DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PER LAVORATORI STRANIERI (art. 105 LT e 84 LIFD)
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- Fabiano Ferretti
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1 5.1.2 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTIVA N. 2 (Valida dal 1. gennaio 2010) IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PER LAVORATORI STRANIERI (art. 105 LT e 84 LIFD) I. PERSONE ASSOGGETTATE A. DIMORANTI - Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui proventi compenstivi. Possono rientrare in questa casistica in particolare: - titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera - titolari di un permesso L (364g/anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera - cittadini con libretto stranieri F, N e S documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori DIMORANTI/RESIDENTI FISCALI ESTERI. B. RESIDENTI FISCALI ESTERI - Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui loro proventi compensativi. Possono rientrare in questa casistica in particolare: - titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all estero - titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all estero - titolari di un permesso G con residenza all estero in un Comune italiano sito fuori la fascia di confine di 20 Km. - titolare di un permesso G con residenza all estero - dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni/3 mesi. 1
2 5.1.2 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri - cittadini svizzeri domiciliati all estero documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori DIMORAN- TI/RESIDENTI FISCALI ESTERI C. FRONTALIERI FISCALI (che rientrano nell applicazione dell Accordo sul frontalierato del 1974) Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e domiciliati in un Comune italiano di confine, qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui proventi compensativi. (cfr. lista Comuni italiani di confine interessati a tergo del conteggio di fine anno/fine atttività relativo ai frontalieri fiscali). ATTENZIONE: se coniugato o vivente in regime di concubinato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare. documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori FRONTALIERI FISCALI (con rientro giornaliero o settimanale). II. RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono normalmente allo Stato del luogo di lavoro (la Svizzera) il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi. Per i frontalieri domiciliati negli Stati esteri limitrofi alla Svizzera valgono le seguenti regole: DIRITTO DI IMPOSIZIONE Stato del luogo di lavoro (Svizzera) Stato (estero) di domicilio Germania x (1) x (2) Austria x x (2) Francia x (3) Italia x Liechtenstein x (4) x (4) 1) alla Svizzera compete una trattenuta d imposta alla fonte, in caso di ritorno giornaliero, percentualmente limitata al 4.5%; (2) l imposta percepita in Svizzera è computata dallo Stato estero di domicilio; (3) regolamentazione particolare per BL, BS, BE, JU, NE, SO, VS, VD (Stato estero di domicilio nel caso dell esercizio di una funzione pubblica); (4) imposizione nello Stato del luogo di lavoro nel caso dell esercizio di una funzione pubblica, ad eccezione delle corporazioni alle quali partecipano i due Stati. 2
3 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri III. PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell allegato elenco). Non sono imponibili alla fonte, per i salariati: le rendite dell assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS); gli assegni per grandi invalidi dell AVS, dell AI e dell assicurazione infortuni; le rendite intere e le indennità per menomazione dell integrità fisica e mentale della LAINF; le rendite di vecchiaia e superstiti della previdenza professionale (II. Pilastro) e della previdenza individuale vincolata (III. Pilastro); le prestazioni complementari ordinarie e straordinarie dell AVS e dell AI; gli assegni integrativi per i figli versati direttamente dalla cassa al contribuente; le prestazioni di libero passaggio (pagamenti in contanti) del II. e III. Pilastro. Queste prestazioni, nella misura in cui sono imponibili, sottostanno di principio alla procedura di tassazione ordinaria e, per i beneficiari domiciliati all estero, a quella alla fonte quando si tratta di prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato (vedi relative Direttive). IV. PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D IMPOSTA 1. Competente per il conteggio d imposta è il datore di lavoro, nella misura in cui i proventi compensativi sono da lui calcolati e versati rispettivamente bonificati al contribuente, oppure l istituto assicurativo o di previdenza. Se il conteggio avviene a cura del datore di lavoro, l istituto assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il datore di lavoro è poi tenuto a prelevare l imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri proventi da attività lucrativa. 