REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
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- Elisa Rocco
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1 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
2 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Art. 1. Finalità e principi. 1. Il presente regolamento di polizia urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'ente e con altre norme regolamentari, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di salvaguardare l incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Art. 2. Salvaguardia della sicurezza e del decoro. 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato: a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate; b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati sulla pubblica via, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale e gli arredi pubblici; c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; d) gettare sassi, pietre o altri oggetti e sostanze solide e liquide atte a offendere l incolumità di persone o animali; e) non adottare le necessarie precauzioni per evitare che sul suolo pubblico i battenti di porte, persiane, finestre o similari costituiscano pericolo per l incolumità delle persone; f) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, gli oggetti pericolosi per le persone; g) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione, salvo i casi di assoluta necessità e urgenza; h) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all uopo destinati; i) urinare ovvero defecare in luoghi pubblici o aperti al pubblico; l) percorrere o camminare a torso nudo sulle aree pubbliche o di uso pubblico; m) stendere panni su suolo pubblico o all esterno delle abitazioni in vista della pubblica via, all interno del centro storico; n) realizzare nuovi offendicula al potenziale contatto con le persone (filo spinato, cocci aguzzi, frammenti di vetro, chiodi, punte acuminate, fili elettrificati, ecc.) e ogni manufatto o attrezzatura che possono ledere l incolumità delle persone. 3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 300,00 euro. Art. 2 BIS Sale da gioco ed istallazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito - sale scommesse A tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da
3 gioco d azzardo patologico, è vietata l apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti sportivi. Costituiscono luoghi sensibili da cui rispettare le distanze minime già individuati al precedente comma anche i seguenti luoghi: luoghi di culto, parchi pubblici, caserme, aree a servizi sportivi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, edifici pubblici e musei. La distanza va calcolata in linea d aria dal luogo sensibile e qualsiasi sua pertinenza a tutti gli ingressi al pubblico del locale ospitante i giochi oggetto del presente articolo. Art. 3. Tutela dell igiene pubblica. 1. Per la tutela dell incolumità e della igiene pubblica è vietato sulle aree pubbliche o di uso pubblico: a) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento della pubblica via; b) compiere operazioni di lavaggio di persone, animali e cose (veicoli compresi); c) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; d) sporcare il suolo pubblico in seguito a operazioni di carico, scarico o trasporto merci o altre materie di qualsiasi specie. pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 150,00 euro, con l obbligo a carico del trasgressore di ripristinare immediatamente la pulizia e lo stato dei luoghi. Art. 4. Prevenzione di incendi ed esplosioni. 1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato: a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, nei parchi pubblici, nei giardini pubblici e sul litorale e sulle passeggiate del lungolago; b) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l accesso o l uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d incendi. pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 300,00 euro. Art. 5. Comportamenti in caso di gelate, nevicate o grandinate. 1. Fatto salvo quanto previsto da altre norme in materia, i proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose. 2. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate la pulizia delle aree private non deve causare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Se questo non è oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite adottando ogni possibile cautela e provvedendo all immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
4 Art. 6. Mestieri ambulanti. 1. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari sul commercio su aree pubbliche, è vietato esercitare nell ambito del territorio comunale mestieri ambulanti senza formale autorizzazione. A tal fine si intende per esercente l attività di mestiere ambulante il soggetto che svolge attività di cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri similari. Art. 7. Esercizi pubblici e di somministrazione di alimenti e bevande. 1. Ai titolari e ai dipendenti degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietato importunare i passanti richiamando la loro attenzione sui servizi offerti. pecuniaria del pagamento di una somma di 250,00 euro. Art. 8. Divieto di bivacco e accattonaggio. 1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato: a) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate; b) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio in forma molesta oppure passiva; c) chiedere e/o raccogliere, per qualsiasi motivo e per qualsiasi scopo, questue, elemosine, fondi o firme senza autorizzazione; d) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo; e) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 300,00 euro e alla sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose. Art. 9. Divieto di campeggio attendamenti e simili. 1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, al di fuori delle aree appositamente attrezzate o dei casi espressamente autorizzati. 2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 150,00 euro. Art. 10. Procedimento sanzionatorio. 1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento, di irrogazione delle sanzioni, di pagamento e ricorso si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 689 del 24 novembre Art. 11.
5 Disposizioni finali. 1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nei vigenti regolamenti e nelle vigenti ordinanze del Comune di Bardolino, in particolare: - il regolamento comunale di attuazione delle norme in materia di inquinamento acustico (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 giugno 2005) - il regolamento per la concessione temporanea di suolo pubblico per l attività di pittore, ritrattista, scultore e per la vendita delle proprie opere e vendita di opere dell ingegno di carattere creativo (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30 novembre 2007) - il regolamento comunale per la disciplina delle attività musicali in pubblici esercizi, alberghi, campeggi, agriturismi, circoli privati e similari ed altri luoghi di ritrovo non temporanei (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13 settembre 2012). 2. Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni in contrasto con esso. In particolare si intende espressamente abrogato il regolamento comunale di polizia urbana approvato dal Consiglio Comunale il 25 marzo 1981 e successive modificazioni e integrazioni.
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