4. LE OBBLIGAZIONI 1

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1 4. LE OBBLIGAZIONI 1

2 OBBLIGAZIONI Ad esse è dedicato il Libro IV Codice Civile artt cod. civ. strumento tecnicamente adottato al fine di semplificare la disciplina e dettare una disciplina unitaria per situazioni giuridiche che non si trovano mai isolate nella realtà. Il rapporto, considerato in maniera analitica dalla disciplina, non esiste nella realtà in maniera isolata rispetto alla sua fonte Le obbligazioni 2

3 RAPPORTO OBBLIGATORIO Rapporto giuridico che si instaura tra due soggetti creditore, titolare di una pretesa ad ottenere un comportamento che realizzi il proprio interesse debitore, in capo al quale sussiste una situazione passiva, l obbligo, che gli impone di tenere un certo comportamento (un fare o un non fare) Le obbligazioni 3

4 FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (art cod. civ.) contratto fatto illecito ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell ordinamento giuridico: promesse unilaterali (artt ss.), gestione di affari altrui (artt ss. cod. civ.), pagamento dell indebito (artt ss. cod. civ.), arricchimento senza causa (artt ss. cod. civ.) Le obbligazioni 4

5 CARATTERI FISIONOMICI DELL OBBLIGAZIONE presenza di due centri di interesse interesse del creditore patrimonialità della prestazione giuridicità dell obbligo Le obbligazioni 5

6 COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA NELL ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI art cod. civ. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Le obbligazioni 6

7 Obbligazioni Naturali 7

8 OBBLIGAZIONE NATURALE art cod. civ. Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Le obbligazioni naturali 8

9 Segue: OBBLIGAZIONE NATURALE Il titolare dell obbligazione naturale non può esigere l esecuzione della prestazione e, in caso di inadempimento, non è assistito dall azione giudiziaria, tuttavia il dovere morale o sociale da cui scaturisce la prestazione ha rilevanza come giusta causa di attribuzione patrimoniale, dalla quale consegue l irripetibilità della stessa (esempio, prestazioni di mantenimento nei confronti del convivente, debito di gioco) Le obbligazioni naturali 9

10 ELEMENTI DELL OBBLIGAZIONE NATURALE Gli obblighi non giuridici non hanno alcuna rilevanza per il diritto; talvolta però l ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri morali o sociali (art cod. civ.) Elementi obbligazioni naturali: - l esistenza di un dovere sociale o morale (valutazione rimessa al giudice) - un adempimento di contenuto patrimoniale Requisiti dell adempimento sono: - la spontaneità dell adempimento - la capacità della persona che adempie Le obbligazioni naturali 10

11 CARATTERI DELL OBBLIGAZIONE NATURALE l incoercibilità: nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire la prestazione oggetto di una obbligazione naturale; si tratta di atti socialmente e moralmente dovuti, che, non assurgendo a vincoli giuridici, sono sforniti di azione l irripetibilità: una volta che la prestazione sia stata eseguita non è possibile farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio) Le obbligazioni naturali 11

12 Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 12

13 ASPETTI SOGGETTIVI DELLE OBBLIGAZIONI L obbligazione determina la nascita di un vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto (il debitore, c.d. soggetto passivo) è tenuto ad un certo comportamento al fine di soddisfare l interesse di un altro soggetto (il creditore, c.d. soggetto passivo). L aspetto soggettivo dell obbligazione è caratterizzato da due principi fondamentali: principio della dualità dei soggetti: il rapporto intercorre tra due soggetti distinti (debitore e creditore) portatori di interessi contrapposti principio di determinatezza dei soggetti: al momento in cui sorge l obbligazione i soggetti devono essere determinati o determinabili, ossia deve essere almeno stabilito un criterio che consenta la loro identificazione Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 13

14 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI I soggetti del rapporto obbligatorio possono essere anche più di due, nel caso in cui una delle parti del rapporto (posizione debitoria o creditoria), o entrambe, sia formata da più soggetti. OBBLIGAZIONI PARZIARIE: obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio parziarietà attiva: quando vi sono più creditori ciascuno può esigere solo la sua parte parziarietà passiva: quando vi sono più debitori ciascuno è obbligato solo per la sua parte Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 14

15 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI: quando la prestazione ha per oggetto un bene che, per sua natura (ad es. un quadro) o per volontà delle parti, non è suscettibile di una riduzione in parti (quando le parti hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a realizzare) OBBLIGAZIONI DIVISIBILI: hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all intero (ad. es. obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una somma di denaro) Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 15

16 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI OBBLIGAZIONI SOLIDALI: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l intero ammontare (art cod. civ.) Presupposti delle obbligazioni solidali: a) pluralità di soggetti della medesima parte, cioè di debitori (solidarietà passiva) o di creditori (solidarietà attiva) b) unicità della prestazione (eadem res debita) c) pluralità di vincoli obbligatori che derivano però dal medesimo fatto giuridico (eadem causa obligandi). Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 16

17 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI Solidarietà attiva: più creditori; in questo caso ciascun creditore può esigere la prestazione dal debitore per l intero e il debitore, adempiendo ad uno dei creditori, si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori. Solidarietà passiva: più debitori; il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l intera prestazione; il vincolo solidale rappresenta un efficace forma di garanzia personale. Se un debitore esegue la prestazione tutti gli altri condebitori sono liberati dall obbligo. Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 17

