Gatti e colonie feline
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- Giuseppina Corona
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1 Gatti e colonie feline
2 DGR 1302/2013 Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti. Oasi e colonie feline
3 Colonia felina Il gatto è una creatura indipendente, che non si considera prigioniero dell uomo e stabilisce con lui un rapporto alla pari (Konrad Lorenz)
4 Colonia felina Le colonie feline sono ufficialmente riconosciute dalla Legge n. 281 del 14/8/91 e dalla Legge Regionale 27 del 7/4/2000 che all'art 29 - Protezione dei gatti - cita: I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. I Comuni, le Aziende USL con la collaborazione delle associazioni censiscono le zone in cui esistono Farecolonie clic perfeline; modificare lo stile del sottotitolo dello schema
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6 Censimento e gestione delle colonie feline Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio. Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
7 I Comuni d intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni animaliste, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
8 Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come punto di alimentazione autorizzato a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all interno del contesto ambientale. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un referente di colonia.
9 Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell area di somministrazione.
10 Il comune provvede a mappare sul territorio i punti di alimentazione e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio. Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all anagrafe degli animali d affezione a nome del
11 Colonie feline censite Anno n. colonie feline censite anno Gatti sterilizzati
12 Cattura La cattura e l eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità
13 Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini: rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline; gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero. gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione
14 Strutture e reparti Le strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti: Ø strutture di ricovero di prima accoglienza; Ø strutture di ricovero ordinario; Ø reparto cuccioli Ø reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie infettive; Ø strutture di servizio: spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e
15 La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.
16 La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse. Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
17 Oasi feline Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono l allontanamento degli animali in modo autonomo. In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.
18 Il Gattile di San Marino
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24 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti e oasi feline Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso: Ø modulo di cattura/raccolta; Ø documento di consegna/rinuncia; Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato. Deve essere effettuato un primo esame a vista dell operatore sullo stato generale, con
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