Note esplicative TC 8 e 9

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Note esplicative TC 8 e 9"

Transcript

1 A F F I N C H É L A T T O C R E A T I V O O T T E N G A I L G I U S T O R I C O N O S C I M E N T O ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale, cooperativa Note esplicative dal 1 gennaio 2012 Note esplicative Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9

2 Sommario Sommario Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9 2

3 1 Scopo e significato delle Tariffe comuni 8 e 9 La legge svizzera sul diritto d autore (d ora in poi LDA) consente la riproduzione e la memorizzazione elettronica di opere protette dal diritto d autore per esempio estratti di libri, opuscoli, giornali o riviste, opere scientifiche, normative ecc. in aziende, imprese, scuole, biblioteche, amministrazioni e così via. Per tali utilizzi i titolari dei relativi diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un indennità, che però non possono riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di gestione in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto tale autorizzazione dall Istituto federale della proprietà intellettuale. Le indennità fatte valere da ProLitteris sono fissate nelle Tariffe comuni 8 e 9. Queste tariffe sono state prima negoziate con le principali organizzazioni di utenti (Unione svizzera delle arti e mestieri, Federazione degli utenti dei diritti d autore e dei diritti affini/dun, economiesuisse, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione/cdpe, Associazione svizzera dei banchieri, amministrazione federale ecc.), poi sottoposte al sorvegliante dei prezzi e infine esaminate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d autore e dei diritti affini, che ne ha verificato l adeguatezza e le ha approvate. 2 Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 La Tariffa comune 8 (d ora in poi TC 8) riguarda l allestimento di riproduzioni su carta, per mezzo di apposite apparecchiature (fotocopiatrici, telefax, apparecchi multifunzionali, stampanti ecc.), a partire da un originale cartaceo o digitale. La Tariffa comune 9 (d ora in poi TC 9) disciplina invece la riproduzione e diffusione in forma digitale su reti telematiche interne mediante dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, monitor, scanner o simili). Sono considerate riproduzioni, in particolare, la memorizzazione e la diffusione di dati su terminali. I dati (per esempio parti di un libro, di un giornale o di una rivista) possono essere stati prelevati e inseriti nella rete telematica interna (Intranet) mediante scanner o simili o direttamente da Internet, da allegati di o da supporti dati già esistenti (CD, CD-R, DVD-R ecc.). Le Tariffe comuni 8 e 9 descrivono il campo di applicazione, le condizioni e le indennità da versare per la riproduzione e diffusione. Oltre agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria come 3

4 da art. 19 e 20 LDA, esse si applicano anche a utilizzi ulteriori esulanti da quest ambito e la cui gestione non sottostà alla sorveglianza della Confederazione (per esempio alla riproduzione di opere delle arti figurative, di fotografie o di spartiti). Gli utilizzi disciplinati dalle Tariffe comuni 8 e 9 concernono il cosiddetto uso privato. Per «uso privato» si intende l utilizzo di opere protette dal diritto d autore per insegnamento in aula da parte di docenti e per documentazione o informazione interna in aziende, amministrazioni pubbliche, biblioteche, istituti, commissioni ed enti analoghi. Entrambe le Tariffe consentono solo la riproduzione parziale di opere protette dal diritto d autore. Sono considerate opere protette dal diritto d autore testi, illustrazioni, fotografie e spartiti, per lo più contenuti in libri (opere letterarie, libri tecnici o di saggistica, opere scientifiche), opuscoli, giornali e riviste. La TC 9 disciplina inoltre l utilizzo parziale di opere musicali o teatrali e di film. Le opere non vengono più protette dal diritto d autore quando le loro autrici o i loro autori sono deceduti da oltre 70 anni. 3 Utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni 8 e 9 Le Tariffe comuni 8 e 9 non disciplinano i seguenti utilizzi. In nessun caso è ammessa la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d opera disponibili in commercio (libri, riviste, giornali, spartiti ecc.), e allo stesso modo la TC 9 vieta la riproduzione di interi CD musicali, film ecc. Fa eccezione quanto previsto dalla TC 9 III alla cifra 6.3, per cui le scuole possono utilizzare intere trasmissioni radiofoniche o televisive (vedi sotto, punto 16). Non è ammessa la riproduzione di opere e prestazioni protette al di fuori dell uso privato, in particolare in Internet, su analoghe reti telematiche per utenti esterni non facenti parte del personale o per scopi diversi dalla documentazione o informazione interna. Ciò significa che per memorizzare e mettere a disposizione opere protette in Internet, ad esempio nella homepage di un utente, occorre ottenere l espresso consenso del titolare dei diritti (autore, casa editrice, produttore). Non sono ammessi modifiche o adattamenti di opere e prestazioni protette. La TC 8 si limita ai territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, quindi con consente di inviare opere riprodotte dalla Svizzera all estero né di inviare riproduzioni effettuate all estero. Lo stesso vale per tutte le TC 9 in Svizzera e per la TC 9 III nel Principato del Liechtenstein. I diritti per tutti questi utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni vanno richiesti direttamente ai loro titolari. 4

5 4 Basi giuridiche delle Tariffe comuni 8 e 9 La legge sul diritto d autore in vigore in Svizzera dal 1 luglio 1993 consente, entro certi limiti, sia la riproduzione sia la memorizzazione e la diffusione di copie digitali in una rete telematica interna (Intranet). Ai sensi dell art. 19 LDA la riproduzione parziale di opere protette dal diritto d autore e pubblicate è ammessa senza particolare autorizzazione dei titolari dei relativi diritti nell ambito dell uso privato e per documentazione o informazione interna in aziende, istituti, commissioni ed enti analoghi. Per tali utilizzi i titolari dei diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un indennità (art. 20 LDA), che però non possono riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di gestione in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto tale autorizzazione dall Istituto federale della proprietà intellettuale Le indennità previste dalle Tariffe comuni 8 e 9 sono state negoziate fra Pro- Litteris e le principali federazioni (economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, DUN, CDPE ecc.), allo scopo di stabilire una tariffa unitaria, e sono state approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d autore e dei diritti di protezione affini. Le Tariffe comuni hanno carattere vincolante per i tribunali (art. 59 LDA). La TC 8 è in vigore dal 1995, la TC 9 dal 2004; per entrambe l ultima revisione subita ha effetto dal 1 gennaio Vedi anche il testo «Modifiche nelle TC 8 e 9 dal 1 gennaio 2012» Le indennità riscosse da ProLitteris vengono distribuite alle autrici e agli autori delle opere in base alle norme particolareggiate dell apposito regolamento di ProLitteris, che dev essere approvato dall Istituto federale della proprietà intellettuale. Per l utilizzo delle loro opere vengono così indennizzati circa titolari di diritti, fra cui scrittori, esponenti delle arti figurative, fotografi, giornalisti e case editrici. 5 Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 nel Principato del Liechtenstein 5.1 Riproduzioni su carta (TC 8) La legge sul diritto d autore in vigore nel Principato del Liechtenstein permette anch essa entro certi limiti e contro adeguato compenso la riproduzione di opere a fini didattici o per documentazione e informazione interna in aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi (art. 22c, cosiddetti «utilizzi privilegiati di opere» in relazione all art. 23). L organo competente (Amt für Handel und Transport) ha autorizzato ProLitteris a riscuotere nel Principato del Liechtenstein le relative indennità, ai sensi delle TC 8 I, II, III, IV, V e VI. 5

