AUTORITA PORTUALE di PALERMO. Regolamento del servizio di deposito e custodia dei bagagli nel porto di Palermo. Art.

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1 AUTORITA PORTUALE di PALERMO Regolamento del servizio di deposito e custodia dei bagagli nel porto di Palermo Art. 1 (Definizioni) Nel presente regolamento le locuzioni che seguono hanno il significato a fianco di ciascuna appresso specificato: DEPOSITO BAGAGLI: lo spazio adibito al servizio di deposito custodia dei bagagli, gli arredi e la relativa organizzazione amministrativa; ENTE: AUTORITA PORTUALE di PALERMO (A.P.P.); CONCESSIONARIO; il titolare della concessione del servizio di deposito e custodia dei bagagli assentita dall A.P.P.; ADDETTO al DEPOSITO; la persona fisica che cura la materiale esecuzione del servizio di deposito e custodia dei bagagli nel deposito bagagli. Art.2 Modalità di affidamento del servizio e disposizioni integrative L A.P.P. concede il servizio di deposito e custodia dei bagagli, mediante procedura ad evidenza pubblica ai fini della stipula del relativo contratto. Costituisce parte integrante del presente Regolamento il capitolato d oneri speciali accettato dal concessionario in sede di gara. Art.3 Regime doganale dei depositi bagagli I depositi bagagli sono soggetti al regime doganale previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

2 Art. 4 Tariffe Le tariffe per il deposito e la custodia dei bagagli sono fissate con decreto del Presidente dell A.P.P. e devono essere esposte in maniera visibile al pubblico nell ambito del deposito bagagli. Art. 5 Bagagli accettabili in deposito Vengono accettati in deposito e custodia, nei limiti della capacità del singolo deposito e verso il pagamento delle somme specificate, nel massimo, nelle tariffe di cui al precedente Art. 4, valigie, ceste, borse e sacchi da viaggio, nonchè colli, bauli e simili. Qualsiasi bagaglio da depositare deve essere chiuso a chiave o piombato e, comunque ben condizionato; in caso contrario, lo stesso concessionario dovrà provvedere a tal fine con i sigilli o altri idonei sistemi di chiusura. Il concessionario non risponderà, in ogni caso, del denaro, dei gioielli, dei metalli preziosi, dei campioni o documenti d affari e degli oggetti e altri valori in genere contenuti nei singoli bagagli. I bagagli vengono introdotti nel Deposito Bagagli su richiesta del proprietario o del vettore o di rappresentanti degli stessi, nonché dal possessore materiale del bagaglio medesimo. Trascorsi trenta giorni dalla data del deposito, se esigenze di spazio lo richiedono, gli imballaggi particolarmente voluminosi potranno essere trasferiti in deposito presso altro magazzino dell ambito doganale portuale, a spese del proprietario. Art.6 Non saranno accettati in deposito: Bagagli non accettabili in deposito a) bagagli contenenti merci o materiali facilmente infiammabili o facilmente deperibili o esalanti cattivi odori o che possano comunque provocare deterioramento delle infrastrutture del deposito bagagli o danni agli altri bagagli depositati; b) oggetti di valore. Potranno essere rifiutati bagagli mal condizionati ed in cattivo stato di conservazione; potrà essere fatta eccezione, in casi particolari, alla condizione che il depositante dichiari per iscritto di sollevare il Deposito

