Contribuenti minimi e nuove attività
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- Carolina Fiori
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1 Antonella Donati Contribuenti minimi e nuove attività Le novità DeL 2012 Dopo i provvedimenti AttuAtivi DeLL AgenziA DeLLe entrate (22 Dicembre 2011)
2 Antonella Donati Contribuenti minimi e nuove attività Le novità del 2012 dopo i provvedimenti attuativi dell Agenzia delle Entrate (22 dicembre 2011)
3 SINTESI Un 2012 all insegna delle novità per i contribuenti minimi e per chi si appresta per la prima volta ad avviare un attività e potrà godere di una tassazione decisamente ridotta. Nel testo tutto quello che occorre sapere per l accesso al nuovo regime e/o per il passaggio al nuovo regime contabile agevolato riservato agli ex contribuenti minimi. Allegati anche alcuni esempi di fatturazione con l applicazione delle nuove norme. L AUTORE Antonella Donati Giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. è autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. Copyright 2012 by Fisco e Tasse 2
4 INDICE Antonella Donati - Detrazioni 730, Le 100 voci che fanno risparmiare Premessa... pag Il regime di vantaggio per le nuove attività...» Un regime a termine...» Le regole generali...» I casi di esclusione...» Solo nuove attività...» I soggetti esclusi per mancanza di requisiti...» Avvio dell attività e durata del regime...» I vantaggi per gli under 35...» Le imprese familiari...» Le imposte per le imprese familiari...» La tenuta della contabilità...» Gli adempimenti esclusi...» Gli obblighi rimasti...» La certificazione dei corrispettivi per i soggetti esclusi dalla legge...» Obbligatoria l iscrizione al Vies per gli acquisti all estero...» Le prestazioni professionali effettuate per soggetti esteri...» Conto in banca obbligatorio per i professionisti...» La determinazione del reddito...» Il principio di cassa...» Le spese deducibili...» Il principio di inerenza...» I beni ad uso promiscuo...» I contributi previdenziali...» La rilevanza del reddito ai fini dei carichi di famiglia...» Fatturazione e pagamento delle imposte...» La dichiarazione per l imposta sostitutiva...» Le voci in fattura...» I contributi previdenziali addebitati al cliente...» Se si esce dal regime...» Le sanzioni applicabili...» In caso di accertamento di maggior reddito...» Le regole per i contribuenti minimi con attività avviata nel » Opzione per tutti coloro che hanno avviato l attività a partire dal » Quanto dura il nuovo regime...» 16 3
5 Antonella Donati - Detrazioni 730, Indice Le 100 voci che fanno risparmiare 6. Il regime contabile agevolato... pag I soggetti interessati...» L opzione...» I soggetti sempre esclusi...» Agevolazioni contabili senza limite di tempo...» Studi di settore...» La determinazione del reddito...» Uscita dal regime...» 20 Appendice normativa...» 26 Art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)...» 27 Art. 27, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria...» 30 Provvedimento Agenzia delle entrate 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n » 31 Provvedimento Agenzia delle entrate, 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disposizioni di attuazione dell articolo 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n » 35 Modulistica...» 38 Facsimile fattura per i contribuenti che escono dal regime dei minimi...» 39 Facsimile fattura per i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio...» 40 4
6 PREMESSA Antonella Donati - Detrazioni 730, Le 100 voci che fanno risparmiare Fisco light per chi apre per la prima volta un attività professionale o d impresa e stretta su mezzo milione di partite Iva con il regime dei minimi che non potranno più continuare a godere delle agevolazioni del passato. Si presenta con queste due caratteristiche salienti il 2012 dei contribuenti con fatturato entro i euro. L insieme dei regimi agevolati, sia dal punto di vista contabile che fiscale, si arricchiste, infatti, di nuove regole, con l obbiettivo dichiarato di riportare sotto la lente degli studi di settore tutti coloro che erano già in attività prima del 2008 ed erano poi transitati nel regime di minimi usufruendo dell esclusione da questo tipo di controlli destinati, invece, ad avere una sempre maggiore rilevanza dal punto di vista della lotta all evasione. Punto per punto tutte le regole da seguire sia per i nuovi che per i vecchi minimi. 5
7 1. Il regime di vantaggio per le nuove attività Il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, al suo esordio nel 2012, è regolato dall articolo Agevolazioni 27 della prima manovra estiva del governo Berlusconi (il d.l. n. riservate 98/2011). L articolo 27 ha modificato in parte le norme della legge esclusivamente n. 244/2007, la legge finanziaria per il 2008, che aveva introdotto alle nuove attività. il regime dei contribuenti minimi, integrandolo con nuovi vincoli, Fisco più leggero riducendo l aliquota dell imposta sostitutiva che viene ora fissata al e niente oneri 5 per cento e introducendo una durata massima. Previsto, dunque, amministrativi un insieme di regole che partendo dalle disposizioni dei commi da 96 a 117 dell articolo 1 della legge n. 244/2007, rimodulano i criteri per l accesso rendendo le agevolazioni fruibili esclusivamente a fronte di nuove attività. Al regime di vantaggio si affianca, grazie sempre all articolo 27 del d.l. n. 98/2011, un regime contabile agevolato, destinato sia a chi non ha le caratteristiche per accedere al regime di vantaggio, sia a chi lo deve lasciare per il superamento dei limiti di reddito, o di durata. Nell insieme, quindi, un sistema particolarmente articolato. A dare attuazione alle disposizioni due provvedimenti dell Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011: il provvedimento che regolamenta il regime di vantaggio per le nuove attività; il provvedimento che regolamenta il regime di contabilità agevolata Un regime a termine Per quel che riguarda il primo dei due nuovi regimi, il regime di vantaggio per le nuove attività si presenta con caratteristiche analoghe, per quel che riguarda le semplificazioni amministrative e contabili, al regime dei minimi in vigore fino alla fine del Fa proprie, però, anche alcune restrizioni in materia di accesso contenute nel regime agevolato per le nuove attività produttive introdotto dall articolo 13 della legge n. 388/2000. Non si tratta, quindi, di una semplice prosecuzione del precedente forfettone, ma di un insieme di regole e agevolazioni fiscali a termine, pensate per accompagnare le nuove iniziative imprenditoriali nella fase di avvio. Per questo è prevista una durata massima di permanenza nel regime che può essere utilizzato per un arco temporale massimo di cinque anni. Si tratta, in sostanza, di una sorta di regime ponte, che potrà essere applicato fintanto che l impresa non è cresciuta o fintanto che non è cresciuto l imprenditore o il professionista, dato che è possibile applicare il regime anche per una durata superiore ai cinque anni, ma comunque fino al compimento dei 35 anni di età. Ammesso alle agevolazioni anche chi ha avviato l attività con il regime dei minimi, per il periodo di tempo rimanente alla conclusione del quinquennio. Il nuovo regime è riconosciuto entro un tetto massimo di fatturato annuo pari a euro. 6
8 1.2. Le regole generali Il regime di vantaggio è riservato dunque ai contribuenti persone fisiche che: avviano un attività professionale; avviano un lavoro autonomo; avviano un attività d impresa, anche se si tratta di impresa familiare; hanno avviato un attività con il regime dei minimi successivamente al 31 dicembre Le caratteristiche salienti sono: durata massima per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, o per un periodo più lungo ma comunque non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età dell interessato; imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali fissata al 5 per cento per l intero periodo; franchigia Iva (l imposta non va addebitata al cliente e non rappresenta una voce di costo detraibile); esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; esclusione dall Irap; esclusione dell applicazione degli studi di settore I casi di esclusione Il comma 99 dell articolo 1 della legge n. 244/2007 aveva stabilito dei casi di esclusione dal regime dei minimi. Le stesse regole si applicano anche per il regime di vantaggio per le nuove attività, per cui questo è precluso per tutti i soggetti che usufruiscono di regimi Iva agevolati speciali quali quelli riservati a: agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del d.p.r. n. 633 del 1972); vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972); commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972); editoria (art. 74, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972); gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972); rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972); intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (art. 74, comma 6 del d.p.r. n. 633/1972); agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del d.p.r. n. 633/1972); agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991); vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del d.p.r. n. 600/1973); rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (arti. 36 del d.l. n. 41/1995); agenzie di vendite all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/1995). 7
