REGOLAMENTO UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

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1 Aurora Previdenza FONDO PENSIONE APERTO REGOLAMENTO UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

2 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art.1. Denominazione Art.2. Istituzione del Fondo ed esercizio dell attività Art.3. Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO Art.4. Regime della forma pensionistica Art.5. Destinatari Art.6. Scelte di investimento Art.7. Gestione degli investimenti Art.8. Spese PARTE III CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI Art.9. Contribuzione Art.10. Determinazione della posizione individuale Art.11. Prestazioni pensionistiche Art.12. Erogazione della rendita Art.13. Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art.14. Anticipazioni Art.15. Prestazioni assicurative accessorie PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI Art.16. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile Art.17. Banca depositaria Art.18. Responsabile Art.19. Organismo di sorveglianza Art.20. Conflitti di interesse Art.21. Scritture contabili PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art.22. Modalità di adesione Art.23. Trasparenza nei confronti degli aderenti Art.24. Comunicazioni e reclami PARTE VI - NORME FINALI Art.25. Modifiche al Regolamento Art.26. Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo Art.27. Cessione del Fondo Art.28. Rinvio Allegati: Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie

3 PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art.1. - Denominazione 1. Il Fondo pensione aperto Aurora Previdenza di seguito definito Fondo, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto. Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell attività 1. La UGF Assicurazioni S.p.A., di seguito definita Compagnia, esercita l attività di gestione del Fondo con effetto dal 01/02/ Il Fondo è stato istituito dalla Winterthur Vita S.p.A giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d intesa con l Isvap, con provvedimento del 29/07/1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo. 3. Il Fondo è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. 4. L attività relativa al Fondo è svolta in Bologna, presso la sede della Compagnia. Art.3. - Scopo 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti, e l erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO Art.4. - Regime della forma pensionistica 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art.5. - Destinatari 1. L adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l adesione al Fondo. 2. Ai sensi dell articolo 8 comma 7 del Decreto l adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando. pag.1

4 Art.6. - Scelte di investimento 1. Il Fondo è articolato in n. 4 comparti, come di seguito specificati: Comparto Internazionale Conservativo Comparto Internazionale Bilanciato Comparto Internazionale Dinamico Comparto Rendimento Garantito. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR 2. L aderente, all atto dell adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall iscrizione ovvero dall ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente. Art.7. - Gestione degli investimenti 1. La Compagnia effettua l investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l esclusivo interesse degli aderenti. 2. La Compagnia può effettuare l investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati OICR, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano. 3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all art.6, comma 4 del Decreto, l esecuzione di specifici incarichi di gestione. 4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione. 5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente: Comparto Internazionale Conservativo ha come obiettivo un rendimento costante e la salvaguardia anche nel breve periodo del capitale investito con un conseguente basso profilo di rischio. Tale comparto di investimento è orientato verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di capitale, con un esposizione massima in titoli di capitale del 20%. Comparto Internazionale Bilanciato ha come obiettivo l incremento nel medio periodo del capitale investito con un conseguente medio profilo di rischio. Tale comparto di investimento è orientato verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di capitale, con un esposizione massima in titoli di capitale del 40%. pag.2

5 Comparto Internazionale Dinamico ha come obiettivo la crescita nel lungo periodo del capitale investito con un conseguente più elevato profilo di rischio. Tale comparto di investimento è orientato verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di capitale, con un esposizione massima in titoli di capitale del 60%. Comparto Rendimento Garantito ha come obiettivo quello di accrescere il patrimonio in modo costante attraverso una tipologia di investimenti a basso contenuto di rischio. Tale comparto di investimento è orientato esclusivamente verso titoli di debito e prevede un orientamento verso titoli di stato e di emittenti governativi dell area Euro. E fatta salva la possibilità di investire in misura residuale in altri titoli di debito di emittenti privati ed in titoli emessi nei paesi aderenti all Unione Europea e comunque con Rating minimo di Standard & Poors pari a A o equivalente. Non sono previsti investimenti diretti in titoli di capitale. La politica di investimento è idonea a garantire la restituzione del capitale e la corresponsione di un rendimento minimo nonché a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. L adesione al comparto denominato rendimento garantito attribuisce all aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2,5% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all Art.11; riscatto per decesso; riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; 6. In tali casi, qualora l importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L integrazione viene corrisposta dalla Compagnia. 7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività. pag.3