3 Bagagli da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dello stato di cattivo condizionamento e/o di deperimento del contenuto. Comunque, all atto della ricezione, l addetto del Deposito Bagagli dovrà richiamare l attenzione del depositante sulle deficienze riscontrate e farne opportuna annotazione sulla matrice e sullo scontrino di cui al successivo Art.11. Art. 7 Orario di apertura al pubblico del Deposito Bagagli L orario giornaliero di apertura al pubblico del Deposito Bagagli è dalle ore alle ore di tutti i giorni (compresi festivi) e dovrà essere pubblicizzato ed esposto in maniera visibile presso il deposito stesso. Art. 8 Utilizzo del Deposito Bagagli Il Deposito Bagagli deve essere esclusivamente usato per il deposito e la custodia dei bagagli. Saranno consentite, purchè se ne dimostri la necessità, le operazioni relative a visite speciali e sequestro per ragioni doganali o di polizia, a misure sanitarie, semprecchè le operazioni stesse siano dirette esclusivamente da funzionari delle Amministrazioni interessate e siano portate a preventiva conoscenza dell A.P.P., salvo i casi di urgenza o giustificati da esigenze di riservatezza. Art. 9 Personale addetto al Deposito Bagagli La materiale esecuzione del servizio di deposito e custodia dei bagagli è curata dal personale della ditta concessionaria preventivamente comunicato all A.P.P.. L anzidetto personale ha l obbligo di osservare e fare osservare le norme relative all esercizio del deposito e della custodia dei bagagli; ad esso, pertanto, è data facoltà di rilasciare i documenti di introduzione, di riscuotere gli importi relativi ai depositi, di firmare le ricevute e di compiere, sotto la vigilanza ed il controllo dell A.P.P., tutte le operazioni e gli atti previsti dal presente regolamento.

4 Art.10 Accesso al Deposito Bagagli per esigenze di servizio Nel Deposito Bagagli è sempre consentito l accesso, oltre che ai dipendenti dell A.P.P., incaricati della vigilanza e del controllo della gestione del servizio, ai dipendenti dell Amministrazione doganale e sanitaria, agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ai funzionari di P.S., agli Ufficiali e Sottufficiali della Capitaneria di Porto di Palermo, semprechè l accesso sia motivato da esigenze di servizio e/o di sicurezza e le relative richieste siano state portate a conoscenza, salvo i casi di particolare urgenza, dell A.P.P.. Art.11 Modalità per l introduzione dei bagagli in deposito All atto dell introduzione del bagaglio dovrà essere compilato, a cura dell addetto del Deposito Bagagli, l apposito modulo del bollettario in dotazione al Deposito stesso. La prima parte del modulo (matrice), numerata progressivamente, dovrà restare al Deposito Bagagli ; la seconda parte scontrino, portante lo stesso numero progressivo della matrice, sarà consegnata al depositante; la terza parte etichetta, dovrà essere attaccata al bagaglio depositato. Sulla matrice o sullo scontrino devono essere indicati, a penna o matita indelebile: a) la quantità dei colli; b) il peso in kg. (dichiarato o accertato); c) la data e l ora del deposito; d) la data e l ora della riconsegna; e) le condizioni del collo e delle sue chiusure; f) il contenuto; g) il valore dichiarato; h) l importo pagato per il deposito; i) il cognome ed il none del depositante; ed il relativo recapito; j) il cognome ed il nome della persona per conto della quale si effettua il deposito. Sia la matrice sia lo scontrino dovranno essere firmati, in calce, dal depositante, per accettazione delle norme regolamentari e delle tariffe in vigore al momento del deposito, e controfirmati dall addetto al Deposito Bagagli. L addetto al Deposito Bagagli non è tenuto a controllare l identità di coloro che chiedono il deposito, né rispondono degli inconvenienti o dei danni derivanti da indicazioni false, incomplete o poco precise risultanti dalla matrice di introduzione o dallo scontrino.

