Deliberazione di G.C. n.29 del 27/02/2013
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1 Deliberazione di G.C. n.29 del 27/02/2013 OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DA PARTE DELL UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL LA GIUNTA COMUNALE Considerato che questa Amministrazione comunale ha trasferito all Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, con proprie deliberazioni del Consiglio comunale n.03 e n.04 del 27/02/2013, attività relative alle funzioni di polizia locale e ai tributi comunali; Visto l art. 27 del vigente Statuto dell Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, il quale prevede che l Unione si avvalga di personale assunto, trasferito o comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il vigente Regolamento comunale per l ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 19/01/2011; Richiamato l art.65 del D.P.R. n.3/1957 che dispone espressamente che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali; Visto l art.14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del , il quale prevede che: - al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell orario settimanale d obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; - al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del ; Visto l art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 e preso atto della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 8 del , con la quale si afferma il principio che detta norma debba interpretarsi nel senso che: il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio potrà comunque conseguire l autorizzazione da parte dell amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni e che le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell attività ; Visto inoltre l art.13 del cit. C.C.N.L., il quale, con specifico riferimento alle Unioni di comuni, prevede che: - gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all unione, a tempo pieno o a tempo parziale, siano adottati dall ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall unione; - per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio gli atti di gestione siano adottati dall unione; - per le finalità di gestione del personale l unione costituisca proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina generalmente vigente per gli enti locali;
2 - le risorse finanziarie di cui sopra, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, vengano costituite mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; - al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili: a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative; b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l ente di provenienza; - le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del ; - al personale incaricato di una posizione organizzativa dell unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di 5.164,56 ad un massimo di ; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita; per il finanziamento delle posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell art. 11 del CCNL del ; - la utilizzazione del lavoratore sia da parte dell ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del ; Considerato che l Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale intende reperire le risorse umane necessarie per l effettivo svolgimento delle funzioni e dei servizi alla stessa trasferiti da parte dei comuni che ne fanno parte, utilizzando temporaneamente il personale già in servizio a tempo indeterminato presso i singoli comuni, mediante utilizzo degli istituti previsti dall ordinamento; Acquisiti i pareri di cui all art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; DELIBERA 1) DI ASSENTIRE, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale del seguente proprio personale dipendente a tempo indeterminato, per parte o per l intero tempo di lavoro d obbligo: Nome e Cognome Profilo professionale ROBERTA CARERA AGENTE POL. LOCALE Categoria e posizione economica C 4 giuridica ed economica Ore settimanali complessive del tempo di lavoro d obbligo Ore settimanali utilizzate dall Unione BBO Gestione associata (Polizia Locale o Tributi)
3 2) DI STIPULARE, a tal fine, apposite convenzioni con l Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando mandato al Sindaco p.t. per la sottoscrizione della stessa; 3) DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato saranno disciplinati secondo quanto previsto nel suddetto schema di convenzione e nelle convenzioni in essere per lo svolgimento in forma associata di specifiche funzioni, attività o servizi; 4) DI DARE ATTO che sarà demandata all Unione l adozione dei provvedimenti di competenza relativi all eventuale conferimento della responsabilità dei servizi e della titolarità dell area delle posizioni organizzative nonchè la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ricollegate, per la relativa parte del tempo di lavoro d obbligo; 5) DI DARE ATTO che gli atti di gestione inerenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio saranno adottati direttamente dall Unione, con riferimento alla quota parte di servizio presso di essa svolto, utilizzando le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituite nel rispetto di quanto previsto dall art. 13 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del ; 6) DI DICHIARARE, con distinta unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs , n *************
4 All. A) CONVENZIONE TRA L UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE ED IL COMUNE DI VILLACHIARA PER L UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL L anno duemilatredici, addì ventisette del mese di febbraio, presso la sede dell Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, in Orzinuovi (BS), Viale Marconi n. 27; TRA l Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, di seguito Unione, rappresentata dal Presidente p.t. ing. Andrea Ratti; E il Comune di VILLACHIARA (BS), di seguito Comune, rappresentato dal Sindaco p.t. Sig. BERTOLETTI ELVIO; PREMESSO CHE: - nell organico a tempo indeterminato del Comune figura la Sig./ra CARERA ROBERTA, nata a Mairano (BS), il 20/07/1967, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica e posizione economica C4; - il Comune, aderente all Unione, intende concedere alla stessa il temporaneo utilizzo dell orario di lavoro del detto dipendente, affinchè sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso il Servizio Polizia Locale dell Unione, per n.18 ore settimanali di cui n.9 svolte in gestione associata; - gli artt. 13 e 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del consentono agli enti locali, e tra questi le Unioni di comuni, di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi; - ai fini di cui sopra, l Unione ed il Comune hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione di Giunta comunale n.29 in data 27/02/2013 e dalla deliberazione dell Assemblea dei Sindaci n. 3 in data , entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge; tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Il Comune assegna la propria dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Carera Roberta, profilo professionale Agente Polizia Locale, Categoria giuridica e posizione economica C4, nata a Mairano (BS), il 20/07/1967, all Unione, per n.18 ore settimanali di cui n.9 svolte in associazione del tempo di lavoro d obbligo, per la durata di mesi n.36 (trentasei), e precisamente dal 01/03/2013 al 29/02/2016, affinchè sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso l Area Polizia Locale dell Unione. Art. 2 In conseguenza di quanto sopra, l orario di lavoro d obbligo del detto dipendente, pari a n.18 ore settimanali, sarà ripartito, secondo il calendario da stabilirsi d intesa tra le parti, come segue: a) n.9 (nove) ore settimanali presso il Comune; b) n.9 (nove) ore settimanali presso l Unione. Art. 3 L Unione utilizzerà il detto dipendente nell ambito dei servizi afferenti l Area/Servizio polizia locale, in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso. Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall Unione.
5 Gli atti di gestione inerenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio sono adottati direttamente dall Unione, con riferimento alla quota parte di servizio presso di essa svolto. Le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno costituite dal Comune e dall'unione nel rispetto di quanto previsto dall art. 13 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del Qualora l Unione, in conformità al proprio ordinamento interno, conferisse al dipendente la titolarità di una posizione organizzativa la retribuzione di posizione, determinata ai sensi dell art. 13 citato, si cumulerà con quella eventualmente percepita ad analogo titolo presso il Comune, proporzionalmente rideterminata in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa. Art. 4 - La spesa relativa al trattamento economico del dipendente sarà anticipata dal Comune per conto dell Unione e da questa rimborsata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni in essere tra Comune ed Unione per lo svolgimento associato di attività, servizi e funzioni. Art. 5 Al dipendente, ove ne ricorrano presupposti e condizioni di legge, e nei relativi limiti, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l Unione, secondo quanto previsto nei commi 2 e 4 dell art. 41 del CCNL del Le spese di cui al presente articolo sono a carico dell Unione che provvederà a farne integrale rimborso al Comune, secondo quanto previsto dal precedente art. 4. Art. 6 La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti. Art. 7 - Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di VILLACHIARA: il Sindaco p.t. (Bertoletti Elvio) Per l'unione BBO: il Presidente p.t.(ing. Andrea Ratti) Per accettazione: il dipendente (Sig.ra Carera Roberta)
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