6 Art.8. - Spese 1. L iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: a) spese da sostenere all atto dell adesione: una commissione una tantum a carico dell aderente pari a euro 51. b) spese relative alla fase di accumulo: b.1) direttamente a carico dell aderente: una commissione pari a 15 euro applicata annualmente b.2) indirettamente a carico dell aderente e che incidono sul comparto: Una commissione di gestione onnicomprensiva, pari a: per il Comparto Internazionale Conservativo 0,075% mensile corrispondente allo 0,90% annuo; per il Comparto Internazionale Bilanciato 0,091667% mensile corrispondente all 1,1% annuo; per il Comparto Internazionale Dinamico 0,116667% mensile corrispondente all 1,4% annuo; per il Comparto Rendimento Garantito (con garanzia) 0,075% mensile corrispondente all 0,90% annuo. Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall attività di impiego delle risorse, nonché il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico del Responsabile e dell Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia. Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. c) Spese collegate all esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: c.1) 51 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell Art.13 d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell allegato n. 3. e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell allegato n L importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti. 3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo. pag.4

7 4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP. PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art.9. - Contribuzione 1. La misura della contribuzione a carico dell aderente è determinata liberamente dallo stesso. 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. 4. L aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. 5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. 6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. L aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Art Determinazione della posizione individuale 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell aderente, di cui all Art.8, comma 1, a) e b), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. pag.5

8 5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. Art Prestazioni pensionistiche 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 3. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4. L aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 5. L aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 6. L aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 8. L aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto all Art.13, comma 6 e 7. Art Erogazione della rendita 1. A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all aderente è erogata pag.6

9 una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 2. L aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate); - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate)e successivamente all aderente finchè è in vita; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate) e successivamente all aderente finchè è in vita; 3. Nell allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull andamento della mortalità della popolazione italiana. Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. L aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell Art.11; d) riscattare l intera posizione individuale maturata, ai sensi dell art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora pag.7

10 vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l adesione su base collettiva. 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l aderente, in luogo dell esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione. 4. In caso di decesso dell aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. 6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Art Anticipazioni 1. L aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. pag.8

11 Art Prestazioni assicurative accessorie 1. Il Fondo prevede inoltre la seguente prestazione: a) pagamento di un capitale da corrispondere in caso di decesso o in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente; Il Fondo Aperto eroga la prestazione di cui al punto a) mediante l assicurazione per invalidità e premorienza. 2. L adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all atto dell adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. 3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell allegato n.4 al presente Regolamento. PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI Art Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile 1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti. 2. Il patrimonio del Fondo è destinato all erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. 3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia. 4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti. 5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi. 6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto. 7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote. Art Banca depositaria 8. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla BNP Paribas Securities Services, di seguito banca depositaria, con sede in Milano. 9. La Compagnia può revocare in ogni momento l incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che: - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge; - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione pag.9

12 della COVIP; - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca. 10. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria. 11. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente. Art Responsabile 1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell art.5, comma 2 del Decreto. 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell allegato n.1. Art Organismo di sorveglianza 1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell art.5, comma 4 del Decreto. 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell Organismo sono riportate nell allegato n.2. Art Conflitti di interesse 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art Scritture contabili 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP. 2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo. PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art Modalità di adesione 1. L adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. L aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 3. Dell avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all eventuale versamento effettuato. 4. L adesione al Fondo comporta l integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell Art.26. pag.10

13 5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all aderente l avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest ultimo l esercizio delle scelte di sua competenza. Art Trasparenza nei confronti degli aderenti 1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all Art.14, e tutte le altre informazioni utili all aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza. Art Comunicazioni e reclami 1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa. PARTE VI NORME FINALI Art Modifiche al Regolamento 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP. 2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all Art.26. Art Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo 1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia. 2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l interesse degli aderenti. 3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese. pag.11

14 Art Cessione del Fondo 1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare. Art Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. pag.12

15 ALLEGATO N.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE Art.1. - Nomina e cessazione dall incarico 1. La nomina del Responsabile spetta all organo amministrativo della U GF Assicurazioni S.p.A, di seguito definita Compagnia. L incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente. 2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile. 3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell organo di controllo della Compagnia. 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione. Art.2. - Requisiti e incompatibilità 1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l assunzione dell incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente. 2. L incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con: a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano; b) l incarico di amministratore della Compagnia; c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva. Art.3. - Decadenza 1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. Art.4. - Retribuzione 1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall organo amministrativo all atto della nomina per l intero periodo di durata dell incarico. 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di

16 acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate. 3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Art.5. - Autonomia del Responsabile 1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia. 2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell incarico e all adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo. 3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo. Art.6. - Doveri del Responsabile 1. Il Responsabile vigila sull osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell esclusivo interesse degli aderenti. 2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di: a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su: i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento; ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento; b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su: i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti; ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo; c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su: i) l adeguatezza dell organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto; ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate; iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari; pag.14