6 In materia di TC 8 (riproduzioni su carta), le considerazioni di queste note esplicative valgono anche per gli utilizzi nel Principato del Liechtenstein. 5.2 Riproduzioni digitali (TC 9) Poiché la legge sul diritto d autore in vigore nel Principato del Liechtenstein permette unicamente riproduzioni digitali a scopi didattici (art. 22d), in materia di TC 9 le uniche considerazioni di queste note esplicative applicabili al Liechtenstein sono quelle sulla TC 9 III (vedi sotto, punto 16). ProLitteris nel Liechtenstein non riscuote indennità ai sensi delle TC 9, I, II, V e VI. 5.3 Concessione Con delibera del 27 giugno 2007 l Amt für Handel und Transport ha assegnato a ProLitteris una concessione per la tutela dei diritti d autore nel territorio del Principato. Le tariffe autorizzate sono quelle vigenti all atto della concessione. L autorizzazione vale per il periodo di validità di ogni tariffa, ma al massimo per la durata della concessione. All atto della nuova concessione le tariffe vengono prorogate automaticamente fino alla scadenza del periodo ordinario di validità. 6 Rapporto fra TC 9 e TC 8 La TC 9 completa la TC 8. Quasi il 90% di tutte le opere e prestazioni utilizzate in reti telematiche interne sono testi e immagini, che rientrano pertanto anche nella TC 8. Gli utenti di entrambe le tariffe sono sostanzialmente gli stessi. Per questo motivo le strutture di base della TC 8 sono state riprese nelle singole tariffe parziali della TC 9. Nella TC 9 non occorre un tariffario a parte per copisterie e servizi di reprografia. Anche per calcolare le aliquote d indennizzo della TC 9 ci si basa sulla TC 8: le indennità della TC 9 si ottengono moltiplicando quelle della TC 8 per un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 2013). Fanno eccezione le scuole dell obbligo e il livello terziario, ove si applica un moltiplicatore di 0,3 o rispettivamente di 0,35 (ma 0,4 dal 1 gennaio 2014). 7 Iter della fatturazione Gli utenti sono tenuti a fornire a ProLitteris i dati necessari per la fatturazione (numero di collaboratori, numero totale di copie allestite in un anno, rassegne stampa cartacee ed elettroniche, settore di appartenenza, offerte formative per esterni, indirizzo). Le modifiche di tali dati vanno comunicate a ProLitteris ogni anno per iscritto. ProLitteris può utilizzare le basi di calcolo anche per gli anni successivi (vedi sotto, punto 7a). Al fine di ridurre l onere amministrativo sia per gli utenti sia per ProLitteris, le fatture per la TC 8 vengono emesse simultaneamente a quelle per la TC 9. 6

7 a) Fatturazione senza modulo di rilevamento Nel sistema d indennizzo forfettario delle TC 8 V e VI o delle TC 9 V e VI (conteggio in funzione del numero di collaboratori), agli utenti non viene inviato ogni anno un modulo di rilevamento. Per la fatturazione relativa all anno in corso, ProLitteris si basa invece sui dati comunicati dall utente negli anni precedenti o, in caso di mancata notifica, sulle proprie stime. b) Fatturazione con modulo di rilevamento In amministrazioni pubbliche, biblioteche, copisterie/servizi di reprografia e grandi aziende (che non hanno stipulato un contratto quinquennale), così come nelle scuole al cui conteggio non provvede la CDPE, i dati necessari per la fatturazione vanno comunicati a ProLitteris su un modulo di rilevamento. Anche le ditte i cui dati non sono noti a ProLitteris vengono invitate a comunicarle i dati necessari mediante un modulo di rilevamento. Se anche dopo un richiamo in tal senso i dati non le sono comunicati entro il termine stabilito, ProLitteris procede a stimarli ed emette la fattura in base alle sue stime. Le Tariffe comuni 8 e 9 autorizzano ProLitteris, in tal caso, a fatturare per spese amministrative un supplemento pari al 10% dell indennità dovuta, ma comunque di almeno CHF 100. per tariffa e per anno. Ove la fattura emessa in base alle stime non venga contestata dall utente entro 30 giorni dalla notifica, tale fattura è considerata approvata; ciò vale, in particolare, anche nell eventualità che in seguito l utente risulti non disporre di una fotocopiatrice. 7

8 Iter: 1. ProLitteris invia all utente una lettera con modulo di rilevamento, chiedendogli di segnalare entro 30 giorni numero di collaboratori, numero totale di copie allestite, rassegne stampa cartacee ed elettroniche, offerte formative, settore di appartenenza e indirizzo. L utente non L utente segnala i Fatturazione reagisce dati richiesti in base ai dati dell u tente 2. L utente riceve per raccomandata una lettera di richiamo con l avviso che i dati richiesti, se non segnalati entro 20 giorni, potranno venire stimati da ProLitteris. L utente non L utente segnala i Fatturazione reagisce dati richiesti in base ai dati dell u tente 3. ProLitteris stima i dati necessari alla fatturazione e per lettera raccomandata li comunica all utente, che entro 30 giorni ha la possibilità di correggerli. L utente non L utente corregge i Fatturazione in reagisce entro dati stimati base ai dati 30 giorni dell u tente, con upplemento per spese amministrative aggiuntive 4. ProLitteris emette la fattura in base alle sue stime, ma con un supplemento per spese amministrative aggiuntive. L utente non L utente corregge i Non viene emessa reagisce dati stimati una nuova fattura, ma dei dati corretti si terrà La base di calcolo e le conto l anno fatture emesse su tale successivo. base sono considerate approvate. 8

9 8 Protezione dei dati Ai sensi dell art. 51 LDA gli utenti (aziende, scuole, amministrazioni pubbliche ecc.) devono fornire a ProLitteris le informazioni determinanti per l applicazione delle tariffe. Per poter fungere da organo d incasso, ProLitteris deve conoscere l indirizzo, i dati sulla tariffa di categoria (settore di appartenenza), il numero degli impiegati o collaboratori e, se l utente è una scuola, il numero degli allievi. A seconda della singola tariffa parziale, ProLitteris necessita di ulteriori informazioni; per le tariffe parziali 8 V e VI nonché 9 V e VI, occorre segnalare il settore di appartenenza ed eventualmente il numero totale delle copie effettuate l anno prima. Per individuare gli indirizzi si ricorre a registri o pubblicazioni di pubblico dominio e a società di direct marketing. ProLitteris è tenuta al segreto commerciale (art. 51 LDA), utilizza i dati citati solo per riscuotere le indennità tariffarie, non li inoltra a terzi e non dispone di altri dati. In certi casi ProLitteris rileva dati che vengono utilizzati non solo per riscuotere le indennità in base alle ma anche per altre Tariffe comuni. Qualora dati dell utente siano trasmessi a un altra società svizzera di gestione dei diritti d autore, la cosa viene segnalata nei documenti (moduli di rilevamento) che vengono compilati dall utente. 9 Adesione a ProLitteris Chi ha creato opere già pubblicate e protette dal diritto d autore o chi pubblica opere in qualità di editore può diventare socio o committente di ProLitteris. L adesione (per i soci) e il mandato (per i committenti) sono gratuiti. Le indennità per fotocopie e per l utilizzo di opere in reti telematiche interne sono versabili solo a chi ha stipulato un contratto di adesione o di mandato con ProLitteris. Soci o committenti segnalano annualmente a ProLitteris le opere di nuova creazione o edizione, mediante l apposito sistema elettronico (via Internet) o utilizzando appositi moduli. Le indennità vengono corrisposte ad autrici, autori e case editrici a ogni fine d anno. 10 Obiezione secondo cui quasi nessun materiale protetto dal diritto d autore viene riprodotto dall utente o memorizzato su una sua rete telematica interna e diffuso all interno L obiezione per cui nulla o quasi nulla di protetto dal diritto d autore viene fotocopiato dall utente non può essere presa in considerazione, e lo stesso vale qualora nulla o quasi nulla di protetto venga memorizzato e diffuso nella sua rete telematica interna. Al riguardo il Tribunale federale svizzero ha spiegato, in una sentenza del 10 febbraio 1999, come qualche utente non si renda più nemmeno conto che già copiando un testo o un immagine da un giornale, da una rivista o da un libro si ledono i diritti degli autori. Poiché un azienda al passo coi tempi non 9

