COMMISSIONE DI GARANZIA
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- Aureliano Bello
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1 COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 12/59: Poste Italiane S.p.A./Slp Cisl, Uilposte, Confsal Com, Ugl Com e le Rsu del Cmp di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A. (Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma). Nota del 12 ottobre 2011 (pervenuta in data 13 ottobre 2011), con la quale Poste Italiane S.p.A. segnala che, a seguito dello sciopero dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive per tutti i lavoratori di Poste S.p.A. su tutto il territorio Nazionale dal 3 ottobre 2011 al 30 ottobre 2011 le Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali Slp Cisl, Uilposte, Confsal Com, Ugl-Com e le Rsu del Cmp di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A. il 3 ottobre u.s. hanno diffuso ai lavoratori del Cmp di Fiumicino (centro operante h. 24 su diversi turni) i comunicati con i quali hanno invitato il personale con turno lavorativo coincidente con la giornata del 5 ottobre, Santo Patrono del comune di Fiumicino a non effettuare la prevista prestazione specificando che il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione durante la festività e può lecitamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa, mantenendo la normale retribuzione. Nella stessa nota Poste comunica che in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, presso il Cmp di Fiumicino, si sono registrati circa 350 lavoratori assenti pari a circa il 40% degli applicati. Nota del 25 ottobre 2011, ritrasmessa in data 3 novembre 2011, con la quale la Commissione chiede alle Parti in causa, ogni documentata informazione circa l organizzazione del lavoro, presso il Cmp di Fiumicino, con particolare riferimento all esigibilità delle prestazioni lavorative nei giorni festivi. Risposta, in data 15 novembre 2011, di Poste Italiane S.p.A., con la quale la stessa descrive dettagliatamente l organizzazione del lavoro presso il Cmp di Fiumicino, precisando, che è da escludere che il lavoro festivo possa qualificarsi come prestazione di lavoro straordinario. Risposta delle Organizzazioni sindacali proclamanti, del 21 novembre 2011, con la quale le stesse forniscono uno stralcio dell accordo raggiunto con l azienda con il quale l azienda riconosceva per il lavoro svolto nella festività infrasettimanale sia la maggiorazione per lavoro festivo, sia l indennità di straordinario (rel. Caputi) (Pos. 2145/11) (Seduta del 7 febbraio 2012) La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento: LA COMMISSIONE PREMESSO CHE con nota del 22 settembre 2011, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM proclamavano lo sciopero dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive, per quest ultime con riferimento al tempo di lavoro aggiuntivo all orario normale e destinato alla flessibilità operativa per tutti i lavoratori di Poste S.p.A., su tutto il
2 territorio Nazionale, dal 3 ottobre 2011 al 30 ottobre 2011 ; con nota del 12 ottobre 2011, Poste Italiane S.p.A. comunicava che le Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM e le RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A., il 3 ottobre u.s., hanno diffuso ai lavoratori del CMP (centro operante h. 24 su diversi turni) i comunicati con i quali hanno invitato il personale con turno lavorativo coincidente con la giornata del 5 ottobre, Santo Patrono del comune di Fiumicino, a non effettuare la prevista prestazione, specificando che il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione durante la festività e può lecitamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa, mantenendo la normale retribuzione ; l azienda Poste Italiane S.p.A. comunicava alla Commissione, con la stessa nota, che tale proclamazione è in contrasto con i termini di preavviso in base a quanto previsto dalla L. 146/90 così come integrata dalla L.83/2000, nonché dalle previsioni contenute nella regolamentazione provvisoria di settore e che non è possibile come artatamente prospettato dalle organizzazioni sindacali far ricadere la protesta in ambito dello sciopero dello straordinario indetto a livello nazionale in data 22 settembre 2011, in quanto ai sensi degli artt. 31 e 37 del CCNL, la prestazione dei lavoratori turnisti nella giornata del Santo Patrono si configura per la durata del normale orario di lavoro giornaliero come lavoro festivo e non come lavoro straordinario ; nella medesima nota, inoltre, Poste Italiane S.p.A. comunicava che in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, presso il CMP di Fiumicino, si sono registrati circa 350 lavoratori assenti pari a circa il 40% degli applicati ; l azienda Poste Italiane S.p.A. allegava, alla nota di cui sopra, due volantini con i quali le Organizzazioni sindacali e le RSU sopraccitate invitavano i lavoratori del CMP di Fiumicino a non aderire al turno di straordinario che l azienda predisporrà per il 5 ottobre ; Poste Italiane S.p.A. precisava, nella sopraccitata nota, che appare chiaro che il tasso di astensione registrato nella giornata del 5 ottobre u.s. presso il CMP di Fiumicino, dato assolutamente anomalo e che ha provocato notevoli difficoltà organizzative e produttive nel centro di meccanizzazione, sia da considerare come conseguenza diretta ed immediata delle iniziative realizzate dalle OO.SS. che con i volantini (allegati) hanno proclamato una astensione presso il CMP di Fiumicino, senza rispettare le normative in materia di sciopero (mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione e preavviso) ; RILEVATO che la delibera n. 05/127, adottata dalla Commissione di Garanzia, nella seduta del 9 marzo 2005, specifica che: anche nel caso di adesione di un organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso; l adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle
