Il Decreto Legislativo 195/2006
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1 Il Decreto Legislativo 195/2006 ESPOSIZIONE A RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Omar Nicolini (o.nicolini@ausl.mo.it) Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) pubblicata sulla G.U. dell Unione europea L 42 del 15 febbraio 2003 Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 1
2 D.Lgs.195/06 del 10/04/2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.124 del 30/05/ articoli, nessun allegato DLgs.195/2006 l art.1 modifica il titolo del DLgs.626/94; l art.2 inserisce il Titolo V-bis con il recepimento della direttiva 2003/10/CE nel DLgs.626/94; l art.3 prevede le sanzioni; l art.4 è per la clausola di cedevolezza in favore delle Regioni; l art.5 riguarda le abrogazioni (è abrogato il Capo IV del DLgs.277/91 coi relativi Allegati, l art.24 del DPR 303/56 e la voce rumori dalla Tabella allegata all art.33 del DPR 303/56 stesso); l art.6 precisa l invarianza degli oneri per la finanza pubblica; l art.7 indica la data di entrata in vigore (6 mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs. il 14 dicembre ad eccezione dei settori della musica e delle attività ricreative e della navigazione marittima ed aerea per i quali sono previste rispettivamente le date del 15 febbraio 2008 e del 15 febbraio 2011); Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 2
3 DLgs.195/2006; Art.2 Titolo V-bis: Protezione da agenti fisici Capo I: Disposizioni generali Art. 49-bis Campo di applicazione Art. 49-ter Definizioni Art. 49-quater Valori limite di esposizione e valori di azione Capo II: Obblighi del datore di lavoro Art. 49-quinquies Valutazione del rischio Art. 49-sexies Misure di prevenzione e protezione Art. 49-septies Uso dei dispositivi di protezione individuali Art. 49-octies Misure per la limitazione dell esposizione Art. 49-novies Informazione e formazione dei lavoratori Art. 49-decies Sorveglianza sanitaria Art. 49-undecies Deroghe Art. 49-duodecis Linee guida Articolo 49bis Campo di applicazione protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, segnatamente contro il rischio per l udito non sono previste esclusioni di settori/attività, ma essendo un Titolo del DLgs.626/94 valgono le specifiche dell art.1 Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 3
4 Articolo 49ter Definizioni a) pressione acustica di picco (P peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea [db(c)] b) livello di esposizione giornaliera al rumore (L EX,8h ): valore come definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo [db(a)] c) livello di esposizione settimanale al rumore (L EX,8h ): valore medio dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore [db(a)] P peak in db(c) Articolo 49ter Definizioni Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 4
5 Articolo 49ter Definizioni Norma ISO 1999:1990, punto 3.6 L EX,8h = L Aeq, Te T + 10log T e 0 Articolo 49quater Valori limite di esposizione e valori di azione a) valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 db(a) e p peak = 140 db(c) b) valori superiori di azione: L EX,8h = 85 db(a) e p peak = 137 db(c) c) valori inferiori di azione: L EX,8h = 80 db(a) e p peak = 135 db(c) Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 5
6 L Articolo 49quater Per le attività in cui L EX,8h vari significativamente da una giornata all altra, è possibile riferirsi al LEX,8h a condizione che: - LEX,8h sia < 87 db(a) - siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività come già indicato dalle Linee Guida Regioni-Ispesl non occorre richiedere specifiche deroghe Articolo 49quinquies Valutazione del rischio Nella valutazione il DdL considera particolarmente: - ogni esposizione a rumore impulsivo - i valori limite e i valori d azione - gli effetti per i lavoratori particolarmente sensibili - possibili interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni - l effetto dei segnali acustici di sicurezza - le informazioni dei costruttori di AdL - l esistenza di AdL meno rumorose - l esposizione nel lavoro straordinario - i dati dei controlli sanitari e inf. di Letteratura - la disponibilità di DPI-u efficaci Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 6
7 Articolo 49quinquies Valutazione del rischio se può ritenersi che L EX,8h > VIA, occorre misurare con metodi e apparecchiature adeguate (con specifica che le norme di b/t sono sempre adeguate) è permessa la campionatura purché rappresentativa tenendo conto delle imprecisioni delle misurazioni per individuare le misure di prevenzione/protezione documentata in conformità all art.4, c.2 ripetuta a cadenza almeno quadriennale / rifatta se da personale qualificato (art.8, DLgs.626/94) Articolo 49sexies Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 7
8 Articolo 49sexies principi per eliminare o ridurre il rumore: - metodi di lavoro e AdL a minor rischio - progettazione struttura di postazioni e LdL - informazione/formazione uso AdL - misure tecniche per il contenimento del rumore - programmi di manutenzione - migliore organizzazione del lavoro limitazione durata esposizione orari appropriati / periodi di riposo Articolo 49sexies Se i VSA sono superati, il DdL: elabora e applica un programma di misure (tecniche e/o organizzative) per ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1 segnala / delimita / limita l accesso controlla che i locali di riposo abbiano rumorosità minima (compatibile col loro scopo; es.: navigazione marittima e aerea) Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 8