18 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI Fonti delle obbligazioni solidali: la volontà delle parti o la legge In caso di più debitori è prevista una presunzione ex lege di solidarietà (passiva), salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (art cod. civ.). Diversamente, in caso di più creditori, la solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e non si presume. Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 18

19 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI Disciplina giuridica A) Azione di regresso il debitore solidale, che ha pagato l intero ammontare al creditore, potrà esercitare l azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per ottenere, da ciascuno, il rimborso delle rispettive quote di debito (art cod. civ.). Similmente il creditore che ha riscosso il credito per l intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori. 19

20 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI B) Non estensione dei fattori pregiudizievoli: se si verifica un fatto o atto sfavorevole ad uno dei debitori solidali gli effetti non si comunicano agli altri (ad es. la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi degli altri) C) Estensione dei fatti favorevoli: se si verifica un fatto o atto favorevole nei confronti di un debitore solidale, gli effetti si comunicano agli altri (ad es. la remissione del debito fatta dal creditore ad uno dei debitori libera anche gli altri condebitori) Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 20

21 OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DELL OGGETTO OBBLIGAZIONI CUMULATIVE: il debitore è tenuto a due o più prestazioni; la liberazione ha luogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separatamente, le prestazioni dovute (di natura uguale o diversa; in quest ultimo caso di parla di obbligazioni miste, ad es. l una di dare e una di fare) OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni in alternativa tra di loro; il debitore si libera dall obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel rapporto, ma non può eseguire parte dell una e parte dell altra. Il diritto di scelta tra le varie prestazioni spetta al debitore, salvo patto contrario (art cod. civ.) OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione ma il debitore può liberarsi effettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 21

22 CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE OBBLIGAZIONI POSITIVE: - obbligazioni di dare - obbligazioni di fare - obbligazioni miste di dare e di fare OBBLIGAZIONI NEGATIVE: - sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo, ossia in un non facere o in un pati (cioè in un sopportare da parte del debitore); ad es. non edificare. Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 22

23 CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE OBBLIGAZIONI DI MEZZI: quando l oggetto dell obbligazione è un comportamento diligente, cioè l impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso. Il debitore è adempiente (e ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza, indipendentemente dal raggiungimento del risultato; ad es. l obbligazione del professionista. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO: quando l oggetto dell obbligazione non è l attività, ma il raggiungimento del risultato; il debitore è adempiente soltanto ove raggiunga il risultato; ad es. l obbligazione dell appaltatore (Cfr. slide n. 52 della presente Sezione). Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 23

24 CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: obbligazioni che hanno per oggetto della prestazione una cosa specifica (ad es. l acquisto del cavallo Ranieri) OBBLIGAZIONI GENERICHE: obbligazioni che hanno per oggetto una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili (ad es. dieci quintali di granturco); in questi casi il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media Peculiarità obbligazioni generiche: - la proprietà delle cose generiche si acquista solo con la specificazione, cioè con l individuazione dell oggetto della prestazione nell ambito del genere - l estinzione delle obbligazioni generiche per impossibilità sopravvenuta non può mai verificarsi perché il genus non perisce mai e il debitore può sempre procurarsi cose dello stesso genere; nell ipotesi in cui la specificazione sia già avvenuta diventa invece configurabile anche l impossibilità sopravvenuta di adempiere Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 24

25 CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro Principio nominalistico: l obbligazione deve eseguirsi tenendo conto del suo importo nominale e non del valore effettivo (il debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato); questo principio si applica solo alle obbligazioni di valuta Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse 25

26 Modificazioni dei soggetti delle obbligazioni. Lato Attivo 26

27 MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La successione nel lato attivo del rapporto non richiede il consenso del debitore dal momento che per questi è indifferente pagare all uno o all altro creditore; a differenza di quanto accade nella successione nel debito ove invece è richiesto l assenso del creditore, il quale deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore e, quindi, di un eventuale nuovo patrimonio La successione nel credito può avvenire: - a titolo universale, ad es. con il testamento o nel caso di fusione di due società - a titolo particolare, ad es. nel caso di cessione del credito Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo 27

28 CESSIONE DEL CREDITO (artt ss. cod. civ.) La cessione del credito è un contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. Per effetto della cessione si sostituisce un nuovo creditore a quello originario e, pertanto, si verifica un caso di successione a titolo particolare nel credito. Vi sono ipotesi in cui il credito non può essere ceduto, come ad esempio: - i crediti strettamente personali, come i crediti alimentari - i crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo 28

29 CESSIONE DEL CREDITO. VALIDITA ED EFFICACIA Per la validità della cessione di norma non è necessaria l accettazione o il consenso del debitore ceduto (art cod. civ.) Diversamente l efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti dei terzi è subordinata all espletamento di taluni oneri. La cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto: quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata nei confronti dei terzi: se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l accettazione di questi, con atto di data certa Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo 29

