COMUNICAZIONI. Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati. Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre Annunzio di proposte di legge.

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1 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati COMUNICAZIONI Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito, Volontè. (Alla ripresa pomeridiana della seduta). Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito, Volontè. Annunzio di proposte di legge. In data 9 dicembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d iniziativa dei deputati: NACCARATO: «Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, e altre disposizioni in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati» (3027); PALOMBA: «Modifica all articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze» (3028). Saranno stampate e distribuite. Modifica del titolo di una proposta di legge. La proposta di legge n. 2840, d iniziativa dei deputati VELTRONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».

2 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Adesione di un deputato a proposte di legge. Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carlucci: FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (2268); BARBIERI: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia» (2291); BARBIERI: «Modifica all articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione ai cittadini e di inesigibilità delle tasse o tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata» (2296); GRANATA ed altri: «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell ambito del Ministero per i beni e le attività culturali» (2302); GALATI: «Disposizioni per il coordinamento e la promozione delle attività nel settore del turismo e istituzione del Ministero delle politiche turistiche» (2303); GARAGNANI: «Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale» (2307); BIANCOFIORE e MOLES: «Concessione di un contributo all Accademia di studi italo-tedeschi di Merano» (2334); MARINELLO ed altri: «Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di promozione per anzianità dei tenenti colonnelli al grado di colonnello e loro collocamento a disposizione» (2337); DELL ELCE ed altri: «Norme per favorire l inserimento sociale delle persone con disabilità» (2338); TAGLIALATELA: «Modifica dell articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l Autorità garante del contribuente, e istituzione del Consiglio nazionale del Garante del contribuente» (2339); TAGLIALATELA: «Disposizioni tributarie e sgravi contributivi concernenti interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici protetti dall UNE- SCO delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza» (2340); TAGLIALATELA: «Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace» (2341); TAGLIALATELA: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di espropriazione mobiliare e immobiliare, fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca nel procedimento di riscossione delle imposte sul reddito» (2356); CESARO e PETRENGA: «Istituzione degli ordini e albi professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (2361); JANNONE: «Modifica all articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all assegno di invalidità e alla pensione di inabilità» (2365); LABOCCETTA: «Delega al Governo per il riordino della disciplina fiscale delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, commerciale e produttivo» (2378); BIANCOFIORE e LA LOGGIA: «Istituzione delle zone franche del Brennero e di Tarvisio» (2385); GREGORIO FONTANA: «Concessione di un contributo all Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori infortunati» (2396);

3 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE COSTITU- ZIONALE MALGIERI: «Modifica all articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e di diritto all attività sportiva e ricreativa» (2400); MALGIERI: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all estero» (2401); MALGIERI: «Istituzione di presìdi sanitari presso le sedi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» (2402); MINARDO: «Concessione di un contributo straordinario per l attuazione di un piano d emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa» (2405); GOLFO ed altri: «Modifica all articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati» (2426). Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente. A norma del comma 1 dell articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti: I Commissione (Affari costituzionali): JANNONE: «Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale» (2889) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X; PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO- NALE BONIVER ed altri: «Modifica dell articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2915) Parere della II Commissione; PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO- NALE LA LOGGIA ed altri: «Modifiche agli articoli 68, 105 e 107 della Costituzione, in materia di garanzie per i membri del Parlamento e per i magistrati» (2931) Parere della II Commissione; PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO- NALE MOFFA ed altri: «Modifica dell articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2954) Parere della II Commissione. II Commissione (Giustizia): PECORELLA: «Norme in materia di difesa d ufficio e di patrocinio a spese dello Stato» (2034) Parere delle Commissioni I e V; PALOMBA: «Modifica all articolo 420- ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze» (3028) Parere della I Commissione. VII Commissione (Cultura): CASINI ed altri: «Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche» (2873) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. XIII Commissione (Agricoltura): COLUCCI ed altri: «Norme in materia di produzione biologica» (2778) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data

4 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 23 novembre 2009, relativa allo sciopero proclamato per il giorno 25 novembre 2009 dai piloti della società Air One, dal personale navigante piloti e assistenti di volo delle società Alitalia-Cai ed Air One e dal personale navigante di cabina delle società Alitalia-CAI ed Air One. Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro). Annunzio di sentenze della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria: sentenza n. 311 del novembre 2009 (doc. VII, n. 318) con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all articolo 117, primo comma, della Costituzione, ed all articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Ancona: alla XI Commissione (Lavoro); sentenza n. 318 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 323) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell attività edilizia), sollevata, in riferimento all articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla II Commissione (Giustizia); sentenza n. 319 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 324) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua), sollevata, in riferimento all articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla IX Commissione (Trasporti); sentenza n. 320 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 325) con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 234, 266 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 15, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Lecce: alla II Commissione (Giustizia); sentenza n. 321 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 326) con la quale: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - periodo introdotto dal comma 7 dell articolo 3-bis