3 circostanze del caso concreto, un invito a scioperare; che, pertanto, in considerazione dei volantini predisposti e diffusi, il 3 ottobre 2011, dalle Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM e dalle RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A., appare evidente la riconducibilità dell invito a scioperare, per l intera giornata del 5 ottobre, alle medesime Organizzazioni sindacali; che, come precisato anche dall azienda Poste, con comunicato a tutto il personale del CMP di Fiumicino, in occasione della festività del Santo Patrono per il comune di Fiumicino che ricorre il 5 ottobre 2011 la prestazione dei lavoratori turnisti in tale giornata per la durata del normale orario di lavoro giornaliero si configura, ai sensi degli artt. 31 e 37 del CCNL, come lavoro festivo e non come lavoro straordinario ; che, pertanto, l invito a scioperare per il 5 ottobre, non si può configurare come adesione allo sciopero dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive, per quest ultime con riferimento al tempo di lavoro aggiuntivo all orario normale e destinato alla flessibilità operativa per tutti i lavoratori di Poste S.p.A., su tutto il territorio Nazionale, dal 3 ottobre 2011 al 30 ottobre 2011 proclamato, in data 22 settembre 2011, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM, ma come nuova proclamazione di sciopero per l intera giornata festiva del 5 ottobre; che, pertanto, la Commissione, in relazione alla suddetta astensione, riscontrava, a sciopero già effettuato, le violazioni della mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione e del mancato rispetto del termine di preavviso; che, allo scopo di approfondire la questione, in data 25 ottobre 2011, la Commissione deliberava di richiedere, alle Parti in causa, ogni documentata informazione circa l organizzazione del lavoro, presso il CMP di Fiumicino, con particolare riferimento all esigibilità delle prestazioni lavorative nei giorni festivi; che la sopraindicata nota è stata nuovamente trasmessa, in data 3 novembre 2011; che, in data 15 novembre 2011, Poste Italiane S.p.A., in risposta alla richiesta della Commissione, trasmetteva un plico con il quale descriveva dettagliatamente l organizzazione del lavoro presso il CMP di Fiumicino, precisando, tra le altre cose, che è da escludere che il lavoro festivo possa qualificarsi come prestazione di lavoro straordinario ; che, in data 21 novembre 2011, le Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM e le RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A. rispondevano alle richieste di informazione della Commissione, fornendo uno stralcio dell accordo raggiunto con l azienda, con il quale l azienda riconosceva per il lavoro svolto nella festività infrasettimanale sia la maggiorazione per lavoro festivo, sia l indennità di straordinario ; che, conseguentemente, dal documento di proclamazione emergono, allo stato, le seguenti violazioni:
4 mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi dell Art. 17 del C.C.N.L. del 14 aprile 2011 per il personale di Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e di conciliazione siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL- POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Delibera n. 11/549 del 10 ottobre 2011 pubblicata in G.U. n. 244 del 19 ottobre 2011; mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed al punto 2 della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale (delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772 adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008), secondo il quale..la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni. DELIBERA l apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4, quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM e delle RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A., per le seguenti violazioni: mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi dell Art. 17 del C.C.N.L. del 14 aprile 2011 per il personale di Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e di conciliazione siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL- POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Delibera n. 11/549 del 10 ottobre 2011 pubblicato in G.U. n. 244 del 19 ottobre 2011; mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed al punto 2 della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale (delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772 adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008), secondo il quale..la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni. AVVERTE che le parti hanno 30 giorni, dalla ricezione della presente, per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite. CHIEDE alle Organizzazioni sindacali in indirizzo di indicare il nome del legale rappresentante entro 30 giorni dalla ricezione della presente;
5 all azienda in indirizzo di volere comunicare, ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione, l'ammontare dei permessi sindacali concessi alle Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM e delle RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A. e dei contributi versati alle medesime Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione, nonché, il numero di matricola dell INPS. DISPONE la notifica della presente delibera alle Segreterie regionali del Lazio e provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali SLP-CISL, UILPOSTE, CONFSAL COM, UGL-COM ed alle RSU del CMP di Fiumicino di Poste Italiane S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed a Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante. DISPONE ALTRESI la trasmissione della presente delibera al Prefetto di Roma, nonché ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. n) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
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