9 Sempre in base a quanto stabilisce lo stesso comma 99 sono esclusi inoltre: soggetti non residenti nel territorio dello Stato; soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi; esercenti attività d impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni o a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza Solo nuove attività In analogia con quanto previsto dalla legge n. 388/2000, il regime di vantaggio è riservato solo alle nuove attività e quindi ai nuovi professionisti o imprenditori che non hanno svolto alcun tipo di lavoro in precedenza. Per questo per l accesso il d.l. n. 98/2011 ha posto ulteriori vincoli rispetto alla finanziaria per il 2008 che aveva consentito, invece, il passaggio dal regime Iva ordinario al regime dei minimi anche ai contribuenti già in attività. In quel caso si era trattato di un intervento volto ad agevolare, sia fiscalmente che dal punto di vista amministrativo, le attività considerate marginali, sottraendo però anche contribuenti già in attività al regime degli studi di settore e quindi ad ulteriori controlli fiscali. Con la riforma, invece, si cambia registro e le agevolazioni sono riconosciute solo a chi non ha mai effettuato alcun tipo di attività imprenditoriale o libero professionale in precedenza. In base a quanto stabilisce il comma 2 dell articolo 27 del d.l. n. 98/2011, per poter utilizzare il regime di vantaggio: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti all apertura della partiva Iva attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedente corrisponda ad un periodo di praticantato obbligatorio; qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente quello di riconoscimento del nuovo regime non deve essere superiore a euro I soggetti esclusi per mancanza di requisiti In base a queste disposizioni non si può, quindi, accedere al regime di vantaggio se in passato era stata costituita una società con altre persone e ora si decide di mettersi in proprio. Allo stesso modo il nuovo regime è precluso quando si tratta di proseguire come autonoma un attività già svolta come lavoratore dipendente, tranne il caso di perdita del posto di lavoro per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Così, ad esempio, un architetto ex dipendente comunale, o un infermiere professionale ex dipendente di una Asl, una volta in pensione non potranno proseguire l attività in maniera libero-professionale usufruendo del regime di vantaggio per le nuove iniziative imprenditoriali. Possibile, invece, l avvio di un attività di qualunque tipologia da parte di un lavoratore che percepisce il trattamento di mobilità a seguito della perdita del posto di lavoro. 8
10 1.6. Avvio dell attività e durata del regime Per quanto riguarda, invece, la durata massima, questa va calcolata con riferimento all anno d imposta di avvio dell attività e ai quattro anni successivi. La data di partenza della nuova attività, dunque, ha una notevole rilevanza ai fini delle annualità per le quali è possibile godere delle agevolazioni. Per questo motivo, con il provvedimento , l Agenzia delle entrate ha precisato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende l effettivo inizio dell attività. Non si fa quindi riferimento alla sola data di apertura della partita Iva, ma esclusivamente a quella della prima prestazione effettuata o della prima cessione di beni o fornitura di servizi. Una precisazione di particolare interesse per chi ha richiesto la partita Iva negli ultimi mesi del 2011, in previsione del nuovo regime, senza aver poi effettivamente mai iniziato l attività prevista. Iniziando nel 2012 potrà infatti godere delle agevolazioni fino al termine del I vantaggi per gli under 35 Durata massima limitata nel tempo, ma, come detto, con maggiori vantaggi per chi avvia un impresa o una professione in più giovane età. Infatti posto che non ci sono limiti di età per l accesso al nuovo regime, è invece possibile continuare ad usufruire delle agevolazioni fino al compimento dei 35 anni di età, se i cinque anni scadono prima di aver raggiunto questo requisito anagrafico. In pratica chi inizia il lavoro a 27 anni potrà contare sul regime di favore complessivamente per 8 anni. In questo arco di tempo, però, deve anche essere rispettato il requisito del fatturato annuo massimo non superiore ai euro Le imprese familiari Il nuovo regime di vantaggio è riconosciuto, come il precedente regime dei minimi, anche a chi decide di svolgere attività d impresa con la formula dell impresa familiare. Questa, disciplinata dall art. 230-bis del codice civile, è una particolare forma di impresa individuale, alla quale, oltre al titolare, partecipano in modo continuativo uno o più dei seguenti familiari: coniuge; parenti entro il terzo grado (figli, genitori, nonni, fratelli, zii); affini entro il secondo grado (suoceri e cognati). Relativamente alla partecipazione agli utili dell impresa, la normativa fiscale stabilisce che l imprenditore debba rimanere assegnatario di almeno il 51 per cento del totale. La responsabilità sulle operazioni aziendali ricade esclusivamente in capo al titolare dell impresa, che risponde con i propri beni delle obbligazioni assunte dall impresa familiare ed in caso di insolvenza è l unico soggetto passibile di fallimento. La costituzione avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui deve risultare l attività esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, nonché il relativo grado di parentela. 9
11 1.9. Le imposte per le imprese familiari Ai fini del regime di vantaggio per le nuove attività nel caso di imprese familiari tutti gli obblighi fiscali sono a carico del solo titolare. Così, in particolare i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall imprenditore, in quanto l imposta sul reddito prodotto dall impresa familiare deve essere versata interamente dall imprenditore. In sostanza il reddito è tassato tutto in capo al titolare dell impresa familiare con applicazione dell imposta sostitutiva e i collaboratori familiari non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento relativamente al reddito a essi imputato dall imprenditore. 2. La tenuta della contabilità Chi gode del regime di vantaggio usufruisce di diverse agevolazioni non solo per quel che riguarda l imposta ridotta. è sufficiente, infatti, numerare e conservare le fatture emesse e ricevute, ma non occorrono altri adempimenti, tranne l apertura del conto corrente Gli adempimenti esclusi Per chi può utilizzare il nuovo regime i risparmi riguardano anche la parte amministrativa. Adempimenti ridotti al minimo. Eliminate anche le comunicazioni ai fini dello spesometro Ai sensi del comma 109 dell articolo 1 della legge n. 244/2007, infatti, i soggetti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal d.p.r. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, ossia: registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi ; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti (fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione); dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori. Inoltre, come precisato nel provvedimento , per chi si avvale del regime di vantaggio fiscale è previsto l esonero dallo spesometro e dall obbligo di comunicazione di eventuali operazioni con i Paesi black list. Non c è infatti obbligo di: effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto prevista all articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 111/2011), vale a dire le operazioni di importo superiore ai euro relative ad un singolo cliente o committente; 10
