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1 Commento l Chiarito l effettivo livello di equipollenza del documento Sulla scheda di trasporto nuovi chiarimenti operativi dal Ministero Infrastrutture In seguito alle precedenti circolari 17 luglio 2009 e 6 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto di cui all art. 7 bis, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e per le relative procedure di controllo. Le nuove disposizioni, emanate con la circolare 3 dicembre 2009, prot. n , hanno interessato diversi argomenti oggetto di quesiti formulati dagli operatori del settore, nell intento di favorire una maggiore omogeneizzazione sul territorio dell attività di controllo della filiera di trasporto. Tra i chiarimenti forniti, particolarmente significativi appaiono quelli relativi alla nozione di proprietario della merce, alla corretta indicazione della quantità/peso della merce trasportata, all effettivo livello di equipollenza dei documenti citati all art. 3, D.M. n. 554/2009, alla compilazione della scheda in caso di impiego di sub vettori. l di Paolo Oppini, ingegnere gestionale e consulente aziendale in materia di sicurezza sul lavoro Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto nuovamente a proposito della scheda di trasporto istituita dall art. 7 bis, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 [1], emanando, di concerto con il Ministero dell Interno, la recente circolare 3 dicembre2009,prot.n [2]. Questo provvedimento, che fa seguito alle precedenti circolari 17 luglio2009e6agosto2009 [3],ha fornito ulteriori disposizioni operative ai fini della corretta compilazione e dell appropriato controllo del documento, la cui finalità risiede nell agevolare la tracciabilità della merce nell ambito dell autotrasporto di merci per conto terzi. La circolare si è resa necessaria sia per rispondere agli ulteriori quesiti posti dagli operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 2009, n. 554 [4], sia per rendere maggiormente omogenea sul territorio nazionale l attività di control 1) «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell esercizio dell attività di autotrasporto», nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006, n. 6. 2) «Articolo 7 bis del decreto legislativo 21/11/2005, n Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo». 3) Per maggiori informazioni sul tema si veda, dello stesso Autore, Sulla scheda di trasporto le indicazioni operative dal MinInfrastrutture, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2009, pag ) «Approvazione della scheda di trasporto», nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2009, n ILSOLE24ORE 52

