ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA
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- Mariano Pappalardo
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA Via Roma, Pegognaga (MN) Tel: Fax: [email protected] CONTRATTO INTEGRATIVO parte 1^ A.S.2010/2011 sull applicazione dei diritti sindacali e sull attuazione delle relazioni sindacali ai sensi dell art. 6 CCNL - Comp. Scuola del 29/11/2007 L anno 2010, il mese di dicembre, il giorno venti alle ore nove, presso i locali dell Istituto Comprensivo di Pegognaga,, in sede di contrattazione integrativa di singola istituzione scolastica È SOTTOSCRITTO ai sensi dell art. 7 - comma 1 - punto III del CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007 il seguente CONTRATTO INTEGRATIVO per l Istituto comprensivo di Pegognaga, per l esame sul rapporto di lavoro del Personale Docente ed ATA ai sensi dell art. 6 CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007 TRA la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Umberto Resmi E i Rappresentanti delle OO.SS. di Categoria: la Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU costituita dai docenti Galafassi Lorenza, Santachiara Iside Bassi Paola, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL come previsto dall accordo Quadro 7/8/1998 di CGIL, CISL, SNALS, UIL. 1
2 PARTE PRIMA TITOLO I - PREMESSE GENERALI Art. 1 - Competenze, efficacia, efficienza delle relazioni sindacali Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali della Scuola. Perseguono l obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Contemperano l interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l esigenza di incrementare l efficacia e l efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali, costituiranno impegno reciproco delle parti contraenti. Art. 2 - Diritto all informazione 1. Il Dirigente Scolastico fornisce informazione preventiva e, ove necessaria, anche su richiesta verbale delle RSU e/o OO.SS. Territoriali di Categoria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie: a) proposte di formazione delle classi, di determinazione degli organici della scuola; b) criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; c) utilizzazione dei servizi sociali. 2. Il Dirigente Scolastico fornisce informazione successiva sulle seguenti materie: a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di Istituto e/o con altre risorse istituzionali; b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione Scolastica o dalla Amministrazione Scolastica periferica con enti ed istituzioni; c) verifica dell attuazione della Contrattazione Collettiva di Istituto sull utilizzo delle risorse. Art. 3 - Materie oggetto di contrattazione dell Istituto comprensivo In attuazione di quanto previsto dall art. 6 - commi 2, 3 e 5 - del CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa di questo Circolo Didattico: 1. modalità e criteri di applicazione dei diritti e delle relazioni sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall art. 2 dell accordo sull attuazione della L. 146/90; 2. criteri e modalità relativi all organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale; 3. criteri per assegnazione del personale ai plessi scolastici, ricadute sull organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica; ritorni pomeridiani; 4. criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto e per l attribuzione dei compensi accessori al personale della Scuola; 5. criteri di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 6. modalità di utilizzazione del personale in rapporto ai Piano dell Offerta Formativa. Art. 4 - Composizione delle delegazioni Secondo quanto previsto dall art. 7 del CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007, le delegazioni sono così costituite: a) dal Dirigente Scolastico per la parte pubblica, che può farsi assistere dal DSGA e da tecnici di sua fiducia; b) dai Rappresentanti territoriali di Categoria per le OO.SS. firmatarie dei CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007; c) Dalle RSU dell Istituto comprensivo 2
3 TITOLO II - SISTEMA DEI DIRITTI E DELLE RELAZIONI SINDACALI Capo I: Diritti sindacali Art. 5 - Diritto di sciopero 1. Il personale della Scuola che intende aderire o meno ad uno sciopero, può darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico; 2. gli Insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio dall orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno, tranne diversa organizzazione del servizio decisa dal Dirigente Scolastico e comunicato al personale interessato almeno 48 ore prima; 3. in caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbono essere in servizio; 4. sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio; 5. il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con la necessità di determinare i contingenti minimi per assicurare le esigenze di servizio essenziali di cui al successivo art. 15 del presente Contratto Integrativo e nel rispetto degli accordi nazionali. Art. 6 - Assemblee sindacali 1. Lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee sindacali che si svolgono in orario di servizio ed in orari non coincidenti con esami e/o scrutini sono regolati dalle disposizioni vigenti e in particolare dall art. 8 del CCNL del 24/07/2003; 2. Il Dirigente Scolastico provvede a diramare le comunicazioni relative all indizione delle assemblee nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno successivo, attraverso affissione nelle bacheche sindacali di tutti i plessi dell Istituto; 3. Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma 2 a tutto il personale della scuola interessato anche nella forma di circolari interne richiedendo la dichiarazione individuale di partecipazione; 4. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, da parte del personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti; 5. Il Dirigente Scolastico con almeno 24 ore di anticipo avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell assemblea; 6. Nelle assemblee rivolte al personale ATA, qualora la partecipazione sia totale, saranno garantiti i servizi minimi con la presenza di n. 1 Collaboratore scolastico, per il tempo strettamente necessario. 7. Per la scelta del personale di cui all art. 6, si procederà verificando in via prioritaria le disponibilità e, in seconda istanza, tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell anno scolastico. Art. 7 - Permessi sindacali R.S.U. 1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all art. 13 del CCNL 04/08/1995, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt comma 2 - e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art. 6 del CCNL 26/05/1999; 2. i permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore; 3. la comunicazione di utilizzo del permesso sindacale deve pervenire almeno 2 giorni prima del giorno richiesto; 4. il permesso sindacale non può essere utilizzato nelle ore in cui il docente è impegnato nelle operazioni di scrutinio ed esami; 5. fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 4, la concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio ; 3