30 MODALITA DELLA CESSIONE DEL CREDITO La cessione del credito può avvenire a titolo gratuito o a titolo oneroso. A TITOLO ONEROSO: il cedente è tenuto a garantire l esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore; tuttavia è possibile convenire con apposita clausola (salvo buon fine) una garanzia sulla solvenza del debitore. Nel primo caso si parla di cessione pro soluto perché con il trasferimento del credito si ha la liberazione del cedente nei confronti del cessionario, il quale si intende soddisfatto; nella seconda ipotesi si ha una cessione pro solvendo dal momento che la liberazione del cedente avverrà soltanto quando ad avvenuta riscossione del credito da parte del cessionario A TITOLO GRATUITO: la garanzia dell esistenza del credito è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (art cod. civ.) Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo 30

31 SURROGAZIONE DEL TERZO NEI DIRITTI DEL CREDITORE Di norma, il pagamento del terzo al creditore, quando è consentito ai sensi dell art cod. civ., estingue l obbligazione. In alcune ipotesi previste dalla legge, il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio; si parla in tali casi di surrogazione. Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo 31

32 Segue: SURROGAZIONE La surrogazione può aversi nei seguenti casi: per volontà del creditore: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere espressa e contemporanea al pagamento (art cod. civ.). per volontà del debitore: il debitore, prendendo a mutuo una somma di danaro per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore pagato, sempre che: 1) il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) sia indicato nel contratto di mutuo la destinazione della somma mutuata; 3) nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (art cod. civ.) per volontà di Modificazione legge dei o soggetti di diritto: dell'obbligazione nei - Lato casi Attivo in cui la legge 32 autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà del creditore e del debitore

33 Modificazione dei soggetti dell obbligazione. Lato Passivo 33

34 MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO La successione nel debito si realizza solo con l assenso del creditore il quale deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore, con la sola eccezione della successione universale mortis causa; in tale ultimo caso il debito del de cuius si trasferisce automaticamente al successore con l accettazione dell eredità. Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 34

35 Segue: MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Il codice civile prevede tre casi di modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio: DELEGAZIONE (artt cod. civ.) ESPROMISSIONE (art cod. civ.) ACCOLLO (art cod. civ.) Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 35

36 DELEGAZIONE Si ha delegazione quando un soggetto, delegante, ordina ad un altro, delegato, di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore, delegatario. Tipologie di delegazione: - di debito (o delegatio promittendi), in cui il delegato assume un debito su ordine del delegante - di pagamento (o delegatio solvendi), che ricorre quando il delegante incarica il delegato non ad assumersi un debito, ma direttamente ad eseguire il pagamento. Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 36

37 Segue: DELEGAZIONE A DELEGANTE B DELEGATO DELEGATARIO C Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 37

38 Segue: DELEGAZIONE Il delegante ordina al delegato di effettuare un pagamento (o di assumere un debito) nei confronti di un terzo a fronte di un debito che il delegante stesso ha nei confronti di quello (delegatario) Il pagamento effettuato dal delegato al delegatario trova la sua causa non già nel rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario, quanto piuttosto nei rispettivi rapporti sottostanti che intercorrono tra delegante e delegatario (rapporto di valuta) e tra delegante e delegato (rapporto di provvista) 1. rapporto di valuta: tra il delegante e il delegatario. 2. rapporto di provvista: tra il delegante e il delegato Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 38

39 TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE DELEGAZIONE LIBERATORIA: quando il delegatario libera espressamente il debitore originario (delegante) e dunque il nuovo debitore si sostituisce a quello originario; in tale ipotesi il creditore potrà rivolgersi per il pagamento solo al delegato DELEGAZIONE CUMULATIVA: quando il nuovo debitore (delegato) si aggiunge a quello originario (delegante). Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 39

40 Segue: TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE DELEGAZIONE ASTRATTA (O PURA): qualora il delegato, in esecuzione di un ordine del delegante, promette o adempie la prestazione senza richiamare i rapporti di provvista o di valuta; DELEGAZIONE TITOLATA (CAUSALE): quando il debitore fa espresso riferimento a questi rapporti sottostanti. Questa distinzione rileva in relazione al regime delle eccezioni. Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 40

41 DELEGAZIONE: DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI In ogni caso, (sia nella delegazione pura che in quella titolata) il debitore delegato può opporre al creditore delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (ad. es. compensazione) Solo in caso di delegazione titolata il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista (cioè quelle che avrebbe potuto opporre al delegante) e le eccezioni concernenti il rapporto di valuta (cioè quelle che avrebbe potuto opporre il debitore originario (delegante) al delegatario Invece in caso di delegazione pura, dal momento che il delegato non richiama alcuno dei rapporti sottostanti, non potrà eccepire nessuna eccezione che concerna tali rapporti Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 41

42 ESPROMISSIONE Si ha quando un terzo, (espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore, assume il debito nei confronti del creditore (espromissario). Si realizza tramite un contratto tra l espromittente e il creditore - espromissione cumulativa: in cui l espromittente è obbligato in solido con il debitore originario - espromissione liberatoria: quando il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario (art. 1272, comma 1, cod. civ.) Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 42

43 Segue: ESPROMISSIONE A DEBITORE ESPROMESSO B ESPROMITTENTE CREDITORE ESPROMISSARIO C Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 43