10 può più prescindere da tali utilizzi di opere, è evidente che con ciò consapevolmente o no si riproducono in misura non indifferente opere protette dal diritto d autore. Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che qualunque azienda disponga di un apparecchio idoneo alla riproduzione e rientri nella tariffa forfettaria è tenuta a versare indennità, a prescindere dal numero delle copie effettivamente allestite di opere protette dal diritto d autore; ciò vale anche nel caso in cui, nell arco di un intero anno, di tali opere non venga effettuata neppure una singola copia (DTF 125 III, p. 141; vedi In base a queste spiegazioni, fatte in relazione alla TC 8, anche qualunque utente disponga di una rete telematica interna e rientri nell obbligo tariffario di cui alla TC 9 è tenuto in ogni caso a versare indennità, a prescindere dal numero effettivo delle opere protette dal diritto d autore che vengono memorizzate o diffuse in tale rete. 11 Obiezione secondo cui l utente non dispone di apparecchi idonei alla riproduzione o di rete telematica interna Ai sensi della TC 8 l indennità non è dovuta se nella sede dell utente (uffici, corridoi) non sono presenti apparecchi idonei alla riproduzione (fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, stampanti di computer, fax ecc.). Per analogia, anche ai sensi della TC 9 l indennità non è dovuta se non esiste alcuna rete telematica atta alla produzione e diffusione di copie digitali. L utente deve far pervenire a ProLitteris una dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione va presentata sul modulo apposito, cui va allegato se esiste un estratto aggiornato del registro di commercio. I moduli vanno richiesti direttamente a ProLitteris per telefono ( , nei giorni feriali dalle 9 alle 12) o per (reprografie@prolitteris.ch), o sono scaricabili dal suo sito ProLitteris esamina le dichiarazioni sui moduli e se del caso può annullare fatture già emesse, purché non si basino su una stima già considerata approvata (vedi sopra, punto 7). 10

11 12 Industria generale e manifatturiera (TC 8 V e 9 V) e settore dei servizi (TC 8 VI e 9 VI) 12.1 Sistema di indennizzo forfettario Nell intento di ridurre al minimo il dispendio amministrativo a carico di tutti gli interessati, è stato concordato un sistema di indennità forfettarie basato sull effettivo del personale aziendale. Per la fattura dell anno in corso è determinante il numero di impiegati al 31 dicembre dell anno precedente. Per «numero di impiegati» si intende l effettivo delle persone attive in un azienda, espresso in equivalenti a tempo pieno («percentuali d impiego»). Nell indicarlo non va preso in considerazione solo il personale che ha ac cesso ad apparecchi di riproduzione o a una rete telematica interna (Intranet) o che realizza effettivamente riproduzioni o visualizza copie digitali in tale rete, bensì l intero organico, ossia il totale generale dei collaboratori in percentuali d impiego. Tale disposizione è stata confermata dal Tribunale d appello zurighese. Va considerato nell organico anche il titolare o la titolare operante nella propria ditta; per ogni apprendista la percentuale d impiego da calcolare è pari a 60. Qualora l obbligo di versare indennità sussista già a partire da un solo collaboratore, l indennità è dovuta comunque a prescindere dal fatto che questa persona lavori a tempo parziale oppure a tempo pieno. Nell ambito dei singoli scaglioni tariffari (per esempio 1 impiegato e 2 5 impiegati) le percentuali d impiego vanno arrotondate per difetto o per eccesso in base alle regole matematiche di arrotondamento: per esempio si arrotondano al 100% le percentuali d impiego comprese fra 110 e 150, al 200% quelle comprese fra 160 e 190. In certi settori l obbligo di versare indennità scatta solo a partire da un certo numero di collaboratori; nel verificare se l obbligo tariffario sussista oppure no, anche qui valgono le regole matematiche di arrotondamento. Nel commercio al dettaglio, per esempio, il limite minimo è fissato a 5 collaboratori, quindi una ditta di commercio al dettaglio che non superi le 450 percentuali d impiego non è tenuta a versare indennità anche se il totale di 450 è formato, per esempio, da 6 impiegati operanti a tempo parziale; l indennità è dovuta, viceversa, quando le percentuali d impiego risultano almeno

12 Esempi Numero TC 8 TC 9 Totale di calcolo di colla- in CHF in CHF in CHF boratori (TC 8 + TC 9) per il dal per il dal Edilizia (TC 8 V e 9 V, cifra 6.3.9) Commercio al dettaglio (TC 8 VI e 9 VI, cifra ) Altri servizi TC 8 VI, cifra TC 9 VI, cifra Sistema di indennizzo individuale Le aziende con numero di collaboratori superiore al tetto fissato per il ris pettivo settore, che può essere di 99, 199, 499, 699 e 999 unità, non rientrano nel sistema di indennizzo forfettario. In questi casi le TC 8 V e VI, così come le TC 9 V e VI, prevedono un conteggio individuale basato sul numero delle riproduzioni. ProLitteris può, nell ambito di controlli a campione sulle aziende, chiedere di visionare i conteggi dei fornitori di dispositivi (come la Xerox) concernenti il numero delle copie allestite l anno precedente sui relativi apparecchi. Ciò vale anche nel caso in cui un azienda indichi per le riproduzioni effettuate una quantità notevolmente diversa rispetto alla media del settore. Indennità per riproduzioni cartacee (fotocopie ecc.) Le aziende che conteggiano in base a queste tariffe devono segnalare a ProLitteris il numero delle riproduzioni su carta a partire da fonti digitali o da originali cartacei allestite nell anno precedente, ossia il «numero totale delle copie» (NTC). Sulla quota di copie protetta dal diritto d autore è prevista un indennità di CHF La quota protetta (coefficiente di settore) corrisponde, a seconda del settore, all 1 2% del totale delle copie. Se per esempio un azienda allestisce in totale tre milioni di copie, l indennità annua prevista per un coefficiente di settore dell 1,5% ammonta a CHF : (NTC) x 1,5% x CHF = CHF

13 Indennità per copie digitali nella rete telematica interna dell azienda Ai sensi delle TC 9 V e VI le indennità vengono calcolate moltiplicando l importo dovuto in base alla TC 8 per un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 1 gennaio 2013). Per un azienda che in base al totale dichiarato delle sue copie deve versare un indennità di CHF ai fini della TC 8, l importo addizionale da versare per le copie digitali effettuate nella rete telematica interna risulta di CHF (ma di a partire dal 1 gennaio 2013): CHF x 0.45 (0.5)= CHF (787.50) 12.3 Definizione di «azienda» e imprese con più persone giuridiche indipendenti Il termine «azienda», stando alla sentenza pronunciata dal Tribunale d appello zurighese, va inteso in senso lato. Nella vertenza sottoposta al loro giudizio, i giudici sono giunti alla conclusione che «all insegna di un ottica economica, si è in presenza di una cerchia interna anche quando fra i singoli appartenenti all azienda vi sia una distanza spaziale». Se un impresa comprende più persone giuridiche indipendenti che però desiderano ricevere un conteggio comune unico, va chiarito di volta in volta, in base al numero di collaboratori, se alcune di queste ditte rientrano ancora nel sistema di indennizzo forfettario o se invece sono già assoggettate al regime di indennizzo individuale. In tal senso a ProLitteris vanno segnalati l indirizzo e il numero di collaboratori delle singole ditte implicate nel conteggio unico attraverso la stessa impresa. Esiste la possibilità di stipulare un contratto per l intero quinquennio di validità della tariffa, sulla base dei dati concernenti l anno in corso; in tal caso l importo della fattura viene maggiorato del 10 15% Attività accessoria come servizio di documentazione o di sorveglianza dei media Se un azienda (nel senso della TC 8 V o VI e della TC 9 V o VI) opera anche in veste di servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, tale attività va assoggettata in forma separata alla cifra delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2 delle TC 8 VI e 9 VI) Classificazione in settori Per motivi di pari trattamento la decisione definitiva sul settore in cui classificare un azienda spetta a ProLitteris. 13

