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1 CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004, PER L UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI BUGGERRU DI UN DIPENDENTE DELLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX COMUNE DI BUGGERRU PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS L anno duemilaquindici addì del mese di TRA La Dott.ssa Speranza Schirru dirigente dell Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità e, ad interim, dei servizi Finanziari, tributi, programmazione e controllo di gestione, CED, Gestione delle risorse umane e Rapporti istituzionali e legali, afferenti all Area dei Servizi Amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione dell Ente, che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Amministrazione straordinaria della ex Provincia di Carbonia Iglesias, in virtù del decreto dell Amministratore Straordinario n 1 del 13 maggio 2015, di seguito denominato anche Ente di provenienza ; E Il sig. responsabile in qualità di del Pagina 1 di 11

2 , che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Buggerru, via n., C.F.,, in virtù del decreto del Sindaco n. del e in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del, di seguito denominato anche Ente utilizzatore ; PREMESSO - che l art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: I comuni con popolazione inferiore a abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall amministrazione di provenienza che il Comune di Buggerru ha trasmesso la nota a firma del Sindaco prot. n del , assunta al protocollo della Ex Provincia di Carbonia Iglesias al n del , con la quale si richiede la disponibilità ad utilizzare e precisamente la dott.ssa Daniela Fois, Istruttore Direttivo, dipendente della Amministrazione straordinaria della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica D1, ad effettuare parte della prestazione lavorativa, per 18 Pagina 2 di 11

3 (diciotto) ore alla settimana, per un periodo di sette mesi, salvo proroga, con decorrenza dal mese di giugno 2015, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all art. 1, comma 557 della legge 311/2004; che con deliberazione dell Amministratore Straordinario n. del, la Ex Provincia di Carbonia Iglesias ha assentito all utilizzo, a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, della dipendente Dott.ssa Daniela Fois, con decorrenza dal e fino salvo proroga, approvando lo schema della presente convenzione; che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Buggerru ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per n. 18 ore settimanali della dott. ssa Daniela Fois, in applicazione della disciplina dettata dall art. 1 comma 557 della legge 311/2004, e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione; che il Dirigente dell Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, Programmazione e Pianificazione della Ex Provincia ha espresso il proprio nulla osta in merito, come risulta dalla nota prot. n. del ; che la dipendente dott.ssa Daniela Fois ha manifestato il Pagina 3 di 11

4 proprio consenso all assegnazione temporanea e a tempo parziale al Comune di Buggerru, come risulta dalla nota registrata al protocollo della Ex Provincia di Carbonia Iglesias al n del ; conseguentemente occorre procedere alla stipula della convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra i due enti in relazione all utilizzo della predetta dipendente; l art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che: a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1); b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi; Tutto ciò premesso, e previa ratifica della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 SCOPO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione disciplina l assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all art. 1 comma 557 della legge 311/2004, dipendente in servizio a tempo pieno e Pagina 4 di 11

5 indeterminato presso l Ente di provenienza, dott.ssa Daniela Fois, Istruttore Direttivo Categoria giuridica D, posizione economica D1, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso l Ente utilizzatore. ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE La dott.ssa Daniela Fois è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per 18 (diciotto) ore alla settimana, all Ente utilizzatore, per sette mesi a decorrere dal e sino al, salvo proroga. L assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta dell Ente utilizzatore e previo assenso dell Ente di provenienza Le parti danno atto che, per sopraggiunte esigenze organizzative anche in dipendenza dell attuazione della riforma regionale degli enti locali prevista dalla Legge Regionale , n. 15, la scadenza dello scavalco potrà essere anticipata, in qualsiasi momento previa adozione di apposita deliberazione della Giunta. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso La scadenza potrà, altresì, essere anticipata a richiesta della dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l impossibilità da parte della stessa di svolgere l attività oggetto della presente convenzione. Pagina 5 di 11

6 ART 3 TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO La dipendente dott.ssa Daniela Fois farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono svolte La dipendente presterà servizio presso gli uffici dei singoli enti e in misura pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, presso l Ente di provenienza e in misura pari a n. 18 ore settimanali, presso l Ente utilizzatore e per un periodo di mesi 7 (sette) La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell organizzazione dell orario di lavoro presso l Ente di provenienza e dell Ente utilizzatore, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l attività degli altri dipendenti dell Ente medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell attività di entrambi gli Enti interessati. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità oggettive di ciascuno degli enti interessati Sarà comunque compito delle due amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi uffici dei due enti, orario di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale) ART. 4 RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI. Pagina 6 di 11

7 La titolarità del rapporto organico del dipendente è conservata presso l Ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico sarà gestito dall Ente di provenienza, previa acquisizione dei necessari elementi da parte dell Ente utilizzatore, che in particolare si impegna a trasmettere mensilmente ogni dato inerente la presenza del dipendente utilizzato l Ente di provenienza corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo, nonché il trattamento accessorio (compresa la eventuale retribuzione di posizione) e il rimborso delle spese di viaggio riconosciute dall Ente utilizzatore Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell Ente utilizzatore saranno rimborsati dal medesimo all Ente di provenienza con cadenza trimestrale ovvero al termine del periodo di utilizzo del dipendente Il rimborso delle spese avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell Ente di provenienza secondo le modalità e gli importi quantificati dal competente Ufficio. Pagina 7 di 11

8 Eventuali forme di incentivazione economica erogate dall Ente utilizzatore, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente Per le prestazioni svolte al di fuori dell orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all Ente di provenienza del dipendente, quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell equa ripartizione degli oneri, pertanto ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 50% a carico dell Ente di provenienza e per il 50% a carico dell Ente utilizzatore, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell ente conferente I rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute, saranno a Pagina 8 di 11

9 carico dell Ente utilizzatore nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina verde e fatto salvo ogni altro vincolo di spesa. ART. 5 CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO L Ente di provenienza e l Ente utilizzatore si impegnano a rispettare le prescrizioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n. 66/2003, recante norme in materia di organizzazione dell orario di lavoro, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di: periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell impegno lavorativo presso i due enti; ferie annuali, che dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane; I singoli giorni o periodi continuativi di congedo ordinario, saranno autorizzati dall Ente di provenienza, previa intesa con l Ente utilizzatore, al quale verrà comunicata, dall ufficio personale dell Ente di provenienza, la concessione del congedo. La fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti Alla concessione dei congedi straordinari e dei permessi di Pagina 9 di 11

10 applica la stessa disciplina prevista per il congedo ordinario, previo accordo tra i due Enti In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all Ente di provenienza, che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia all Ente utilizzatore. ART. 6 RISOLUZIONE La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: per scadenza; per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi; -- - recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all osservanza del periodo di preavviso di almeno 7 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi organi di vertice Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale Pagina 10 di 11

11 Letto, approvato e sottoscritto. Per la Amministrazione straordinaria Ex Provincia di Carbonia Iglesias: Il Dirigente sottoscritto digitalmente Per il Comune di Buggerru: Il Responsabile di Servizio sottoscritto digitalmente Pagina 11 di 11

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