44 ESPROMISSIONE: REGIME DELLE ECCEZIONI L espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (espromesso), salvo patto contrario L espromittente può però opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario salvo: - le eccezioni personali - le eccezioni derivanti da fatti successivi all espromissione - le eccezioni di compensazione Tale regime di eccezioni riguarda sia l espromissione cumulativa che liberatoria Rapporti tra espromittente ed espromesso: l espromittente che paga al creditore può avere un diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario sulla base precedente rapporto contrattuale Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 44

45 ACCOLLO L accollo è un contratto fra debitore (accollato) e terzo (accollante), con il quale il terzo assume il debito dell altro: a tale accordo non partecipa il creditore (art cod. civ.). Si distingue tra: - ACCOLLO INTERNO (o semplice): si ha quando il creditore rimane esterno al rapporto; in tal caso l efficacia del contratto di accollo rimane circoscritta inter partes; - ACCOLLO ESTERNO: si ha quando il creditore aderisce alla convenzione. Con l accettazione egli rende irrevocabile la stipulazione a suo favore. L accollo esterno può essere: - cumulativo: quando il creditore all atto di aderire alla convenzione non dichiara espressamente di liberare il debitore originario; in tal caso, questi rimane obbligato in solido con il terzo che si è accollato il debito - liberatorio: quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 45

46 Segue: ACCOLLO A DEBITORE ACCOLLATO B ACCOLLANTE C CREDITORE ACCOLLATARIO Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 46

47 ACCOLLO: REGIME DELLE ECCEZIONI Il terzo accollante può opporre al creditore: - le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l assunzione è avvenuta, ossia quelle concernenti l invalidità o la risoluzione del contratto di assunzione, ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore originario - le eccezioni relative al rapporto tra il debitore originario ed il creditore Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo 47

48 Titolo L adempimento 48

49 ADEMPIMENTO L adempimento consiste nella esatta esecuzione della prestazione dovuta che estingue, in via diretta e contemporanea, sia l obbligo del debitore che il diritto del creditore. L adempimento è la forma di estinzione tipica, perfetta dell obbligazione. L'adempimento 49

50 ESATTEZZA DELL ADEMPIMENTO L esattezza dell adempimento, cioè l idoneità a conseguire l estinzione del credito e la liberazione del debitore va valutata sotto diversi aspetti: - modalità dell esecuzione - persona destinataria dell adempimento - persona autrice dell adempimento - luogo di adempimento - tempo di adempimento L'adempimento 50

51 DILIGENZA NELL ADEMPIMENTO (art cod. civ.) Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia parametro: uomo medio (art. 1176, comma 1). L obbligo di diligenza, da un lato, individua le modalità dell esecuzione della prestazione, dall altro rappresenta il criterio di imputazione della responsabilità del debitore per l ipotesi di inadempimento. Mentre il comma 1 stabilisce la misura della colpa comune ad ogni obbligazione, il comma 2 precisa che nell adempimento di prestazioni tecniche la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata. Se poi la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (art cod. civ.) L'adempimento 51

52 DISTINZIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA DILIGENZA Il grado di diligenza nell adempimento si differenzia a seconda della tipologia di obbligazione: obbligazione di mezzi: quando l oggetto dell obbligazione è un comportamento diligente, cioè l impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso; il debitore è esente da responsabilità, se ha agito con la dovuta diligenza (ad es.: il professionista) obbligazione di risultato: quando l oggetto dell obbligazione non è costituito dall attività, ma dal risultato della stessa; l adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (ad es.: l appaltatore) (cfr. slide n. 23 della presente Sezione) L'adempimento 52

53 PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE tenuto ad eseguire la prestazione è solitamente il debitore l adempimento è valido anche se effettuato da un incapace (art cod. civ.) L'adempimento 53

54 ADEMPIMENTO DEL TERZO (art cod. civ.) La prestazione può essere effettuata da un terzo anziché dal debitore; ciò può accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili. Il terzo può adempiere l obbligazione altrui anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, come nel caso in cui l obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare avente carattere personale (ad esempio, il quadro ordinato a un famoso pittore). Il debitore non può opporsi all adempimento del terzo, poiché la legge considera prevalente l interesse all attuazione del rapporto obbligatorio. L'adempimento 54

55 LUOGO DELL ADEMPIMENTO (art cod. civ.) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla volontà delle parti o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze obiettive, il codice stabilisce che: 1. l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta 2. l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (obbligazione portable) 3. negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (obbligazione querable) L'adempimento 55

56 TEMPO DELL ADEMPIMENTO (art cod. civ.) Il termine di scadenza dell obbligazione può essere stabilito dalle parti. In mancanza di accordo, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Se un termine è indicato, questo si presume a favore del debitore con la conseguenza che il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma il debitore può adempiere prima della scadenza. Può essere convenuto un termine a favore del creditore L'adempimento 56

