STRALCIO. Regolamento di Polizia Urbana. del Comune di Torino
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1 STRALCIO Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 Aprile 1996, esecutiva dal 26 Aprile 1996, esecutiva dal 26 Aprile 1996, in vigore dal 27 maggio PREMESSA In data 27 maggio 1996 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino che sostituisce quello del lontano 1938 ormai vetusto e non più adeguato alle attuali esigenze della cittadinanza. Abbiamo ritenuto utile preparare questo opuscolo che contiene tutte le norme del Regolamento (e le relative sanzioni amministrative) attinenti la materia Condominiale; ovviamente abbiamo escluso il resto che riguarda regole specifiche sull'uso della cosa Pubblica. Come potrà notare nella lettura dei singoli articoli si fa anche riferimento a quelle norme che devono regolare la convivenza tra gli abitanti di uno stabile e che sovente sono disattese. Cogliamo l'occasione per porgerle Cordiali Saluti Geom. Mauro Monopoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2 Art. 2 - Oggetto e applicazione 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. Art. 5 Vigilanza 1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza. 2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale. Art. 6 Sanzioni 1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente. 2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali. 3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. 4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata. 6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione
3 amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE Art. 8 - Altre attività vietate 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato: a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione; b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento. 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata. Comma 1. lett. a) - c) da a * lett. b) - d) - e) da a * Comma 2 da a * *Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. 3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. 7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinchè risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. 9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. 11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Commi da a * Commi da a * Comma 10. da a * Art. 10 Rifiuti 1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'amministrazione. 2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. 3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. 4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata. 5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. 6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la
5 caduta e la dispersione. 7. Oltre al divieto di cui all'art 9, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti. Commi da a * Commi 2. da a * Comma 3. da a * Comma 5. (Legge 915/82 Denuncia) Comma 6. (Legge 915/ ) Comma 7. (Codice della strada) Art Sgombero neve 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale. 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. Commi da a * Comma 5. da a * Comma 2. da a *
6 SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE Art Manutenzione delle facciate degli edifici 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari. 2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. da a * Art Tende su facciate di edifici 1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. 2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà. 3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente. da a (la sanzione si applica per le tende collocate dopo l'entrata in vigore del regolamento e, per tutte le preesistenti, a partire dal 1 gennaio 1999). * SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE Art Disposizioni sul verde privato 1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
7 3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Comma 4. da a (Codice della Strada). * TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE Art Occupazioni per traslochi 1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. 2. Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circoscrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti. 3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. Comma 1. da a * Comma 3. da a * TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Art Disposizioni generali 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. 2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
8 3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo. 4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie. da a * Art Lavoro notturno 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico. 3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.. da a * Art Spettacoli e trattenimenti 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Comma 1. da a * Comma 2. da a * Comma 3. da a *
9 Art Circoli privati 1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 44, commi 1. e 2.. (vedasi sanzioni art. 44 commi 1. e 2.) Art Abitazioni private 1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. da a * Art Strumenti musicali 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato. da a * Art Dispositivi acustici antifurto 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. 2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun
10 caso, superare i quindici minuti primi. Comma 1. (Codice della Strada) Comma 2. da a * TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI Art Animali molesti 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete. 2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. 3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario. Comma 1. da a * TITOLO VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI Art Amministrazione degli stabili 1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore. Comma 1. da a * TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 61 Abrogazioni 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 20 dicembre 1938 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
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