12 comunicare all Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata Gli obblighi rimasti Sul fronte della contabilità debbono essere rispettati solo i seguenti adempimenti: obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; obbligo di certificazione dei corrispettivi; obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell ipotesi di operazioni soggette al regime dell inversione contabile o reverse charge) con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta; obbligo di versare l imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat La certificazione dei corrispettivi per i soggetti esclusi dalla legge Per quel che riguarda la diversa tipologia di attività svolte, resta l obbligo di annotare nel registro dei corrispettivi, entro il giorno successivo non festivo, i ricavi conseguiti da parte di soggetti che svolgono attività già esonerate ai sensi dell articolo 2 del d.p.r. n. 696/1996 dall emissione di scontrini o fattura, se non richiesta dal cliente. Rientrano tra l altro tra queste attività, il trasporto a mezzo taxi, attività quali quelle di rammendatrici e ricamatrici, riparazione di calzature e di biciclette, in tutti i casi in cui sono rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti Obbligatoria l iscrizione al Vies per gli acquisti all estero Per gli acquisti all estero, invece, resta l obbligo di iscrizione al Vies, (Vat Information Exchange System - Sistema elettronico di scambio dati sull Iva) che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell Unione europea. Per questo è necessario manifestare la volontà di effettuare acquisti intracomunitari. La richiesta di iscrizione può essere effettuata all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, ma è comunque necessaria la presenza negli elenchi per poter fare acquisti all estero. Le operazioni, inoltre, non possono essere effettuate prima che siano decorsi 30 giorni dall iscrizione. Inoltre in questo caso sussiste l obbligo di presentazione del modello Intrastat all Agenzia delle dogane. Il modello serve a segnalare l elenco di tutti gli acquisti e le cessioni di beni effettuati da parte di ogni soggetto titolare di partita Iva nei confronti di fornitori e di clienti, a loro volta titolari di partita Iva, appartenenti ad uno Stato membro dell Unione Europea. In questo caso anche per i contribuenti che utilizzano il regime di vantaggio è previsto il versamento dell Iva in quanto risultano debitori d imposta (reverse charge). In questi casi la fattura ricevuta deve essere integrata con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta ed il tributo deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza, naturalmente, esercitare alcuna detrazione. 11
13 2.5. Le prestazioni professionali effettuate per soggetti esteri Diversamente da quanto accade per gli acquisti, non è invece necessaria l iscrizione al Vies nel caso in cui si intenda svolgere attività professionale per committenti esteri, come ad esempio delle traduzioni. L effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell Iva il requisito della territorialità, infatti, non preclude l accesso al regime, e la prestazione in sé non richiede altri adempimenti. Esclusa, quindi, anche la compilazione dei modelli intrastat Conto in banca obbligatorio per i professionisti Quanto ad altri ulteriori obblighi, è confermata la necessità per i professionisti, dell apertura di un conto corrente per poter incassare il corrispettivo delle prestazioni e dal quale devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. è necessario utilizzarlo in quanto l Agenzia delle entrate con la circolare 73/E del 2007 ha precisato che anche i contribuenti minimi devono rispettare gli obblighi previsti all articolo 19 del d.p.r. n. 600/1973. La norma in questione impone di incassare i compensi per l esercizio di arti e professioni esclusivamente mediante canalizzazione bancaria o postale (assegni, bonifici, altro), in tutti i casi in cui l ammontare supera i 100 euro. Esclusi da quest obbligo coloro che esercitano attività d impresa. Come chiarito dalla circolare 28/E del 2006, non è comunque necessario che il conto sia dedicato esclusivamente all attività professionale, in quanto è possibile utilizzare lo stesso conto anche per esigenze personali e familiari. 3. La determinazione del reddito Il regime fiscale di vantaggio si muove nel solco di quanto previsto per i contribuenti minimi anche per quel che riguarda la determinazione del reddito. Non è previsto, quindi, nessun limite per quel che riguarda la tipologia di spese deducibili, diversamente da quanto accade con altri regimi. L unico requisito da rispettare è che si tratti di spese deducibili purché siano effettivamente legate all attività svolta Il principio di cassa Principio di cassa e deducibilità delle spese al 50 per cento. Reddito rilevante ai fini dei carichi di famiglia Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi sono state dettate con il comma 104 dell articolo 1 della legge 244/2007, e integrate da alcune disposizioni del decreto ministeriale 2 gennaio 2008 che ha dato attuazione alle disposizioni. Le disposizioni si applicano anche al nuovo regime di vantaggio per le nuove iniziative, senza alcuna modificazione. Il comma 104 stabilisce dunque che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo, relativamente alla stessa attività. Vanno inoltre considerate nella formazione del reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi. Sulla base di questo principio sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica il relativo incasso o l esborso, anche se la competenza economica si riferisce ad altri periodi di imposta. 12
14 3.2. Le spese deducibili Sul fronte delle spese non c è quindi alcun periodo di ammortamento, ma il costo sostenuto per l acquisto di beni strumentali va detratto nel periodo d imposta in cui è avvenuto il relativo pagamento. Allo stesso modo l eventuale plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui è percepito il corrispettivo. Il valore da considerare è l intero prezzo di acquisto, Iva compresa, poiché l Iva è una voce di costo indetraibile con questo tipo di regime fiscale. Inoltre non sono previste limitazioni per quel che riguarda l importo dei beni singoli strumentali, fatto salvo il limite di euro nel triennio Il principio di inerenza Quanto alla tipologia delle spese deducibili, la regola generale segue il principio di cassa, per cui si devono considerare integralmente deducibili tutte le spese necessarie o, comunque, connesse allo svolgimento dell attività esercitata, e tali da non risultare sproporzionate rispetto ai ricavi conseguiti. Tra le spese inerenti per l attività professionale rientrano, ad esempio, l iscrizione all ordine tanto quanto l affitto dello studio, come pure le polizze contro i rischi professionali. Possono rientrare tra le voci di costo anche le spese per vitto e albergo, in tutti i casi in cui è possibile dimostrare l utilità della spesa stessa ai fini dell attività professionale o d impresa svolta I beni ad uso promiscuo Oltre alla deduzione dei costi relativi ai beni strumentali, si ha diritto anche alla deduzione del 50 per cento delle spese di acquisto dei beni ad uso promiscuo, ossia autovetture (e relative spese di manutenzione e per il carburante) e telefonini, ma anche il 50 per cento delle spese domestiche (luce, riscaldamento, condominio) nel caso in cui l attività professionale sia effettuata nel proprio domicilio. Come precisato dall Agenzia delle entrate con la circolare 73/E del 2007, infatti, a prescindere dalle disposizioni del t.u.i.r. che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche nell ipotesi in cui i beni ad uso promiscuo siano acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario. In sostanza con il nuovo regime di vantaggio, come già nel caso dei contribuenti minimi, qualunque sia la tipologia di attività esercitata non si applicano le disposizioni previste per gli altri contribuenti in merito ai costi indeducibili o parzialmente indeducibili. Di conseguenza le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l intero importo pagato sempreché la stretta inerenza all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi I contributi previdenziali Infine tra le spese deducibili dal reddito dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio rientrano le somme corrisposte come contributi previdenziali obbligatori. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare; 13
