REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO
|
|
|
- Caterina Cuomo
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 3 agosto 2006 REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO ART. 1 - Ambito di applicazione e criterio generale 1. Il presente Regolamento si applica alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti. 2. Tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente Regolamento deve intendersi come espressamente vietato. ART. 2 - Colori 1. Ogni Società deve disporre di una prima divisa da giuoco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e in tutte le partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (o eventuali altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima. 2. Salvo il caso in cui i colori sociali siano più di tre, nessun elemento (maglia, pantaloncini e calzettoni) della divisa indossata dai calciatori di movimento può contenere più di tre colori, senza considerare i colori utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.). Se vengono utilizzati tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni, e gli altri due colori devono essere chiaramente colori secondari. 3. E autorizzato l utilizzo di un quarto colore sulle maglie di giuoco, lo stesso usato per le scritte, a condizione tuttavia che questo copra solo una parte molto piccola della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per piccoli elementi puramente decorativi. 4. Il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sul davanti e sul dietro dell indumento in questione. 9/30
2 5. I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra. Si applicano, altresì, le disposizioni delle Regole del Giuoco IFAB. ART. 3 Numeri 1. I numeri devono comparire al centro della schiena di tutte le maglie ed avere altezza compresa fra 25 e 35 cm. I numeri devono altresì comparire sul davanti dei pantaloncini, su una o sull altra gamba, in qualsiasi posizione. Questi numeri devono essere compresi tra 10 e 15 cm in altezza. 2. I numeri devono essere di un unico colore, e devono essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa). Devono inoltre essere leggibili anche a notevoli distanze da parte degli spettatori nello stadio o davanti allo schermo televisivo. Nel caso di maglie rigate è indicato un fondo di colore neutro (molto chiaro o molto scuro a seconda del colore del numero). In ogni caso, per migliorarne la leggibilità, è consentito che i numeri abbiano un profilo di colore diverso da quello unico previsto per gli stessi. 3. I numeri non devono contenere pubblicità o elementi grafici diversi da quanto di seguito previsto. Ognuna delle cifre che compongono il numero apposto al centro della schiena può contenere, nella parte bassa delle stesse e per una superficie massima di 5 cmq, lo stemma della società. 4. Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori professionisti in organico all inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che vengono impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra Società. 5. L attribuzione dei numeri ai calciatori può essere fatta liberamente, dal numero 1 al numero 99. I numeri 1 e 12, se attribuiti, devono essere riservati ai portieri. 6. Le Società sono tenute a depositare in Lega, prima che inizi il Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico, con l obbligo di comunicare le variazioni ogni qualvolta queste si verificano. ART. 4 - Nomi dei calciatori 1. I nomi dei calciatori devono essere applicati sul dorso delle maglie da giuoco, con disposizione orizzontale, anche lievemente arcuata, fra il colletto ed il numero. Il nome dei calciatori deve essere leggibile. 2. I caratteri delle lettere che compongono la scritta devono avere un altezza massima di 7,5 cm. 3. Di ogni calciatore deve figurare sulla maglia solo il cognome. In caso di omonimia fra due o più calciatori nella stessa Società, il cognome deve essere preceduto dall iniziale del nome. I calciatori noti mediante soprannome, o parte delle generalità non coincidente con il cognome, devono essere identificati sulla maglia con il nome o il soprannome da cui deriva la loro popolarità. 4. Non è consentito alterare i nomi. Esclusivamente per motivi di spazio sono consentite abbreviazioni di nomi particolarmente lunghi. 9/31