17 iv) l adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti; v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale. 3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza. 4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. Art.7. - Rapporti con la COVIP 1. Il Responsabile: predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l organizzazione adottata per l adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l esecuzione dell incarico, dei risultati dell attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza; vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito; comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell esercizio delle sue funzioni. Art.8. - Responsabilità 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie. 2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall inosservanza di tali doveri. 3. All azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile. pag.15

18 ALLEGATO N.2 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI SORVEGLIANZA Art.1. - Termini di applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria l istituzione e il funzionamento dell Organismo in sede di prima applicazione del Decreto. Esso sarà sostituito appena possibile con un nuovo regolamento che, in conformità con quanto al riguardo previsto dal Decreto, disciplinerà l istituzione e il funzionamento dell Organismo per il periodo successivo, senza soluzione di continuità. Art.2. - Composizione dell Organismo 1. L Organismo si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere designato un componente supplente. Art.3. - Designazione e cessazione dall incarico dei componenti 1. I componenti sono designati dalla Compagnia. Essi restano in carica due anni dalla designazione, con possibilità di rinnovo anche tacito. 2. Essi possono essere revocati solo per giusta causa, sentito il parere dell organo di controllo della Compagnia. 3. La designazione dei componenti, con l indicazione per ciascuno di essi del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché la loro eventuale sostituzione prima della scadenza dell incarico devono essere comunicate dal Responsabile alla COVIP entro 15 giorni dalla decisione. I nuovi componenti scadono insieme con quelli in carica. Art.4. - Requisiti e incompatibilità 1. I requisiti di onorabilità e di professionalità per l assunzione dell incarico di componente dell Organismo, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente. 2. L incarico di componente dell Organismo è inoltre incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano. Non può inoltre assumere l incarico colui che svolge mansioni con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva. 3. Il componente dell Organismo non può, neanche indirettamente o per conto terzi, essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti su partecipazioni della Compagnia o di società da questa controllate o che la controllano. 4. La sussistenza dei requisiti richiesti per l assunzione dell incarico deve essere attestata dal candidato mediante dichiarazione scritta. pag.16

19 Art.5. - Decadenza 1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall ufficio. Art.6. - Retribuzione 1. La retribuzione annuale dei componenti dell Organismo è determinata dall organo amministrativo all atto della nomina per l intero periodo di durata dell incarico. 2. Il compenso dei componenti non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate. 3. Le spese relative alla remunerazione dei componenti e al funzionamento dell Organismo sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Art.7. - Funzioni dell Organismo 1. L Organismo rappresenta gli interessi degli aderenti, relazionandosi con il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato. 2. A tale fine riceve dal Responsabile informazioni: a) periodiche sull attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei documenti ordinariamente richiesti dalla COVIP; b) periodiche sull attività svolta dal Responsabile, in occasione della trasmissione da parte di questo della relazione sull attività, redatta ai sensi dell Art.7, dell allegato n.1 al Regolamento; c) tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo. 3. A tutela dell interesse degli aderenti, l Organismo può riferire in ordine all andamento del Fondo all organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, al Responsabile e alla COVIP. Art.8. - Responsabilità 1. I componenti dell Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. 2. All azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell Organismo si applica l art.2407 del codice civile. pag.17

20 ALLEGATO 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle norme legislative in materia e dalle Condizioni di assicurazione. Terminologia Società UGF Assicurazioni S.p.A. Fondo pensione Fondo Pensione Aperto Aurora Previdenza Regolamento Il regolamento del Fondo pensione. Regolamento del fondo di gestione separata Il regolamento del fondo VITA IN. Assicurato/Contraente L Iscritto al Fondo pensione che ha maturato il diritto all erogazione della prestazione pensionistica di cui all Art. 11 del Regolamento. Reversionario La persona designata dall Assicurato che diventa il Beneficiario della prestazione assicurata in caso di suo decesso. Riserva matematica L importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. Condizioni di Assicurazione Art. 1 Prestazioni assicurate 1. La garanzia consiste nell impegno della Società di pagare all Assicurato una rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate. 2. L Assicurato, in luogo della rendita di cui sopra, può richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall Assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata Reversionario (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; b) una rendita certa e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi anni è corrisposta all Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata denominata Beneficiario (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente all Assicurato finché è in vita. Art. 2 Periodicità di liquidazione della rendita pag.18