15 dell impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. L eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell attività è deducibile dal reddito complessivo. Oltre quelle espressamente elencate non ci sono altre voci di spesa deducibili. Così, ad esempio, non godono di nessuna agevolazione fiscale i versamenti per forme di previdenza integrativa, o le spese mediche, a meno che non si abbiano anche altri redditi da dichiarare diversi da quelli per i quali si usufruisce del regime di vantaggio La rilevanza del reddito ai fini dei carichi di famiglia Da parte sua, invece, il reddito dell attività soggetta al nuovo regime fiscale e per il quale si applica l imposta sostitutiva, rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell articolo 12, comma 2, del t.u.i.r. In conseguenza di ciò non è possibile avere a carico un familiare che supera il tetto di reddito imponibile di euro l anno svolgendo un attività soggetta all imposta sostitutiva del 5 per cento. 4. Fatturazione e pagamento delle imposte Alle regole appena viste, già applicate fin dal 2008, si aggiungono nuove agevolazioni ad hoc. Sparisce, infatti, l obbligo della ritenuta d acconto in fattura quando questa viene emessa nei confronti di un soggetto diverso da una persona fisica. E poiché nel regime si applica il principio di cassa, questa agevolazione riguarda non solo le fatture per le prestazioni effettuate da chi accede per la prima volta al regime, ma anche le fatture emesse a gennaio 2012 in riferimento a prestazioni effettuate dagli ex minimi nell anno La dichiarazione per l imposta sostitutiva Vantaggi fiscali aggiuntivi con il nuovo regime rispetto ai vecchi minimi. Non si applica infatti la ritenuta d acconto in fattura L abolizione dell obbligo di ritenuta d acconto sul valore della prestazione riguarda chiunque abbia accesso al nuovo regime. La regola, quindi, che si applica anche a chi transita dal vecchio regime dei minimi al nuovo, avendone i requisiti. Come stabilito dal Provvedimento , infatti, i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. Con il precedente regime dei minimi, invece, in caso di pagamenti effettuati da parte di persone giuridiche era prevista l applicazione della ritenuta del 20 per cento sulle somme dovute, e il relativo versamento da parte del sostituto d imposta. A fronte di questa ulteriore semplificazione è richiesto un unico semplice adempimento specifico da parte dei contribuenti. Secondo quanto indicato nello stesso Provvedimento, infatti, occorrerà rilasciare un apposita dichiarazione nella quale dovranno precisare che la somma è soggetta ad imposta sostitutiva. L Agenzia non ha dettato regole specifiche per la dichiarazione, quindi è sufficiente integrare la fattura con una dicitura che faccia 14
16 riferimento all applicazione, per le somme in questione, delle norme previste dalla legge 111/2011. Si tratta di una dichiarazione che dovrà essere rilasciata anche da parte dei minimi che transitano per il 2012, e gli anni successivi, nel nuovo regime di vantaggio Le voci in fattura Tolta la ritenuta d acconto, sulla fattura di chi utilizza il nuove regime compariranno, dunque, solo tre voci: l importo del compenso; i contributi previdenziali applicati a titolo di rivalsa; il bollo di 1,81 euro quando le fatture sono di importo superiore a 77,47 euro. Le fatture sulle quali non è previsto l addebito dell Iva, infatti, devono essere assoggettate all imposta di bollo ai fini della loro regolarità. Inoltre dovrà apparire l indicazione che la prestazione è effettuata ai sensi dell art. 27 del d.l. n. 98/2011 ai fini sia dell esclusione dall Iva sia dell esclusione dalla ritenuta fiscale, in quanto la somma è soggetta all imposta sostitutiva I contributi previdenziali addebitati al cliente Relativamente ai contributi, il diritto di rivalsa in fattura è stabilito dal comma 102 della legge n. 662/1996. In base alle norme i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo hanno titolo ad addebitare ai committenti una percentuale dei contributi obbligatori per legge, calcolati sul compenso lordo. Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle casse autonome la percentuale varia in base alla cassa, per i professionisti senza cassa, e quindi iscritti alla gestione separata Inps, la rivalsa è in misura pari al 4 per cento dei compensi lordi. L esercizio della facoltà di rivalsa ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente, mentre è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla cassa di previdenza, qualunque essa sia, poiché a quest ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l intero importo dovuto in base d anno Se si esce dal regime In caso di uscita dal regime, per scelta o per il superamento del limite massimo di fatturato consentito, non sarà più possibile tornare ad utilizzarlo. Il divieto è assoluto, quindi non sarà più possibile godere delle agevolazioni anche nell ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età si torni in possesso dei requisiti previsti Le sanzioni applicabili Per quel che riguarda infine eventuali violazioni tributarie, anche per quel che riguarda il nuovo regime di vantaggio si applica la disciplina delle sanzioni prevista dal comma 114 della legge n. 244/2007. Previste, quindi, le sanzioni amministrative indicate nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 in riferimento alle relative infrazioni. Così, ad esempio, per le violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispettivi (quando dovuta), scatta la la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell attività. In caso, invece, di violazione dell obbligo 15
17 di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali si applica la sanzione amministrativa prevista dall articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione minima di euro). Per le violazioni tributarie è consentito il ricorso al ravvedimento operoso, disciplinato dall articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sempre che, naturalmente, le violazioni non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di controllo di cui gli autori delle violazioni abbiano avuto formale conoscenza In caso di accertamento di maggior reddito Prevista infine una sanzione aggiuntiva in caso di superamento del limite dei euro annui previsti per il mantenimento del regime di vantaggio. In questo caso, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate a loro volta del 10 per cento. 5. Le regole per i contribuenti minimi con attività avviata nel 2008 L ingresso nel nuovo regime di vantaggio, come stabilisce il d.l. n. 98/2011, è previsto anche per i contribuenti che finora hanno usufruito del regime dei minimi, a patto che abbiano avviato l attività automatico al Passaggio successivamente all entrata in vigore della legge che lo ha introdotto, ossia a partire dal 1 gennaio Sono interessati, quindi, nuovo regime di vantaggio per i solo coloro che hanno aperto per la prima volta la partita Iva da minimi che hanno questa data in poi, mentre chi era in attività in precedenza, ed era avviato l attività transitato nel regime dei minimi per approfittare del maggior vantaggio fiscale, si troverà ora automaticamente trasferito nel regime dal 2008 in poi. Accesso anche semplificato. per chi aveva 5.1. Opzione per tutti coloro che hanno avviato l attività a optato per regime partire dal 2008 ordinario o per L opportunità di accedere al regime di vantaggio è riconosciuta il regime per le anche a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti previsti (quindi nuove attività con esclusione di coloro che hanno proseguito un attività già svolta in precedenza), che hanno avviato un attività di impresa, arte o imprenditoriali professione successivamente al 31 dicembre 2007, optando, però, non per il regime dei minimi ma per quello delle nuove iniziative imprenditoriali previsto dall articolo 13 della legge n. 388/2000. Possibilità di cambiare regime anche per chi aveva optato per la contabilità ordinaria, fermo restando il vincolo triennale conseguente all opzione per il regime ordinario Quanto dura il nuovo regime Sia per gli ex minimi che per chi aveva effettuato altre opzioni, la durata del regime fiscale di vantaggio è pari a quella dei periodi di imposta residui relativamente al completamento del 16
