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1 FASCICOLO INFORMATIVO LIFE SERENITY INFORTUNI Contratto di assicurazione in caso di: - Decesso a seguito di Infortunio - Grave Invalidità Permanente a seguito di Infortunio Il presente fascicolo informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di assicurazione. AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni sull impresa di assicurazione.... 1/5 B. Informazioni sul contratto... 1/5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami... 3/5 - Glossario... 5/5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.... 1/16 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE /16 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.... 4/16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE.... 5/16

3 1/5 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Mediolanum. L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - Recapito telefonico: Sito Internet: - Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così successivamente, sempreché non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza annuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art. 1901, secondo comma C.C. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. 22 e 23). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di attività professionali e non professionali; sono garantite le prestazioni qui di seguito illustrate (vedi Condizioni di Assicurazione Artt. 1-6). A. In caso di grave invalidità permanente, un indennizzo pari all intera somma assicurata prescelta se il grado di invalidità è almeno del 65% oppure, per grado di invalidità inferiore ma almeno del 60%, pari al 30% della somma assicurata; ad esempio, il grado d invalidità 70% comporta l indennizzo dell intera somma ni 06/06/2014

4 2/5 assicurata, il grado 63% un indennizzo del 30% della somma assicurata, il grado 50% nessun indennizzo. La liquidazione di un sinistro per un grado d invalidità di almeno 65% implica l annullamento del contratto. B. In caso di decesso, un indennizzo ai beneficiari designati pari alla somma assicurata prescelta. AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. 7, 8, 9 e 15 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e massimali, per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 3 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio: Grado invalidità accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto 50% % % AVVERTENZA: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile. Per maggiori dettagli si rinvia all articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: dichiarazioni inesatte o reticenti alla stipulazione del contratto, su circostanze influenti sulla valutazione del rischio, possono comportare effetti sulle prestazioni assicurative. In merito a tali conseguenze, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione Art. 16. Non sono previsti particolari casi di nullità, se non quelli stabiliti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia riguardo aggravamenti, diminuzioni del rischio e variazioni della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 20). Ad esempio, nel caso l Assicurato cambi la propria occupazione da impiegato a portavalori senza che la Compagnia ne sia informata, l indennizzo sarà ridotto del 50% (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 15). Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia riduce i premi successivi (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 21). 6. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente senza maggiorazioni ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante bonifico bancario o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativoa mezzo Sepa Direct Debit- SDD. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato anche mensilmente. In tale caso la prima rata di premio, pari alla prima mensilità, sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativoa mezzo Sepa Direct Debit- SDD.

5 3/5 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico in base alle variazioni percentuali dell indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI senza i tabacchi) pubblicato dall ISTAT (già indice del costo della vita), con le regole previste nell Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: la Compagnia non si avvale del diritto di recesso ma è facoltà delle Parti risolvere il contratto alla scadenza annuale della polizza così come previsto dalla Condizioni di Assicurazioni (vedi Art. 22). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subito. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale 11.1 Imposta sui premi Ai premi per le garanzie infortuni è applicata un imposta del 2,5% Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge Tassazione della prestazione erogata Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazioni assicurate sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente, l Assicurato o gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Compagnia entro 5 giorni indicando il momento, luogo e modalità dell evento, nonché le lesioni subite documentandole - come pure il decorso successivo - con certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti medici che la Compagnia può disporre e fornire alla stessa, a proprie spese, ogni informazione e documentazione sanitaria eventualmente richiesta (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 11).

6 4/5 La Compagnia, ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio riferibili a una persona fisicamente integra e sana (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 12). 13. Reclami I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Qualora non sia soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, l esponente potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, presentando la documentazione del reclamo trattato dalla Compagnia. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su finservices-retail/finnet/index_en) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo, permanendo comunque la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria, la decisione può essere demandata all arbitrato di tre medici,nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato (vedi Condizioni di Assicurazione Art. 14). Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

7 5/5 GLOSSARIO Assicurato Persona fisica per la quale viene stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente e il cui interesse è protetto dall assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione della sua attività professionale e degli eventi attinenti alla sua vita privata e di relazione. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Compagnia La Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Decorrenza della garanzia Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Documento di polizza Il documento rilasciato dalla Compagnia, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa. Durata del contratto Periodo durante il quale il contratto è in vigore. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: - nota informativa; - condizioni di assicurazione; - glossario; - modulo di proposta. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. Premio L importo dovuto dal Contraente alla Compagnia. Proposta di Assicurazione è il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Compagnia. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. glo 13/05/2013

