Breve informativa su alcuni disegni di legge in discussione nel parlamento italiano
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1 BOZZA Breve informativa su alcuni disegni di legge in discussione nel parlamento italiano Diritto e questioni di genere a cura del Centro Diocesano per la Pastorale Familiare e dell Ufficio Catechistico Diocesano Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
2 Il principio di tutto gender La legislazione italiana sta tentando di adeguarsi ad una prospettiva di genere. È diffusa la convinzione che il sesso biologico non avrebbe influenza sul comportamento umano e il comportamento maschile o femminile sarebbe l esito di stereotipi culturali da decostruire al fine di raggiungere la reale condizione di uguaglianza fra i sessi. Il sesso biologico riguarderebbe i cromosomi sessuali e deve essere distinto dal gender", che è il complesso di elementi psicologici, sociali e culturali che determinano l essere uomo o donna (il termine inglese gender viene comunemente tradotto in italiano con il sostantivo genere ). L identità sessuale sarebbe quindi composta da quattro fattori: sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale e ruolo di genere. I bambini, come imparano una lingua nella prima infanzia in ragione dell ambiente e della lingua che ascoltano, così nella prima infanzia apprenderebbero il genere di propria appartenenza. La società ci imporrebbe degli stereotipi fondati sul presupposto sbagliato dell eterosessualità come condizione ordinaria e che vanno decostruiti, in particolar modo la famiglia. Questo diverso concetto di uomo come realtà sostanzialmente neutra e plasmabile comporta una nuova antropologia e, ovviamente, una nuova morale. La famiglia non dovrebbe più essere vincolata al paradigma binario eterosessuale e quindi non dovrebbe essere necessariamente formata da coniugi di sesso diverso o limitati al numero di due. Ricerche scientifiche solidissime affermano tuttavia che il nascere uomo o donna non risulta irrilevante per il comportamento umano e che i fattori legati alla cultura e alla società non possono determinarlo in via esclusiva. Un uguaglianza fra i sessi raggiunta tramite la negazione della loro identità non appare vera uguaglianza ma solo una mortificazione della femminilità e della mascolinità, ottenuta tramite la negazione di un dato oggettivo e naturale; chi davvero ama le differenze difficilmente potrebbe volerle cancellare. Riconoscere e amare le differenze e la complementarietà tra uomo e donna è invece l unica strada percorribile per una società più giusta e autenticamente cristiana. Harald Eia ha realizzato un documentario dove analizza in modo accessibile e imparziale i fondamenti scientifici degli studi di genere. Guardarlo può essere un primo passo per iniziare a saperne di più. Usa il collegamento in basso o il codice QR a lato. 2 di 8
3 Le unioni civili La disciplina delle unioni civili attualmente in via di approvazione introdurrebbe anche in Italia il matrimonio omosessuale, equiparandolo pressoché in toto al matrimonio. Questo tipo di unione parteciperebbe di tutti i diritti e i doveri propri della famiglia, ivi compreso il più controverso con riferimento alle unioni omosessuali: l adozione. Il risultato verrebbe raggiunto consentendo a uno dei coniugi di adottare il figlio dell altro (cosiddetta step child adoption). In altri termini se uno dei contraenti dell unione ha un figlio legittimo, magari generato all estero tramite la pratica dell utero in affitto, l altro partner potrebbe legittimamente adottarlo. La possibilità di adottare il figlio del coniuge è già prevista per le famiglie dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 ed estendendola anche alle cosiddette unioni civili si consentirebbe anche alle coppie omosessuali di avere dei bambini, figli legittimi di entrambi i coniugi. Il nome unioni civili ha lo scopo di far percepire tali unioni come differenti e non equivalenti al matrimonio fra uomo e donna e farle accettare ad un opinione pubblica che è largamente contraria ad una piena equiparazione fra i due istituti. Si deve tuttavia considerare che una normativa che riconoscesse le coppie omosessuali limitandone i diritti e le prerogative sarebbe a serio rischio di incostituzionalità giacchè tratterebbe in modo differente situazioni che verrebbero riconosciute come simili. Non esiste nell ordinamento giuridico italiano alcuna norma che vieta a due persone omosessuali di convivere. Per leggere il testo del disegno di legge sulle unioni civili in via di approvazione utilizza il collegamento in basso o il codice QR a lato. famiglie 3 di 8
4 Nel 2013 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le Linee guida per un informazione rispettosa delle persone LGBT precisando alcuni doveri dei giornalisti quando si parla di tematiche LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender). Nel documento, tra le altre cose, si evidenzia che: 1. Non si devono utilizzare i termini matrimonio gay e famiglia gay bensì esclusivamente matrimonio e famiglia, in quanto: <<Così come è inappropriato denominare il matrimonio tra due anziani matrimonio di anziani, è anche inappropriato denominare il matrimonio di una coppia gay o lesbica matrimonio gay, dal momento che l espressione suggerisce l idea di un istituto a parte, diverso da quello tradizionale.>> 2. Non si deve utilizzare l espressione utero in affitto in quanto ha: <<un valore spregiativo, contiene in sé un giudizio negativo, sia sulla donna che porta avanti la gravidanza per altri sia su coloro che le chiedono di farlo. Giornalisticamente, quindi, è una locuzione scorretta perché non è neutra, non lascia spazio all indagine o alla formazione autonoma di un opinione.>>. Si devono invece usare le espressioni gestazione di sostegno, gestazione per altri e maternità surrogata. 3. <<Quando si parla di tematiche LGBT, è frequente che giornali e televisioni istituiscano un contraddittorio: se c è chi difende i diritti delle persone LGBT si dovrà dare voce anche a chi è contrario. Questo, però, non è affatto ovvio.>> Secondo il Dipartimento per le Pari Opportunità, infatti, "il linguaggio rispecchia la cultura di una società e ne influenza i comportamenti, ragion per cui risulta necessario elaborare linee guida per promuovere il linguaggio di genere presso la pubblica amministrazione e nel settore dei media. Attualmente, infatti, solo il 20% degli italiani è favorevole all adozione da parte di coppie dello stesso sesso (dato fornito dallo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità). Stampa e TV Leggi il testo integrale delle Linee guida per un informazione rispettosa delle persone LGBT utilizzando il collegamento in basso o il codice QR a lato. Linee guida LGBT 4 di 8