18 quinquennio, ovvero degli anni che mancano al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Al termine di questo periodo si passa al regime contabile agevolato. Quindi l uscita avverrà in anni diversi a seconda dell anno di avvio dell attività e precisamente: al 31 dicembre 2012 per chi è in attività dal 2008; al 31 dicembre 2013 per chi è in attività dal 2009; al 31 dicembre 2014 per chi è in attività dal 2010; al 31 dicembre 2015 per chi è in attività dal Si esce comunque automaticamente dal regime nel momento in cui si supera il fatturato massimo annuo consentito, ossia il tetto dei euro. 6. Il regime contabile agevolato I contribuenti che non potranno più applicare il regime dei minimi (sono circa secondo i calcoli dell Agenzia) entreranno nell ulteriore nuovo regime che esordisce nel 2012, denominato regime contabile agevolato. Principali caratteristiche del sistema il versamento dell Iva su base annuale e l esenzione dall Irap. Potranno usufruire di questo regime anche i contribuenti persone fisiche che aprono la partita Iva nel 2012 ma non hanno i requisiti necessari per rientrare tra le nuove attività. Sempre possibile, comunque, l opzione per il regime Iva ordinario I soggetti interessati Interessati al regime contabile agevolato le persone fisiche fiscalmente residenti che per la loro attività rispettano i requisiti di accesso previsti dalla legge n. 244/2007 per i contribuenti minimi, ossia che: Con il 2012 nasce anche un nuovo sistema di regole ad hoc per gli ex minimi e per chi non ha i rewquisiti di nuova attività. Previsto anche in questo caso il tetto annuo di fatturato a euro nell anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro; non hanno effettuato cessioni all esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto o programma di lavoro, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; 17
19 nel triennio solare precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro; non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto; non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, o di terreni edificabili; non partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza. Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all acquisto di beni strumentali, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate L opzione Il passaggio al regime contabile semplificato è automatico per diverse categorie di contribuenti, ossia: contribuenti che avviano una nuova attività senza avere le caratteristiche per rientrare nel regime di vantaggio; contribuenti già in attività nel 2007 (e/o in anni precedenti) e transitati nel regime dei minimi a partire dal 2008; contribuenti minimi che hanno proseguito un attività precedentemente svolta come lavoratori dipendenti o altra attività di tipo artistico o professionale; contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per il superamento dei limiti di fatturato. Ma l accesso a questo nuovo regime è consentito anche a chi, pur avendo le caratteristiche per poter essere considerato un contribuente minimo aveva optato a suo tempo per il regime ordinario, fatta salva la durata triennale dell opzione. Stessa possibilità anche per chi ha scelto, in passato, il regime per le nuove attività previsto dalla legge n. 388/2000. In entrambi i casi, quindi, è possibile effettuare il passaggio di regime I soggetti sempre esclusi Restano invece sempre esclusi coloro che si avvalgono dei regimi Iva agevolati, vale a dire coloro che risultano esclusi in base al comma 99 dell articolo 1 della legge n. 244/2007. L esclusione non opera, invece, per i produttori agricoli che sono titolari di solo reddito agrario e non d impresa, in quanto si tratta in questo caso di reddito fondiario. Di conseguenza è possibile, per eventuali altre attività esercitate oltre a quella agricola, optare per il regime contabile agevolato Agevolazioni contabili senza limite di tempo Il nuovo regime, come è chiaro dalla sua stessa definizione, si caratterizza proprio per la riduzione degli oneri amministrativi e in relazione all Iva. Il pagamento dell imposta, infatti, avviene solo su base annuale. Il reddito è invece sottoposto all Irpef e alle relative addizionali. Il regime contabile 18
20 agevolato non ha scadenza ma cessa solo al verificarsi di una delle clausole di esclusione o in seguito al superamento del tetto massimo di reddito annuo stabilito. Per quel che riguarda la contabilità gli obblighi previsti sono: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all articolo 2 del d.p.r. n. 696/1996; comunicazione annuale dei dati Iva di cui all articolo 8-bis del d.p.r. n. 322/1998, qualora il volume d affari sia uguale o superiore a euro ,84; presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto; versamento annuale dell imposta sul valore aggiunto; versamento dell acconto e del saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche; versamento dell acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all imposta sul reddito delle persone fisiche; adempimenti dei sostituti d imposta; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto prevista all articolo 21, comma 1, del d.l. n. 78/2010 (spesometro); comunicazione all Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 1 del d.l. n. 40/2010 dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) Studi di settore L ingresso nel regime contabile agevolato comporta anche l applicazione degli studi di settore. Di conseguenza scattano: l obbligo del rispetto dei parametri di legge; l obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati. L appuntamento con gli studi di settore riguarda, ovviamente, anche chi esce dal regime dei minimi non avendone più le caratteristiche. In questo caso, ai fini dell individuazione del limite dei euro relativo all ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, non rileva l eventuale adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri La determinazione del reddito Per quanto riguarda il reddito, con il regime contabile agevolato si applicano le ordinarie disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 54 e 56 del t.u.i.r. per il reddito di lavoro autonomo e per quello delle imprese minori. Di conseguenza occorre fare i conti con le limitazioni previste per la deducibilità dei beni strumentali e le relative quote di ammortamento. 19
21 6.7. Uscita dal regime Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione per legge nei seguenti casi: superamento dei limiti di reddito annuo o quando viene meno un altra delle condizioni previste dal comma 99 dell articolo 1 della legge n. 244/2007 (esportazioni, spese per i dipendenti, acquisto di beni strumentali per importi superiori ai euro nel triennio); al verificarsi di una causa di esclusione dovuta all avvio di un altra attività che gode di un regime Iva agevolato; opzione per il regime contabile ordinario. L uscita dal regime è prevista dall anno successivo a quello nel quale si verificano le condizioni previste. In queste situazioni, però, è possibile rientrare nel regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui si riacquistano le caratteristiche previste dalla legge oppure a seguito di revoca del regime contabile ordinario. 20