3 ART. 5 - Stemma e nome della Società 1. Lo stemma della Società può essere apposto in forma applicata, ricamata, stampata, etc., una sola volta sulla maglia, una sola volta sui pantaloncini, una sola volta su ciascun calzettone e una volta in ognuna delle cifre che compongono il numero apposto al centro della schiena. 2. Lo stemma della Società deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime: a) maglia: 100 cmq; b) pantaloncini: 50 cmq; c) calzettoni: 25 cmq; d) numeri: 5 cmq; 3. Lo stemma o il nome della Società (o l abbreviazione) possono inoltre comparire, anche solo in parte, sulla maglia e sui pantaloncini sia in jacquard che in altra forma similare; tuttavia la citata forma non deve mai essere dominante sui colori della divisa o danneggiarne la distinguibilità. 4. Il nome, la mascotte ufficiale o il simbolo ufficiale della Società, privi di pubblicità o altri elementi grafici, possono anche essere cuciti o stampati una volta sull interno o sull esterno del colletto. La scritta non deve, comunque, superare i 2 cm in altezza, e la superficie non deve superare i 12 cmq. ART. 6 - Pubblicità dello sponsor 1. Si intende per sponsor il nome, il marchio, il logo, il prodotto e/o il servizio di un azienda. 2. E vietato recare pubblicità a categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza. 3. La pubblicità dello sponsor è consentita solo sul davanti della maglia e la superficie totale occupata dalla stessa non deve superare i 250 cmq. La pubblicità dello sponsor non è consentita sulle maniche, sul retro e sul colletto della maglia da giuoco. 4. Lo spazio di 250 cmq può essere utilizzato da un numero massimo di 2 sponsor per gara. Lo spazio in questione può essere, nel rispetto del comma precedente, non contiguo. 5. Le Società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficiali da giuoco devono in ogni caso essere depositate e approvate dalla LNP secondo quanto previsto dal successivo articolo La pubblicità dello sponsor non è consentita sui pantaloncini, sui calzettoni e all interno dei numeri. 7. Il criterio per la misurazione della pubblicità è il seguente: si misurano - vuoto per pieno - le singole unità di cui si compone il marchio, intendendo per unità : nel caso di scritte, ogni singola parola; nel caso di loghi, l intera superficie dell elaborazione grafica costituente il logo. Si considera superficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella quale l unità può essere inscritta. 9/32
4 8. E consentito a Società appartenenti allo stesso Campionato utilizzare la pubblicità degli stessi sponsor sulle maglie da giuoco. ART. 7 - Pubblicità del fornitore dell abbigliamento sportivo 1. Sulle divise da giuoco può essere apposto il marchio del fornitore dell abbigliamento sportivo. 2. Il fornitore dell abbigliamento sportivo non è necessariamente il produttore dello stesso. 3. Il fornitore dell abbigliamento sportivo può apporre sulle divise da giuoco il proprio marchio o nome nel rispetto delle seguenti norme: a) maglia: un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 20 cmq; b) pantaloncini: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 12 cmq; c) calzettoni: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 12 cmq su ciascun calzettone. 4. Per la misurazione dei marchi si applica il criterio di cui all art. 6 comma 7 qui sopra riportato. 5. Il fornitore dell abbigliamento sportivo può inoltre apporre sulle divise da giuoco il proprio logo figurativo (esclusi caratteri alfabetici) nelle seguenti forme: a) maglia: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sul fondo della manica (sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna di ciascuna manica o lungo la cucitura esterna della maglia (dal giromanica al fondo della maglia). b) pantaloncini: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sull orlo inferiore (gamba sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna (gamba sinistra e destra). c) calzettoni: una striscia di larghezza non superiore a 5 cm sul bordo superiore di ciascun calzettone o sulla parte superiore della caviglia. 6. Il marchio o il nome del solo fornitore dell abbigliamento sportivo può essere inoltre incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini, a condizione che non sia dominante e che non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili. 7. Sul davanti della maglia può comparire il marchio di qualità del solo fornitore dell abbigliamento sportivo, della superficie massima di 20 cmq. Il bordo superiore del marchio deve essere situato a non più di 12 cm dall orlo inferiore della maglia. 8. E consentito alle Società di avere un fornitore dell abbigliamento sportivo per il Campionato e un altro per la Coppa Italia. 9/33