21 1. La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. 2. Il frazionamento della rendita non può essere modificato nel corso della sua erogazione. Art. 3 Premio 1. La posizione individuale dell Iscritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l eventuale liquidazione in forma di capitale di cui all Art. 10 del Regolamento viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita. Art. 4 Costi di gestione e di pagamento rendita 1. Le percentuali del premio, al netto di tasse, trattenute dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di gestione e di erogazione della rendita sono indicate in Appendice. 2. I suddetti costi sono inclusi nei coefficienti di conversione contenuti nell Appendice stessa. Art. 5 Modalità di calcolo della rendita iniziale 1. L importo annuo iniziale della rendita vitalizia si determina moltiplicando il premio di cui al precedente Art. 3, al netto di tasse, per il coefficiente di conversione in vigore all epoca di maturazione dei diritti di cui all Art. 10 del Regolamento, dipendente dalla data di nascita, dall età e dal sesso degli Assicurati nonché dal frazionamento della rendita prescelto. 2. I coefficienti di conversione attualmente in vigore sono contenuti nell Appendice ed ogni eventuale variazione verrà comunicata all Iscritto al Fondo pensione. 3. I coefficienti di conversione relativi a frazionamenti diversi da quelli riportati possono essere richiesti in qualunque momento e sono depositati presso la sede del Fondo pensione e sono, in ogni caso, compresi tra il valore annuale e mensile. 4. I coefficienti di conversione per le forme di cui all Art. 1, lettere a) o b) possono essere richiesti in qualunque momento, e comunque prima della conversione della posizione individuale in prestazione pensionistica e sono depositati presso la sede del Fondo pensione Il valore iniziale della rendita annua assicurata viene indicato per iscritto all Assicurato e si rivaluta come stabilito al successivo Art. Art. 6 Entrata in vigore dell assicurazione 1. L assicurazione decorre entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica, fatto salvo il raggiungimento dei requisiti previsti dall Art. 10 del Regolamento. 2. L entrata in vigore dell assicurazione viene indicata per iscritto all Assicurato. Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1. L inesatta dichiarazione della data di nascita dell Assicurato e/o dell eventuale/i Reversionario/i (Art. 1, lettera a)), comporta in ogni caso la rettifica, in base alle età reali, della rendita assicurata. Art. 8 Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata 1. A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata fondo VITA IN, disciplinata dal relativo Regolamento del fondo di gestione separata che costituisce parte integrante del presente contratto. 2. La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento realizzato dal fondo VITA IN di cui all Art. 3 del relativo Regolamento del fondo di gestione separata e stabilisce l aliquota di partecipazione da attribuire ai contratti, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 80%. Il rendimento annuo attribuito al contratto si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato dal fondo VITA IN per l aliquota di partecipazione stabilita dalla Società. Il rendimento annuo attribuito non può comunque risultare superiore al rendimento realizzato dal fondo VITA IN diminuito dell 1%. 3. Considerato che il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse annuo composto indicato in appendice (Tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al suddetto tasso di interesse la differenza fra il rendimento attribuito ed il medesimo tasso. 4. La rendita annua assicurata viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella misura annua di rivalutazione. Art. 9 Reversionari (Art. 1, lettera a)) 1. L Assicurato, in caso di scelta della modalità di pagamento della rendita di cui all Art. 1, lettera a), designa il/i Reversionario/i. 2. Tale designazione non può essere revocata o modificata nel corso di erogazione della rendita. Art. 10 Beneficiari (Art. 1, lettera b)) 1. L Assicurato, in caso di scelta della modalità di pagamento della rendita di cui all Art. 1, lettera b), designa i Beneficiari e può in pag.19

22 qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione nel corso di erogazione della rendita. 2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dopo che l Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio. 3. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 11 Decesso dell Assicurato 1. Verificatosi il decesso dell Assicurato, il Reversionario (Art. 1, lettera a), i Beneficiari - se il decesso è avvenuto durante il periodo di corresponsione in modo certo - (Art. 1, lettera b) od altra persona deve farne denuncia alla Società allegando il certificato di morte. Art. 12 Basi tecniche 1. Le suddette tariffe sono determinate sulla base di quanto comunicato all ISVAP, ai sensi degli Art. 14 e 38 del Decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995, tenendo conto della speranza di vita media e del tasso annuo minimo garantito di interesse. 2. Per le basi tecniche, ovvero per le ipotesi finanziarie e demografiche utilizzate si faccia riferimento all Appendice. Art. 13 Rinvio alle norme di legge 1. L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 14 Tasse e imposte 1. Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto. Regolamento del fondo di gestione separata Art. 1 Descrizione 1. Il fondo VITA IN brevemente denominato Fondo è una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, effettuata in conformità alle norme stabilite dall ISVAP con la circolare n. 71 del 26/03/87 e ad eventuali successive disposizioni. 2. Il valore delle attività gestite è almeno pari all importo delle riserve matematiche relative alle assicurazioni rivalutabili collegate al Fondo.. Art. 2 Certificazione Il Fondo viene attualmente sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 2. Con la certificazione vengono in particolare attestate: la corretta valutazione delle attività iscritte nel Fondo; la corretta determinazione dei rendimenti secondo le modalità previste nel presente Regolamento; l adeguatezza delle attività rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche. Art. 3 Tasso di rendimento 1. Il tasso medio annuo netto del Fondo per ciascun esercizio è il rapporto tra il reddito netto ed il valore medio delle attività del Fondo nel corso delle stesso esercizio. 2. Il reddito netto del Fondo è costituito dai proventi finanziari di competenza dell esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo determinati al lordo delle ritenute di acconto fiscale ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. 3. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione per i beni già in possesso della Società. 4. Per valore medio delle attività del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. 5. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. 6. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l esercizio decorre dal 01/10 sino al 30/09 dell anno successivo. pag.20