14 13 Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni (TC 8 IV) La TC 8 IV si riferisce a copisterie e ditte di reprografia che in veste di terzi allestiscano per la clientela riproduzioni a pagamento su propri apparecchi e/o mettano a disposizione della clientela attrezzature idonee ad allestire riproduzioni. Per «riproduzione» si intende la produzione di copie a colore o in bianco e nero di opere protette e pubblicate, o di parti di esse, su carta, materiali sintetici o altri supporti, per mezzo di fotocopiatrici o simili (apparecchi multifunzionali, macchine docutech). L ammontare dell indennità dipende dalla prestazione degli apparecchi e dalla quota protetta delle opere copiate: Gruppo Copie al minuto Quota Indennità protetta annua TC 8 per apparecchio A % 200. B % 400. C % 530. D da % 870. Le copisterie e ditte di reprografia sono tenute a notificare a ProLitteris i dati necessari sul numero di apparecchi disponibili nella loro azienda, suddivisi per tipologia. Determinante è l effettivo degli apparecchi al 31 dicembre dell anno precedente. Le ditte affiliate a Copyprint Suisse possono, se lo desiderano, far riscuotere l indennità da questa organizzazione, che per tale attività di riscossione riceverà uno sconto associativo. Poiché per copisterie e ditte di reprografia non esistono utilizzi rientranti nell ambito della TC 9, non esiste neppure una TC 9 IV. Attività accessoria come servizio di copisteria o reprografia Se un azienda (nel senso delle : per esempio una tipografia) affianca alla propria attività principale anche servizi di copisteria o reprografia, tale attività accessoria va assoggettata in forma aggiuntiva e separata alla TC 8 IV (vedi TC 8 VI, cifra 6.2.1, cpv. 3). 14

15 14 Scuole (TC 8 III e 9 III) Le Tariffe comuni 8 e 9 valgono per tutte le scuole pubbliche e private. L indennità consiste in un forfait per allievo, a seconda del livello scolastico, e tiene già conto della riduzione del 35% prevista per le scuole. Il forfait copre l allestimento di riproduzioni eseguite da personale docente o allievi per le lezioni in classe e quelle effettuate dall amministrazione scolastica per uso interno. Mentre la TC 8 riguarda le fotocopiatrici e apparecchi simili ubicati nell area scolastica, nella TC 9 rientra la rete telematica interna della scuola. Anche nelle scuole, in base alle, le opere protette sono riproducibili in forma soltanto parziale Formazione abilitante a professioni Per la formazione abilitante a professioni valgono le seguenti aliquote: Livello Indennità Indennità Indennità totale scolastico in CHF in CHF in CHF per la TC 8 per la TC 9 TC 8 + TC dal dal Scuole obbligatorie (scuole materne escluse) Livello secondario II a tempo pieno a tempo parziale Livello terziario scuole specializzate superiori scuole universitarie di musica scuole universitarie professionali università, Politecnici, federali programmi formativi di altre istituzioni con sede in Svizzera A tempo parziale scuole specializzate superiori scuole universitarie professionali 15

16 La realizzazione di nuovo materiale didattico da parte di insegnanti non rientra nell autorizzazione legale. Non è quindi consentito che tutti gli insegnanti di una scuola utilizzino gli stessi documenti copiati o scansionati da diversi supporti didattici, perché ciò equivarrebbe di fatto a utilizzare un supporto didattico pubblicato. Le indennità dovute dalla scuola si calcolano in base al livello scolastico (scuole obbligatorie, livello secondario II, livello terziario) e al numero di allievi. Per il conteggio dell anno in corso valgono i dati dell anno precedente. L indennità dovuta da una scuola con 50 allievi di livello secondario II (a tempo pieno) e 30 allievi del livello terziario «scuola specializzata superiore» (a tempo pieno) si calcolano come segue: TC 8 TC 9 50 x CHF 4.60 = CHF x CHF 1.61 = CHF x CHF 8.00 = CHF x CHF 2.80 = CHF x CHF 3.20 = CHF 96.00* *(dal ) Totale = CHF Totale = CHF Totale = CHF * *(dal ) L indennità totale (per TC 8 e TC 9) ammonta quindi a CHF , ma a CHF dal 1 gennaio Nell ambito delle scuole obbligatorie e del livello secondario II, in base alla TC 8 rientrano nelle indennità annue per allievo anche le indennità per le scuole di musica. Ciò non vale per la TC 9. Dal 1 gennaio 2012 per le scuole universitarie di musica è prevista un aliquota a parte Formazione continua Nell ambito della formazione continua si fa distinzione fra livello terziario e formazione continua d altro tipo. Nel livello terziario le indennità annue ammontano a: CHF 5.00 (TC 8) e CHF 2.00 (TC 9) per ogni partecipante a un programma MAS (Master of Advanced Studies) CHF 3.00 (TC 8) e CHF 1.20 (TC 9) per ogni partecipante a un programma DAS (Diploma od Advanced Studies) CHF 2.00 (TC 8) e CHF 0.80 (TC 9) per ogni partecipante a un corso CAS (Certificate of Advanced Studies) 16

17 La formazione continua d altro tipo riguarda scuole che offrono una formazione continua generale o orientata alla professione. Per ogni corso l indennità si calcola come segue: TC 8 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 4.25 : 1200 TC 9 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 1.49 : 1200 Per ogni singolo corso si moltiplica il numero di partecipanti per la durata in ore, poi si sommano i risultati di tutti i corsi Utilizzi di intere trasmissioni radiofoniche o televisive La TC 9 III (cifra 6.3) disciplina l utilizzo di intere trasmissioni radiofoniche o televisive da parte delle scuole, comprendente sia la riproduzione di intere trasmissioni prese unicamente dalla radio o dalla televisione sia la loro messa gratuita a disposizione di utenti autorizzati su una piattaforma protetta da password, inclusi la consultazione e il download di singole trasmissioni a partire da una rete interna scolastica. A gestire la piattaforma è nanoo.tv. Dal 2012 l indennità per questo utilizzo eventuale è calcolata come supplemento forfettario del 25% sull importo corrispondente in base alla TC 9 III. L eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. In materia di formazione abilitante a professioni la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) incassa le indennità per tutte le scuole pubbliche cantonali o comunali e per alcuni altri istituti designati dalla stessa CDPE, versandole successivamente a ProLitteris. A ricevere una fattura direttamente da ProLitteris, perciò, sono solo scuole di tipo privato. 15 Biblioteche (TC 8 II e 9 II) Forfait per l utilizzo interno da parte del personale Le biblioteche devono versare un importo forfettario, sia per l allestimento di riproduzioni cartacee sia per l utilizzo di riproduzioni digitali nella rete telematica interna (Intranet) a scopo di documentazione e informazione interna del personale. Il forfait, che varia in funzione del numero di impiegati, non va versato nel caso di biblioteche con meno di 2 collaboratori a tempo pieno (calcolati in percentuali d impiego). 17

