RISOLUZIONE N. 29/E QUESITO
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- Enrichetta Giovannini
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1 RISOLUZIONE N. 29/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 gennaio 2009 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Detrazioni familiari a carico articoli 12 e 13 TUIR. QUESITO La Regione ipotizza l utilizzo di una procedura informatica per l'acquisizione annuale delle dichiarazioni di spettanza, che dal 2008, i lavoratori dipendenti, ai sensi dell art. 23, comma 2, lett. a), del dpr 29 settembre 1973, n. 600 sono tenuti a presentare al proprio sostituto d imposta al fine del calcolo delle detrazioni d imposta. La dichiarazione di spettanza di ciascun dipendente, in tal modo, potrebbe essere disponibile nell intranet della Regione, con il vantaggio che ciascun dipendente potrebbe accedere al proprio foglio detrazioni mediante l'inserimento della stessa password che utilizza per l'accesso alla propria casella di posta elettronica, al fine di aggiornare e/o a confermare la correttezza delle informazioni contenute nel foglio stesso. L'inserimento di un apposito flag confermerebbe, poi, l'avvenuta visione del foglio da parte del dipendente. Gli uffici preposti allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti provvederebbero, mensilmente, allo scarico delle informazioni inserite, per l'attribuzione di nuove detrazioni e/o di eventuali revoche, nonché al contestuale controllo delle dichiarazioni non rese entro le scadenze poste annualmente in base alle proprie esigenze tecnico-gestionali. L istante ipotizza, altresì, la conservazione informatica delle dichiarazioni di spettanza in ordine cronologico, al fine di avere la possibilità di risalire, a ritroso, alle richieste di modifica, integrazione e/o revoca delle
2 2 detrazioni d'imposta per i familiari a carico, nella circostanza in cui l'amministrazione finanziaria ponesse in essere dei controlli sull operato dei sostituti d'imposta. L'utilizzo di una procedura informatica come quella ipotizzata, a parere dell istante, supporterebbe notevolmente l'attività degli uffici addetti, comportando una maggiore correttezza delle informazioni acquisite automaticamente nella procedura di elaborazione degli stipendi nonché un contestuale risparmio derivante dal minor impiego di personale e dal minor utilizzo di carta. Infine, si ritiene che l accesso alla propria dichiarazioni di spettanza attraverso l utilizzo della password, sopperirebbe alla mancanza della sottoscrizione del dipendente in calce alla stessa. Sempre alla luce delle novità normative previste dalla legge finanziaria per il 2008, l istante chiede, inoltre, quali siano le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, nell ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE L'istante ritiene che la procedura informatica ipotizzata sia conforme al dettato normativo ed alla prassi. In relazione all altro quesito, l istante ritiene di dover operare nel modo seguente. Per il personale a tempo indeterminato: a) per la generalità dei dipendenti, in presenza di un foglio detrazioni del dipendente che richiede la detrazione per carichi di famiglia dal 1 gennaio dell'anno in corso, attribuzione della detrazione per l'intero anno d'imposta. Nel caso in cui il dipendente comunichi alla scrivente
3 3 che non ha il diritto a fruire delle detrazioni per l'intero anno d'imposta, la scrivente dovrà operare il recupero di quanto eventualmente fruito in misura maggiore; b) per i nuovi assunti nel corso dell'anno, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente non chieda l'eventuale conglobamento dei redditi già percepiti in un precedente rapporto di lavoro e, conseguentemente, la scrivente attribuirà le detrazioni per il periodo rimanente del periodo d'imposta in modo da assicurare al sostituito la fruizione delle detrazioni per l'intero anno d'imposta. Ad esempio, nel caso di dipendente assunto dal 1/8/2008 che ha avuto un precedente rapporto di lavoro dal 1/3 al 30/6/2008 presso un diverso datore di lavoro, la scrivente Amministrazione attribuirà la detrazione per n. 8 mesi comprendendo anche i mesi di gennaio, febbraio e luglio, per i quali il dipendente, pur avendo diritto alla fruizione delle detrazioni, non ne ha goduto in quanto sprovvisto di qualsiasi rapporto di lavoro; c) per i cessati nel corso dell'anno, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente che cessa dal servizio per accedere al trattamento di quiescenza chieda alla scrivente Amministrazione di attribuire le detrazioni limitatamente al rapporto di lavoro intrattenuto con la medesima; d) personale in aspettativa, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente non chieda l'attribuzione in base ai mesi di effettivo servizio presso la Regione. Per il personale a tempo determinato, invece: a) in presenza di un foglio detrazioni del dipendente che richiede la detrazione per carichi di famiglia dal 1 gennaio dell'anno in corso, opererà la detrazione per l'intero anno d'imposta salvo nel caso in cui il dipendente comunichi alla scrivente che non ha il diritto a fruire delle detrazioni per l'intero anno d'imposta o che richieda l'eventuale
4 4 conglobamento di redditi precedentemente percepiti, la scrivente dovrà operare il recupero di quanto eventualmente fruito in misura maggiore. PARERE DELLA DIREZIONE L art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha apportato alcune modifiche all art. 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Infatti, come precisato dalla scrivente con circolare 5 marzo 2008, n. 15/E,.a decorrere dal 1 gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all'art. 13 del Tuir, indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.. Alla luce, pertanto, dei chiarimenti forniti, la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, da presentarsi annualmente, diventa essenziale per godere delle detrazioni medesime. A tal fine la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita tale dichiarazione, non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d'imposta. La procedura ipotizzata dall'istante sembra idonea a garantire il rispetto dei due requisiti sopra indicati.
5 5 Infatti, poiché i dipendenti accederebbero al proprio foglio detrazioni telematico, mediante l'inserimento della stessa password personale che utilizzano per l'accesso alla propria casella di posta elettronica, risulterebbe garantito la riconducibilità della dichiarazione di spettanza al singolo lavoratore dipendente, pur in assenza di sottoscrizione. Inoltre, la conservazione informatica delle dichiarazioni di spettanza in ordine cronologico da parte del datore di lavoro al fine di avere la possibilità di risalire, a ritroso, alle richieste di modifica e/o integrazione e/o revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, consente anche all'amministrazione finanziaria di porre in essere gli eventuali controlli sull'operato del sostituto. In relazione all altro quesito, concernente le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione a rapporti di lavoro di durata inferiore all anno, si osserva che l art. 12, comma 3, del TUIR stabilisce che Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.. Al riguardo si ritiene che il sostituto, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all anno, debba riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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