5 ART. 8 - Patch della Lega Calcio 1. Sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da giuoco utilizzate nelle gare ufficiali, a circa 7 cm dall attaccatura della spalla, deve essere apposto il patch Lega Calcio - del diametro di 7 cm e diverso per ogni competizione (Serie A TIM, Serie B TIM, TIM CUP e Supercoppa TIM) -, distribuito a cura della LNP a tutte le Società. Tale disposizione è valida anche per le maglie delle squadre Primavera (Primavera TIM). 2. Le Società della LNP e le aziende produttrici del relativo abbigliamento sportivo potranno acquistare dalla Lega Calcio i patch ufficiali per utilizzarli e, nel caso, commercializzarli esclusivamente in abbinamento alle divise da giuoco. ART. 9 Sottomaglie Le maglie indossate dai calciatori sotto le casacche ufficiali da giuoco devono essere prive di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e dei suoi sponsor. ART Approvazione delle divise da giuoco 1. Le Società sono tenute ad ottenere l approvazione scritta della Lega prima di indossare le divise in gare di competizioni ufficiali della Lega stessa. 2. Al fine di ottenere l approvazione, deve essere sottoposto alla Segreteria della Lega un campione di tutte le divise da giuoco a disposizione di ogni Società (prima, seconda ed eventuali ulteriori), comprese le divise dei portieri. Il deposito deve avvenire entro l inizio della stagione sportiva in cui gli indumenti devono essere usati o, comunque, entro le 48 ore precedente la gara in cui saranno indossate nel caso in cui vi sia una modifica delle divise o venga stipulato un nuovo contratto di sponsorizzazione dopo l inizio della stagione. La Lega comunica l approvazione o i motivi della mancata approvazione entro sette giorni dal ricevimento degli indumenti. Tale termine è abbreviato a 24 ore nel caso di depositi avvenuti entro le 48 ore precedenti la gara. 3. I fornitori di abbigliamento possono sottoporre alla Lega in anticipo, al fine di ottenerne il parere, campioni di divise, anche se non definitive. 4. Il deposito delle divise dovrà sempre essere accompagnato da una relazione dell azienda fornitrice dell abbigliamento, che dia ogni più ampia spiegazione sui marchi, nomi ed elementi grafici ivi presenti e suggerisca il proprio criterio - coerente con l art. 6 comma 7 qui sopra - per la misurazione dei marchi. 5. La Lega Nazionale Professionisti, disporrà rigorosi ed assidui controlli in occasione delle gare ufficiali. Tali controlli avranno lo scopo di verificare, tra l altro, se le divise di giuoco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate. 9/34
6 6. La Lega Nazionale Professionisti deferirà ai competenti Organi Disciplinari, con richiesta di sanzioni, le Società di appartenenza: - che, in occasione di gare ufficiali, abbiano ad apporre marchi e/o scritte sugli indumenti di giuoco senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Lega stessa; - che disattendano il presente Regolamento per quanto riguarda le dimensioni, la localizzazione e l ammissibilità di marchi, scritte o elementi grafici pubblicitari; - che si rendano comunque responsabili di violazioni dei Regolamenti Federali o delle disposizioni in materia emanate dalla Lega stessa. PUBBLICATO IN MILANO IL 3 AGOSTO 2006 IL LEGALE RAPPRESENTANTE dr. Massimo Cellino 9/35
LEGA PRO REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIOCO
LEGA PRO REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIOCO 16 Giugno 2016 1 Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si riferisce, esclusivamente, alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega
REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO STAMPA N. 18 DELL 8 agosto 2007 REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO ART. 1 - Ambito di applicazione e criterio generale 1. Il presente Regolamento si applica alle
REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 6 agosto 2008 REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO ART. 1 - Ambito di applicazione e criterio generale 1. Il presente Regolamento si applica alle
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18 AGOSTO 2015 REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIOCO
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18 AGOSTO 2015 REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIOCO Articolo 1 Ambito di applicazione e criterio generale 1. Il presente Regolamento si applica alle competizioni ufficiali organizzate
CIRCOLARE N. 6 DEL 1 LUGLIO 2011
CIRCOLARE N. 6 DEL 1 LUGLIO 2011 LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO Regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie e disposizioni sul controllo dei marchi e/o scritte
CIRCOLARE N. 36 DEL 4 Marzo 2013
CIRCOLARE N. 36 DEL 4 Marzo 2013 Lega Italiana Calcio Professionistico Regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie e disposizioni sul controllo dei marchi e/o scritte
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVISE FEDERALI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVISE FEDERALI Approvato dal Consiglio Federale il 18/06/2016 1. PREMESSA Le presenti disposizioni intendono regolamentare le divise degli atleti, istruttori e arbitri e l applicazione