23 Art. 4 Modifiche 1. La Società si riserva di apportare al precedente Art. 3 le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di variazioni della legislazione fiscale pag.21

24 Appendice all Allegato n. 3 Coefficienti di conversione del montante contributo in rendita (Tassi per 1.000,00 Euro di premio al netto delle tasse) Rendita Vitalizia Frazionamento Rendita Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Età Maschi Femmine 50 44,638 44,129 43,878 43,713 40,463 40,044 39,837 39, ,511 44,982 44,722 44,55 41,113 40,680 40,467 40, ,439 45,888 45,617 45,438 41,801 41,354 41,134 40, ,425 46,851 46,568 46,382 42,531 42,068 41,840 41, ,475 47,875 47,58 47,386 43,304 42,825 42,589 42, ,594 48,965 48,657 48,454 44,126 43,628 43,383 43, ,785 50,126 49,803 49,59 45,001 44,483 44,229 44, ,053 51,362 51,023 50,799 45,933 45,394 45,129 44, ,408 52,68 52,323 52,088 46,928 46,365 46,089 45, ,859 54,091 53,715 53,467 47,992 47,403 47,114 46, ,42 55,608 55,211 54,949 49,131 48,514 48,212 48, ,099 57,239 56,818 56,541 50,352 49,705 49,387 49, ,907 58,993 58,546 58,252 51,664 50,983 50,649 50, ,858 60,883 60,407 60,094 53,076 52,357 52,004 51, ,965 62,923 62,415 62,081 54,598 53,837 53,465 53, ,245 65,129 64,585 64,227 56,242 55,436 55,041 54, ,719 67,518 66,934 66,55 58,024 57,166 56,746 56, ,407 70,112 69,482 69,068 59,957 59,041 58,594 58, ,335 72,933 72,251 71,804 62,063 61,082 60,603 60, ,53 76,005 75,265 74,78 64,362 63,308 62,794 62, ,021 79,358 78,552 78,023 66,881 65,744 65,189 64,825 pag.22

25 Rendita Certa 5 Frazionamento Rendita Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Età Maschi Femmine 50 44,578 44,075 43,828 43,665 40,438 40,022 39,817 39, ,445 44,923 44,666 44,496 41,087 40,657 40,446 40, ,365 45,822 45,555 45,379 41,773 41,329 41,111 40, ,341 46,776 46,498 46,315 42,501 42,041 41,815 41, ,379 47,789 47,500 47,309 43,272 42,796 42,562 42, ,483 48,867 48,565 48,365 44,091 43,597 43,354 43, ,657 50,013 49,697 49,488 44,963 44,449 44,197 44, ,908 51,232 50,901 50,683 45,891 45,357 45,094 44, ,241 52,532 52,184 51,955 46,882 46,324 46,050 45, ,667 53,921 53,555 53,314 47,940 47,357 47,071 46, ,196 55,410 55,025 54,771 49,072 48,462 48,163 47, ,837 57,007 56,600 56,333 50,284 49,645 49,331 49, ,598 58,719 58,290 58,007 51,586 50,913 50,583 50, ,491 60,559 60,104 59,804 52,984 52,276 51,929 51, ,527 62,537 62,053 61,735 54,490 53,742 53,376 53, ,720 64,666 64,151 63,813 56,115 55,324 54,936 54, ,085 66,960 66,412 66,051 57,872 57,032 56,621 56, ,638 69,435 68,849 68,464 59,775 58,881 58,444 58, ,396 72,107 71,479 71,067 61,842 60,888 60,422 60, ,375 74,992 74,319 73,876 64,092 63,070 62,572 62, ,593 78,106 77,383 76,909 66,545 65,449 64,914 64,562 pag.23