5 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale della Puglia; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato secondo periodo del comma 2 dell articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992, periodo introdotto dal comma 7 dell articolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell articolo 1 della legge n. 248 del 2005, sollevate, in riferimento all articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, dalla commissione tributaria regionale della Puglia: alla II Commissione (Giustizia); sentenza n. 322 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 327) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell articolo 30, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento agli articoli 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione, ed al principio di legalità sostanziale, dalla regione Emilia-Romagna: alla X Commissione (Attività produttive). La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria: con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 314 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 319 ), con la quale: dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 1, comma 1, lettera e), della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»), nella parte in cui abroga la lettera p) dell articolo 10, comma 2, della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati); dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 1, comma 1, lettera m), della medesima legge della regione Campania n. 4 del 2008, nei sensi di cui in motivazione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell articolo 1, comma 1, lettera c), della stessa legge della regione Campania n. 4 del 2008, sollevata, in riferimento all articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla VIII Commissione (Ambiente); con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 315 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 320), con la quale: dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 15, commi 3 e 6, e dell articolo 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni);

6 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell articolo 14, comma 2, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promosse, in relazione agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale ed all articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell articolo 14, commi 1 e 5, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promossa, in relazione all articolo 99 dello statuto speciale di autonomia: alla VIII Commissione (Ambiente); con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 316 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 321), con la quale: dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 18, comma 1, della legge della regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla Legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture); dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 18, comma 2, della legge della regione Veneto n. 4 del 2008: alla VIII Commissione (Ambiente); con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 317 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 322), con la quale: dichiara la illegittimità costituzionale dell articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente all imputato restituito nel termine l esercizio del diritto alla prova, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione: alla II Commissione (Giustizia). Trasmissioni dalla Corte dei conti. La Corte dei conti sezione del controllo sugli enti con lettera in data 4 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l esercizio Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall ente ai sensi dell articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 146). Questo documento che sarà stampato è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente). La Corte dei conti sezione del controllo sugli enti con lettera in data 9 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell Istituto italiano per l Africa e l Oriente (ISIAO), per gli esercizi dal 2005 al Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall ente ai sensi dell articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 147). Questo documento che sarà stampato è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

7 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati Trasmissione dal ministro dell economia e delle finanze. Il ministro dell economia e delle finanze, con lettera in data 4 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi del comma 5-bis dell articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gli schemi, relativi al gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, del protocollo d intenti e del codice etico di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 12. Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze). Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 15, comma 6, della legge 1 o agosto 2002, n. 166, la relazione, predisposta da ANAS- IVCA, sull attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali svolta dalla medesima società nell anno Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente). Atti di controllo e di indirizzo. Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell Allegato B al resoconto della seduta odierna.

8 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE: REGUZZONI ED ALTRI: DISPO- SIZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TESSILI, DELLA PELLETTERIA E CALZATU- RIERI (A.C A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAZZOCCHI ED ALTRI; BELLOTTI; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO E NUNZIO FRANCESCO TESTA; LULLI ED ALTRI; COTA E SIMONETTI; COSENZA (A.C ) A.C A Parere della I Commissione PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE sugli emendamenti 2.4 e 2.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; NULLA OSTA NULLA OSTA sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. A.C A Parere della V Commissione PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito: PARERE FAVOREVOLE sugli emendamenti trasmessi dall Assemblea: PARERE CONTRARIO sui restanti emendamenti. A.C A Articolo 1 ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 1. (Etichettatura dei prodotti e Made in Italy). 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita al dettaglio, nei settori tessile, della pelletteria e cal-

9 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati zaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. 2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all abbigliamento, oppure all utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all impiego quale materiale componente di prodotti destinati all arredo della casa e all arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. 3. Nell etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull esclusione dell impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. 4. L impiego della denominazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. 5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione. 6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l impiego della denominazione «Made in Italy», resta salvo l obbligo di etichettatura con l indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria. PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Etichettatura dei prodotti e Made in Italy). Al comma 1, sostituire le parole da: realizzati nel territorio italiano fino a: dettaglio con le seguenti: ai sensi dell articolo 2, comma 2, e dell articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, (Approvato) Al comma 1, sostituire le parole: e calzaturiero con le seguenti:, del calzaturiero e del mobile destinato all arredo della casa ovvero all arredamento di interni. Conseguentemente: al comma 4, sostituire le parole da: e 7 con le seguenti:, 7 e 7-bis; dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Nel settore del mobile destinato all arredo della casa ovvero all arreda-