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVISE FEDERALI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVISE FEDERALI Approvato dal Consiglio Federale il 3 luglio 2010 1. PREMESSA Le presenti disposizioni intendono regolamentare le divise degli atleti, istruttori e arbitri e
Allegato n. 3 al Comunicato ufficiale n. 21 dell 8 agosto /99
NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 Allegato n.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DIPARTIMENTO INTERREGIONALE Piazzale Flaminio, 9-00196 ROMA (RM) TEL. (06)328221 FAX: (06)32822717 SITO INTERNET: http://www.lnd.it/ Stagione
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
REGOLA 4 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI Il Regolamento del giuoco del calcio Sicurezza L equipaggiamento o l abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per sé o per gli altri.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 362/A TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 PER SOCIETÀ DI SERIE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare l art. 72 delle Norme Organizzative
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 00198 ROMA VIA PO, 36 STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 COMUNICATO UFFICIALE N 11 DEL 23/09/2016 CIRCOLARE N 1 ATTIVITÀ AGONISTICA ATTIVITÀ AGONISTICA
CIRCOLARE FIFA n 1088
CIRCOLARE FIFA n 1088 1/1 REGOLA 1 IL TERRENO DI GIOCO Decisione n.4 Qualsiasi forma di pubblicità è vietata sulla superficie dell area tecnica o sul suolo entro un metro dalla linea laterale, all esterno
Allegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori
Allegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori Regolamento in materia di status e trasferimento dei giocatori di calcio a cinque SOMMARIO Definizioni ALLEGATO 6 Principio
COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 3 MAGGIO 2013
COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 3 MAGGIO 2013 FINALE TIM CUP 2012/2013 La gara per l aggiudicazione della TIM CUP 2012/2013, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, domenica 26 maggio 2013, con inizio
Federazione Sport Sordi Italia
COMUNICATO UFFICIALE n. 65 del 23 dicembre 2014 CAMPIONATO CALCIO A 5 Over 35 (Stagione Sportiva 2014/2015) FORMULA Il presente Comunicato Ufficiale modifica ed integra il C.U. n.53 dell 8/10/2014. 1.
Winter Cup 2014/15 - Regolamento
Winter Cup 2014/15 - Regolamento G.S. Mercury e U.S. Audace Academy In collaborazione con A.I.C.S. Presentano il Torneo Giovanile di Calcio a 7 WINTER CUP S.S. 2014 2015 Parma (PR) Strada Cavagnari Campo
ALLEGATO A - ELENCO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Direzione generale Servizio tecnico e della prevenzione PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO DETERMINAZIONE N. 230 DEL 27.11.2007
SCUOLA CALCIO MILAN STAGIONE GESTIONE MATERIALE SPORTIVO SCUOLA CALCIO MILAN
SCUOLA CALCIO MILAN STAGIONE 2014-2015 GESTIONE MATERIALE SPORTIVO SCUOLA CALCIO MILAN GESTIONE MATERIALE SPORTIVO SCUOLA CALCIO MILAN PREMESSA Il materiale sportivo rappresenta uno dei punti della collaborazione
G.V.A.C. GRUPPO VARESINO ALLENATORI DI CALCIO
DAL COMUNICATO n.1 DELLA L.N.D. Stagione 2014/2015 (Pag. 54- punto 14) 14) ALLENATORI Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per
REGOLAMENTO DEL 1 TORNEO GIOVANILE DI CALCIO UMBRIA JUNIOR CUP. Organizzato dalla
REGOLAMENTO DEL 1 TORNEO GIOVANILE DI CALCIO UMBRIA JUNIOR CUP Organizzato dalla Svolgimento 25 aprile 2016 presso lo Stadio Comunale Flavio Mariotti di Santa Sabina - Perugia Stagione Sportiva 2015/2016
DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11 ORGANIZZATI DAL. Società richiedente
DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11 ORGANIZZATI DAL PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 Società richiedente Spazio riservato alla Segreteria del Comitato Regionale
Lega Nazionale Calcio UISP
Lega Nazionale Calcio UISP CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2006 La presente Circolare, approvata dal Consiglio Nazionale della Lega Calcio UISP nella seduta del 7 maggio 2006, ha efficacia, sull intero territorio
COMUNE DI GALLIATE Settore Affari Generali
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. n. 225 del 27/12/02 COMUNE DI GALLIATE Settore Affari Generali REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO DI DIVISA AI DIPENDENTI SVOLGENTI FUNZIONI DI MESSI COMUNALI
4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE
4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE 4.1 Attività di base ( Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti ) Fermi restando i principi generali fissati per ciascuna attività nella sezione specifica (caratteristiche ed organizzazione
CIRCOLARE N. 17. Milano, 20 agosto 2015. Alle SOCIETA della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A LORO SEDI. Spett. CAN A ROMA. Spett. A.I.A.