18 Indennità separata per riproduzioni allestite dagli utenti della biblioteca Se per i propri utenti una biblioteca compie riproduzioni (o mette a loro disposizione apparecchi per l allestimento di riproduzioni), queste attività costituiscono utilizzi che rientrano nell ambito della TC 8 o della TC 9 e che vanno indennizzati a parte, in base alle formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): totale introiti x CHF Indennità per copie elettroniche (TC 9):numero di pagine di documento utilizzate x 0.70 x CHF Per la fatturazione dell anno in corso valgono i dati dell anno precedente. L eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. Se una biblioteca opera anche come servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, queste attività vanno indennizzate a parte come da cifra delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2 delle stesse tariffe). 16 Amministrazioni pubbliche (TC 8 I e 9 I) 16.1 Amministrazione della Confederazione, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, città di Losanna, Berna, Ginevra, Winterthur e Zurigo Le indennità per queste amministrazioni si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.01 x CHF Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal ) 16.2 Amministrazioni cantonali/apparato giudiziario cantonale Le indennità per i cantoni e per il loro apparato giudiziario si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): 81 copie x numero di abitanti x 0.01 x CHF Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal ) Le indennità dovute dai cantoni e dal loro apparato giudiziario in base alle TC 8 I e 9 I vengono riscosse dalla Conferenza dei cancellieri di Stato. 18

19 16.3 Apparato giudiziario della Confederazione Le indennità per l apparato giudiziario della Confederazione si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.02 x CHF Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal ) 16.4 Amministrazioni di altre città e comuni Città e comuni versano un forfait in funzione del numero di abitanti: Numero di Indennità Indennità Indennità totale abitanti in CHF in CHF in CHF TC 8 TC 9 GT 8 + GT 9 per il dal per il dal Le indennità della TC 9 aumentano a partire dal 1 gennaio Le indennità annue calcolate all inizio del periodo tariffario ( ) per città, amministrazione della Confederazione, Tribunale federale svizzero, Tribunale federale delle assicurazioni, Istituto nazionale svizzero d assicurazione contro gli infortuni, amministrazioni cantonali e apparato giudiziario cantonale valgono per l intero periodo tariffario; il numero totale delle copie non viene quindi rilevato ogni anno. Le indennità dovute da città e comuni svizzeri in base alle TC 8 I e 9 I vengono riscosse dalla federazione DUN, che le inoltra a ProLitteris. L eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. 19

20 17 Rassegne stampa interne (cartacee ed elettroniche) L utente che produca una rassegna stampa interna è tenuto a comunicare a ProLitteris i relativi dati e a versare un indennità aggiuntiva. Ciò vale sia per le rassegne stampa su carta (TC 8) sia per quelle in forma elettronica (TC 9); a ProLitteris va dichiarato se la rassegna stampa prodotta è di tipo cartaceo non importa se a partire da fonti digitali o da originali cartacei oppure di tipo elettronico. La quota protetta (coefficiente di settore) è pari al 70 per cento. Gli utenti che producono rassegne dei due tipi devono indicarle separatamente e versare indennità per entrambe; un esempio di tale situazione si ha quando la rassegna stampa elettronica interna (fatturata in base alla TC 9) a titolo aggiuntivo viene stampata per certi collaboratori e quindi diffusa anche in forma cartacea (fatturata in base alla TC 8). È irrilevante che le rassegne stampa siano distribuite a titolo gratuito o a pagamento. Le norme sulle rassegne stampa e le formule di calcolo valgono allo stesso modo per tutte le tariffe parziali (settore dei servizi, industria generale e manifatturiera, copisterie e ditte di reprografia, scuole, biblioteche, amministrazioni pubbliche). Rassegne stampa cartacee (TC 8) Per rassegna stampa cartacea ai fini della TC 8 si intende una raccolta in forma cartacea di articoli tratti da giornali o da riviste. Ai sensi della TC 8 va versata un indennità se tale raccolta viene prodotta almeno quattro volte l anno e distribuita ad almeno 5 persone o uffici interni. L indennità si calcola con la formula seguente (vedi TC 8, cifra o 6.4.4): numero medio di x numero di x numero di x 0.70 x CHF pagine per esemplari per edizioni per esemplare edizione anno Rassegne stampa elettroniche (TC 9) Per rassegna stampa elettronica ai fini della TC 9 si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, parti di giornali o riviste, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che in base all art. 19 LDA venga prodotta e diffusa o inviata in forma periodica o continuativa in una rete telematica interna (tecnica push o pull). Sul sito di ProLitteris uno strumento di calcolo online Per il calcolo delle indennità occorre rilevare sia il fattore volumetrico (numero di contributi utilizzati nella rassegna) sia il fattore collaboratori (unità di personale aventi accesso ad essa o a cui la rassegna viene inviata); nel caso 20

21 delle scuole che diffondono la rassegna fra gli allievi, vanno inclusi nel calcolo e indicati anche gli allievi aventi accesso alla rassegna o a cui quest ultima viene inviata. Per entrambi i fattori menzionati va tenuto conto delle aliquote ponderali determinanti (percentuali), variabili da scaglione a scaglione. Per ogni scaglione si effettua un calcolo separato; sommando gli importi ottenuti, si ottiene l indennità da versare. A partire dai contributi, per ogni frazione successiva di contributi non si ricorre all aliquota ponderale ma si calcola un supplemento unitario dell 1% sull indennità dovuta. Collaboratori Aliquota Contributi Aliquota ponderale ponderale % % % % % % % e oltre 5.0 % e oltre 0.1 % Questa la formula di calcolo: fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF = indennità in CHF Gli utenti devono comunicare a ProLitteris il numero totale annuo dei contribuiti utilizzati nella rassegna stampa elettronica e il numero dei collaboratori aventi accesso ad essa (o a cui la rassegna viene inviata). Invece del numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, l utente può anche comunicare il numero di terminali con possibilità di accesso alla rassegna stampa, ma deve segnalare la cosa nel modulo di rilevamento. Per comunicare i dati necessari sulle rassegne stampa elettroniche va richiesto un modulo apposito a ProLitteris. Altre informazioni ed esempi di calcolo sono disponibili nelle «Note esplicative Rassegne stampa dal 2012» 18 Servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili I servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili che producono rassegne stampa per aziende autorizzate a farne un uso privato operano in qualità di terzi ai sensi dell art. 19 cpv. 2 LDA e quindi, in base alla cifra delle TC 8 VI e 9 VI, per la propria attività sono tenuti a versare indennità a ProLitteris. Il relativo importo è calcolato in funzione delle pagine riprodotte: numero delle pagine di documento utilizzate x 70% x CHF