57 DESTINATARIO DELL ADEMPIMENTO (art cod. civ.) E la persona alla quale l adempimento deve essere fatto affinché abbia effetto liberatorio. Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento effettuato a persona non rientrante in una delle precedenti categorie non ha efficacia liberatoria per il debitore; ma il comma 2 dell art 1188 cod. civ. stabilisce che tale pagamento diviene liberatorio se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, sulla base del principio secondo cui l adempimento è valido se da esso il creditore ne ha tratto effettivo vantaggio. Inoltre il debitore è liberato se esegue il pagamento in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo (creditore apparente art. 1189, comma 1, cod. civ.) L'adempimento 57

58 PRESTAZIONE IN LUOGO DELL ADEMPIMENTO (Cfr. slide n. 64 della presente Sezione) Il debitore si libera solo se esegue esattamente la prestazione, non se ne esegue una diversa, anche se di valore uguale o maggiore Il creditore può consentire una prestazione diversa (datio in solutum o prestazione in luogo dell adempimento, art cod. civ.). In tal caso, l obbligazione si estingue solo con l effettiva esecuzione della prestazione in luogo dell adempimento. Devono ricorrere gli elementi di seguito indicati: 1. volontà del debitore di effettuare la prestazione di una cosa diversa proprio per estinguere l obbligazione, e non ad altro titolo 2. consenso del creditore 3. effettiva esecuzione della prestazione (es. ti devo un cavallo, mi libero pagandoti una somma di denaro) L'adempimento 58

59 Modi di estinzione diversi dall adempimento 59

60 MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL ADEMPIMENTO Il modo di estinzione tipico dell obbligazione è l adempimento del debitore. Tuttavia l obbligazione può estinguersi anche in altri modi: - alcuni modi di estinzione hanno portata generale, hanno cioè un incidenza generale su tutti i diritti (ad es. prescrizione, art c.c.) - altri sono disciplinati dalla legge in una apposita sede (Capo IV Libro IV del codice civile, dagli artt agli artt. 1259) Modi di estinzione diversi dall'adempimento 60

61 MODI DI ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL ADEMPIMENTO SATISFATTORI: quando soddisfano l interesse creditorio (compensazione, confusione) NON SATISFATTORI: quando non soddisfano l interesse creditorio, ma producono ugualmente l estinzione dell obbligazione (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta) Modi di estinzione diversi dall'adempimento 61

62 NOVAZIONE OGGETTIVA (artt cod. civ.) La novazione è il contratto con il quale le parti sostituiscono all obbligazione originaria che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso Due tipi di novazione: novazione oggettiva: quando la nuova obbligazione si caratterizza per un oggetto o titolo diverso (apposita disciplina) novazione soggettiva: quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti (semplice rinvio alle norme contenute nel capo dedicato alla delegazione, espromissione e accollo) Modi di estinzione diversi dall'adempimento 62

63 Segue: NOVAZIONE Per aversi novazione sono necessari: - obligatio novanda: ossia l obbligazione originaria da sostituire - aliquid novi: ossia un mutamento dell oggetto o del titolo dell obbligazione (non produce novazione il mutamento di un elemento accessorio dell obbligazione) - animus novandi: ossia la volontà di estinguere l obbligazione precedente creandone una nuova; tale volontà non si presume ma deve risultare in modo non equivoco, altrimenti si avrà soltanto assunzione di un nuovo rapporto obbligatorio accanto a quello precedente Modi di estinzione diversi dall'adempimento 63

64 Segue: NOVAZIONE La novazione si differenzia dalla: Prestazione in luogo dell adempimento (art cod. civ.) la quale non genera una nuova obbligazione ma estingue l obbligazione con la immediata soddisfazione del creditore Diversamente, la novazione genera una nuova obbligazione che, ovviamente, non determina la immediata soddisfazione del creditore (Cfr. slide n. 59 della presente Sezione) Modi di estinzione diversi dall'adempimento 64

65 REMISSIONE DEL DEBITO (art cod. civ.) La remissione è una rinunzia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto con la necessaria conseguenza che l obbligazione si estingue e il debitore viene liberato, pur non avendo adempiuto la prestazione. In ogni caso, il debitore può opporsi, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare. La remissione può essere: - espressa - tacita (la legge prevede un caso particolare: la restituzione volontaria del titolo originale del credito al debitore dalla quale si presume la remissione del debito con conseguente liberazione dei condebitori in solido, art cod. civ.) La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito Modi di estinzione diversi dall'adempimento 65

66 COMPENSAZIONE (artt cod. civ.) La compensazione si verifica quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l uno dell altro. I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare. Funzione della compensazione: realizzare una economia di atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti Tipi di compensazione: - legale - giudiziale - volontaria Modi di estinzione diversi dall'adempimento 66

67 COMPENSAZIONE LEGALE PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere - liquidità: il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare - esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione L estinzione dei due debiti opera fin dal giorno della loro coesistenza. Tuttavia, il giudice non può rilevare d ufficio la compensazione e, pertanto, la parte che vuole avvalersene, ha l onere di sollevare la relativa eccezione Modi di estinzione diversi dall'adempimento 67

68 COMPENSAZIONE GIUDIZIALE PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere - esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione - quanto alla liquidità, è sufficiente che i crediti, pur se non liquidi, siano di facile e pronta liquidazione In tali ipotesi la compensazione opera per effetto della sentenza del giudice che ha efficacia costitutiva Modi di estinzione diversi dall'adempimento 68

