PROTOCOLLO D INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI
|
|
|
- Isabella Carnevale
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 ALLEGATO A PROTOCOLLO D INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI Premessa Le parti convengono sull opportunità di intrattenere corrette e costruttive relazioni sindacali tra organi politici e dirigenza, da una parte, e RSU e organizzazioni sindacali dall altra, quale condizione essenziale per il perseguimento dell obiettivo di contemperare l esigenza d incrementare e mantenere elevate l efficacia e l efficienza dei servizi erogati con l interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale. Al fine di valorizzare al massimo la risorsa umana, quale elemento strategico e fattore fondamentale di successo dell azione dell Ente, il sistema di relazioni sindacali si articola, oltre che nei modelli relazionali previsti dai CCNL vigenti (contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione/esame e informazione. In quest ultima è incluso l istituto della consultazione previsto dal D.Lgs. 165/01, art. 6 c. 1, in materia di consistenza e variazione delle dotazioni organiche e organizzazione e disciplina degli uffici e dal D.Lgs. 626/94 e dall art. 7 c. 4 del CCNL 1/4/99 in materia di sicurezza), in ulteriori spazi d intervento e di coinvolgimento consapevole dei lavoratori e delle loro associazioni nell organizzazione del lavoro e nei processi aziendali. PARTECIPAZIONE La sfera della partecipazione si sviluppa secondo principi di correttezza e buona fede, in particolare: - con il riconoscimento agli organismi sindacali aventi titolo del diritto di essere informati della convocazione delle assemblee di servizio, di prendervi parte attivamente e di ottenere dai responsabili competenti dati, informazioni e risposte alle osservazioni e proposte eventualmente formulate; - nel diritto di ogni dipendente di essere informato tempestivamente, oltre che su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro previsti dalle leggi, dai regolamenti interni e dai contratti collettivi vigenti, anche sul piano esecutivo di gestione e sul piano dettagliato degli obiettivi stabiliti per la struttura organizzativa di appartenenza, sulle strategie operative e sulle misure organizzative che il dirigente responsabile intende adottare per il perseguimento degli obiettivi assegnati, nonché sull andamento della gestione e sui risultati raggiunti; - nell assicurare ad ogni lavoratore momenti di confronto e discussione, individuali e collegiali, in merito agli elementi di cui al punto precedente, nonché il diritto di ottenere dai responsabili competenti risposte alle osservazioni e proposte eventualmente formulate; - attraverso la sperimentazione di modalità di lavoro che valorizzino maggiormente gli spazi di auto organizzazione e di gestione autonoma del proprio lavoro; I
2 - con l impegno dell Amministrazione a fornire agli organismi sindacali, mediante inserimento nel sito web provinciale ovvero, in caso di impossibilità, mediante invio, da parte dei Servizi competenti, di elenchi degli atti adottati: Bilancio di Previsione e atti ad esso collegati; Bilancio Consuntivo; Relazione Sindaci Revisori; P.E.G. e P.D.O. di ogni Servizio; Dati sull adesione agli scioperi ai sensi della Legge 146/90 art. 5; Convocazione della Giunta e relativo Ordine del giorno; Convocazione del Consiglio Provinciale e relativo Ordine del giorno; Atti deliberativi, provvedimenti generali, circolari interne e determinazioni che riguardano il personale, l organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, e comunque tutti gli atti dai quali derivano conseguenze riguardanti il personale. Le RSU e le OO.SS. ricevono in particolare le informazioni in ordine: - all attuazione del part-time; - all applicazione delle intese in materia di diritto allo studio; - all attuazione delle pari opportunità; - all attuazione dei piani della sicurezza sul lavoro; - all attuazione del telelavoro; - al ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex fornitura di lavoro temporaneo). RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY Il sistema delle relazioni sindacali è improntato al rigoroso rispetto da parte di tutti i soggetti che vi prendono parte degli obblighi di riservatezza. In particolare, i rappresentanti dell Amministrazione e quelli sindacali sono vincolati a mantenere il segreto sui dati sensibili e non dei quali vengono a conoscenza in ragione della loro partecipazione a qualsiasi titolo al sistema delle relazioni sindacali Gli stessi soggetti si obbligano, inoltre, reciprocamente a mantenere il più stretto riserbo sulle opinioni espresse durante gli incontri sindacali salvo che i partecipanti non concordino diversamente, sempre però nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy. INCONTRI SINDACALI Gli incontri tra i rappresentanti dell Amministrazione e quelli sindacali sono convocati dall Amministrazione in accordo con la RSU con almeno 7 giorni di preavviso, salvi i casi di urgenza o di previo accordo. II