8 1/16 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EVENTI ASSICURATI ART. 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato, identificato con Cognome e Nome nella Proposta di Assicurazione, subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità; purché tali attività non rientrino in quelle espressamente indicate nell Art. 7 Esclusioni e nell Art. 15 ultimo capoverso. Sono considerati infortuni anche: - l asfissia non di origine morbosa, compreso l annegamento; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore; - le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti. Non sono considerate infortunio, bensì malattia, le ernie da sforzo; - gli infortuni causati da malore. ART. 2) RISCHI AGGIUNTIVI a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari Si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato (a deroga dell Art del Codice Civile). Si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a deroga dell Art del Codice Civile). b) Rischio di calamità naturali L assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche (a deroga dell Art del Codice Civile). Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Compagnia, l esborso massimo da parte di quest ultima non potrà superare la somma di euro per l intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati (a parziale deroga del comma 4) dell articolo 7 Esclusioni ). d) Rischio volo L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto previsto dall Art. 7 comma 9) Esclusioni. Nell ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca l Assicurato e/o altre persone assicurate con altre polizze della Compagnia, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di euro per persona ed euro per aeromobile per il caso morte e/o invalidità permanente. Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. e) Rischi sportivi L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo dilettantistico o amatoriale, anche nel caso in cui l Assicurato pratichi o partecipi a gare svolte, a titolo non professionistico, sotto l egida delle competenti Federazioni, salvo quanto previsto dall Art. 7 comma 5) Esclusioni. CdA 13/05/2013

9 2/16 ART. 3) GRAVE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza che determini per l Assicurato un invalidità permanente grave, intendendosi per tale un invalidità permanente di grado pari o superiore al 65%, la Compagnia corrisponderà all Assicurato un indennità pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro. Tuttavia, qualora venga riconosciuta un invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 60% ma inferiore al 65%, la Compagnia, come condizione più favorevole per l Assicurato, corrisponderà un indennizzo determinato applicando sulla somma assicurata risultante al momento del sinistro la percentuale del 30%. La Compagnia non riconosce alcun indennizzo per invalidità permanenti da infortunio di grado inferiore al 60%. Il grado di invalidità permanente è determinato in base a quanto previsto nel successivo Art. 4 Accertamento del grado di invalidità permanente. L indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte da infortunio. ART. 4) ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE L indennità prevista dalla garanzia Grave invalidità permanente (Art. 3) viene liquidata dalla Compagnia in relazione al grado di invalidità accertato, adottando, per tale calcolo, la Tabella (vedi pag. 15) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche, relative al settore «Industria», con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. Si precisa che la valutazione dell invalidità permanente da parte della Compagnia non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l INAIL. ART. 5) MORTE In caso di morte dell Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro. L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza di polizza - entro un anno dal giorno dell infortunio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell Assicurato. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. ART. 6) ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO A SEGUITO DI GRAVE INVALIDITà PERMANENTE O MORTE DELL ASSICURATO Contestualmente all avvenuta liquidazione di un sinistro infortunio, relativo al caso Morte o al caso di Grave invalidità permanente pari o superiore al 65%, le Parti convengono che il contratto si intenderà annullato, e ciò senza obbligo di comunicazione fra le Parti e restando acquisito alla Compagnia l eventuale rateo di premio pagato e non goduto.

10 3/16 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE ART. 7) ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; 2. da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); 3. da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 del Codice Penale) e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art del Codice Civile); 4. da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell Art. 2; 5. dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di: a) sport costituenti per l Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); b) sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; c) sport comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; d) sport qui di seguito elencati: free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh. Sono esclusi anche: 6. le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto; 7. gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di polizza; 8. gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X). 9. relativamente al Rischio volo (Art. 2 comma d), sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dall Assicurato: - su aeromobili di Compagnia/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. ART. 8) LIMITI DI ETÀ DELL ASSICURATO - ETà MASSIMA DELL ASSICURATO PER LA VALIDITà DELL ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone che, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, abbiano un età inferiore ai 18 anni o un età superiore ai 65 anni. Resta comunque convenuto che l assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età. Qualora l Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno. ART. 9) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili: - le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica; - le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Non sono inoltre assicurabili le persone che all atto della stipulazione della Proposta di Assicurazione (o successivamente, nel corso del contratto), svolgono una delle seguenti attività: - corpi armati dello stato (Militari, Polizia, Carabinieri, ecc.); - operatore nel campo dell energia nucleare; - attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico; - stuntman (attori di cinema, di teatro e simili);

11 4/16 - attività circense; - palombaro, sommozzatore. Qualora una delle surriferite attività venga svolta successivamente alla data di effetto del contratto, il Contraente/Assicurato dovrà darne comunicazione alla Compagnia, la quale provvederà a recedere dal contratto e a rimborsare la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso. ART. 10) VALIDITà TERRITORIALE La presente assicurazione vale per il mondo intero. Gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART. 11) DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia dell infortunio (presente in fac-simile a pag. 25) deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. I beneficiari in caso di morte dell Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell Art del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Nell ipotesi di ricorso all arbitrato irrituale, regolato dall Art. 14, il Contraente/Assicurato ha l obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico del Contraente/Assicurato. ART. 12) CRITERI DI INDENNIZZABILITà La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. ART. 13) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. ART. 14) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal

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