilizzando appositi tracciati record in conformità alle informazioni soprariportate e relativo codice e concordando preventivamente le modalità di invio con l'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Laboratori autorizzati all'effettuazione delle analisi genetiche L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia rilascia i rapporti di prova ufficiali delle analisi genetiche su formato cartaceo ed elettronico. I risultati delle genotipizzazioni dovranno essere inviatientro sette giorni alla Sezione di Cosenza dell'izsm, la quale, a sua volta, le trasmetterà alle aziende provinciali della Calabria competenti, secondo i tracciati record sopradefiniti. 8

13 Sistema di certificazione individuale Le ASP sono gli enti competenti alla certificazione genetica ufficiale e al conferimentodelle qualifiche di resistenza genetica ai greggi. L'attribuzione del genotipo individuale ai capi sottoposti a campionamento dovrà essere operata mediante rilascio di apposito certificato da parte delle ASP previa acquisizione del rapporto di prova ufficiale delle analisi genetiche dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia o dagli altri laboratori autorizzati. Questo dovrà riportare almeno i seguenti dati: 1) codice identificativo individuale e del bolo; 2) codice aziendale; 3 genotipo; 4 specie; 5 razza; 6) sesso; 7) anno di nascita (ove disponibile). Adesione al piano I detentori che intendono aderire al piano (compresi i detentori di ovini iscritti ai LG, la cui partecipazione al piano è obbligatoria) devono presentare formale domanda, conforme all'allegato I, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dal piano. Nel caso di comproprietà del bestiame, di proprietà degli animali diversa dal detentore, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano deve essere presentata congiuntamente dagli interessati. Ricevuta la domanda il servizio veterinario dell 'ASPeffettuaun censimento dei capi presenti, ne accerta la corretta identificazione ed esegue un'accurata visita clinica su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. Il servizio veterinario dell 'ASP provvede quindi a identificare tutti i riproduttori maschi presenti in azienda e aeffettuare i prelievi di sangue necessari per le analisi genetiche e inviare i campioni tramite la propria sezione IZSM competente per territorio all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Al termine delle operazioni il servizio veterinario assegna all'azienda la qualifica di "allevamento ovino Il ovi-caprino aderente al piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi della EST". Non possono accedere al piano le aziende sede di focolaio di EST fino alla chiusura del focolaio. Obblighi del detentore I detentori che aderiscono al piano, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, hanno l'obbligo nelle loro aziende di: - segnalare tempestivamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente la presenza di casi sospetti di EST; - segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte dei riproduttori delle specie ovina e caprina; - introdurre solamente ovini con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica del gregge. Gli animali di nuova introduzione dovranno essere tenuti in isolamento fino a che il servizio veterinario competente non abbia provveduto all'accertamento della loro identità e, qualora gli animali non siano scortati dal documento di certificazione individuale di cui al punto 10, alla loro tipizzazione genetica. Le introduzioni devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale entro otto giorni; - mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita; 9

14 - collaborare con il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio; - rispettare le procedure operative del presente piano, nonché le prescrizioni e le ordinanze impartite dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, in particolare relativamente ai tempi di riforma degli animali di genotipi suscettibili alla malattia. Divulgazione del piano Al fine di assicurare una capillare informazione a tutti gli allevatori ed incentivare l'adesione volontaria al piano la commissione regionale di coordinamento predisporrà azioni volte a garantire la migliore conoscenza degli obiettivi e dei metodi del piano. Le aziende sanitarie Provinciali della Regione Calabria, l'istituto zooprofilattico della Sicilia, la Sezione di Cosenza dell'izsm,l'assonapa dovranno predisporre, ognuno per la parte di propria competenza, tutti gli atti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel piano regionale. Allegati: 1. fac simile di domanda di adesione al piano di selezione genetica; 2. fac simile di scheda d'accompagnamento campioni per selezione genetica da scrapie. 10

15 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 51 DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE AI Responsabile del servizio di Medicina Veterinaria della AUSL Il sottoscritto In qualità di. :;:::ri~""""~""""""""""""~~~'~'~'~a:~~e '~""""""""""""~tore Ragione sociale allevamento Codice aziendale L L L L L 1_L L I "" G D Partita IVA impresa Codice fiscale Comune Via I località Telefono Tipologia dell'azienda latte in selezione capi presenti: totale ovini di cui razza riproduttori ovini maschi... ~.... ~~ o o o o totale caprini razza riproduttori caprini maschi riproduttori ovini femmine riproduttori caprini femmine dettaglio capi ovini iscritti N. capi totale capi iscritti..... razza riproduttori ovini femmine n.capi.i Di aderiré~iano CHIEDE "Piano Nazionale di selezione Genetica per la Profilassi della scrapie" DICHIARA cettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano r impegnandosi a seguire strettamente eserizloni che verranno impartite dal servizio Veterinario deil'ausl; i awaiersi della collaborazione tecnica del Dott, Medico Veterinario, te! r iscritto all'albo della provincia di n ; le Li' Firma del richiedente - 22-

16 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - ll. 51 o~ /flu- II) _ cn ~~.... o c «- 23-

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