22 Quesiti&Risposte Selezione di quesiti relativi ai contribuenti minimi ai quali ha fornito risposta l Agenzia delle entrate e che presentano indicazioni applicabili anche al regime di vantaggio per le nuove attività. Nel caso di un contribuente che apre una partita Iva con un determinato codice attività e prevede contestualmente di effettuare delle prestazioni occasionali (altra attività di consulenza) per le quali non è richiesta l apertura della partita Iva, come vanno inquadrati i compensi eventualmente percepiti per queste collaborazioni? Rientrano nei ricavi dei minimi, o rimangono fuori dal regime? Il limite dei euro per la permanenza nel regime dei minimi è riferito ai ricavi o compensi percepiti nell esercizio di imprese, arti o professioni. Nel caso prospettato, di imprenditore che percepisce anche compensi occasionali per prestazioni di consulenza, detti compensi, nel presupposto che costituiscano effettivamente compensi di lavoro autonomo occasionale non rilevanti ai fini dell applicazione dell Iva, qualificabili, pertanto, come redditi diversi ai sensi dell articolo 67 del Tuir, non rilevano per la verifica del superamento del limite dei euro di ricavi o compensi. L articolo 1, comma 96, della legge finanziaria 2008, infatti, fa riferimento solo ai ricavi o compensi percepiti da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Per espressa previsione normativa sono esclusi dal regime coloro che partecipano, contestualmente, a società di persone o associazioni. Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa dovrebbe impedire di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. È quindi possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima dell avvio della nuova attività? Sì, i requisiti per accedere al regime devono essere posseduti al momento dell avvio della nuova attività. L esercizio di una delle attività escluse dal regime dei contribuenti minimi comporta che il contribuente non potrà avvalersi di tale regime anche per eventuali altre attività di impresa o di lavoro autonomo esercitate? L esercizio di una delle attività escluse, perché soggette ad un regime speciale ai fini dell imposta sul valore aggiunto, comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. In altri termini, l esercizio di un attività soggetta a regime speciale Iva, espressiva ai fini Irpef di un reddito d impresa, impedisce di avvalersi del regime dei minimi, non solo per il trattamento di tale attività, ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione. A titolo esemplificativo, l esercente una rivendita di tabacchi soggetta al regime speciale Iva di cui all articolo 74, primo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 non potrà avvalersi del regime dei minimi per la stessa attività di rivendita 21
23 tabacchi né per la connessa gestione del bar, a nulla rilevando che l ammontare complessivo dei corrispettivi, riferito ad entrambe le attività, non superi i euro. Il comma 99 della legge finanziaria per il 2008 prevede che non sono considerati contribuenti minimi gli esercenti attività d impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all articolo 116 del medesimo testo unico. Come si configura la partecipazione a raggruppamenti temporanei? I raggruppamenti temporanei di cui all articolo 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono costituiti tra professionisti per l espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e ad altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo. Nella specie, è rilevante distinguere l ipotesi in cui le attività affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e separato, dall ipotesi in cui le attività non siano separabili o comunque siano svolte in modo unitario, avvalendosi di un unica organizzazione comune. Nel primo caso, si ritiene che il raggruppamento temporaneo non costituisca un soggetto autonomo che assume rilevanza ai fini dell applicazione del comma 99 della legge finanziaria Diversamente, nella seconda ipotesi, il raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo, ai sensi dell articolo 5 del t.u.i.r., che impedisce l accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi. Le deduzioni forfetarie per spese non documentate previste per gli autotrasportatori in base al principio di cassa per il regime dei minimi possono essere dedotte? La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori dall articolo 66, comma 5, del Tuir non può trovare applicazione nell ambito del regime dei contribuenti minimi. Tale regime che si fonda sul principio di cassa, dettato dal comma 104, prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute. Si possono considerare deducibili oltre alle spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro anche quelle per cene e alberghi di ammontare non superiore al predetto importo? Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104, si ritiene che non possano trovare applicazione le specifiche norme del Tuir che limitano la deducibilità di taluni costi. Conseguentemente anche le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all esercizio 22
24 dell attività d impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all attività esercitata. Poiché le fatture sono emesse senza addebito dell Iva si applica l imposta di bollo? L esenzione a favore delle fatture e altri documenti di cui all articolo 6 della tabella allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica a condizione che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettati ad Iva e che sui documenti stessi sia riportata l Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono. Per i documenti sui quali non risulta evidenziata l imposta sul valore aggiunto, l esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (cfr. circolare n. 1 del 2 gennaio 1984, risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001). In altre parole, per operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto si intendono quelle che scontano l Iva ossia quelle operazioni per le quali sia effettivamente dovuto il tributo. Pertanto, atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100, non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all imposta di bollo. Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge). Ai fini della determinazione del reddito gli esercenti attività d impresa minima devono annotare le date di pagamento dei costi e le date di incasso dei corrispettivi? In caso di risposta affermativa dove deve essere effettuata l annotazione? Premesso che non vi è un obbligo di annotazione delle date di pagamento e di incasso, il contribuente potrebbe trovare utile procedere a tale annotazione, anche sulle stesse fatture, al fine di poter più agevolmente documentare le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. L obbligo di apertura di un conto corrente resta limitato ai soli esercenti arti e professioni oppure si deve intendere estesa anche ai soggetti esercenti attività d impresa? Per quanto riguarda l applicazione dell articolo 19 del d.p.r. n. 600 del 1973, l obbligo di canalizzazione bancaria o postale dei compensi riscossi è limitato agli esercenti arti o professioni. Qual è il trattamento da riservare alle operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni dell impresa che potrebbero avvenire in costanza di applicazione del regime? Ai fini dell imposta sul valore aggiunto le operazioni di destinazione al consumo personale o familiare 23
25 di beni dell impresa, che ordinariamente ai sensi dell articolo 2, comma 2, n. 5, del d.p.r. n. 633 del 1972, costituiscono operazioni rilevanti agli effetti del tributo qualora la relativa imposta assolta all atto dell acquisto sia stata detratta, nell ambito del regime dei minimi sono effettuate senza applicazione dell Iva, in conformità al disposto del comma 100, secondo cui i contribuenti minimi non addebitano l imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa. Per converso, ai fini della determinazione del reddito, l autoconsumo da parte di un soggetto che applica il regime dei contribuenti minimi trova disciplina nell articolo 4 del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell imprenditore o dell esercente l arte o la professione. Pertanto, i ricavi e le plusvalenze relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell esercente impresa, arte o professione concorreranno come componenti positive del reddito imponibile dei contribuenti minimi, anche se per tale destinazione non risultano percepiti ricavi o compensi. Con riferimento all integrazione agli effetti dell Iva delle fatture riguardanti operazioni in reverse charge o acquisti intracomunitari, con conseguente versamento della relativa imposta a debito, sussiste o meno l obbligo di registrazione? Fermo restando l obbligo di versamento dell imposta a debito, si ritiene che anche le operazioni di acquisto intracomunitario e di reverse charge non sono soggette agli obblighi di registrazione, conformemente a quanto previsto dal comma 109, in virtù del quale i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e conservazione dei registri previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva. Resta inteso che permangono, in capo ai contribuenti medesimi, gli adempimenti già evidenziati nel paragrafo della circolare n. 73 del 2007, tra i quali si richiama con riferimento agli acquisti intracomunitari l obbligo di presentazione degli elenchi intrastat. Dall imposta sostitutiva potranno essere detratti eventuali crediti d imposta (ad esempio per l esercizio dell attività di tassista)? Eventuali crediti d imposta spettanti al contribuente minimo potranno essere scomputati dall imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità. Potrà, pertanto, essere utilizzato, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d imposta, anche l istituto della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del I contribuenti che aderiscono al regime e sono iscritti ad enti previdenziali privati, sono obbligati ad addebitare in fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell articolo 8 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente di appartenenza? Il regime fiscale non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. Per quanto attiene 24