2. L istituto assicurativo o di previdenza è competente per il conteggio d imposta nei casi in cui la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione) direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno vantare una pretesa diretta nei riguardi dell istituto assicurativo o di previdenza. Se la prestazione assicurativa o di previdenza è versata direttamente al contribuente, l istituto è tenuto a preliminarmente chiarire, con il datore di lavoro rispettivamente con l Ufficio imposte alla fonte del Cantone di residenza del beneficiario, l obbligo di assoggettamento all imposta alla fonte. 3
4 5.1.2 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri V. CALCOLO DELL IMPOSTA L imposta alla fonte è calcolata sugli importi lordi applicando le seguenti aliquote 1. In caso di conteggio tramite il datore di lavoro: - Tabella A / B / C / E / F (vedi Direttiva no. 1/p.to 16 per applicazione tabelle) 2. In caso di conteggio tramite l istituto assicurativo o di previdenza: - TABELLA D - Aliquota 10% - per prestazioni che non sono calcolate in base al guadagno assicurato o che sono versate a complemento del reddito di un eventuale attività lucrativa - per prestazioni calcolate in base al guadagno assicurato, ma che non sono versate in aumento del reddito d attività lucrativa tornano applicabili le Tabelle A / B / C / E / F La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dall Istituto assicurativo o di previdenza, e tornano così applicabili: Contribuente-dipendente celibe, nubile, vedovo, divorziato, separato di fatto e non convivente Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: 1. Se svolge attività lucrativa in Svizzera A 2. Se vive in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28 anno di età o di persone bisognose al cui sostentamento provvede B 1,2,3.. 4
5 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri Contribuente-dipendente coniugato 3. Se il coniuge del contribuente-dipendente non svolge attività né in Svizzera né all estero 4. Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge UNA SOLA attività lucrativa, con reddito conseguito. in Svizzera. in Svizzera, ma accessoria quindi nel caso in cui il coniuge assoggettato con Tabella D. all estero se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE FISCALE se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/ RESIDENTE FISCALE ESTERO (correttiva*) 5. Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge DUE O PIU attività lucrative presso differenti datori di lavoro (indipendentemente se attività principali o accessorie), con redditi conseguiti. esclusivamente in Svizzera. sia in Svizzera che all estero. esclusivamente all estero se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE FISCALE se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/ RESIDENTE FISCALE ESTERO Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: B 0,1,2.. C 0,1,2.. B 0,1,2.. F 0,1,2.. E 0,1,2.. C 0,1,2.. C 0,1,2.. F 0,1,2.. E 0,1,2.. (*) pt. 4.: istanza di correttiva Il contribuente-dipendente DIMORANTE/RESIDENTE FISCALE ESTERO (vedi def. al pt. 1 della presente Direttiva), tassato con la tabella E 0,1,2,3.. ha diritto di richiedere entro il 31 marzo dell anno che segue quello dell assoggettamento all Ufficio delle imposte alla fonte una correttiva se il reddito netto dell attività (unica) esercitata all estero dal proprio coniuge è inferiore a CHF 7'750.- (5'000.- euro) allegando il relativo certificato di salario del coniuge e l attestazione vidimata da un autorità costituita del Comune di residenza che certifichi che il coniuge esercita unicamente tale attività lucrativa sia in Svizzera che all estero. (l autorità fiscale si riserva di esigere copia della dichiarazione fiscale estera). 5