26 Rendita Certa 10 Frazionamento Rendita Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Annuale Semestrale Trimestrale Mensile Età Maschi Femmine 50 44,407 43,914 43,672 43,511 40,375 39,962 39,758 39, ,252 44,741 44,490 44,324 41,019 40,593 40,383 40, ,146 45,617 45,356 45,184 41,700 41,260 41,043 40, ,093 46,543 46,272 46,094 42,421 41,966 41,742 41, ,096 47,524 47,243 47,057 43,185 42,714 42,482 42, ,159 48,563 48,271 48,077 43,996 43,507 43,267 43, ,286 49,664 49,359 49,158 44,857 44,349 44,100 43, ,479 50,830 50,512 50,302 45,772 45,245 44,985 44, ,745 52,067 51,735 51,515 46,746 46,197 45,927 45, ,089 53,380 53,033 52,803 47,785 47,212 46,931 46, ,520 54,778 54,414 54,174 48,893 48,295 48,001 47, ,040 56,262 55,881 55,630 50,077 49,451 49,144 48, ,655 57,839 57,440 57,176 51,343 50,687 50,364 50, ,369 59,513 59,094 58,818 52,698 52,009 51,671 51, ,187 61,288 60,849 60,559 54,150 53,425 53,070 52, ,111 63,169 62,708 62,404 55,706 54,943 54,569 54, ,146 65,157 64,673 64,355 57,376 56,571 56,177 55, ,291 67,254 66,747 66,414 59,169 58,318 57,902 57, ,544 69,460 68,929 68,580 61,093 60,194 59,754 59, ,902 71,769 71,215 70,850 63,157 62,206 61,741 61, ,358 74,177 73,600 73,220 65,370 64,363 63,871 63,547 Caricamenti La percentuale del premio, al netto di tasse, trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di gestione è pari al 2,2% e per l erogazione della rendita è del 1,21% per un totale del 3,41%. Basi tecniche I coefficienti, già comprensivi dei suddetti costi, sono stati calcolati utilizzando un tasso tecnico del 2,5% e le tavole di mortalità denominate RG48 realizzate dall ANIA a seguito di uno studio condotto sulle tendenze della mortalità della popolazione italiana. Applicazione L età dell Assicurato deve essere aumentata o diminuita in funzione dell anno di nascita come esposto nella seguente tabella. pag.24

27 Esempio numerico Posizione individuale maturata all età di pensionamento (Montante contributivo): ,68 - Liquidazione in forma di capitale (50%): ,84 = Premio unico lordo pari alla differenza tra montante contributivo e liquidazione in forma di capitale: ,84 - Anno di nascita: 1955 Sesso: maschile Età di pensionamento: 65 anni Correzione dell età (Vedi quarta tabella): 1 anno Età corretta: 64 anni Frazionamento rendita: mensile Coefficiente di conversione età 64 (Vedi prima tabella): 62,081 Rendita annua iniziale (25.822,84 : x 62,081): 1.603,11 Rata mensile di pensione del 1 anno (1.603,11 : 12): 133,59 pag.25

28 Allegato 4 Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza Premessa Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle norme legislative in materia e dalle Condizioni di assicurazione. delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza. Terminologia Società UGF Assicurazioni S.p.A. Fondo pensione Fondo Pensione Aperto Aurora Previdenza Regolamento Il regolamento del Fondo pensione. Contraente Chi stipula il contratto con la Società - L Iscritto al Fondo pensione che ha scelto di usufruire delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza. Assicurato La persona sulla cui vita è stipulato il contratto - L Iscritto al Fondo pensione che ha scelto di usufruire delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza. Beneficiari Coloro ai quali spettano le somme assicurate. Premio L importo dovuto dal Contraente alla Società. Scadenza contrattuale E la data in cui cessa l obbligo della Società al pagamento della prestazione. Durata contrattuale Il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (inizio tecnico dell assicurazione) e quella di scadenza del contratto - Annuale. Condizioni di Assicurazione Art. 1 Prestazioni assicurate 1. A fronte del pagamento del corrispondente premio, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari in caso di decesso dell Assicurato il capitale assicurato per il caso di morte, oppure, in caso di invalidità permanente, il capitale assicurato per il caso di invalidità qualora uno dei suddetti eventi si verifichi entro la durata contrattuale. 2. In caso di vita dell Assicurato alla scadenza ovvero senza che lo stesso sia colpito da invalidità permanente, il contratto si estingue ed il premio pagato resta acquisito alla Società in corrispettivo del rischio corso nel periodo di durata contrattuale. 3. Gli importi del capitale assicurato per il caso di morte e del capitale assicurato per il caso di invalidità sono indicati nel Documento di polizza o in altra comunicazione scritta della Società. 4. Il pagamento del capitale per il caso di invalidità permanente esclude il pagamento per il caso di decesso qualora esso si verifichi successivamente all invalidità. 5. Le persone invalide non sono assicurabili. pag.26