69 COMPENSAZIONE VOLONTARIA Si basa sull accordo delle parti; sono superabili i requisiti richiesti per le altre ipotesi L accordo può essere posteriore alla coesistenza dei crediti o preventivo Modi di estinzione diversi dall'adempimento 69

70 CONFUSIONE (art cod. civ.) Si ha quando si riuniscono in uno stesso soggetto le qualità di debitore e creditore Effetti: - estinzione dell obbligazione - estinzione delle garanzie eventualmente prestate da terzi Quando la confusione si verifica in relazione a diritti reali limitati essa prende il nome di consolidazione (es. usufruttuario che divenga proprietario del bene che aveva in usufrutto) Modi di estinzione diversi dall'adempimento 70

71 IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA (art cod. civ.) E modo di estinzione delle obbligazioni non satisfattivo. L obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile L impossibilità deve essere: - sopravvenuta, intervenuta cioè dopo la nascita dell obbligazione - oggettiva - non imputabile al debitore - definitiva - totale Modi di estinzione diversi dall'adempimento 71

72 IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA (art. 1256, comma 2, cod. civ.) Se l impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l obbligazione si estingue se l impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell obbligazione o alla natura dell oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla Modi di estinzione diversi dall'adempimento 72

73 IMPOSSIBILITÀ PARZIALE (art cod. civ.) Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa Modi di estinzione diversi dall'adempimento 73

74 Mora del creditore e mora del debitore 74

75 MORA DEL CREDITORE Il creditore ha l onere di ricevere la prestazione dovuta Nell ipotesi di mancata collaborazione del creditore a ricevere la prestazione senza un motivo legittimo (art ss. c.c.), il debitore può evitare l aggravarsi della sua posizione attraverso la costituzione in mora del creditore La costituzione in mora del creditore non determina la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio ma può rappresentare l antecedente per la liberazione se ad essa segue l osservanza, da parte del debitore, di ulteriori modalità fissate dalla legge (v. infra, slide n. 77). Mora del creditore 75

76 COSTITUZIONE IN MORA Per costituire in mora il creditore, il debitore deve avanzare un offerta formale di adempimento che, a seconda dei casi, può essere reale o per intimazione Offerta reale: se l obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (art. 1209, comma 1, c.c.) Offerta per intimazione: se l obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in un luogo diverso (art. 1209, comma 2, c.c.) ovvero immobili (art c.c.) ovvero ancora l obbligazione consiste in un facere (art c.c.) Mora del creditore 76

77 EFFETTI DELLA MORA CREDENDI (art c.c.) l impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore è a carico del creditore non sono dovuti interessi né frutti Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta Ai fini della liberazione dal vincolo obbligatorio, occorre l ulteriore formalità del deposito liberatorio (art c.c.): si esegue presso la cassa deposito e prestiti o presso istituti di credito in caso di somme di denaro o titoli di credito; con la consegna al sequestratario nominato dal giudice in caso di immobili. Il legislatore nulla dice riguardo alle obbligazioni di fare; la dottrina ritiene che il debitore sarebbe liberato per sopravvenuto difetto di interesse del creditore (art. 1256, comma 2, c.c.) L offerta secondo gli usi e il deposito (art c.c.: c.d. offerta non formale) valgono rispettivamente ad evitare gli effetti della mora debendi e a liberarsi dal vincolo (es.: offerta a mezzo di vaglia postale) Mora del creditore 77

78 MORA DEL DEBITORE Il termine per l adempimento è scaduto ma il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione e questa è ancora possibile. In tal caso il creditore può costituire in mora il debitore al fine di pretendere l adempimento se pur tardivo. Diversamente, nel caso in cui la prestazione è divenuta impossibile ovvero il creditore non ha più interesse a riceverla, si verte nell ipotesi dell inadempimento (v. infra, slides 81 ss.). La mora è un ritardo qualificato: gli effetti da essa prodotti sorgono, quindi, non alla semplice scadenza del termine per adempiere, ma al formale atto di costituzione in mora. Mora del debitore 78

79 COSTITUZIONE IN MORA Mora ex persona (art. 1219, comma 1, c.c.): mediante richiesta o intimazione fatta per iscritto (atto non negoziale recettizio) Mora ex re (artt. 1219, comma 2, c.c. e 1222 c.c.): non occorre un atto formale di costituzione in mora (e gli effetti della mora sorgono automaticamente) quando: il debito deriva da fatto illecito il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore sia stato compiuto un fatto in violazione di obbligazioni di non fare (che di per sé costituisce inadempimento) Mora del debitore 79

80 EFFETTI DELLA MORA DEBENDI (art ss. c.c.) Il debitore deve risarcire il danno da ritardo (cc.dd. interessi moratori) L impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche se derivante da causa non imputabile al debitore, non lo libera dal vincolo obbligatorio (il debitore è liberato solo se riesce a provare che l oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore) La costituzione in mora vale a interrompere la prescrizione L adempimento tardivo (ivi compreso il risarcimento del danno da ritardo) elimina gli effetti della mora (c.d. purgazione della mora) Mora del debitore 80