26 specificamente l obbligo di versamento all ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all articolo 8 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell operazione e procedere al versamento nei modi ordinari. La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all obbligo contributivo in questione. Al riguardo si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del d.lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo integrativo al fatturato lordo, senza dare quindi rilievo al regime Iva dell operazione. Inoltre l articolo 20 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d affari l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, compreso, quindi, anche l ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi. 25
27 27 Art. 1, legge 24 dicembre 2007, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 30 Art. 27, decreto legge 6 luglio 2011, n Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 31 Provvedimento Agenzia delle entrate 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n Provvedimento Agenzia delle entrate, 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disposizioni di attuazione dell articolo 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 APPENDICE NORMATIVA 26
28 Art. 1, legge 24 dicembre 2007, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) Art. 1 - Disposizioni in materia di entrata [...] 96. Ai fini dell applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro; 2) non hanno effettuato cessioni all esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro. 97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Le persone fisiche che intraprendono l esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e Non sono considerati contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all articolo 116 del medesimo testo unico I contribuenti minimi non addebitano l imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell imposta, integrano la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni L applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per 27
29 il versamento a saldo dell imposta sul valore aggiunto relativa all anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Nella dichiarazione relativa all ultimo anno in cui è applicata l imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell imposta relativa alle operazioni indicate nell ultimo comma dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l esigibilità L eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all ultimo anno in cui l imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n I contribuenti minimi sono esenti dall imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività di impresa o dell arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell imposta sui redditi delle persone fisiche I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l ammontare di euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito Le perdite fiscali generatesi nei periodi d imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Le perdite fiscali generatesi nel corso dell applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell esercizio d impresa, arte o professione dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell ultimo periodo del comma 3 dell articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l obbligo di conservare, ai sensi dell articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 28
30 n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni I contribuenti minimi possono optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l opzione esercitata per il periodo d imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell ultimo comma dell articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma I contribuenti minimi sono esclusi dall applicazione degli studi di settore di cui all articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n Per l accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione 29
31 dall anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall anno stesso in cui l accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Sono abrogati l articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n I contribuenti che hanno esercitato l opzione di cui all articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: che applicano il regime di franchigia di cui all articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono sostituite dalle seguenti: che applicano, agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia [Periodi soppressi.] Nel caso di imprese familiari di cui all articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell impresa familiare. Art. 27, decreto legge 6 luglio 2011, n Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Art Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, il regime di cui all articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un attività d impresa, arte o professione; b) che l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre L imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: 30
32 a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a euro. 3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l obbligo di conservare, ai sensi dell articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell Iva previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l applicazione del regime contabile ordinario. L opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l attuazione dei commi precedenti. 7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: Ai fini dell applicazione delle disposizioni del periodo precedente, sono soppresse. Provvedimento Agenzia delle entrate 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Il direttore dell Agenzia In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone 1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato 1.1. Dal 1 gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che: a) nell anno solare precedente: 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro; 31
33 2. non hanno effettuato cessioni all esportazione; 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro; c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto; d) sono soggetti residenti; e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all articolo 116 del medesimo testo unico; accedono al regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto: a. non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98; b. fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato: a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n Resta fermo il vincolo triennale conseguente all opzione per il regime ordinario Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all acquisto di beni strumentali, stabiliti dall articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 2. Soggetti esclusi 2.1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all articolo 3 del decreto del Ministro dell Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni: a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; d) articoli 36 e 40-bis del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n La causa di esclusione di cui al precedente punto 2.1. lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l attività nei limiti dell articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 32