22 In campo digitale questi servizi devono versare indennità per l invio in forma parziale non solo di opere testuali, opere delle arti figurative, fotografie e spartiti ma anche di opere audio e audiovisive (TC 9 VI, cifra a-c); in base alla cifra delle TC 8 VI e 9 VI, inoltre, a seconda del numero di collaboratori devono versare un indennità per l utilizzo interno come da cifra delle TC 8 VI e 9 VI. Assoggettamento a indennità per rassegne stampa cartacee o elettroniche: distinzione fra l azienda e i servizi di documentazione o di sorveglianza dei media o altri servizi confrontabili Il pagamento delle indennità da parte del servizio di documentazione o di sorveglianza dei media in veste di terzo (cifra delle TC 8 VI e 9 VI) non indennizza l utilizzo della rassegna stampa cartacea o elettronica da parte dell azienda (per esempio la memorizzazione della rassegna elettronica nella rete telematica interna o la sua messa a disposizione su una piattaforma esterna, prevista esclusivamente per l azienda, cui possano accedere i suoi collaboratori). Tale impiego della rassegna per documentazione o informazione interna aziendale costituisce un utilizzo a sé stante per cui l azienda, in base all art. 19 cpv. 1 lett. c LDA, è assoggettata a indennità; tali indennità vanno versate separatamente a ProLitteris come previsto dalle Tariffe comuni (TC 8 I, III, V e VI, cifra. 6.4; TC 8 II, cifra 6.5; TC 9 I e II, cifra 6.3; TC 9 III, V e VI, cifra 6.4). 19 Corsi di formazione per esterni L utente che offra corsi di formazione a persone esterne all azienda è tenuto a comunicare a ProLitteris i relativi dati e a versare le relative indennità come da TC 8 III o 9 III (vedi «Scuole» e TC 8 I e III, cifra 6.2.3; TC 8 II, cifra 6.2.4; TC 8 IV, cifra 6.4; TC 9 I, II e III, cifra 6.1.4; TC 9 V e VI, cifra 6.2). Tale norma non riguarda la formazione interna aziendale; quest ultima è già indennizzata con il versamento del forfait o dell indennità individuale. 20 Domande frequenti Perché riceviamo fatture da ProLitteris? Ogni qual volta imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche, scuole, copisterie ecc. riproducano opere protette dal diritto d autore (testi, immagini, rappresentazioni grafiche, fotografie ecc.) tratte da libri, opuscoli, giornali o riviste, i titolari dei relativi diritti (autrici, autori e case editrici) vanno remunerati adeguatamente in base agli articoli 19 e 20 della Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (LDA). Essi non possono, tuttavia, far valere personalmente questo diritto ma devono passare per il tramite di una cosiddetta «società di gestione autorizzata» (art. 20 cpv. 4 LDA). ProLitteris, essendo stata autorizzata dall autorità federale competente l Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) a far valere i diritti ai compensi prescritti dalla legge, per conto degli autori e delle case editrici che 22

23 rappresenta può o deve riscuotere le indennità previste dalle Tariffe presso gli utenti (imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche, scuole ecc.); la relativa fattura viene emessa una volta l anno. Perché riceviamo due fatture? La prima riguarda la riproduzione cartacea di opere protette dal diritto d autore effettuata con gli apparecchi consueti (fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, telefax ecc.). Le indennità dovute per questo tipo di utilizzo sono definite dalla Tariffa comune 8, già in vigore dal 1996 e approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d autore e dei diritti affini (CAF, La seconda fattura riguarda l utilizzo di opere protette dal diritto d autore nelle cosiddette reti telematiche interne, ovvero la riproduzione in forma digitale, nell ambito di reti interne, mediante i dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, schermi di computer, scanner o simili). Le relative indennità sono definite dalla Tariffa comune 9, in vigore dal 2004 e anch essa approvata dalla CAF. Da quali fattori dipende l ammontare delle indennità dovute? L ammontare delle indennità fatturate da ProLitteris dipende da un lato dall appartenenza dell ente o dell azienda a un determinato settore, dall altro dal numero dei suoi collaboratori. Questi dati figurano su ogni fattura e consentono di determinare l ammontare delle indennità annue, a seconda delle categorie definite dalle Tariffe comuni 8 e 9. Per la fattura dell anno in corso è determinante il numero di collaboratori al 31 dicembre dell anno precedente. Se l organico cambia nel corso dell anno, se ne potrà tenere conto solo l anno successivo. Vi preghiamo pertanto di saldare la fattura per l anno in corso e di comunicarci per iscritto il nuovo numero di collaboratori. Come procedere se le basi di calcolo sono errate? Se le fatture di ProLitteris si basano su dati che non corrispondono alla situazione reale, per esempio se il numero di collaboratori indicato è troppo alto o troppo basso o se l indicazione del settore di appartenenza è scorretta, occorre sempre segnalare a ProLitteris l errore per iscritto (lettera, fax o mail). Lo stesso vale per ogni rettifica dell indirizzo di fatturazione. Le correzioni o integrazioni sono indicabili direttamente sulla fattura che avete ricevuto e che ci rispedite. Le correzioni telefoniche, quindi comunicate oralmente, purtroppo non possono essere accettate perché ProLitteris deve rispondere della correttezza delle fatture nei confronti dell ufficio di revisione e dell IPI. E se la nostra azienda o il nostro ente non dispone né di una macchi- 23

24 na copiatrice né di una rete digitale interna? Se la vostra azienda o il vostro ente davvero non dispone situazione che non si riscontra quasi mai né di un apparecchiatura atta all allestimento di riproduzioni (fotocopiatrice, telefax, apparecchio multifunzionale, stampante o simile) né di una rete digitale interna (almeno due posti di lavoro equipaggiati con videoterminali), dovete compilare una dichiarazione in tal senso e apporvi una firma legalmente valida. Affinché ProLitteris possa verificare la validità della firma, occorre allegare una copia dell estratto del registro di commercio (per accedere al formulario di notifica cliccare due volte sul termine sottolineato). Dobbiamo pagare le fatture di ProLitteris anche se nessuna opera protetta dal diritto d autore è stata riprodotta, memorizzata o diffusa in seno alla nostra azienda o al nostro ente? Sì. Se ha comprato, noleggiato o preso in leasing una macchina copiatrice, la vostra azienda o il vostro ente ha la possibilità di copiare documenti protetti dal diritto d autore. In una decisione del 1999 (DTF 125 III, p. 141 sgg.) il Tribunale federale ha stabilito in modo chiaro e univoco che le indennità fissate nelle Tariffe comuni sono dovute anche se non è stata allestita neppure una copia di un opera tutelata dal diritto d autore. «Chiunque disponga di una copiatrice e sia sottoposto a una tariffa forfettaria è assoggettato all obbligo di indennità, a prescindere dal numero delle fotocopie di opere protette effettivamente allestite; ha però anche il diritto di utilizzare senza restrizione le opere tutelate, indipendentemente dall ammontare dell indennità dovuta» (DTF 125 III, p. 147). Se un azienda o un ente dispone di apparecchi in grado di allestire fotocopie e se sono soddisfatte le altre condizioni di cui alla Tariffa comune 8, vige l obbligo di pagare l indennità fatturata da ProLitteris. Poiché l utilizzo digitale di opere tutelate dal diritto d autore è disciplinato dalla Tariffa comune 9, dunque da una tariffa forfettaria, le precisazioni espresse dal Tribunale federale nell ambito della suddetta decisione valgono anche in questo campo. Ogni ente o azienda che disponga di una rete digitale interna e sia sottoposto alla Tariffa comune 9 è tenuto a pagare l indennità forfettaria in ogni caso, a prescindere dal numero di opere protette effettivamente memorizzate e diffuse nella rete interna. 24

25 21 Altre informazioni Per maggiori ragguagli potete consultare il nostro sito ( Alla rubrica «Fatture reprografia» troverete non solo ulteriori informazioni ma anche le Tariffe comuni 8 e 9 complete, con l indicazione dei vari rami economici e delle relative aliquote d indennizzo. Potete anche ottenere informazioni aggiuntive chiamando l «Info-Line» di ProLitteris (tel , dalle 9 alle 12) o mandandoci una mail (reprografie@prolitteris.ch). ProLitteris Reprografia Casella postale 8033 Zurigo PL/novembre

Tariffa comune 8 IV

Tariffa comune 8 IV GT 8 IV / pagina 1 su 8 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori TC 8 II / pagina 1 su 10 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori GT 9 I / Seite 1 von 10 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Note esplicative Rassegne stampa cartacee/elettroniche