10 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati mento di interni, per fasi di lavorazione si intendono: il disegno o la progettazione, il taglio dei materiali, l assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano Monai, Cimadoro. Al comma 1, dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito. Conseguentemente: dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Nel settore del mobile imbottito, per fasi di lavorazione si intendono le stesse previste dai commi 5 e 6 del presente articolo per i materiali di rivestimento nonché sul prodotto finito l assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. all articolo 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito; nel titolo, sostituire le parole: e calzaturieri con le seguenti:, calzaturieri e del mobile imbottito Pini, Montagnoli. Al comma 1, dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito. nel titolo, sostituire le parole: e calzaturieri con le seguenti:, calzaturieri e del mobile imbottito Cuomo, Burtone. Al comma 3, dopo le parole: vigenti in materia di lavoro aggiungere le seguenti: garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, (Approvato) Al comma 4, sostituire la parola: denominazione con la seguente: indicazione. Conseguentemente: al comma 8, sostituire la parola: denominazione con la seguente: indicazione; all articolo 2, comma 1, sostituire la parola: denominazione con la seguente: indicazione Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, (Approvato) Conseguentemente: dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Nel settore del mobile imbottito per lavorazione si intende la progettazione, il design, l assemblaggio, la rifinizione compiuti sul territorio italiano, in particolar modo nell ambito dei distretti. all articolo 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito; Al comma 4, dopo le parole: se almeno due delle fasi di lavorazione aggiungere le seguenti:, di cui almeno la confezione per il settore tessile, l assemblaggio per il settore della pelletteria e la lavorazione della tomaia per il settore calzaturiero, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti,

11 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati A.C A Articolo 2 ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N NEL TESTO DELLA COMMISSIONE b) al riconoscimento, attraverso l introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero; c) all individuazione dei soggetti preposti all esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione. ART. 2. (Norme di attuazione). 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», di cui all articolo 1, nonché le modalità per l esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l ambiente, con cui provvede, in particolare: a) al rafforzamento del sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana; 3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall Istituto superiore di sanità. 4. All attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 2. (Norme di attuazione). Al comma 1, sostituire le parole da: e con il Ministro per le politiche europee fino alla fine del comma con le seguenti:, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della salute, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite: a) le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell indicazione «Made in Italy», di cui all articolo 1, nonché le modalità per l esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

12 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati b) le disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l ambiente, da aggiornarsi ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall Istituto superiore di sanità, con cui si provvede, in particolare: 1) alla definizione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana; 2) all individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza; 3) al riconoscimento, attraverso l introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero; 4) all individuazione dei soggetti preposti all esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione; 5) a stabilire l obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; 6) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto. 2. All onere derivante dall attuazione dei controlli di cui al presente articolo, valutato in 10 milioni di euro l anno a partire dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino. Al comma 1, sopprimere le parole:, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, (Approvato) All articolo 2, comma 2, alinea, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute La Commissione. (Approvato) Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: al rafforzamento del sistema di controllo con le seguenti: all individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e

13 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza; Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) a stabilire l obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino. Dopo l articolo 2, aggiungere il seguente: ART. 2-bis. (Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»). 1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio Stile Italiano-Designed in Italy, di proprietà dello Stato Italiano. 2. Il marchio Stile Italiano-Designed in Italy è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. 3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e Borghesi, Monai, Cimadoro. A.C A Articolo 3 ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 3. (Misure sanzionatorie). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 1, commi 3e4,èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci. 2. L impresa che violi le disposizioni di cui all articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell attività per un periodo da un mese a un anno.

14 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 3. Al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all accertamento dell osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a euro. 4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 3. (Misure sanzionatorie). Sostituirlo con il seguente: ART. 3 (Misure sanzionatorie). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi, in tutto o in parte, l obbligo di fornire le informazioni previste dall articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro L importazione o l esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti con l impiego della denominazione «Made in Italy» in violazione dell articolo 1, comma 4, costituisce reato ed è punita ai sensi dell articolo 517 del codice penale Contento. A.C A Ordini del giorno ORDINI DEL GIORNO La Camera, premesso che: la norma di cui all articolo 3, comma 3, la quale prevede una sanzione penale a carico del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio, preposti all accertamento dell osservanza della legge, che omettano di eseguire i prescritti controlli, rischi, se non correttamente interpretata, di avere un applicazione indeterminata ed indiscriminata e di causare notevoli problemi applicativi, in quanto potrebbe intendersi nel senso di imporre il controllo su ogni singolo prodotto soggetto all obbligo di etichettatura ai sensi del provvedimento, in tal modo ostacolando la stessa effettività dei controlli previsti dalla proposta di legge, impegna il Governo a calibrare con attenzione, in sede di attuazione del provvedimento, i meccanismi di controllo e sanzionatori ivi contemplati, in particolare facendo in modo che il regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall articolo 2, comma 2, con il quale sarà definito il sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio e saranno individuati i soggetti preposti all esecuzione dei predetti controlli e delle relative modalità di esecuzione, tenga conto delle specifiche esigenze operative ed organizzative degli uffici doganali e degli organismi pubblici competenti in tale settore, della necessità di non pregiudicare il corretto svolgimento dei traffici commerciali legali, nonché delle stesse previsioni della disciplina comunitaria in materia di controlli doganali, al fine di evitare la paralisi dell intero sistema doganale nazionale. 9/2624-A/1. La Camera, Ventucci. premesso che: la norma di cui all articolo 3, comma 3, la quale prevede una sanzione penale a carico del pubblico ufficiale o dell incaricato di un pubblico servizio, pre-

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