6 5.1.2 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri Contribuente-dipendente che vive in regime di concubinato Contribuente - dipendente è assoggettato con tabella: 6. Se svolge attività in Svizzera e SENZA figli a carico A 7. Se svolge attività in Svizzera e CON figli a carico Allora occorre distinguere (cfr. questionario dipendente) 7.a Se il convivente del contribuente-dipendente non svolge attività lucrativa né in Svizzera né all estero 7.b Se il convivente del contribuente-dipendente svolge UNA SOLA attività lucrativa,con reddito conseguito:. in Svizzera se reddito del convivente è minore del reddito contribuente-dipendente se reddito del convivente è maggiore del reddito contribuente dipendente. in Svizzera, ma accessoria quindi nel caso in cui il convivente assoggettato con Tabella D. all estero 7.c Se il convivente svolge DUE O PIU attività lucrative presso differenti datori di lavoro (indipendentemente se attività principali o accessorie), con reddito conseguito:. esclusivamente in Svizzera o sia in Svizzera che all estero se reddito svizzero del convivente è minore del reddito contribuente-dipendente se reddito svizzero del convivente è maggiore del reddito ontribuente-dipendente. esclusivamente all estero B 1,2,3.. B 1,2,3.. A B 1,2,3.. F 1,2,3.. B 1,2,3.. A F 1,2,3.. 6
7 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri VI. CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL AUTORITÀ FISCALE 1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del bonifico o della compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all Ufficio imposte alla fonte del Cantone di domicilio o di dimora fiscali del contribuente rispettivamente del Cantone dove quest ultimo esercita la sua attività (per lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera), entro 30 giorni dall inizio del mese seguente a quello della scadenza. Prima del pagamento deve essere inoltrato il conteggio allestito secondo le modalità stabilite alla seguente cifra V.2. Il ritardo nel riversamento dell imposta comporta l applicazione di un interesse di ritardo. 2. L istituto assicurativo o di previdenza ha l obbligo di trasmettere all Ufficio imposte alla fonte il modulo di conteggio debitamente compilato indicando il No. AVS o il No. del Registro centrale degli stranieri (RCS), la data di nascita, il cognome e nome del contribuente, il Cantone, il Comune di residenza o di lavoro (per lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera), le date di mutazione, l ammontare della prestazione lorda, il periodo considerato, la tabella applicata (tabella del Cantone di residenza del contribuente; tabella del Cantone dove è esercitata l attività per i contribuenti senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera), l aliquota d imposta, il numero di figli (solo in caso di applicazione delle Tabelle A, B, C) e l ammontare lordo dell imposta trattenuta alla fonte. L istituto assicurativo o di previdenza ha diritto ad una provvigione d incasso calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. Tale provvigione è del 4% sulle imposte trattenute che, per singolo contribuente, non eccedono i 20'000.- franchi all'anno. Negli altri casi la provvigione è del 4% sui primi 20'000.- e del 2% sull'importo eccedente. La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio. Esempio: Ditta XY: totale imposte trattenute Contribuente x CHF 30'000.- Contribuente y CHF 10'000.- Provvigione d incasso: Per contribuente x: 4% su CHF 20'000.- = CHF % su CHF 10'000.- = CHF Per contribuente y: 4% su CHF 10'000.- = CHF Totale provvigione d incasso per il DL CHF 1'
8 5.1.2 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri 3. Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro rispettivamente istituto assicurativo o di previdenza) è responsabile della corretta trattenuta delle imposte alla fonte. 4. L omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell imposta alla fonte è considerata sottrazione d imposta. VII. ATTESTAZIONE CONCERNENTE L IMPOSTA TRATTENUTA Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un attestazione con l ammontare delle prestazioni assoggettate e dell imposta trattenuta alla fonte (attestato-ricevuta scaricabile dal sito Internet VIII. RIMEDI GIURIDICI Il contribuente o l istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la trattenuta d imposta alla fonte può richiedere all Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all esistenza e all estensione dell assoggettamento. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell anno che segue la scadenza della prestazione imponibile. IX. INFORMAZIONI Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona (telefono 091/ ). DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Ufficio delle imposte alla fonte Allegato: Elenco delle prestazioni imponibili 8