3 La convocazione è comunicata via agli indirizzi di posta elettronica segnalati (alla R.S.U. viene inviata al Coordinatore) e inserita nel sito web provinciale www. provincia.forli-cesena.it/relazionisindacali. Gli incontri avvengono, di norma, in orario extra lavorativo. Qualora, per esigenze dell Amministrazione, gli incontri debbano svolgersi in orario di lavoro, i permessi usufruiti dai dipendenti rappresentanti sindacali non saranno portati in detrazione dal monte ore spettante. Per ogni riunione è redatto un processo verbale sintetico che viene inviato all indirizzo di ogni rappresentante RSU e di ogni sigla sindacale rappresentativa ovvero, in caso di impossibilità, consegnato personalmente in copia. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti previa correzione e/o rettifica anche a seguito di riesame congiunto su richiesta di uno o più partecipanti. LOCALI E DOTAZIONI L amministrazione pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei componenti RSU ed Organizzazioni Sindacali l uso continuativo di un idoneo locale, e relative attrezzature, organizzato con modalità concordate con i medesimi, per consentire l esercizio delle loro attività. L Amministrazione s impegna inoltre a fornire le eventuali ulteriori dotazioni previste da accordi nazionali. PERMESSI Modalità di fruizione dei permessi RSU Ai sensi dell art. 9 c. 4 del CCNQ sui permessi sindacali il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. Il coordinatore della RSU dovrà pertanto avvertire per iscritto preventivamente (possibilmente con almeno 3 gg. d anticipo) il dirigente responsabile della struttura di assegnazione dei componenti della RSU che fruiranno del permesso sindacale. Lo stesso Coordinatore attesterà all ufficio Personale l effettiva utilizzazione dei permessi da parte dei componenti la RSU (art. 10 c. 6 CCNQ). Organizzazioni sindacali rappresentative Il dirigente sindacale dovrà informare per iscritto il proprio Dirigente responsabile di servizio o altro collaboratore da questo delegato dell intenzione di fruire del permesso sindacale, della data e degli orari previsti, con congruo anticipo possibilmente non inferiore a 3 giorni. La richiesta di permesso dovrà pervenire all Ufficio Personale con il visto del Dirigente responsabile. III
4 L organizzazione sindacale di appartenenza attesterà l effettiva utilizzazione e durata dei permessi all ufficio Personale. Sono fatte salve le eventuali diverse modalità che saranno concordate in sede decentrata ai sensi dell art. 10 c. 6 del CCNQ. I permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative potranno essere fruiti dai dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo rimasti operativi dopo l elezione delle RSU e dai Dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa e da dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative. Le associazioni sindacali rappresentative sono tenute a comunicare per iscritto i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a fruire dei suddetti permessi (art. 10 c. 2 CCNQ). Sia i componenti della RSU, sia gli altri dirigenti sindacali potranno fruire dei permessi retribuiti loro spettanti per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale (art. 10 c. 3 CCNQ). Permessi retribuiti orari o giornalieri per le riunioni di organismi direttivi statutari (art. 11 CCNQ). Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare i nominativi dei dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria che hanno titolo a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali. L organizzazione sindacale dovrà informare il Dirigente responsabile del servizio di assegnazione circa la fruizione dei permessi con almeno 3 giorni d anticipo e attestare successivamente all ufficio Personale l effettiva fruizione e durata dei permessi. La richiesta di permesso sindacale può essere respinta dal Dirigente con provvedimento motivato in presenza di effettive situazioni di emergenza e/o di urgenza alle quali non è possibile far fronte con altre misure organizzative qualora dalle stesse possa sorgere pericolo di danno grave a persone o cose. Assemblee La RSU e le OO.SS. comunicano al Servizio Risorse Umane e Organizzazione la data fissata per l assemblea del personale, il luogo e l orario di svolgimento con un preavviso di almeno 7 giorni. L Amministrazione fornisce i locali idonei per lo svolgimento dell assemblea e s impegna ad individuare, a proprie spese altri locali qualora non fossero disponibili quelli dell ente a condizione che la comunicazione preventiva sia stata fornita con un anticipo di almeno 10 giorni. IV
