LIFE SERENITY INFORTUNI
|
|
- Filippa Bianco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FASCICOLO INFORMATIVO LIFE SERENITY INFORTUNI Contratto di assicurazione in caso di: - Decesso a seguito di Infortunio - Grave Invalidità Permanente a seguito di Infortunio Il presente fascicolo informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di assicurazione. AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da
2 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni sull impresa di assicurazione.... 1/5 B. Informazioni sul contratto... 1/5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami... 3/5 - Glossario... 5/5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.... 1/16 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE /16 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.... 4/16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE.... 5/16
3 1/5 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - Recapito telefonico: Sito Internet: - Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così successivamente, sempreché non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. 22 e 23). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non professionali; sono garantite le prestazioni qui di seguito illustrate (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 1-6). A. In caso di grave invalidità permanente, un indennizzo pari all intera somma assicurata prescelta se il grado di invalidità è almeno del 65% oppure, per grado di invalidità inferiore ma almeno del 60%, pari al 30% della somma assicurata; ad esempio, il grado d invalidità 70% comporta l indennizzo dell intera somma ni 06/06/2014
4 2/5 assicurata, il grado 63% un indennizzo del 30% della somma assicurata, il grado 50% nessun indennizzo. La liquidazione di un sinistro per un grado d invalidità di almeno 65% implica l annullamento del contratto. B. In caso di decesso, un indennizzo ai beneficiari designati pari alla somma assicurata prescelta. AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 7, 8, 9 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e massimali, per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 3 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto 50% % % AVVERTENZA: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile. Per maggiori dettagli si rinvia all articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: dichiarazioni inesatte o reticenti alla stipulazione del contratto, su circostanze influenti sulla valutazione del rischio, possono comportare effetti sulle prestazioni assicurative. In merito a tali conseguenze, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione Art. 16. Non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia riguardo aggravamenti, diminuzioni del rischio e variazioni della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 20). Ad esempio, nel caso l Assicurato cambi la propria occupazione da impiegato a portavalori senza che la Compagnia ne sia informata, l indennizzo sarà ridotto del 50% (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 15). Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 21). 6. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativoa mezzo Sepa Direct Debit- SDD. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato anche mensilmente. In tale caso la prima rata di premio, pari alla prima mensilità, sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativoa mezzo Sepa Direct Debit- SDD.
5 3/5 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico in base alle variazioni percentuali dell indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI senza i tabacchi) pubblicato dall ISTAT (già indice del costo della vita), con le regole previste nell Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Compagnia non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazioni (vedi Art. 22). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subito. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale 11.1 Imposta sui premi Ai premi per le garanzie infortuni è applicata un imposta del 2,5% Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge Tassazione della prestazione erogata Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazioni assicurate sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Compagnia entro 5 giorni indicando il momento, luogo e modalità dell evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti medici che la Compagnia può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 11).
6 4/5 La Compagnia, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio riferibili a una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 12). 13. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Qualora non sia soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l esponente potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Compagnia. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata all arbitrato di tre medici,nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 14). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis
7 5/5 GLOSSARIO Assicurato Persona fisica per la quale viene stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente e il cui interesse è protetto dall assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione della sua attività professionale e degli eventi attinenti alla sua vita privata e di relazione. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Compagnia La Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Documento di polizza Il documento rilasciato dalla Compagnia, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa. Durata del contratto Periodo durante il quale il contratto è in vigore. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: - nota informativa; - condizioni di assicurazione; - glossario; - modulo di proposta. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Premio L importo dovuto dal Contraente alla Compagnia. Proposta di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Compagnia. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. glo 13/05/2013
8 1/16 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EVENTI ASSICURATI ART. 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato, identificato con Cognome e Nome nella Proposta di Assicurazione, subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità; purché tali attività non rientrino in quelle espressamente indicate nell Art. 7 Esclusioni e nell Art. 15 ultimo capoverso. Sono considerati infortuni anche: - l asfissia non di origine morbosa, compreso l annegamento; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore; - le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti. Non sono considerate infortunio, bensì malattia, le ernie da sforzo; - gli infortuni causati da malore. ART. 2) RISCHI AGGIUNTIVI a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari Si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato (a deroga dell Art del Codice Civile). Si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a deroga dell Art del Codice Civile). b) Rischio di calamità naturali L assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche (a deroga dell Art del Codice Civile). Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Compagnia, l esborso massimo da parte di quest ultima non potrà superare la somma di euro per l intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati (a parziale deroga del comma 4) dell articolo 7 Esclusioni ). d) Rischio volo L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto previsto dall Art. 7 comma 9) Esclusioni. Nell ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca l Assicurato e/o altre persone assicurate con altre polizze della Compagnia, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di euro per persona ed euro per aeromobile per il caso morte e/o invalidità permanente. Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. e) Rischi sportivi L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo dilettantistico o amatoriale, anche nel caso in cui l Assicurato pratichi o partecipi a gare svolte, a titolo non professionistico, sotto l egida delle competenti Federazioni, salvo quanto previsto dall Art. 7 comma 5) Esclusioni. CdA 13/05/2013