Note esplicative Rassegne stampa cartacee/elettroniche A f f i n c h é l a t t o c r e a t i v o o t t e n g a i l g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale, cooperativa Note

Dettagli

Tariffa Comune 3c

Tariffa Comune 3c ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale SSA Società svizzera degli autori SUISA Cooperativa degli autori ed editore di musica SUISSIMAGE Cooperativa svizzera

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori GT 8 V / Seite 1 von 13 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori GT 8 III / Seite 1 von 9 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)

Dettagli

INFORMAZIONI IMPORTANTI I CANONI RADIOTELEVISIVI IN SVIZZERA

INFORMAZIONI IMPORTANTI I CANONI RADIOTELEVISIVI IN SVIZZERA INFORMAZIONI IMPORTANTI I CANONI RADIOTELEVISIVI IN SVIZZERA PER LA RADIO E LA TELEVISIONE SVIZZERA Per le emittenti locali e la SSR Pagando i canoni, si contribuisce alla realizzazione di una vasta offerta

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali

Dettagli

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

DOMANDA D ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 2017 DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI

DOMANDA D ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 2017 DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI Mod. n. n. 22/16/Segreteria ter/17 - Generale Generale DOMANDA D ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 2017 DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERIMONIALISTI ENTI PUBBLICI 1. ANAGRAFICA Il/La sottoscritto/a Nato/a

Dettagli

2.02 Stato al 1 gennaio 2013

2.02 Stato al 1 gennaio 2013 2.02 Stato al 1 gennaio 2013 Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Attività lucrativa indipendente 1 L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione per l

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima

Dettagli

Tariffa comune 3b 2016

Tariffa comune 3b 2016 ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa

Dettagli

Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S)

Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Istruzioni sull attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) Valide dal 1 gennaio 2003 UFCL, Distribuzione

Dettagli

REGOLAMENTO OFFICINA DELLA MUSICA E DELLE PAROLE

REGOLAMENTO OFFICINA DELLA MUSICA E DELLE PAROLE REGOLAMENTO OFFICINA DELLA MUSICA E DELLE PAROLE 1. Validità del Regolamento Interno Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell Associazione Officina della Musica e delle

Dettagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

Chi può beneficiare della procedura di conteggio semplificata? 3 Il datore di lavoro deve adempiere le seguenti condizioni: il salario dei singoli lav

Chi può beneficiare della procedura di conteggio semplificata? 3 Il datore di lavoro deve adempiere le seguenti condizioni: il salario dei singoli lav 2.07 Stato al 1 gennaio 2009 Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro In generale 1 La procedura di conteggio semplificata rientra nel quadro della legge federale concernente i provvedimenti

Dettagli

2.07 Stato al 1 gennaio 2013

2.07 Stato al 1 gennaio 2013 2.07 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro In generale 1 La procedura di conteggio semplificata rientra nel quadro della legge federale concernente i provvedimenti

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [Signature] [QR Code] Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) del Progetto marzo 07 Il Consiglio federale

Dettagli

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax Comune di Imola Provincia di Bologna Via Mazzini n. 4 40026 Imola Tel. 0542-602111-Fax 602289. REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE, GLI ARCHIVI E I MUSEI DI PROPRIETÀ

Dettagli

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente

Dettagli

Tariffa comune 4d 2016

Tariffa comune 4d 2016 ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa

Dettagli

E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica. standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e

E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica. standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e USO DELLA PEC PEC: Che cos è? E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da

Dettagli

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA Modulo di richiesta di accesso formale Spett.le Collegio IPASVI

Dettagli

Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata

Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata CIRCOLARE A.F. N.56 del 14 Aprile 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il

Dettagli

2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2016 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e le

Dettagli

SICUROMAGNA S.R.L. Modello Unico di Dichiarazione annuale rifiuti da presentare entro il 30 aprile 2015 (MUD 2015)

SICUROMAGNA S.R.L. Modello Unico di Dichiarazione annuale rifiuti da presentare entro il 30 aprile 2015 (MUD 2015) SICUROMAGNA S.R.L. Via Montecatini, 213-47521 Cesena (FC) Tel. e Fax 0547 384296-0547 630467 email: info@sicurlink.it PEC: sicuromagna@pec.sicurlink.it n. 07/15 del 02/02/2015 - pagine 2 + 3 TEMA INTERESSATI

Dettagli

Foglio di istruzioni per gli assegni familiari: Assoggettamento obbligatorio dei lavoratori indipendenti a partire dal 1 gennaio 2013

Foglio di istruzioni per gli assegni familiari: Assoggettamento obbligatorio dei lavoratori indipendenti a partire dal 1 gennaio 2013 Foglio di istruzioni Gennaio 2013 123456 Foglio di istruzioni per gli assegni familiari: Assoggettamento obbligatorio dei lavoratori indipendenti a partire dal 1 gennaio 2013 La revisione della legge federale

Dettagli

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA Via C.Rondani n.7 Tel.0521/289222 Fax.0521/281140 Email:sede@collegio.geometri.pr.it Formulario per la richiesta di liquidazione della specifica (si prega

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

AVVISO. Visto il PTOF per il triennio 2016/ /2019, approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 20/01/2016;

AVVISO. Visto il PTOF per il triennio 2016/ /2019, approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 20/01/2016; Prot. n. 4231/F3 del 06/08/2016 AVVISO Per l individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all ambito territoriale definito dall Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il conferimento degli

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina: Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001

Dettagli

Indennità per la diffusione di opere e prestazioni protette in reti via cavo su radioricevitori e su schermi televisivi

Indennità per la diffusione di opere e prestazioni protette in reti via cavo su radioricevitori e su schermi televisivi ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visiva, cooperativa SSA Società svizzera degli autori SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, Padova - I 049/ / /827.

DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, Padova - I 049/ / /827. DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, 2 35122 Padova - I 049/827.3074/3075 049/827.3529 Decreto n. 1868 Regolamento per le pubblicazioni Prot. n. 32095

Dettagli

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELL ISCRIZIONE SCADENZA PRIMA RATA: 17 OTTOBRE 2016

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELL ISCRIZIONE SCADENZA PRIMA RATA: 17 OTTOBRE 2016 ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELL ISCRIZIONE SCADENZA PRIMA RATA: 17 OTTOBRE 2016 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1) ISCRIZIONE Il

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INSOLUTI ASL TO 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INSOLUTI ASL TO 4 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INSOLUTI ASL TO 4 Pagina 1 di 11 SOMMARIO ART. 1 FINALITÀ 3 Art. 2 RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI AI TICKETS NON PAGATI, REFERTI NON RITIRATI E PRESTAZIONI

Dettagli

Adesione ditta individuale/d indipendente

Adesione ditta individuale/d indipendente 1 / 6 Adesione ditta individuale/d indipendente Dati dell azienda Nome: Numero IDI: C H E- Data di inizio attività: Ramo: Si tratta di un azienda agricola? Sì No Proprietario precedente: Lingua di corrispondenza:

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 aprile 2007 Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 81 del 6-4-2007) IL MINISTRO DELLO

Dettagli

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE Allegato n.1 REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE AVVISO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO INTEGRATIVO DI ASPIRANTI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ENTI PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto

Dettagli

CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA REGOLAMENTO PER I CORSISTI

CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA REGOLAMENTO PER I CORSISTI CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA NEL METODO MONTESSORI PER INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA REGOLAMENTO PER I CORSISTI Promosso ed organizzato dall Opera Nazionale Montessori, si svolge a Lecce un Corso

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Compenso per la cessione d uso di set top box con memoria e vpvr

Compenso per la cessione d uso di set top box con memoria e vpvr ProLitteris Società svizzera per i diritti d autore di opere letterarie, drammaturgiche e figurative, cooperativa SSA Società svizzera degli autori, cooperativa SUISA Cooperativa degli autori ed editori

Dettagli

4.08 Prestazioni dell AI Apparecchi acustici dell AI

4.08 Prestazioni dell AI Apparecchi acustici dell AI 4.08 Prestazioni dell AI Apparecchi acustici dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a un contributo finanziario per l acquisto di apparecchi acustici gli assicurati che presentano una

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Durata: 80 ore. Crediti formativi: 10

Durata: 80 ore. Crediti formativi: 10 Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Via del Santo,28 35123 Padova tel +39 049 8271516-1517 fax +39 049 8274007 CF 80006480281 P.IVA 00742430283 CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Dettagli

Bando di selezione esperti madrelingua cinese e russo. Il dirigente scolastico

Bando di selezione esperti madrelingua cinese e russo. Il dirigente scolastico Bando di selezione esperti madrelingua cinese e russo Il dirigente scolastico - Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare

Dettagli

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008.