5 In alternativa alle modalità sopra descritte, potrà essere predisposto dal concessionario un sistema di tracciabilità del bagaglio o altra modalità informatica purchè preventivamente autorizzata dell A.P.P.. Il servizio include anche l effettuazione sul bagaglio in accettazione di tutti i controlli di security compresi nel vigente P.F.S.P.. anche con l utilizzo delle specifiche apparecchiature a tale scopo fornite dell Autorità Portuale di Palermo. Art.12 Modalità per la riconsegna dei bagagli I colli depositati saranno riconsegnati al possessore dello scontrino, previa riscossione dell importo del deposito, computato in base alle tariffe di cui al precedente Art. 4. All atto del pagamento, se richiesto, l addetto al Deposito Bagagli potrà rilasciare ricevuta comprovante l avvenuto pagamento. Lo scontrino restituito dal depositante, nel quale verrà segnata la data di riconsegna e la somma riscossa, verrà attaccato alla matrice. L addetto al Deposito Bagagli deve verificare, all atto della riconsegna, la sola identicità dello scontrino esibito da chi ritira il bagaglio e non anche l identità del presentatore dello scontrino stesso; tuttavia, qualora l addetto al Deposito Bagagli abbia fondati dubbi che il presentatore dello scontrino non sia il legittimo proprietario dei colli o non sia un incaricato di esso proprietario, deve sospendere la riconsegna dei colli stessi e chiedere al presentatore dello scontrino le occorrenti prove a garanzia. In mancanza di queste, non effettuerà la riconsegna e ne informerà l A.P.P.; i colli resteranno in deposito fino all espletamento dei necessari accertamenti. Il Deposito bagagli potrà liberarsi dall obbligo di restituire il bagaglio depositandolo, a spese del depositante, a norma dell art del Codice Civile. Art.13 Mancato ritiro dei bagagli depositati Trascorsi 2 anni dal deposito, i colli non ritirati si intendono abbandonati ed il depositante perde ogni diritto a indennizzo o rimborso per gli stessi. Il Deposito Bagagli potrà procedere alla vendita del bagaglio a spese e rischio del depositante, col diritto di ritenere sul prezzo realizzato quanto dovuto per deposito ed a qualsiasi altro titolo dipendente dal deposito stesso, richiedendo, se del caso, la rifusione di quanto ricavato in meno. Per i bagagli sequestrati o confiscati per effetto di disposizioni doganali, l importo del deposito subirà le sorti della rivalsa per i diritti doganali.

6 Art.14 Misure a tutela della conservazione del Bagaglio Nel caso in cui il bagaglio in deposito cominciasse manifestamente ad alterarsi per cause non imputabili al Deposito Bagagli, il concessionario, ove possibile, ne darà avviso al depositante e, in caso di urgenza, eseguirà, a spese del depositante, tutte le operazioni opportune nell interesse del bagaglio. Per tali operazioni il predetto gestore resta liberato da qualsiasi responsabilità. Art.15 Responsabilità All atto dell introduzione, il depositante deve dichiarare il contenuto di ogni singolo bagaglio. Il Deposito Bagagli non risponde, a qualsiasi effetto (anche doganale), del contenuto diverso da quello dichiarato. Il Deposito Bagagli risponde, nei limiti assicurativi di 500,00 per bagaglio, dei danni causati allo stesso nel maneggio o dei danni da perdita o da furti. Il Deposito Bagagli non è responsabile per i danni o le perdite dovuti a fatti naturali, come terremoto, maremoto o altre cause di forza maggiore. Il Deposito Bagagli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali del bagaglio sotto la sua diretta custodia non attribuibili a sua colpa od a cause connesse col magazzinaggio. Qualora non venga, per qualsiasi motivo, indicato il contenuto, ne verrà presa nota nella matrice e nello scontrino. Art.16 Assicurazioni Il gestore del Deposito Bagagli provvederà a stipulare, con primarie Compagnie, contratti di assicurazione a garanzia del locale del Deposito Bagagli negli stessi depositata per i rischi derivanti da danneggiamenti, incendio o furto, stabilendo con le predette Compagnie, le norme e le condizioni di assicurazione. Tali norme e condizioni si intendono implicitamente accettate dal depositante all atto stesso dell introduzione del bagaglio in deposito. IL COMMISSARIO (Prof. Ing. Antonio BEVILACQUA)

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