2 Commento lo della filiera di trasporto. Le nuove indicazioni ministeriali hanno interessato i seguenti cinque argomenti: l la compilazione della scheda di trasporto e la relativa delega; l il proprietario della merce; l la tipologia e la quantità/peso della merce trasportata; l i documenti equipollenti; l l impiego di sub vettori. Compilazione e relativa delega Nel confermare che l obbligo di compilazione della scheda di trasporto e le relative responsabilità sono posti in capo al committente, è stato precisato che non sussiste alcun vincolo in merito al luogo di compilazione del documento; appare chiaro, quindi, che la compilazione può legittimamente essere effettuata in qualsiasi luogo in cui si trovi il committente e non necessariamente nella sede legale o nella sede operativa dell impresa committente, nénelluogodicaricodellamerce. Un ulteriore importante disposizione permette di sostituire l annotazione delle generalità del compilatore della scheda di trasporto con la semplice apposizione, nello spazio riservato all indicazione di queste generalità, di un timbro dell impresa committente; questa previsione ha agevolato, da un lato, il diritto alla riservatezza dei dati personali del compilatore e, dall altro, ha semplificato le procedure di predisposizione della scheda, considerato che il soggetto che materialmente la compila è dipendente dell impresa committente o, in ogni caso, titolare di un rapporto di collaborazione con essa. Qualora si opti per omettere le generalità del compilatore, dovrà essere apposto il timbro dell azienda committente anche nel riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. La recente circolare ministeriale si è espressa anche sul tema della delega relativa alla compilazione della scheda di trasporto, chiarendo che la scheda può essere compilata da 27aprile2010 N.8 altri soggetti della filiera diversi dal vettore (caricatore o proprietario della merce) incaricati in tal senso dal committente, non esprimendo alcun requisito circa la forma della delega alla compilazione che, pertanto, risulta del tutto libera. Proprietario della merce La circolare ha fornito indicazioni anche in merito alla corretta individuazione del soggetto proprietario della merce, che deve essere identificato alla luce della definizione riportata all art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 286/2005, come già indicato, peraltro, dall art. 2, D.M. n. 554/2009. Il proprietario della merce è rappresentato, quindi, come «l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore». È opportuno osservare che questa definizione prescinde dalla tipologia del contratto di vendita sottostante, dai termini commerciali internazionali (cosiddetti incoterms ) e, infine, dalla nozione di trasferimento della proprietà di cui al codice civile. Appare chiaro, pertanto, che è un indicazione di carattere puntuale e istantaneo, rilevante ai fini dell accertamento dell eventuale responsabilità del proprietario. Inoltre, è stata confermata la possibilità, già prevista dall art. 2, D.M. n. 554/2009, di omettere l indicazione del proprietario, fornendone la motivazione, nei casi in cui il committente o il delegato alla compilazionedellaschedanonsiaincondizione di individuarlo. Tipologia e quantità/peso della merce trasportata La circolare 3 dicembre 2009, n , ha ampliato le possibili modalità di indicazione nella scheda di trasporto della quantità della merce trasportata. Accanto alle modalità già indicate nella circolare 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, in caso di merce confezionata in colli o in altri imballaggi, oppure, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg), è stata introdotta la possibilità diricorrereadaltreunitàdimisuradi volume(litri, metri cubi ecc.). Inoltre, ai fini dell espressione della quantità/ peso è possibile fare riferimento alle annotazioni riportate sugli eventuali documenti commerciali che accompagnano la merce. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di indicare, in via approssimativa, sulla scheda di trasporto il peso della merce. Questa possibilità è limitata alle seguenti due fattispecie: l le tipologie di merci per le quali la quantificazione del peso risulta spesso difficoltosa, tra cui sono citati a titolo esemplificativo i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da caveedaminiere,nonchéimateriali inerti o sfusi; l le attività che per motivi igienici non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce (per esempio, ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale). Documenti equipollenti La circolare n /2009 ha fornito anche ulteriori precisazioni, come anticipato dalla precedente circolare 6 agosto 2009, in merito ai documenti ritenuti equipollenti alla scheda di trasporto. In relazione ai documenti enunciati all art. 3, D.M. n. 554/2009, è stata operata una significativa distinzione tra il documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996 e una serie di altri documenti obbligatori che accompagnano la merce. Alla luce di questa distinzione, il documento di trasporto, in ragione delle sue finalità prettamente fiscali, può sostituire la scheda di trasporto solo qualora riporti tutti gli elementi previsti dalla scheda stessa; in assenza di questa integrazione risulta indispensabile predisporre la scheda di trasporto. 53 ILSOLE24ORE

