REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 10/04/2013 1/12

2 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Finalità Art. 4 -Trattamento dei dati personali CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 5 - Notificazione Art. 6 - Responsabile Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo Art. 8 - Nomina degli incaricati Art. 9 - Accesso ai sistemi di videosorveglianza e parole chiave CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art.10 - Modalità di raccolta Art.11 - Obblighi degli incaricati Art.12 - Informativa ai cittadini Art.13 - Diritti dell interessato Art.14 - Sicurezza dei dati Art.15 - Cessazione del trattamento dei dati Art.16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali Art.17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Art.18 - Comunicazione CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art.19 - Tutela CAPO V MODIFICHE Art.20 - Modifiche regolamentari CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art.21 - Pubblicità del regolamento Art.22 - Entrata in vigore ALLEGATO A Ubicazione telecamere nel Comune di Palau 2/12

3 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto e norme di riferimento Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l impianto di videosorveglianza cittadina, non audio, attivato nel territorio urbano del Comune di Palau. Il presente regolamento è redatto tenendo presenti i principi contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, dal Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 che sostituisce quello del 29 aprile 2004, dalla circolare del Capo della Polizia n.558/a/421.2/70/456 del 8 febbraio 2005 e dalla circolare del Capo della Polizia n.558/a/421.2/70/ del 6 agosto Per quanto non espressamente e dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di dati personali approvato con Decreto Legislativo 196/2003 e dal Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010. Art. 2 - Definizioni Ai fini del seguente regolamento si intende: a. per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell area interessata; b. per trattamento tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati; c. per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d. per dati identificativi, i dati personali che permettono l identificazione diretta dell interessato; e. per dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; f. per dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all art.3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 3/12

4 n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.60 e 61 del Codice di Procedura Penale; g. per titolare, il Comune di Palau, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; h. per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; i. per incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dati dal titolare o dal responsabile; j. per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; k. per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; l. per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m. per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; n. per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; o. per Garante, l autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.675. Art. 3 - Finalità del servizio Il presente regolamento garantisce: a) che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Palau, gestito dal Comando di Polizia Locale si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all identità personale; b) i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od altre modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. Presso la sede della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere. La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere attuata presso la centrale operativa della Stazione Carabinieri di Palau. 4/12

5 Art.4 Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le finalità del suddetto impianto sono compatibili alle funzioni istituzionali del Comune di Palau, in particolare con quelle previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal suo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti. La disponibilità in tempo reale di immagini presso la sede del Comando della Polizia municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell azione degli operatori della Polizia municipale sul territorio comunale, per quanto possibile in raccordo con le altre forze dell ordine. Il Comune di Palau con l installazione di un sistema di videosorveglianza del territorio urbano intende monitorare le zone cittadine individuate specificamente con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti degli impianti (Allegato A). L impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato: 1) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell ambito del più alto concetto di sicurezza urbana, così individuata secondo il Decreto del Ministro dell Interno del 5 agosto 2008; 2) a tutelare gli immobili di proprietà od in uso dell Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo e danneggiamento ed a quanto negli stessi contenuto, nonché ad individuare chi vi si introduce abusivamente; 3) al controllo di determinate aree all aperto; 4) al monitoraggio del traffico; 5) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video (non audio) che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell area interessata. L impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, con riferimento all art.4 comma 1 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli a distanza sull attività lavorativa dei dipendenti comunali, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 5 Notificazione Il Comune di Palau, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n /12

6 Art. 6 Responsabile Il Comandante della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali, rilevati ai sensi per gli effetti dell art.2, lett. e). E consentito il ricorso alla sub-delega scritta di funzioni da parte del responsabile del trattamento dei dati personali ad altra persona previa comunicazione al Sindaco. Il responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, in particolare quelle relative alla sicurezza dei dati, nonché le disposizioni del presente regolamento. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti ed alle altre eventuali disposizioni attribuite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi. Con l'atto di designazione, al Responsabile saranno assegnati i compiti connessi allo svolgimento dell incarico. Art. 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo L accesso alla sala di controllo ove sono presenti i video collegati con l impianto di videosorveglianza è consentito al personale in servizio della Polizia Municipale ed agli incaricati individuati nel successivo art.8. Eventuali accessi di persone diverse da quelle individuate al comma 1, devono essere autorizzati, di norma per iscritto, dal responsabile del trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee direttive per evitare, od almeno a limitare il più possibile, la conoscenza di dati personali da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti. Gli incaricati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l accesso. Art. 8 - Nomina degli incaricati Il Responsabile individua e nomina gli incaricati dei servizi in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Gli incaricati dei servizi saranno scelti tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia dì trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli Operatori della Polizia Municipale. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati dei servizi sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. Prima dell utilizzo degli impianti, essi dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. 6/12