Milano, 20 agosto 2015 CIRCOLARE N. 17 Alle SOCIETA della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A LORO SEDI Spett. CAN A ROMA Spett. A.I.A. ROMA CAMBIO DELLE MAGLIE IN CASO DI COLORI CONFONDIBILI Alla presente
SARDINIA 2013 ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEGLI ARTICOLI E GLI EXECUTIVE SUMMARIES
SARDINIA 2013 ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEGLI ARTICOLI E GLI EXECUTIVE SUMMARIES Come concordato al momento dell invio del modulo di accettazione dell abstract al Sardinia 2013, gli autori sono invitati
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELL 8 AGOSTO 2016
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELL 8 AGOSTO 2016 REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM 2016/2017 TROFEO GIACINTO FACCHETTI 1) SOCIETA PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE La Lega Nazionale Professionisti
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO COMUNICATO UFFICIALE N 15 REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA Antonello Valentini
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO COMUNICATO UFFICIALE N 15 REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 Antonello Valentini CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2016 2017 Articolo
Francesco Girone Il marketing dei campionati del mondo di calcio. Le edizioni di Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022
A13 Francesco Girone Il marketing dei campionati del mondo di calcio Le edizioni di Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022 Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected]
ABBIGLIAMENTO GARE RAW O SENZA ATTREZZATURA
ABBIGLIAMENTO GARE RAW O SENZA ATTREZZATURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE Costume (non di supporto) Deve essere indossato un costume tipo da sollevamento pesi e cioè una tutina monopezzo (vedi figura). Il costume
Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI
Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI ART.1 Richiesta e rilascio di autorizzazione Il presente regolamento definisce i soggetti e le autorizzazioni necessarie per l installazione
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 2 SETTEMBRE 2015
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 2 SETTEMBRE 2015 PRIMAVERA TIM CUP 2015/2016 REGOLAMENTO 1) ORGANIZZAZIONE Organizzatrice esclusiva della Primavera TIM Cup 2015/2016 è la Lega Nazionale Professionisti Serie
A.S.D. SEREGNO HOCKEY Hockey e, da questa stagione, anche Pattinaggio
A.S.D. SEREGNO HOCKEY 2012 Hockey e, da questa stagione, anche Pattinaggio SOCIETA HOCKEY: Categorie iscritte ai campionati (stagione 2015/2016): Under 13 2 Under 15 Under 17 Under 20 Campionato nazionale
COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno
COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno REGOLAMENTO D USO DEL LOGO DI COMUNITÀ (approvato con delibera del C.C. n. 38 del 01.12.2015 ) Articolo 1 E istituito il logo di Comunità del Comune di Oliveto
COMUNICATO UFFICIALE N 1 del 4 Aprile 2012
- 1 - COMUNICATO UFFICIALE N 1 del 4 Aprile 2012 TORNEO REGIONALE LAZIO CALCIO A 5 MASCHILE (stagione sportiva 2011/12) REGOLAMENTO 1. SQUADRE PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE Il Fssi organizza
CIRCOLARE n 1 Stagione Sportiva 2011/12
CIRCOLARE n 1 Stagione Sportiva 2011/12 Circolare FIFA n. 1262 del 12 Maggio 2011 La 125 a Assemblea Generale Annuale dell I.F.A.B., tenutasi a Newport (Galles) il 5 marzo 2011, ha approvato le seguenti
CUS TORINO - SEZIONE RUGBY Regolamento Materiale
DEFINIZIONE Con materiale sportivo si intende l abbigliamento e gli accessori atti a rappresentare la società durante gli eventi sia sportivi che istituzionali. Sono esclusi da questa definizione gli accessori
COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE GIRO A GABICCE 2013
(All.A) COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE GIRO A GABICCE 2013 LA RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE Visti: l art. 43 della legge
REGOLAMENTO DI SALA. Associazione Messina Scherma A.S.D.
REGOLAMENTO DI SALA La Sala di Scherma è un bene di cui tutti i Soci, Atleti, Frequentatori, Ospiti devono avere la massima cura e il massimo rispetto. Chiunque e in qualsiasi veste frequenti la Sala D
Porsche Carrera Cup Italia
Allegato A1: Sticker Regulations 2015 1. Maquette Vettura In corso di approvazione CSAI 2. Sticker Regulations 2015 N in maquette Quantità Dimensioni (mm) Colori Logo / Simbolo Posizionamento 1 1 Base
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROT. N. 11872/2004/DPF/UFF MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Visto l articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente
Smart guideline per i marchi di certificazione di prodotto e servizi
Smart guideline per i marchi di certificazione di prodotto e servizi Guida pratica per un corretto uso dei marchi di certificazione TÜV SÜD. TÜV SÜD Smart guideline all uso dei marchi di certificazione
Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956
Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956 Art. 1 1. L affissione di stampati, giornali murali od altri