3 D altro canto, in qualche modo in contrasto con l art. 1, comma 2, D.M.n.554/2009 [5],èstatochiarito che gli altri documenti(diversi dal documento di trasporto) richiamati dall art. 3, D.M. n. 554/2009, o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce devono essere ritenuti equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto, rendendo superflua la loro integrazione o la compilazione di un apposita scheda di trasporto. La circolare 3 dicembre 2009 ha elencato, a titolo esemplificativo, un nutrito elenco di documenti obbligatori che accompagnanolamercechedevonoessereconsiderati equipollenti ai sensi dell art. 3, D.M. n. 554/2009; tra questi, particolarmente significativo appare il riferimento al formulario di identificazione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1998, n Se, da un lato, questa disposizione ha chiarito l adeguatezza del formulario di identificazione dei rifiuti a sostituire tal quale(quindi, senza alcuna necessità di integrazioni) la scheda di trasporto nel caso di trasporto di rifiuti in conto terzi, dall altro lato appaiono opportune ulteriori indicazioni ministeriali al fine di accertare se, con l operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [6], potrà godere della medesima piena equipollenza concessa al formulario anche la scheda SISTRI Area movimentazione, la cui copia cartacea accompagnerà i rifiuti durante il trasporto ai sensi dell art. 5, comma 8, D.M. 17 dicembre Impiego di sub vettori Infine, la circolare n / 2009 ha introdotto un evidente correzione di rotta, nell ottica della semplificazione delle procedure di compilazione della scheda di trasporto, rispetto a quanto in precedenza riportato nella circolare 6 agosto 2009, per quanto concerne il ricorso a sub vettori da parte del vettore al quale è stato affidato l incarico dal committente. In contrasto con l interpretazione originaria fornita con la circolare 6 agosto 2009, secondo la quale il vettore doveva necessariamente redigere una nuova scheda di trasporto, risultando impossibile la modifica o l integrazione della scheda redatta dall originario committente con riferimento alla prima operazione di trasporto, la nuova circolarehachiaritocheilvettoreètenuto più semplicemente a riportare le generalità dei sub vettori impiegati (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda già predisposta dal committente, nello spazio Eventuali dichiarazioni. Questa semplificazione nulla toglie, comunque, alla responsabilità del vettore per l operato dei sub vettori. l 5) Questa disposizione ha stabilito che«la scheda di trasporto può essere sostituita da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenutodelmodellodicuialcomma1». 6) Istituito dal Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9. DOCUMENTAZIONE Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 dicembre 2009, Prot. n Articolo 7 bis del Decreto Legislativo , n Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo. Scheda di trasporto Compilazione del documento Disposizioni operative Sifaseguitoallecircolaridel17luglioedel6agosto2009,conle quali sono state impartite indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all art. 7 bis del decreto legislativo 286/2005. In relazione agli ulteriori quesiti pervenuti ed al fine di omogeneizzare sul territorio l attività di controllo della filiera di trasporto in base al nuovo documento, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Compilazione della scheda di trasporto e relativa delega Fermo restando l obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente con le relative responsabilità derivanti dall alterazione, incompletezza dei dati e veridicità degli stessi in essa contenuti occorre precisare che il luogo di redazione della scheda medesima può essere qualunque luogo in cui il committente si trovi. L individuazione del luogo di compilazione prescinde, pertanto, sia ILSOLE24ORE 54

4 Legislazione dal sito in cui ha sede legale l impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. Al fine di osservare il dettato normativo sulla privacy e di agevolare le procedure di predisposizione della scheda e tenuto conto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l impresa committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell azienda nello spazio riservato all indicazione delle generalità del compilatore e nelriquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione. 2. Proprietario della merce Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all individuazione del soggetto proprietario della merce, si chiarisce che tale figura deve essere identificata in base al disposto dell art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/05. Tale norma definisce il proprietario della merce come l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore ; pertanto si prescinde nell individuazione del proprietario della merce sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli incoterms che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile. Si tratta, quindi, di un indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell accertamento dell eventuale responsabilità del proprietario. Resta ferma la possibilità, come da D.M. n. 554/2009, di non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo. 3. Tipologia e quantità/peso della merce trasportata L indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto fermi restando i limiti di carico del veicolo può essere espressa secondo le modalità previste dalla circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc. Inoltre, per l espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti. Tuttavia, tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole per alcune tipologie di merci (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e 27aprile2010 N.8 miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell attività imprenditoriale), il peso della merce, al verificarsi di tali circostanze che non ne consentono l esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa. La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici per esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parasanitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, etc.) non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce. 4. Documenti equipollenti Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto come evidenziato nelle precedenti circolari occorre chiarire che tra i documenti enunciati dall art. 3 del D.M. n. 554/2009, il documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto. Gli altri documenti specificati nell articolo suddetto o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di un apposita scheda. Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti ai sensi dell art. 3 del D.M. n. 554/2009: Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze , n. 210 ss.mm, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, D.M. Finanze , n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm. Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, D.M. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768 Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009 Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n ILSOLE24ORE

5 Legislazione Documento di trasporto, di cui alla sez dell ADR 2009(Direttiva 2008/68/CE) Multimodal dangerous good form, di cui alla sez dell ADR 2009(Direttiva 2008/68/CE) Documento di accompagnamento al macello di cui al D.M. Salute 11 febbraio 2003 Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animalivividicuiald.p.r.30aprile1996,n.317ess.mm. Distinta latte, di cui D.M. Politiche Agricole e Forestali 31 luglio2003,attuativodellal.30maggio2003,n.119 Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL11agosto1933,n.1083 Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/ Impiego di sub vettori Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti(sub vettori) per l esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le eventuali dichiarazioni. Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l operato del sub vettore. l ILSOLE24ORE 56

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