5 Qualora l Amministrazione e le OO.SS. concordino sull esigenza di svolgere l assemblea al di fuori del normale orario di lavoro, nel rispetto del limite massimo di durata retribuito, ai dipendenti partecipanti saranno riconosciute le ore corrispondenti quale orario ordinario di lavoro sulla base di idonea attestazione a carico delle OO.SS. organizzatrici. Qualora l assemblea si svolga durante l orario di lavoro i dipendenti Sindacati organizzatori sono tenuti a timbrare e a far pervenire all Ufficio Presenze-Assenze l apposito modulo per i permessi, ovvero elenchi cumulativi con le firme dei partecipanti, con indicazione dell orario d inizio e di conclusione dell assemblea, sottoscritti dal Dirigente Sindacale. Le OO.SS. s impegnano a raccogliere le firme dei partecipanti all assemblea e a trasmetterle all Ufficio Personale con indicazione degli orari d inizio e di conclusione dell assemblea. Con le medesime procedure seguite in caso di sciopero, l Amministrazione individua i contingenti minimi di personale che possono partecipare in reperibilità all assemblea. DIRITTO DI PUBBLICITA ED AFFISSIONE I componenti delle RSU e le OO.SS. territoriali hanno il diritto di affiggere nelle apposite bacheche, predisposte in luoghi di facile accesso e consultazione per tutto il personale, materiale di interesse strettamente sindacale e lavorativo in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione. Inoltre possono inoltrare all Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali gli stessi documenti al fine dell inserimento nel sito web provinciale Notizie dai Sindacati. Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte a cura del rappresentante sindacale o da persona designata. DIRITTO D ACCESSO La RSU e le OO.SS. esercitano il diritto di accesso secondo le norme di legge e regolamentari vigenti. Qualora l accesso a dati sensibili sia necessario all effettivo e pieno esercizio delle prerogative sindacali, il Dirigente sindacale richiedente sottoscriverà all atto dell accesso apposita dichiarazione d impegno a non divulgare le informazioni e a mantenere il segreto sui dati sensibili ottenuti. V
I PERMESSI SINDACALI
I PERMESSI SINDACALI Il permesso sindacale è l istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, sospendendo così la propria attività
Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile Art. 1 Premessa Per rispondere in modo sempre più concreto alle suddette esigenze di protezione civile, la Provincia di Cremona e
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle
COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano
COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano DETERMINAZIONE SETTORE: SEGRETERIA /AA.GG. Registro di Settore n.33 del 07/03/2014 Registro Generale n. 64 del 3/04/2014 OGGETTO: RIPARTIZIONE DEI PERMESSI
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 60.2015/00274 del 05/06/2015 OGGETTO Determinazione
D. Qual è la composizione delle delegazioni alla contrattazione integrativa di istituto?
S.U. risposte a quesiti S.U. risposte a quesiti S.U. Qual è la composizione delle delegazioni alla contrattazione integrativa di istituto? Le delegazioni trattanti sono così costituite: a) parte pubblica,
ACCORDO NAZIONALE SULLE AGIBILITA SINDACALI PER LA CATEGORIA DEL CREDITO COOPERATIVO. tra. - Fiba/Cisl Federazione Italiana Bancari Assicurativi;
ACCORDO NAZIONALE SULLE AGIBILITA SINDACALI PER LA CATEGORIA DEL CREDITO COOPERATIVO Addì 31 luglio 2014, in Roma, tra - la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane
GUIDA OPERATIVA. Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli) Permessi retribuiti e non retribuiti
GUIDA OPERATIVA Comparto Sanità (aree dirigenziali e personale dei livelli) Permessi retribuiti e non retribuiti Giugno 2015 INDICE INTRODUZIONE... 2 PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO... 3 PERMESSI
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DURATA: 08 10 1/09 Qualora il lavoratore risulti INIDONEO ad una mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoraotre, ove possibile ad altra mansione
ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA Via Roma, 29 46020 Pegognaga (MN) Tel: 0376 550658 Fax: 0376 553378 email: [email protected] CONTRATTO
COMUNE DI LIVORNO. Articolo 1 Principi e Finalità
COMUNE DI LIVORNO Articolo 1 Principi e Finalità 1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Livorno, costituito con atto del Segretario Generale n. 940 del 22/03/2011, promuove azioni positive
REGOLAMENTO RELAZIONI SINDACALI
ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO RELAZIONI SINDACALI ART. 1 FINALITÀ... 1 ART. 2 ARTICOLAZIONE RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI... 1 ART. 3 COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI... 2 ART. 4 INFORMAZIONE, CONCERTAZIONE,
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO EST
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO EST Art. 1 - Funzionamento Il presente regolamento disciplina il funzionamento generale del Fondo EST e integra il regolamento Amministrativo e quello delle Prestazioni,
L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ART. 1: OGGETTO Con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale della Società nel rispetto dei principi
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità
Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO (delibera della G.C. n. 16 del )
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO (delibera della G.C. n. 16 del 09.03.2016) INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 3 Art. 2 L ORARIO DI SERVIZIO pag. 3 Art.