29 Art. 2 Definizioni dell invalidità permanente 1. Si intende colpito da invalidità permanente l Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, a meno di un terzo del normale (Invalidità superiore al 66%). Art. 3 Assunzione dei rischi 1. E subordinata all adesione al Fondo pensione. 2. L adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all atto dell adesione al Fondo pensione, o successivamente, mediante sottoscrizione di apposito modulo. 3. L assicurazione si assume, di norma, in base alle dichiarazioni rilasciate dagli Assicurandi su un apposito questionario fornito dalla Società concernente il loro stato di salute e le attività professionali e/o sportive svolte. 4. La Società si riserva comunque - in relazione all entità dei capitali assicurati - il diritto di richiedere particolari documentazioni o accertamenti sanitari da effettuarsi, questi ultimi, presso i propri medici fiduciari. 5. Il costo degli eventuali accertamenti è a carico del Contraente. 6. Il rischio potrà essere accettato a condizioni normali o dietro il versamento di soprapremi, oppure non accettato. Art. 4 Capitali assicurati 1. Sia in caso di richiesta espressa all atto dell adesione al Fondo pensione che successivamente, i capitali assicurati sono determinati automaticamente in base ai seguenti criteri. 2. Il capitale caso morte è pari al contributo annuale al Fondo pensione in corso al momento della richiesta, moltiplicato per il numero di anni di permanenza residui nel Fondo pensione (Differenza tra l età di pensionamento indicata dall Assicurando e l età assicurativa - vedi Art. 6 - al momento della richiesta delle prestazioni accessorie). 3. Il capitale assicurato caso morte alle ricorrenze annuali successive si ottiene detraendo dal capitale iniziale sopra definito l effettivo incremento della posizione individuale presso il Fondo pensione dal momento dell adesione alle prestazioni accessorie alla ricorrenza annuale considerata; nel momento in cui l incremento della posizione individuale supera il capitale assicurato la garanzia si estingue ed il relativo premio non è più dovuto. 4. Il capitale caso invalidità è sempre pari al doppio dell importo del capitale caso morte. 5. Ad ogni ricorrenza annuale, è inoltre possibile aggiornare i capitali assicurati considerando il contributo annuale al Fondo pensione in corso ed utilizzando le modalità sopra indicate. Art. 5 Esclusioni e limitazioni (rinvio) 1. La garanzia per il rischio di morte ed invalidità permanente copre qualunque causa di decesso ed invalidamento, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, fatte salve le esclusioni descritte dall Art. 19 e le limitazioni per contratti senza visita medica o per le altre cause descritte all Art. 20. Art. 6 Età assicurativa 1. L età assicurativa dell Assicurato è calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione di anno superiore od uguale a sei mesi. 2. L età assicurativa non può superare: all ingresso in assicurazione i 60 anni; ad ogni rinnovo annuale di cui al successivo Art. 11, i 64 anni. Ed, in ogni caso, non può essere inferiore ai 18 anni. Art. 7 Premio 1. Le prestazioni assicurate di cui all Art. 1 sono garantite a fronte del premio indicato nel Documento di polizza o in altra comunicazione scritta della Società. 2. Il premio è dovuto in via anticipata insieme alle imposte ad ogni rinnovo annuale del contratto e non è frazionabile. 3. Il premio sarà determinato all inizio di ciascun anno di assicurazione in base all età assicurativa raggiunta ed al sesso dell Assicurato ed all importo dei capitali assicurati (Morte ed invalidità), moltiplicando questi ultimi per i tassi di premio corrispondenti. 4. Per le uscite in corso d anno non dipendenti da morte e da invalidità permanente dell Assicurato verrà rimborsato il rateo di premio, al netto di imposte, relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto. Art. 8 Costi di gestione pag.27

30 1. La percentuale del premio (al netto di eventuali tasse) trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di gestione è indicata nell Appendice. 2. I suddetti costi sono inclusi nei tassi di premio contenuti nell Appendice stessa. Art. 9 Tassi di premio I tassi attualmente in vigore sono contenuti nell Appendice ed ogni eventuale variazione verrà comunicata all Assicurato. Art. 10 Conclusione del contratto 1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta riceve da parte della Società il Documento di polizza debitamente firmato o un altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società. 2. L assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza delle garanzie indicato nel Documento di polizza o in altra comunicazione scritta della Società. Art. 11 Durata del contratto 1. Il contratto ha durata annuale. 2. Il contratto, salvo diversa comunicazione del Contraente da far arrivare alla Società almeno 10 gg prima della scadenza contrattuale, continua a rinnovarsi automaticamente e viene inviata, almeno un mese prima di ogni ricorrenza annuale, regolare comunicazione all Assicurato contenente l importo dei capitali assicurati ed il relativo premio. Art. 12 Prelievo del premio 1. Il premio sarà prelevato automaticamente, dalla posizione individuale dell Iscritto maturata nel Fondo pensione mediante smobilizzo di quote equivalenti. Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla variazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt e 1893 del Codice Civile. 2. L inesatta dichiarazione della data di nascita dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme assicurate. Art. 14 Diritto di recesso dal contratto 1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione. 2. Per l esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata alla Società - contenente gli elementi identificativi del contratto. 3. Il recesso ha l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l assicurazione e stata in vigore, accreditando l importo nella sua posizione individuale presso il Fondo pensione. 5. A tal fine la parte di premio relativa al rischio corso è pari al rateo di premio, al netto d imposta, relativo al periodo di esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto per il periodo annuale. 6. La Società si riserva il diritto di recuperare le spese sostenute per l emissione del contratto, già individuate e quantificate in proposta. Art. 15 Beneficiari 1. Il Beneficiario della prestazione in caso di invalidità è l Assicurato stesso. 2. Il Contraente, designa il/i Beneficiario/i per il caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. 3. La designazione del/i Beneficiario/i non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente e il/i Beneficiario/i abbia/no dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che, verificatosi l evento previsto, il/i Beneficiario/i abbia/no comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. 4. La designazione del/i Beneficiario/i e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 16 Denuncia di sinistro 1. Verificatosi il decesso o l invalidità permanente, il/i Beneficiario/i od altra persona in loro vece deve farne immediata denuncia alla Società per i necessari accertamenti. Art. 17 Pagamenti della Società pag.28