4 6. I comma 3, 4, 5 si applicano non solo alle RSU, ma anche alle RSA e a coloro che rivestono cariche sindacali per i quali le rispettive organizzazioni chiedono l esonero. Art. 8 - Bacheca sindacale 1. In ogni edificio scolastico si mette a disposizione una bacheca ai fini dell esercizio del diritto di affissione: in tali spazi le RSU e le OO.SS. hanno il diritto di affiggere, sotto la loro responsabilità, quanto ritengono abbia rilevanza per il personale della scuola, materiale di interesse sindacale e del lavoro, senza preventiva autorizzazione o controllo del Dirigente Scolastico, nella piena osservanza delle leggi vigenti; 2. le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del personale in servizio a scuola; 3. stampati e documenti possono essere inviati alle Scuole per l affissione anche da parte degli Uffici Sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione di detto materiale alle RSU. Art. 9 - Agibilità sindacale 1. Al di fuori dell orario obbligatorio di servizio, per motivi di carattere sindacale, alle RSU è consentito di comunicare con il personale durante l orario di lavoro, senza pregiudicare il normale svolgimento dell attività; 2. al di fuori dell orario obbligatorio di lavoro ed esclusivamente per motivi di carattere sindacale, alle RSU è consentito l uso gratuito per il tempo e la quantità minima indispensabile di: telefono, telefax; fotocopiatrice, ciclostile; personal computer, stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture Sindacali Territoriali o a queste ultime inviato; 3. in casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto previsto dal precedente comma 1 è consentito anche durante l orario obbligatorio di lavoro; 4. per facilitare la comunicazione tra le RSU e il personale si mette a disposizione idoneo locale individuato di volta in volta in funzione delle esigenze organizzative. Capo II: Relazioni sindacali Art Calendario degli incontri Gli incontri sono convocati sulla base delle esigenze di funzionamento dell Istituto comprensivo. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU con almeno 5 giorni di preavviso, nel rispetto delle disposizioni riguardanti i permessi sindacali. Almeno 48 ore prima degli incontri il Dirigente Scolastico mette a disposizione la documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione oppure di informazione preventiva e successiva. In ogni fase degli incontri, devono essere convocati i rappresentanti delle OO.SS. territoriali rappresentative ai sensi degli artt comma 2 - e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con l accordo/intesa contrattuale oppure con disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Art Trasparenza 1. Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano le modalità di applicazione dell art. 10 del CCNL - Comparto Scuola del 26/05/1999, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa; 2. i prospetti analitici, relativi all utilizzo del Fondo d Istituto, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi, sono conservati agli atti della Scuola ai sensi della Legge sulla trasparenza degli Atti Pubblici e della Legge sulla Privacy e sono consultabili dagli interessati previa richiesta scritta e motivata. 4
5 Capo III: Durata del Contratto Integrativo dell Istituto comprensivo Art Durata, validità e verifica 1. Il presente Contratto Integrativo n. 1 ed i Contratti Integrativi successivi hanno validità dal giorno della sottoscrizione da parte della delegazione pubblica e da parte delle RSU dell Istituto comprensivo e fino alla stipula dei nuovi Contratti Integrativi, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse; 2. su richiesta motivata di una delle parti il Contratto può essere sottoposto a verifica; 3. al termine della verifica il Contratto può essere integrato e/o modificato con un accordo/intesa fra le parti. Art. 13 Conciliazione 1. In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione del presente Contratto Integrativo, le parti di cui all art. 5, si incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2; 2. allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti; 3. le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 10 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2, prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione. Capo IV: Patronato sindacale Art. 14- Patrocinio e diritto di accesso agli atti 1. Le RSU e le OO.SS. territoriali di Categoria, su delega degli interessati da acquisire gli atti della Scuola, hanno diritto di accesso alla documentazione in ogni fase del procedimento che li riguarda; 2. il rilascio di copie degli atti personali avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 2 giorni dalle richieste e comunque non oltre 10 giorni; 3. gli Istituti di Patronato sindacale hanno diritto a svolgere le loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente; 4. le RSU e le OO.SS. territoriali di Categoria hanno diritto di accesso agli atti della Scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa di cui all art. 3 del presente Contratto Integrativo. PARTE SECONDA TITOLO I - NORME FINALI Art. 15 Le premesse generali di cui alla parte I - Titolo I - dall art. 1 all art. 4 fanno parte integrante del presente Contratto Integrativo parte 1^ - a.s. 2010/2011. Art. 16 Per tutte le materie non disciplinate dal presente Contratto Integrativo, ai sensi dell art. 72 del D. Lgs. 29/93, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti. Pegognaga, 20 dicembre
6 Il presente Contratto Integrativo parte 1^, composto da n. 6 pagine per un totale di n. 16 articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti contraenti: Il Dirigente Scolastico : Dott. Umberto Resmi e le RSU di istituto e i Rappresentanti delle OO.SS. Provinciali di Categoria: R.S.U OO.SS. PROVINCIALI Flc CGIL - Scuola CISL Scuola SNALS-Confsal UIL Scuola 6
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