34 3. Determinazione del reddito 3.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Opzione per il regime ordinario 4.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 possono optare per l applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n L opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 5. Semplificazioni 5.1. I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto; b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) liquidazioni e versamenti periodici dell imposta sul valore aggiunto; d) versamento dell acconto annuale dell imposta sul valore aggiunto; e) presentazione della dichiarazione ai fini dell imposta sulle attività produttive, di cui all articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta Restano fermi i seguenti adempimenti: a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; c) comunicazione annuale dei dati Iva di cui all articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d affari sia uguale o superiore a euro ,84; d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto; e) versamento annuale dell imposta sul valore aggiunto; f) versamento dell acconto e del saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche; g) versamento dell acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all imposta sul reddito delle persone fisiche; h) adempimenti dei sostituti d imposta previsti dall articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto prevista all articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; j) comunicazione all Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre Studi di settore 6.1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008; 6.2. Ai fini dell individuazione del limite relativo all ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all articolo 1, 33
35 comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri. 7. Passaggi tra regimi 7.1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione: a) dall anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1.1. o si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2.1 del presente Provvedimento; b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario. Motivazioni Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l attuazione delle norme recate dal citato dall articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito. Si riportano i riferimenti normativi dell atto. Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a). Statuto dell Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4). Disciplina normativa di riferimento Decreto legge del 6 luglio 2011, n Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (articolo 1, commi da 96 a 117); decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 gennaio Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n
36 Provvedimento Agenzia delle entrate, 22 dicembre 2011, n Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disposizioni di attuazione dell articolo 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Il direttore dell Agenzia In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone 1. Norme applicabili 1.1. Ai fini dell applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento si applica, laddove compatibile, quanto disposto dall articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 gennaio Requisiti per l ammissione al regime fiscale di vantaggio 2.1. Le persone fisiche che intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo dal 1 gennaio 2012, ovvero che l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, secondo cui l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all opzione per il regime ordinario Ai fini dell individuazione del limite relativo all acquisto di beni strumentali, di cui all articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 3. Durata del regime fiscale di vantaggio 3.1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui 35
37 all articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato 4.1. Ai sensi del comma 110 dell articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari I soggetti che effettuano l opzione di cui al punto 4.1. determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all articolo 27, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011 n L opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. 5 Imposta sostitutiva 5.1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell articolo 4 del d.m. 2 gennaio 2008, si applica l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 6. Adempimenti 6.1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall articolo 7 del d.m. 2 gennaio 2008: a) sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell archivio VIES, ai sensi dell articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n , come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. b) sono esonerati dall obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto prevista all articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; c) sono esonerati dall obbligo di comunicare all Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001; d) sono esonerati dall obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n Motivazioni In esecuzione di quanto previsto dall articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare, fermo restando, laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2010, quanto già espressamente disciplinato dall articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti. Si riportano i riferimenti normativi dell atto. Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a). Statuto dell Agenzia delle entrate 36
38 (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1 e articolo 5, comma 4). Disciplina normativa di riferimento. Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, commi 1 e 2); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili; Decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 gennaio 2008 Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n
39 DELLA DENUNCIA DELLA DENUNCIA MODULISTICA 39 Facsimile fattura per i contribuenti che escono dal regime dei minimi 40 Facsimile fattura per i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio Sostitutiva delle Imposte di Registro, Irpef e Addizionali Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione SIRIA DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA RISERVATO AI SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ESTREMI ATTO PROT. TELEMATICO ID. TELEMATICO DEL CONTRATTO DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO TERRITORIALE DI LOCATORE DATI DEL LOCATORE Codice fiscale FIRMATARIO Cognome L1 Data di nascita Sesso giorno mese anno (M/F) Nome Comune (o Stato estero) di nascita Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Provincia (sigla) DATI DEL LOCATORE Codice fiscale FIRMA FIRMATARIO Cognome L2 Data di nascita Sesso giorno mese anno (M/F) Nome Comune (o Stato estero) di nascita alle condizioni previste dall art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Provincia (sigla) Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca DATI DEL LOCATORE Codice fiscale FIRMA FIRMATARIO DELLA DENU Cognome
40 Facsimile fattura per i contribuenti che escono dal regime dei minimi FACSIMILE FATTURA PER CONTRIBUENTI CHE ESCONO DAL REGIME DEI MINIMI (Dati dell emittente) Nome e Cognome Via.. n. CAP. Città.. Partita IVA Codice fiscale.. (Dati del committente) Nome e cognome o ragione sociale Via.. n. CAP. Città.. Partita IVA Codice fiscale.. Fattura n... del... (data) Oggetto:... Compenso... Rivalsa previdenziale Inps 4% o Contributo cassa professionale 2%... Iva 21% (sul totale comprensivo di rivalsa previdenziale o contributo cassa professionale)... Ritenuta d'acconto 20% (se il committente è un sostituto d'imposta) N.B. La ritenuta d'acconto si applica sulla rivalsa Inps in quanto costituisce parte integrante del compenso; non va applicata sul contributo integrativo alla cassa professionale, in quanto non costituisce compenso per il professionista... Netto a pagare... Riferimenti per il pagamento... (Iban) 39
41 Facsimile fattura per i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio FACSIMILE FATTURA PER CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME DI VANTAGGIO (Dati dell emittente) Nome e Cognome Via.. n. CAP. Città.. Partita IVA Codice fiscale.. (Dati del committente) Nome e cognome o ragione sociale Via.. n. CAP. Città.. Partita IVA Codice fiscale.. Fattura n... del... (data) Oggetto:... Compenso... Rivalsa previdenziale Inps 4% o Contributo cassa professionale 2%... Totale fattura... Bollo (per importi superiori ai 77 euro) 1,81 Operazione effettuata ai sensi dell articolo 27 legge 106/2011 con prestazione soggetta a imposta sostitutiva Riferimenti per il pagamento... (Iban) 40
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