81 L inadempimento: responsabilità del debitore e risarcimento del danno 81

82 INADEMPIMENTO art cod. civ. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile art cod. civ. Diligenza nell adempimento Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia L'inadempimento 82

83 Segue: INADEMPIMENTO responsabilità oggettiva: richiede il massimo sforzo, fino al limite della forza maggiore, indipendentemente dalla eventuale colpa del debitore responsabilità soggettiva: guarda allo sforzo commisurato al dovere di diligenza, dando rilievo alle difficoltà incontrate dal debitore L'inadempimento 83

84 art cod. civ. E nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave L'inadempimento 84

85 MODALITA DELL INADEMPIMENTO Qualitativamente inesatto (art cod. civ.: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi; art. 129, comma 1, cod. consumo: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita) Quantitativamente inesatto Inesatto nelle modalità temporali L'inadempimento 85

86 TIPI DI RESPONSABILITA Contrattuale: deriva da un rapporto preesistente e relativo tra le parti, può trovare fonte anche nella legge (presuppone un vinculum iuris) L obbligazione risarcitoria nascente da responsabilità contrattuale assume carattere derivato e secondario. Extracontrattuale: trova la sua principale disciplina negli artt ss. cod. civ.; nasce al di fuori di un rapporto preesistente L obbligo di risarcimento si instaura, con carattere originario e primario, al di fuori di qualsiasi contratto o progetto precedente; scaturisce, difatti, in seguito alla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale (violazione del dovere generico di neminem laedere) L'inadempimento 86

87 RISARCIMENTO DEL DANNO Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenza dell evento dannoso Il risarcimento può essere corrisposto: - per equivalente, con il versamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno - in forma specifica, ripristinando, qualora sia in tutto o in parte possibile, la situazione di fatto preesistente; se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente L'inadempimento 87

88 Art cod. civ. Il risarcimento del danno per l inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta L'inadempimento 88

89 CRITERI DI DELIMITAZIONE DEL DANNO il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell inadempimento: si parla, al riguardo, del principio di causalità: non tutta la catena di eventi negativi può essere addossata al debitore, ma solo le conseguenze immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre tener conto delle conseguenze normali, secondo un criterio di regolarità causale) la prevedibilità: il risarcimento è limitato ai danni che potevano prevedersi nel tempo in cui è sorta l obbligazione, salvo nel caso di dolo; in questo caso il risarcimento si estende anche ai danni imprevedibili (art. 1225) il concorso del fatto colposo del debitore art. 1227: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza L'inadempimento 89

90 Segue. CRITERI DI DELIMITAZIONE DEL DANNO art cod. civ. - Responsabilità per fatto degli ausiliari Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell adempimento dell obbligazione si vale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro art cod. civ. - Valutazione equitativa del danno Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa L'inadempimento 90

91 CLAUSOLA PENALE (art cod. civ.) La clausola, con cui si conviene che, in caso d inadempimento o di ritardo nell adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Essa ha la duplice funzione di: liquidare preventivamente i danni incentivare il debitore all adempimento L'inadempimento 91

92 La specificità del danno non patrimoniale 92

93 DANNO NON PATRIMONIALE Il danno non patrimoniale è ogni pregiudizio recato direttamente alla persona senza colpire, né direttamente né indirettamente, il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa (lesioni all onore, alla tranquillità, alla salute ) Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art cod. civ.) Tipicità del danno non patrimoniale Inizialmente i casi previsti dalla legge erano identificati nelle ipotesi di reato Oggi si ritiene che il danno non patrimoniale sia risarcibile in tutte le ipotesi di lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Il danno non patrimoniale 93

94 TIPOLOGIE DI DANNO NON PATRIMONIALE La giurisprudenza si è sforzata di ampliare il più possibile la sfera del danno non patrimoniale risarcibile, creando accanto al danno morale, altre figure di danno Danno biologico: lesione del bene salute, consistente nella lesione arrecata all integrità psico-fisica dell individuo (art. 32 Cost.) Danno esistenziale: lesione di interesse costituzionalmente protetto che attiene alla vita di relazione, alla libera esplicazione della personalità dell individuo. Il danno non patrimoniale 94

95 INIBITORIA Il risarcimento presuppone che un danno si è effettivamente già verificato ed è uno strumento che tende a rimuoverne le conseguenze. Ma il nostro ordinamento prevede anche uno strumento volto a prevenire l evento dannoso: l inibitoria, che consiste in un ordine giudiziale impartito ad un soggetto di astenersi da un determinato comportamento: Si è nell area del pericolo di danno (pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile). Essa è prevista in una serie di ipotesi previste dalla legge (esempi: art c.c. in tema di concorrenza sleale; violazione di diritti della personalità; violazione di diritti d autore, ecc.), mentre è discusso se possa ritenersi un rimedio generalmente applicabile (ossia applicabile anche in casi non espressamente previsti): alcuni lo considerano tale sia in forza della disciplina dei provvedimenti d urgenza ex art 700 c.p.c. (che consente l adozione di provvedimenti, anche di carattere inibitorio, quando vi sia pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile), sia in forza dell art. 24 Cost. («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»), che assicura l uso dello strumento più idoneo per la tutela effettiva degli interessi protetti dalla legge; altri escludono tale possibilità sul principio di tassatività degli atti giudiziali ovvero in considerazione della funzione della r.c. (non di prevenire l illecito, bensì di risolvere il problema dell allocazione dei danni a questo conseguenti). 95