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008. Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 1 Febbraio 2008 Circolare n. 13 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA)

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE Allegato parte integrante ALLEGATO A) AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE (articolo 12 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.

Dettagli

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche.

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 6 marzo 2003 Messaggio n. 76 OGGETTO: Articolo

Dettagli

NORMATIVA D USO delle PALESTRE SCOLASTICHE

NORMATIVA D USO delle PALESTRE SCOLASTICHE COMUNE DI ALESSANDRIA Assessorato allo Sport NORMATIVA D USO delle PALESTRE SCOLASTICHE Allegato alla deliberazione del C.C. n. 77 del 26.05.2003 1 ART. 1 DISPONIBILITA PALESTRE Il Comune di Alessandria

Dettagli

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione Consiglio di Amministrazione 50(16) in data 22 giugno 2016 Il presente regolamento sostituisce

Dettagli

CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016

CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016 CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016 Oggetto: Prossime scadenze in materia di Normativa Ambientale, sostanze pericolose e di Sicurezza sul Lavoro In questa pubblicazione: TASSE : Richiesta riduzione quota variabile

Dettagli

VEDI CASI DI INACCOGLIBILITA DI ISTANZA FORMALMENTE NON CORRETTA

VEDI CASI DI INACCOGLIBILITA DI ISTANZA FORMALMENTE NON CORRETTA SUAP ON-LINE - SEZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO In questa sezione sono indicate nel dettaglio le modalità di inoltro delle istanze/dichiarazioni. Consigliamo, per le prime volte, una lettura dettagliata

Dettagli

Prot /A5 Gallarate, 7 novembre 2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot /A5 Gallarate, 7 novembre 2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ENGLISH TAKES OFF FROM MXP PROGETTO SEA/MIUR INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO BILINGUE NELLA SCUOLA PRIMARIA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Superiore Giovanni Falcone via

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte Stato: 23.2.2011 Domanda 1. Obbligatorietà generale Come è possibile dichiarare un fondo di formazione professionale

Dettagli

ISTRUZIONI RESTITUZIONE PROPOSTA DI RINNOVO ASSISTENZA

ISTRUZIONI RESTITUZIONE PROPOSTA DI RINNOVO ASSISTENZA La proposta di contratto di assistenza viene inviata in duplice copia: 1 copia da restituire ad Argo debitamente firmata per accettazione; 1 copia per la scuola da conservare agli atti. La proposta di

Dettagli

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Edizione 01.2017 Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a

Dettagli

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN) Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie (RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla

Dettagli

NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI EX 60%

NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI EX 60% DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA RICERCA E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI EX 60% PREMESSA La domanda di finanziamento per il bando 2011 deve essere presentata

Dettagli

Certificati per la casella postale elettronica di gruppo

Certificati per la casella postale elettronica di gruppo Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione UFIT Centro soluzioni Governo elettronico PKI e prodotti di sicurezza Salvatore Tomasulo 25 gennaio 2016

Dettagli

Bando di concorso per esonero totale e/o parziale tasse e contributi universitari. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Bando di concorso per esonero totale e/o parziale tasse e contributi universitari. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Bando di concorso per esonero totale e/o parziale tasse e contributi universitari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art.

Dettagli

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Avviso BANDO PER L'AMMISSIONE A 40 POSTI AL "CORSO DI FORMAZIONE SUI PROFILI GIURIDICI, ECONOMICI E MANAGERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

DESTINATARI TEMA CATEGORIE E SEZIONI DEL CONCORSO

DESTINATARI TEMA CATEGORIE E SEZIONI DEL CONCORSO La Sezione Italiana di Amnesty International, in collaborazione con EGA Editore in occasione del 60 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani bandisce il DESTINATARI Il Concorso è riservato

Dettagli

Allegato parte integrante

Allegato parte integrante Allegato parte integrante Allegato d) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) del 6 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a e 83 capoverso

Dettagli

Articolo Vecchio Nuovo Motivazione / osservazioni

Articolo Vecchio Nuovo Motivazione / osservazioni Ricapitolazione delle modifiche al regolamento (in vigore per il periodo di rilevamento 1 luglio 2014 30 giugno 2015, prima pubblicazione autunno 2015) Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurigo Telefono +41 43

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

REGOLE GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLE GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE Il diritto annuale è stato istituito con Decreto Legge 786 del 1981, convertito con Legge n. 52 del 1982 recepito dall art. 18 della Legge 580 del 1993, modificato

Dettagli

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori

Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori GT 8 VI / Seite 1 von 17 ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d auteur pour l art littéraire et plastique, Coopérative

Dettagli

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto

Dettagli

Indennità per la diffusione di opere e prestazioni protette in reti-cavo

Indennità per la diffusione di opere e prestazioni protette in reti-cavo ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale, cooperativa SSA Società svizzera degli autori SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa

Dettagli

CASTEL SAN PIETRO TERME

CASTEL SAN PIETRO TERME Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d Anagrafe Seminario di aggiornamento professionale L UFFICIALE DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE ALLE PRESE CON L EMERGENZA IMMIGRAZIONE CASTEL SAN PIETRO

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DE ANGELIS

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DE ANGELIS BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DE ANGELIS Pubblica selezione per il conferimento di n. 5 Borse di Studio per studenti e Laureati con riferimento all anno accademico 2010/2011

Dettagli

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della

Dettagli

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) TASSE DI AFFILIAZIONE

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) TASSE DI AFFILIAZIONE Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE MUSIC TO LIVE Il Gruppo Rappresentato da Nato a Il / / Residente a in Via Tel e mail.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE MUSIC TO LIVE Il Gruppo Rappresentato da Nato a Il / / Residente a in Via Tel e mail. DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE MUSIC TO LIVE Il Gruppo Rappresentato da Nato a Il / / Residente a in Via Tel e mail. Contatto del gruppo: email Sito internet. CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA

Dettagli

PROCEDURA AFFILIAZIONE STAGIONE 2015/2016

PROCEDURA AFFILIAZIONE STAGIONE 2015/2016 PROCEDURA AFFILIAZIONE STAGIONE 2015/2016 - LEGGERE CON ATTENZIONE Inviamo in allegato la modulistica di affiliazione W.K.A. Karate Italia & D.A. A.S.C. per l'anno 2015/2016, modulistica scaricabile dal

Dettagli

ATTENZIONE Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati

ATTENZIONE Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati Firenze 18 settembre 2015 AVVISO PUBBLICATA LA GRADUATORIA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA QUINQUENNALE CLASSE LM 85-bis di cui al Bando http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-220.html A.A. 2015/2016

Dettagli