7 Nell ambito degli incaricati dei servizi, saranno designati, con l atto di nomina, almeno due preposti alla custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale ed agli armadi per la conservazione delle videocassette. Art. 9 - Accesso al sistema di videosorveglianza e parole chiave L accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati nei termini previsti dal presente regolamento. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati dei servizi, previa comunicazione scritta al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria password. CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 10 Modalità di raccolta I dati personali oggetto di trattamento sono: - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.4; - raccolti in modo pertinente, completo ma non eccedente rispetto alle necessità ad alle finalità istituzionali del Comune di Palau; - trattati in modo lecito e secondo correttezza; - conservati ordinariamente per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel qual caso possono venire bloccati. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Le telecamere potranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale ovvero in bianco/nero in caso contrario o qualora ciò sia ritenuto più funzionale rispetto alla specifica finalità della videosorveglianza in quel luogo/tempo. Ordinariamente non saranno effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone. I segnali video delle unità di ripresa saranno memorizzati, in modalità criptata, su una memoria flash (tempo medio di memorizzazione pari ad ore 48/72 a capienza memoria), direttamente dentro la telecamera ed inviati contemporaneamente, in modalità criptata, ad un server sito presso il Comune di Palau al quale è collegato, in modalità criptata e protetta, il client/postazione video. Solo presso la sede della Polizia Municipale le immagini potranno essere visualizzate su monitor, registrate per la conservazione ordinaria su di un apposito server per il giorno della ripresa ed i sette successivi per poi essere automaticamente cancellate o soprascritte, fatta eccezione per quelle che sia necessario bloccare a seguito di specifico atto del responsabile del trattamento dei dati personali, atto nel quale è puntualmente individuata la finalità di tale blocco, la telecamera, la data e l ora di inizio e fine registrazione nonché i tempi presunti di tale conservazione. 7/12

8 Art Obblighi degli incaricati L utilizzo del brandeggio o della zummatura da parte degli incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento. L impiego delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto avviene nei luoghi pubblici; non è invece ammesso nelle proprietà private, salvo in flagranza di reato od a seguito di specifico atto dell Autorità Giudiziaria. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione ordinaria di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all art. 4; in ogni caso la visione delle registrazioni è effettuata a seguito di specifica autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che, se del caso, l avvio degli eventuali procedimenti penali. Art. 12 Informativa ai cittadini Il Comune di Palau, in ottemperanza a quanto disposto dall art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dovrà affiggere un adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze ove sono posizionate le telecamere, contenente l'immagine di una <<telecamera>> e la scritta <<AREA VIDEOSORVEGLIATA>> nonché, in caratteri più ridotti, la dicitura <<La registrazione e effettuata dal Comando Polizia Municipale per fini di sicurezza>>, ed ancora la didascalia <<Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003)>>. Art Diritto dell interessato In relazione al trattamento di suoi dati personali raccolti dall impianto di videosorveglianza l interessato, a seguito della presentazione di un apposita istanza scritta motivata, circostanziata nello spazio e nel tempo, ha diritto: - di sapere se nella banca dati sono trattati dati personali che possono riguardarlo direttamente; - di sapere chi è il titolare e chi il responsabile di tale trattamento; - di sapere per quali finalità tali dati sono stati trattati. L istanza non può essere reiterata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno centottanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l esistenza di giustificati motivi. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica; le risposte, invece, dovranno dare garanzia di essere consegnate al diretto interessato ovvero al delegato o chi ne ha procura. L interessato può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti le finalità della raccolta, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile senza inficiare le finalità istituzionali della stessa. 8/12