9 Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri ELENCO DELLE PRESTAZIONI IMPONIBILI DELLE PERSONE O ISTITUZIONI OBBLIGATE A TRATTENERE L IMPOSTA ALLA FONTE E DELLE TABELLE APPLICABILI Allegato alla Direttiva concernente l imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri. BASE LEGALE PRESTAZIONE OBBLIGATI ALLA TABELLA TRATTENUTA A B C D IMPOSTA E F D 1. LAI Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X Legge assicurazione Cassa di compensazione X invalidità 1/4+1/2 rendita Cassa di compensazione X 1/1 rendite (2) Cassa di compensazione X 2. LADI Legge sull assicurazione Indennità giornaliera Cassa di disoccupazione X disoccupazione di disoccupazione Indennità per riduzione Datore di lavoro (1) o X dell orario di lavoro Cassa di disoccupazione X Indennità per intemperie Datore di lavoro (1) o X Cassa di disoccupazione X Indennità per insolvenza Cassa di disoccupazione X 3. LAINF Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X (regime obbligatorio) Istituto di assicurazione X Legge assicurazione Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X infortuni transitoria (3) Istituto di assicurazione X Indennità transitoria (4) Datore di lavoro (1) o X Istituto di assicurazione X Rendita parziale d invalidità (2) Istituto di assicurazione X Riscatto di rendita di invalidità Istituto di assicurazione X Indennità unica per disturbi psicogeni (5) Istituto di assicurazione X 4. LAINF come alla cifra 3 Istituto di assicurazione prolungo convenzionale dell assicurazione 5. LAINF (assicurazione Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X complementare) Istituto di assicurazione (7) X LAINF (assicurazione Rendita parziale di per la copertura della invalidità (2) Istituto di assicurazione X differenza (6) ) Riscatto di rendita di invalidità Istituto di assicurazione X (1) nella misura in cui il conteggio è effettuato dal datore di lavoro; (2) quando il grado di invalidità è inferiore al 100%; (3) secondo l art. 83 ss OPI (Ordinanza sulla prevenzione infortuni e malattie professionali); (4) secondo l art. 86 ss OPI; (5) secondo l art. 23 LAINF; (6) l enumerazione non è esaustiva; per quanto esistano prestazioni d assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (7) tabella D per tutte le prestazioni versate direttamente dall istituto di assicurazione; 9
10 BASE LEGALE PRESTAZIONE OBBLIGATI ALLA TABELLA TRATTENUTA A B C D D IMPOSTA E F 6. LAMAL Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) X Legge assicurazione malattia Istituto di assicurazione X (8 Legge maternità Indennità giornaliera Istituto di assicurazione X 7. LCA (assicurazione Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X contro i danni (9) ) Istituto di assicurazione X Prestazioni in rendite (2) Istituto di assicurazione X 8. LPP/CO (regolamento Indennità giornaliera Datore di lavoro (1) o X di previdenza del II. Istituto di previdenza X Pilastro (6) ) Legge previdenza Rendite d invalidità professionale parziale Istituto di previdenza X Rendite d invalidità intere (2) Istituto di previdenza X Prestazioni di invalidità sottoforma di versamento in capitale (2) Istituto di previdenza X 9. Ordinanza sul libero Rendite d invalidità (2) Istituto di previdenza X passaggio (10) Prestazioni di invalidità sottoforma di versamento in capitale (2) Istituto di previdenza X 10. OPP3 (III. Pilastro Rendite d invalidità (2) Istituto di previdenza X A (11) ) Ordinanza previdenza Prestazioni di invalidità professionale sottoforma di versamento in capitale (2) Istituto di previdenza X 11. LIPG Assegni giornalieri Datore di lavoro (1) X Legge indennità perdita o Cassa di compensazione X di guadagno 12. CO e leggi speciali Perdita di guadagno Datore di lavoro (1) o X (responsabilità civile) transitoria Istituto di assicurazione X 13. LAF (Legge cantona- Assegni di nascita, per Datore di lavoro (1) X le sugli assegni) figli, di formazione, familiari Cassa di compensazione X (8) le indennità giornaliere di e fino a fr. 10. non sono assoggettate all imposta alla fonte; (9) LF sul contratto di assicurazione: l enumerazione non è esaustiva (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (10) RU per quanto esistano prestazioni d assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (11) RU per quanto esistano prestazioni d assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss). 10
DIRETTIVA N. 2 (Valida dal 1. gennaio 2015 Versione 1.0)
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