9 2/16 ART. 3) GRAVE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza che determini per l Assicurato un invalidità permanente grave, intendendosi per tale un invalidità permanente di grado pari o superiore al 65%, la Compagnia corrisponderà all Assicurato un indennità pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro. Tuttavia, qualora venga riconosciuta un invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 60% ma inferiore al 65%, la Compagnia, come condizione più favorevole per l Assicurato, corrisponderà un indennizzo determinato applicando sulla somma assicurata risultante al momento del sinistro la percentuale del 30%. La Compagnia non riconosce alcun indennizzo per invalidità permanenti da infortunio di grado inferiore al 60%. Il grado di invalidità permanente è determinato in base a quanto previsto nel successivo Art. 4 Accertamento del grado di invalidità permanente. L indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte da infortunio. ART. 4) ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE L indennità prevista dalla garanzia Grave invalidità permanente (Art. 3) viene liquidata dalla Compagnia in relazione al grado di invalidità accertato, adottando, per tale calcolo, la Tabella (vedi pag. 15) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche, relative al settore «Industria», con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. Si precisa che la valutazione dell invalidità permanente da parte della Compagnia non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l INAIL. ART. 5) MORTE In caso di morte dell Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro. L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza di polizza - entro un anno dal giorno dell infortunio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell Assicurato. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. ART. 6) ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO A SEGUITO DI GRAVE INVALIDITà PERMANENTE O MORTE DELL ASSICURATO Contestualmente all avvenuta liquidazione di un sinistro infortunio, relativo al caso Morte o al caso di Grave invalidità permanente pari o superiore al 65%, le Parti convengono che il contratto si intenderà annullato, e ciò senza obbligo di comunicazione fra le Parti e restando acquisito alla Compagnia l eventuale rateo di premio pagato e non goduto.
10 3/16 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE ART. 7) ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; 2. da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); 3. da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 del Codice Penale) e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art del Codice Civile); 4. da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell Art. 2; 5. dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di: a) sport costituenti per l Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); b) sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; c) sport comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; d) sport qui di seguito elencati: free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh. Sono esclusi anche: 6. le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto; 7. gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di polizza; 8. gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X). 9. relativamente al Rischio volo (Art. 2 comma d), sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dall Assicurato: - su aeromobili di Compagnia/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. ART. 8) LIMITI DI ETÀ DELL ASSICURATO - ETà MASSIMA DELL ASSICURATO PER LA VALIDITà DELL ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone che, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, abbiano un età inferiore ai 18 anni o un età superiore ai 65 anni. Resta comunque convenuto che l assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età. Qualora l Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno. ART. 9) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili: - le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica; - le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Non sono inoltre assicurabili le persone che all atto della stipulazione della Proposta di Assicurazione (o successivamente, nel corso del contratto), svolgono una delle seguenti attività: - corpi armati dello stato (Militari, Polizia, Carabinieri, ecc.); - operatore nel campo dell energia nucleare; - attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico; - stuntman (attori di cinema, di teatro e simili);
11 4/16 - attività circense; - palombaro, sommozzatore. Qualora una delle surriferite attività venga svolta successivamente alla data di effetto del contratto, il Contraente/Assicurato dovrà darne comunicazione alla Compagnia, la quale provvederà a recedere dal contratto e a rimborsare la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso. ART. 10) VALIDITà TERRITORIALE La presente assicurazione vale per il mondo intero. Gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART. 11) DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia dell infortunio (presente in fac-simile a pag. 25) deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. I beneficiari in caso di morte dell Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell Art del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Nell ipotesi di ricorso all arbitrato irrituale, regolato dall Art. 14, il Contraente/Assicurato ha l obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico del Contraente/Assicurato. ART. 12) CRITERI DI INDENNIZZABILITà La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. ART. 13) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. ART. 14) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliAvvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva
DettagliNOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma
UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia
Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente
DettagliEssenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliLE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate
LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche
DettagliViaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliPOLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA
POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell
DettagliFascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)
Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione
DettagliInfortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliVia Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940
Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it
DettagliContratto di Infortuni
Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La
DettagliA. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere
DettagliAgenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente
DettagliNota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO
Nota Informativa Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO Edizione 12/2014 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI CORRENTISTI BANCA di CREDITO COOPERATIVO
DettagliCAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI
DettagliLa polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso
La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio
DettagliData ultimo aggiornamento: 07/2014
TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela
DettagliRiepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica
Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...