9 L interessato può richiedere in tutto o in parte, per motivi legittimi, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano. Nel caso di mancata risposta, ovvero di esito negativo alle istanze previste dal presente articolo, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Art. 14 Sicurezza dei dati I dati personali trattati ai sensi del presente regolamento sono custoditi con riferimento alle misure minime previste dagli articoli 33 e 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, escluso il punto h, nonché dal relativo disciplinare tecnico (allegato B al citato Decreto Legislativo). La collocazione dei server di registrazione deve comunque impedire la rimozione, da parte di persone non autorizzate, dei dischi rigidi o di altri supporti di registrazione su cui sono memorizzate le immagini. Art. 15 Cessazione del trattamento dei dati Qualora non sia più necessaria la conservazione dei dati personali trattati ai sensi del presente regolamento gli stessi devono essere distrutti salvo diversa esplicita previsione contenuta nell atto in cui si dispone la cessazione del trattamento degli stessi. Art. 16 Limiti alla utilizzabilità di dati personali La materia è compiutamente disciplinata dall art.14 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Art. 17 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali La materia è compiutamente disciplinata dall art.15 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Art. 18 Comunicazione La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Palau a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento; detta comunicazione potrà avvenire solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all art.19 comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: detta comunicazione potrà avvenire solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per 9/12

10 iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. E in ogni caso fatta salva la comunicazione, a seguito di formale e motivata richiesta, alle forze di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché all autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati nonché, ai sensi dell art.58 comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, di difesa o di sicurezza dello Stato; detta comunicazione potrà avvenire comunque solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta, ovvero di iniziativa del Comandante della Polizia Municipale se del caso. Per l istanza di cui al comma precedente potrà essere richiesto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, comprensivi dei costi del personale, determinato dalla Giunta Comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il responsabile del trattamento dei dati personali potrà, comunque, richiedere ai soggetti individuati al quarto comma, di fornire idoneo supporto informatico per la conservazione delle registrazioni o la comunicazione delle stesse. Le videoregistrazioni di cui al presente regolamento sono da considerarsi, se del caso, una opportunità per i soggetti pubblici che vi possono avere accesso, compresi quelli individuati al comma 4, ma non creano in capo al Comune di Palau nessun obbligo di ripresa, registrazione e conservazione, nonché danno in caso di omissione volontaria od accidentale della stessa. CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZINALE Art. 19 Tutela Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall art. 97 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6. CAPO V MODIFICHE Art. 20 Modifiche regolamentari I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere esplicitamente recepiti senza ritardo. 10/12

11 CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, con riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n.241, è tenuto a disposizione del pubblico presso la centrale radio operativa del Comando di Polizia Municipale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Palau. Art. 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali. 11/12

12 ALLEGATO A UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI PALAU 1) PIAZZA POPOLI D EUROPA 2) INGRESSO POLIZIA MUNICIPALE 3) PORTO TURISTICO-PONTILE C 4) PORTO TURISTICO-PONTILE A 5) PORTO TURISTICO-PONTILE G 6) PORTO COMMERCIALE 7) PIAZZALE DIREZIONE PORTO TURISTICO 8) AREA GIOCHI 9) PIAZZA FRESI 10) INGRESSO SCUOLA MEDIA 11) INGRESSO CIMITERO 12) VIA DELLE GINESTRE 13) MONTIGGIA 14) INGRESSO SCUOLA MATERNA 15) CORTILE SCUOLA ELEMENTARE 16) PASSAGGIO A LIVELLO SS133 17) CURVONE VIA CAPO D ORSO 18) CASA DI RIPOSO 19) ITCG LATO EST 20) ITCG LATO OVEST 21) BELVEDERE BARAGGE 22) BELVEDERE SP123 23) BELVEDERE SP123 24) INGRESSO STRADA SCIUMARA 25) USCITA PASSAGGIO A LIVELLO SS133 26) ENTRATA PASSAGGIO A LIVELLO SS133 27)USCITA STRADA SCIUMARA 28)SP121 DIREZIONE CAPO D ORSO 29)SP121 DIREZIONE PALAU 30)INCROCIO SP121 31)INCROCIO VIA DEL FARO 12/12

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