96 Responsabilità extracontrattuale 96

97 RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE Si ha responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione del dovere generico di neminem laedere, cioè del dovere di non ledere l altrui sfera giuridica L art cod. civ. costituisce la norma cardine della responsabilità extracontrattuale e dispone che Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono: - l imputabilità (soggettivo) - il danno ingiusto (oggettivo) - la condotta (oggettivo) - il nesso di causalità (oggettivo) La responsabilità extracontrattuale 97

98 ELEMENTI COSTITUTIVI L IMPUTABILITA Il soggetto agente deve aver commesso il fatto con dolo o colpa. In particolare: il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico: l atto illecito è doloso quando è stato commesso con coscienza e volontà la colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti di terzi: l atto illecito è colposo quando l evento dannoso non è voluto ma cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Presupposto della colpevolezza (dolo o colpa) è l imputabilità, ossia l esistenza nel soggetto agente della capacità di intendere e volere nel momento in cui ha commesso il fatto (art cod. civ.); solo in tal caso il fatto dannoso può ritenersi la conseguenza di una libera scelta dell agente (cfr. slide n. 30 Sezione n. 3 Soggetti dell attività giuridica) La responsabilità extracontrattuale 98

99 Cause di giustificazione Circostanze che escludono l antigiuridicità del comportamento (esimenti oggettive) o lo giustificano escludendo perciò il sorgere della responsabilità (esimenti soggettive o personali) Sono regolate anche dal diritto penale e, qualora l illecito penale costituisca illecito civile, assumo rilievo anche nel diritto privato L antigiuridicità è esclusa in caso di: esercizio di un diritto; adempimento di un dovere; legittima difesa L antigiuridicità è giustificata in caso di: stato di necessità; incapacità; caso fortuito; forza maggiore 99

100 ELEMENTI COSTITUTIVI L INGIUSTIZIA DEL DANNO Ingiustizia del danno: lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e quindi protetta dall ordinamento con il divieto di neminem laedere. La dottrina tradizionale riteneva danno ingiusto solo quello conseguente alla lesione di diritti assoluti perché solo questi possono essere fatti valere erga omnes; si assiste però negli ultimi anni ad un progressivo allargamento delle situazioni giuridiche tutelate come ad esempio: Il riconoscimento di una tutela risarcitoria dei valori esistenziali dell individuo sganciata dagli schemi rigidi dei cd. diritti della personalità desumibili dal codice (diritto al nome, all onore, all integrità fisica), quindi tutela della riservatezza, dell identità personale, della salute. La lesione di un diritto di credito ad opera di un terzo, quando abbia impedito l adempimento La responsabilità extracontrattuale 100

101 ELEMENTI COSTITUTIVI CONDOTTA E NESSO CAUSALE Condotta: comportamento umano (commissivo ovvero omissivo) commissivo (ossia un azione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare); omissivo (ossia un omissione), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare) Nesso di causalità: l evento dannoso, per l art cod. civ., richiamato dall art cod. civ., deve essere una conseguenza immediata e diretta della condotta; ciò sta a significare che tra condotta ed evento deve esistere un nesso di causalità (evento riconducibile alla condotta) La responsabilità extracontrattuale 101

102 ONERE DELLA PROVA Ai sensi dell art c.c. spetta al danneggiato dimostrare il fatto materiale, il danno subito e il rapporto di causalità, nonché la colpa dell agente Il codice civile prevede alcune ipotesi in cui il soggetto risponde a prescindere dalla colpa, stabilendo una presunzione e/o inversione dell onere della prova (artt c.c.): in tali casi il fondamento della responsabilità va individuato non già nell illiceità del comportamento, ma nella situazione giuridica in cui colui che risponde a questo titolo si trova rispetto a persone, cose o attività 102

103 PRINCIPALI DIFFERNZE TRA LE DUE FORME DI RESPONSABILITA Capacità: per responsabilità extracontrattuale è sufficiente la capacità naturale; mentre per aversi responsabilità contrattuale occorre la capacità di obbligarsi, cioè di agire. Onere della prova: nella responsabilità contrattuale il creditore deve provare solo di avere un credito esigibile e l inadempimento, mente è a carico del debitore dare la prova di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; nella responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare il fatto materiale, il danno subito e il rapporto di causalità, nonché la colpa dell agente La responsabilità extracontrattuale 103

104 Segue: PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DUE FORME DI RESPONSABILITA Danni risarcibili: in caso di responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è sorta l obbligazione, sempre che l inadempimento sia colposo; nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell agente Prescrizione: cinque anni nella responsabilità extracontrattuale; ordinaria, decennale, nella responsabilità contrattuale La responsabilità extracontrattuale 104

105 Responsabilità patrimoniale del debitore - Garanzia Patrimoniale Generica e Garanzie Reali 105

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