DettagliInfortuni Circolazione Nobis
Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Infortuni Circolazione Nobis Modello: Infortuni Circolazione Nobis EDIZIONE: Novembre 2010 Versione: 2.10.11 Il presente Fascicolo Informativo, contenente
DettagliInfortuni Circolazione Nobis
Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Infortuni Circolazione Nobis Modello: Infortuni Circolazione Nobis IC.2012.001 EDIZIONE: Giugno 2012 Versione: 3.12.06 Il presente Fascicolo Informativo,
DettagliGuidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Guidare & Navigare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliNOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA
CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Ad Personam/Mod. X0403.0 Edizione 2/2009 Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
DettagliDL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliL ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto
DettagliNota Informativa. Distribuito da
Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO
DettagliESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)
ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza
DettagliSCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New
SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection
DettagliAssicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi
Assicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizioni di assicurazione deve essere consegnato
DettagliLegge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI
DettagliNOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile
NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
DettagliPIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE
PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) MODULO DI ADESIONE N.. QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA
DettagliGUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA
GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve
DettagliInfortuni della Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Infortuni della Famiglia Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliL'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA
POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09
DettagliGuida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP
Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliNOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi
NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliFascicolo Informativo Ed. 12/2010
Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni Il presente Fascicolo informativo, contenente: 1. Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2. Condizioni
DettagliC O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33
DettagliDOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI
DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Geometri? Per gli iscritti ed i pensionati attivi della cassa Geometri, per i pensionati/cancellati,
DettagliFABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti
DettagliNOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti
NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliCircolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,
DettagliMediolanum New Generation Protection
mediolanum new generation protection Contratto di assicurazione in caso di: - Decesso a seguito di Infortunio - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia Il presente fascicolo informativo contenente:
DettagliPOLIZZA FIDEIUSSORIA
POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)
DettagliIl risarcimento diretto
3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliCONVENZIONE N. 1013021
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE per ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA Il FONDO
DettagliFONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO
FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo
DettagliCONVENZIONE N. 1013020
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA Il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DettagliPOLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto
POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità
DettagliCorso di Specializzazione in Infortunistica Stradale
Corso di Specializzazione in Infortunistica Stradale OBIETTIVI Il corso si propone di approfondire la disciplina degli istituti sostanziali e processuali in tema di responsabilità civile derivante da circolazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliCORSO IN CONTABILITA GENERALE
CORSO IN CONTABILITA GENERALE OBIETTIVI DEL CORSO Il corso si propone di fornire un valido supporto teorico ed informativo, ma soprattutto pratico a coloro che si stanno inserendo o operano in un ambiente
DettagliFASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE OPERATORI SANITARI MEDICI RADIOLOGI Il presente fascicolo informativo
DettagliMODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere
DettagliCAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;
DettagliINVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Contratto di Assicurazione Malattia Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliFEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni
FEDERAGENTI Scheda prodotto - Ovunque Sereni LA COPERTURA Cos è Programma Ovunque Sereni? E una Polizza assicurativa che offre indennizzi in caso di infortunio comportanti la Morte o l Invalidità Permanente
DettagliFONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA
FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA REGOLAMENTO INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA EDIZIONE 2010-1 - Definizioni - Assistito: la persona a favore della quale viene prestata l assistenza
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliCONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE e Italiana Assicurazioni S.p.A. La Convenzione Contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione
DettagliRegolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
DettagliCONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita. Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Cittadinanza. C.A.P. Città Prov.
Proposta di Assicurazione, Pagina 1 di 4 Proposta di Assicurazione LIBERA MENTE Proposta Numero di proposta CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Mod. LMPS02 Ed. 05/2011 Comune
DettagliRegolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
DettagliContratto di Assicurazione multirischio ITASnonstop NOTA INFORMATIVA. ITASnonstop
Contratto di Assicurazione multirischio NOTA INFORMATIVA Assicurazione del Ramo Danni/ La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliDUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi
DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente
DettagliALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.
DettagliPolizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige
DettagliGENERALI SEI IN UFFICIO
GENERALI SEI IN UFFICIO Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizione di assicurazione
DettagliDUAL Commercialisti visto di conformità
P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e
DettagliAttivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento
ALLEGATO_1 (Tesseramento 2010) Servizio di Tesseramento Online Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento E attivo sul sito
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
DettagliAgenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:
CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,
DettagliASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E Dl INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E Dl INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE Polizza Collettiva N. Agenzia Taormina GT ASSISERVICE s.r.l. - Cod. 642 - Tra la Spett.le A.I.G.A.
DettagliSezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club
SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma
Dettagli