5 Restare in silenzio Il disegno di legge Scalfarotto contiene disposizioni in materia di contrasto dell omofobia e della transfobia. La normativa in via di approvazione estenderebbe all omofobia e alla transfobia le misure di contrasto alla discriminazione razziale contenute nella legge n. 654 del 1975, già modificata dal decreto-legge n. 122 del Il testo delle norme, con le modifiche in via di approvazione, sarebbe il seguente: omofobia Art. 3 comma 1 legge 13 ottobre 1975, n Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull omofobia o sulla transfobia; Art. 3 comma 2 legge 13 ottobre 1975, n È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull omofobia o sulla transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni La norma prevede la reclusione per chi propaganda idee fondate sull omofobia o sulla transfobia ma non precisa cosa debba intendersi per omofobia e transfobia. La convenzione di New York ratificata dalla legge del 1975 specifica che: <<Nella presente Convenzione, l'espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore 5 di 8
6 della vita pubblica.>>, nessun dato oggettivo è però contenuto riguardo la nozione di omofobia o di transfobia. Si deve evidenziare come in taluni ambienti culturali il termine omofobia non indichi il compimento di atti di violenza verbale e/o fisica nei confronti di persone omosessuali bensì il mancato riconoscimento di ogni e qualsiasi diritto alla condizione omosessuale (come ad esempio il matrimonio e l adozione per le coppie omosessuali). Se qualcuno dovesse affermare che la famiglia è fondata sull unione naturale di un uomo e una donna e non di due donne, sarebbe punibile? Non esistendo alcuna definizione oggettiva dei termini omofobia e transfobia sarà quindi l autorità giudiziaria a dover decidere caso per caso ma senza i vincoli (e le tutele per l imputato) di una definizione preventiva del comportamento che costituisce reato. La tutela della libertà di espressione viene sancita in un comma successivo della normativa in via di approvazione ma a condizione che non istighi all odio o alla violenza. Anche in questo caso sarebbe il giudice a dover decidere, nel concreto e senza alcun riferimento oggettivo, se qualificare un affermazione come libera espressione o istigazione all odio. Leggi il testo integrale del disegno di legge Scalfarotto utilizzando il collegamento in basso o il codice QR a lato. 6 di 8
7 Gender a scuola Il disegno di legge Fedeli nasce con l obiettivo dichiarato di riconsiderare i percorsi formativi offerti dalla scuola, nell ottica di promuovere il superamento degli stereotipi di genere, educando le nuove generazioni, lungo tutte le fasi del loro apprendimento scolastico, al rispetto della differenza di genere. Per raggiungere tale scopo il testo in via di approvazione si muove in due direzioni specifiche: 1. fissare tra gli obiettivi nazionali dell insegnamento e delle linee generali dei curricoli scolastici la cultura della parità di genere e il superamento degli stereotipi; 2. l intervento sui libri di testo, riconosciuti in tutte le sedi internazionali come un area particolarmente sensibile per le politiche delle pari opportunità. Nelle premesse al provvedimento si evidenzia che la nozione di uguaglianza (di genere, non di sesso ndr.) può essere instillata nei bambini sin dalla più tenera età e un educazione basata sul riconoscimento della parità è la strada da percorrere per il superamento degli stereotipi di genere. Obiettivo della scuola sarà quindi anche quello di sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate su ruoli stereotipati per donne e uomini (ad esempio che una donna sposi un uomo ndr.), in particolare introducendo «nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi e i ruoli di genere non stereotipati. L art. 1 comma 16 della legge 13 luglio 2015 n. 107 ( cosiddetta buona scuola, approvata con voto di fiducia ) ha dato sostanziale attuazione a quanto previsto dal disegno di legge Fedeli e prevede che: Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del Leggi il testo integrale del disegno di legge Fedeli utilizzando il collegamento in basso o il codice QR a lato. rieducare 7 di 8
8 Per riassumere: Unioni Civili Il provvedimento in approvazione equipara sostanzialmente la coppia omosessuale alla famiglia, consentendo anche le adozioni. Media e TV Gli strumenti di comunicazione sociale devono proporre un immagine positiva della famiglia omosessuale evidenziando la dimensione dell amore, dell impegno, della responsabilità che portano la coppia omosessuale a desiderare il matrimonio, o almeno il riconoscimento di diritti attraverso un istituto ad hoc (disposizioni già in vigore). Omofobia Le norme di contrasto all omofobia e alla transfobia in via di approvazione espongono al concreto rischio di una pesante condanna chi dovesse sostenere che la famiglia è fondata sull unione naturale tra un uomo e una donna e che l omosessualità è una condizione intrinsecamente disordinata. Istruzione dei bambini Si integra l offerta formativa dei curricoli scolastici di ogni ordine e grado con l insegnamento a carattere interdisciplinare dell educazione di genere (disposizioni già in vigore). Nota di redazione: I testi dei disegni di legge esaminati sono in via di approvazione e dunque suscettibili di modifiche e integrazioni. La presente nota informativa è stata redatta sulla base dei testi disponibili alla data della sua pubblicazione. Pubblicato il 21 luglio di 8
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