9 Articolo 49septies Uso dei dispositivi di protezione individuale 1. qualora i rischi non possano essere evitati con le misure di cui all art.49-sexies fornisce i DPI-u: -se L EX > VIA - con obbligo all uso se L EX > VSA il DdL sceglie i DPI-u per eliminare il rischio uditivo o ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei RLS verifica l'efficacia dei DPI 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai DPI-u indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei VLE. Articolo 49octies Misure per la imitazione dell esposizione obbligo di non superamento dei VLE se, nonostante le misure prese, si individuano esposizioni superiori ai VLE, il DdL: - adotta misure immediate - individua le cause - modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 9
10 Articolo 49novies Informazione e formazione dei lavoratori se L EX,8h o p peak VIA riguardano in particolare: - la natura dei rischi e i valori di riferimento - i livelli di rischio riscontrati - le misure/procedure adottate e quando applicarle - l uso corretto dei DPI uditivi - come individuare e segnalare sintomi di danni ud. - quando si ha diritto al controllo sanitario Articolo 49decies Sorveglianza sanitaria obbligatoria oltre i VSA a richiesta dei lavoratori o del Mc, oltre i VIA se si accerta un danno, il DdL: - è informato dal Mc ( segreto prof ) - riesamina valutazione e misure di tutela - tiene conto delle indicazioni del Mc - estende il controllo sanitario a chi ha subito esposizioni simili Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 10
11 Articolo 49undecies Deroghe all uso dei DPI e al rispetto dei VLE se si determinasse un rischio maggiore per la salute e la sicurezza rilasciate (anche con condizioni) dall OdV territoriale che informa il Ministero del Lavoro che informa la Commissione UE subordinate ad una maggiore tutela sanitaria e ogni altra condizione che riduca il rischio al minimo per max 4 anni Articolo 49duodecies Linee Guida 1. La Conferenza Stato-Regioni, sentite la parti sociali, entro due anni dall entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative. Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 11
12 Articolo 3 Sanzioni Al solo datore di lavoro ( ) sulla valutazione (non fatta o non fatta bene o non documentata) e sulla mancata individuazione delle misure di prevenzione nel documento A DdL e dirigente ( ) sulla valutazione (senza misure se dovute, non adeguata per metodi e strumentazioni, non aggiornata), sulle misure di prevenzione (mancato o carente programma di riduzione del rischio), sui DPI-u (fornitura/ obbligo all uso/ sorveglianza, scelta ed efficacia), sulla mancata adozione di misure immediate al superamento del VLE, sulla formazione/ informazione, sulle azioni connesse alla sorveglianza sanitaria e sul mancato rispetto delle misure cautelative in caso di deroga Articolo 4 Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente Titolo V-bis e Titolo VI-bis afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. modifica dell art.117 della Costituzione? Tempi? Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 12
13 Articolo 5 Abrogazioni sono abrogati il Capo IV del D.Lgs.277/91, l art.24 (limitatamente al danno uditivo) e la voce 49 della Tabella allegata all art.33 del DPR 303/56 Articolo 7 Entrata in vigore L art.2: 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (14 dicembre 2006) ad eccezione dei settori della musica e delle attività ricreative (15 febbraio 2008). L obbligo del rispetto dei VLE per il settore della navigazione aerea e marittima entra in vigore il 15 febbraio 2011 DLgs.195/2006 SINTESI Sempre: valutare, ridurre il rischio al minimo > 80 db(a) e 135 db(c) picco (VIA) per misurare, per l informazione, la formazione, controlli sanitari a richiesta e la fornitura di DPI > 85 db(a) e 137 db(c) picco (VSA) per il controllo sanitario, il programma di bonifica, l obbligo all uso dei DPI e segnalare/ perimetrare/ limitare l accesso > 87 db(a) e 140 db(c) picco (VLE - tenuto conto dell effetto dei DPI): obbligo di misure immediate Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 13
14 DLgs.195/2006 Principali novità Aver: generalizzato il campo d applicazione ( ma ); variati i parametri fisici di riferim. (P peak in db(c)!); ridefiniti i valori di riferimento con un valore di picco a fianco di ogni valore rms e con la riduzione del valore limite rms di 3 db; abbassati i livelli per la formazione, la fornitura e l obbligo all uso dei DPI-u; esplicitato l obbligo a valutare l efficacia dei DPI-u esemplificate meglio le misure di prevenzione; correlati gli esiti della sorveglianza sanitaria con le azioni tecniche di prevenzione; Esplicitato l obbligo a formalizzare il programma di misure tecniche e organizzative al superamento dei VAS. DLgs.195/2006 Principali criticità Aver: esplicitato l obbligo a formalizzare il programma di misure TOP al superamento dei VAS ( solo se >85?); aver abrogato integralmente il D.Lgs.277/91 eliminando strumenti che si erano dimostrati utili (comunicazione art.45, obblighi ai costruttori di AdL ed ai progettisti di LdL ex art.46 ) assenza di Allegati tecnici (la UNI 9432:2002 non è una buona norma ) e accettazione incondizionata delle norme di buona tecnica quando aver subordinato i valori limite di esposizione all attenuazione dei DPI uditivi!!! Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 14
15 Come era e come sarà Omar Nicolini - Direttiva 2003/10/CE 15
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