31 1. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a: verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; individuare con esattezza gli aventi diritto. E comunque necessario il certificato di nascita dell Assicurato che può essere consegnato sin dal momento del perfezionamento del contratto. 2. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono inoltre consegnarsi: certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. 3. Per i pagamenti conseguenti ad invalidità permanente dell Assicurato il/i Beneficiario/i, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a: a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità permanente dell Assicurato; a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l invalidità permanente. 4. La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l invalidità permanente con medici di sua fiducia e si impegna ad accertare l invalidità permanente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra. 5. In caso di decesso dell Assicurato per cause diverse da quelle contrattualmente escluse, intervenuto prima del riconoscimento dell invalidità permanente, verrà liquidato il capitale caso morte e la procedura accertativa dell invalidità permanente si interrompe. 6. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. 7. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Art. 18 Collegio arbitrale 1. Nel caso in cui l invalidità permanente non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avuta, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. 2. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. 3. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. 4. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). 5. Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente. Art. 19 Esclusioni 1. Sono esclusi dalla garanzia il decesso e l invalidità causati da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione (Garanzia caso morte) e l eventuale stato di invalidità permanente conseguente al tentativo di suicidio. 2. In questi casi la Società corrisponde un importo pari al rateo di premio, al netto imposte, relativo al periodo intercorrente tra il sinistro e la scadenza del contratto e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto. Art. 20 Limitazioni 1. L immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. 2. Qualora l Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato pag.29

32 caso morte viene sospesa per un periodo, della durata più avanti specificata, denominato periodo di carenza. 3. Detto periodo decorre dall entrata in vigore dell assicurazione e non dagli eventuali rinnovi di cui all Art. 11 ed, in caso di interruzione del rinnovo annuale e di successiva nuova richiesta di ingresso in assicurazione, il periodo di carenza decorre dalla data della nuova entrata in vigore dell assicurazione. 4. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato caso morte esclusivamente nel caso in cui il decesso si verifichi per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuto dopo l entrata in vigore dell assicurazione: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; infortunio, inteso come l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o l invalidità. 5. La durata del periodo di carenza è pari 6 mesi. 6. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Società si limita a restituire una somma pari al premio versato al netto d imposta. 7. Indipendentemente dal fatto che l Assicurato si sia sottoposto o meno a visita medica, la copertura del rischio d invalidità permanente decorre trascorsi 6 mesi dall entrata in vigore dell assicurazione salvo il caso in cui l invalidità sia causata da infortunio, inteso come l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza l invalidità permanente. 8. Limitatamente al caso di decesso e di invalidità permanente dovuti a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni, oppure a 7 anni nel caso in cui l Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività. Art. 21 Rinvio alle norme di legge 1. L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 22 Tasse e imposte 1. Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. pag.30

33 Esempio numerico Contributo annuale al Fondo pensione: 1.032,91 pag.31

34 Età di pensionamento: 65 anni Età dell Assicurato: 40 anni Anni di permanenza nel Fondo pensione (65-40): 25 anni Capitale assicurato caso morte (1.032,91 x 25): ,84 Capitale assicurato caso invalidità (25.822,84 x 2): ,68 Sesso: maschile Tasso di premio caso morte (Vedi tabella): 1,58 Tasso di premio caso invalidità (Vedi tabella): 0,36 Premio netto morte (25.822,84 : x 1,58): 40,80 Premio netto invalidità (51.645,68 : x 0,36): 18,59 Premio netto: 59,39 pag.32

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