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
Bozza di Accordo Decentrato su orario di lavoro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Lombardia Bozza di Accordo Decentrato su orario di lavoro Sottoscritto il a Milano In data.. le delegazioni sottoscrivono il seguente accordo decentrato
COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLIO DI ISTITUTO, COMITATO DI VALUTAZIONE, DIRIGENTE SCOLASTICO, RSU DOPO LA LEGGE 107/15
COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLIO DI ISTITUTO, COMITATO DI VALUTAZIONE, DIRIGENTE SCOLASTICO, RSU DOPO LA LEGGE 107/15 ARGOMENTO AZIONE LEGGE DI RIFERIMENTO ORGANO COMPETENTE Prerogativa didattica Impiego
La Delegazione di parte pubblica è presieduta da. VISTO l art. 19 del CCNL Comparto Ministeri, per il quadriennio ;
BOZZA ACCORDO DECENTRATO SULLE MODALITA DI ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL INTERNO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO
CONTRATTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL LAZIO (IN ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMA 1, LETTERA A DEL CCNL FP 2007 2010)
CONTRATTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL LAZIO (IN ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMA 1, LETTERA A DEL CCNL FP 2007 2010) Art. 1 Relazioni sindacali e diritti sindacali 1. Le relazioni sindacali,
CONTRATTO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL TELELAVORO DOMICILIARE I.N.P.S. Sede di.
CONTRATTO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL TELELAVORO DOMICILIARE I.N.P.S. Sede di. Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra:
Comune di Camogli. Regolamento
Comune di Camogli (Provincia di Genova) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti ALLEGATO A REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art.
CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nel seguito denominata Università codice fiscale n 97026980793, con sede legale in Catanzaro,
Città di Seregno. Regolamento delle Consulte
Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO 2015 Nr. Progr. 4 Data 21/01/2015 Settore II
REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI. Art.1 Istituzione Albo delle Associazioni
REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Art.1 Istituzione Albo delle Associazioni 1. E' istituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale l'albo delle Associazioni, quale strumento di valorizzazione delle
CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Consulta per l Ambiente della città di Foligno
CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Consulta per l Ambiente della città di Foligno Approvato con D.C.C. n. 139 del 12/07/2002 Art. 1 - Istituzione È istituita la Consulta
CHIARIMENTI SULLE RELAZIONI SINDACALI. NOTA ARAN 27 MAGGIO 2004, prot. 4260:
CHIARIMENTI SULLE RELAZIONI SINDACALI NOTA ARAN 27 MAGGIO 2004, prot. 4260: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro Scheda a cura di Antonietta Toraldo, 16/7/2004 Con
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA 1 DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA) 1) In caso di allevamenti
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 Fax 0522.864709 www.comune.montecchio-emilia.re.it SETTORE I Affari
Certificati di malattia telematici
Certificati di malattia telematici L art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico
RISULTATI ATTESI 2012 Allegato Relazione illustrativa accordo 2012
Allegato Relazione illustrativa accordo 2012 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL 2012 ALBERO DELLA PERFORMANCE Linee Programmatiche di Mandato Consiglio Comunale n. 53 del 26/6/2009 Piano Generale di Sviluppo
ACCORDI SINDACALI IN TEMA DI LAVORO AGILE SINTESI
ACCORDI SINDACALI IN TEMA DI LAVORO AGILE SINTESI UNICREDIT, accordo 28 giugno 2014 e relativi accordi individuali. - Definizione: l accordo usa la definizione di smart working, intendendo come tale una
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
Allegato 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/1/2015. 1 Art.1 Ambito di
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e le prevenzione
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Comunicato di rettifica dell estratto della determina V&A n. 1936/2014 del 22 settembre 2014 relativo alla modifica dell autorizzazione all immissione
Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105
Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 Oggetto: Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno Art. 1.- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI 2010-2013. Stipulato a Roma il 23 dicembre 2010.
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI 2010-2013 Stipulato a Roma il 23 dicembre 2010 tra I seguenti Datori di Lavoro A.d.E.P.P Associazione degli Enti Previdenziali
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA * * *
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA * * * Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale
REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n Capitale Sociale versato di ,64. Registro delle Imprese di Torino n.
REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110 Capitale Sociale versato di 4.863.485,64 Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010 Codice fiscale n. 97579210010 Partita IVA n. 08013390011
COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE
COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE Il Comune di Mede intende difendere i diritti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei
STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA
STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA ART. 1 ISTITUZIONE 1. In attuazione del principio di parità sancito dall art. 3 della Costituzione Italiana viene istituita dall Amministrazione Comunale
Accordo decentrato di Ente su Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR - Proroga del termine al 31/12/2018
Accordo decentrato di Ente su Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR - Proroga del termine al 31/12/2018 Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 maggio
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 1. PREMESSA Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione del personale dipendente adottate dal CSI-Piemonte. Le assunzioni del personale del
L ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA.
L ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA. 1) L AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE Il D.M. 16.02.1982,
