NOVITA DI INIZIO ANNO IN MATERIA DI LAVORO

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1 NOVITA DI INIZIO ANNO IN MATERIA DI LAVORO Latina, 27 gennaio 2016 Dott. Massimo Braghin

2 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI CONTRATTI DI SOLIDARIETA D. Lgs. n. 148/2015

3 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Si assiste all estensione dei fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in questo caso l istituzione è obbligatoria).

4 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Le novità: Inclusione di tutte le aziende con oltre 5 dipendenti: adeguamento dei fondi entro 31/12/2015 Fondi bilaterali: nessuna variazione ma più possibilità Fondi bilaterali alternativi: evidente un rafforzamento delle tutele confortato da un quadro normativo certo Fondo residuale (commercio e servizi): estensione e rafforzamento tutele

5 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI - TUTELA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO PER LAVORATORI NON DESTINATARI DI CIGO E CIGS; - ISTITUITI PRESSO INPS; - OPPURE FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI ALTERNATIVI CHE ASSICURANO: 1. ASSEGNO DI DURATA E MISURA PARI ALL ASSEGNO ORDINARIO; 2. ASSEGNO DI SOLIDARIETA. CONTRIBUZIONE ORDINARIA NON < 0,45% RETRIBUZIONE IMPONIBILE INPS;

6 SEGUE: FONDI DI SOLIDARIETA - OPPURE FONDO DI SOLIDARIETA RESIDUALE PER DATORI DI LAVORO > 15 DIPENDENTI IN MEDIA, NON DESTINATARI DI CIGO E CIGS, CHE NON HANNO COSTITUITO FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI O BILATERALI ALTERNATIVI. ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO PARI ALLO 0,65% (SE > 15 DIPENDENTI) E ALLO 0,45% (SE <= 15 DIPENDENTI) DAL SI CHIAMERA FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: - PER DATORI DI LAVORO > 5 DIPENDENTI IN MEDIA; - GARANTISCE ASSEGNO DI SOLIDARIETA ; - SE DATORE DI LAVORO > 15 DIPENDENTI IN MEDIA, GARANTISCE ANCHE L ASSEGNO ORDINARIO PER MAX 26 SETTIMANE

7 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali 1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito CIGO e CIGS, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o lavorativa. sospensione dell'attività

8 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali 7. L'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione cigo/cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

9 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali 8. I fondi già costituiti si adeguano entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1 gennaio 2016 e i contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

10 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali Finalità: a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea.

11 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali 10. I fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione CIGO e CIGS. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

12 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI (art. 26) DECORRENZA FONDO DECORRENZA PRESTAZIONI SOGGETTI INTERESSATI LAVORATORI ESCLUSI PRESTAZIONI COSTO/CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO DATORI DI LAVORO > 5 DIPENDENTI DIRIGENTI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE RISPETTO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE; - ASSEGNO STRAORDINARIO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO REQUISITI PENSIONAMENTO; - FINANZIAMENTO PROGRAMMI FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE; - ASSEGNO ORDINARIO (DURATA ALMENO 13 SETTIMANE IN UN BIENNIO MOBILE) RIPARTIZIONE: 2/3 A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E 1/3 A CARICO DEL LAVORATORE

13 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 1. Sono istituiti In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1.

14 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 3. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; b) l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

15 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 4. I f.s.b.a. si adeguano entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

16 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Art Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Contribuzione: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016;

17 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI ALTERNATIVI (art. 27) DECORRENZA FONDO DECORRENZA PRESTAZIONI SOGGETTI INTERESSATI PRESTAZIONI COSTO/CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO SETTORI: ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - ASSEGNO ORDINARIO; - ASSEGNO DI SOLIDARIETA (DURATA ALMENO 26 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE) CONTRIBUZIONE ORDINARIA NON INFERIORE ALLO 0,45% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL , RIPARTITA FRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE

18 FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI Il fondo di solidarietà residuale dal assumerà la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e sarà soggetto a una nuova disciplina: Pagamento, a titolo di contributo, di un aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l aliquota sarà dello 0,65%); erogazione dell assegno di solidarietà: integrazione salariale corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;

19 FONDI DI SOLIDARIETA RESIDUALI Art Fondo di solidarietà residuale 1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti in ambito CIGO CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n

20 FONDI DI SOLIDARIETA RESIDUALI Art Fondo di solidarietà residuale 2. I f.s.r. prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1.

21 FONDO DI SOLIDARIETA RESIDUALE (art. 28) DECORRENZA FONDO DECORRENZA PRESTAZIONI SOGGETTI INTERESSATI PRESTAZIONI COSTO/CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO DATORI DI LAVORO > 15 DIPENDENTI ASSEGNO DI SOLIDARIETA (DURATA ALMENO 12 MESI IN UN BIENNIO MOBILE) - ALIQUOTA PARI A QUELLA STABILITA PER IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE; - RIPARTIZIONE: 2/3 A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E 1/3 A CARICO DEL LAVORATORE SOGGETTI INTERESSATI DATORI DI LAVORO < 15 DIPENDENTI PRESTAZIONI ASSEGNO ORDINARIO (DURATA ALMENO 13 SETTIMANE IN UN BIENNIO MOBILE)

22 FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Art Fondo di integrazione salariale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. 2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito CIGO e CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

23 FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Art Fondo di integrazione salariale 3. Il fondo di integrazione salariale garantisce l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

24 FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Art Fondo di integrazione salariale 7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 8. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

25 FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Art Fondo di integrazione salariale 11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

26 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 29) DECORRENZA FONDO DECORRENZA PRESTAZIONI SOGGETTI INTERESSATI PRESTAZIONI DATORI DI LAVORO > 5 DIPENDENTI; ASSEGNO ORDINARIO COSTO/CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ALIQUOTA 0,45% SOGGETTI INTERESSATI PRESTAZIONI DATORI DI LAVORO > 15 DIPENDENTI - ASSEGNO ORDINARIO (DURATA 26 SETTIMANE IN UN BIENNIO MOBILE); - ASSEGNO DI SOLIDARIETA DECORRENZA PRESTAZIONI COSTO/CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO - ALIQUOTA 0,65%; - CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PARI AL 4% DELLA RETRIBUZIONE PERSA

27 ASSEGNO ORDINARIO - IMPORTO ALMENO PARI ALL INTEGRAZIONE SALARIALE; - MINIMO 13 SETTIMANE IN UN BIENNIO MOBILE; DURATA MAX DIVERSA IN RELAZIONE ALLE CAUSE DI INTERVENTO DI CIGO E CIGS; - DOMANDA PRESENTATA NON PRIMA DI 30 GIORNI DALL INIZIO DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE E NON OLTRE 15 GIORNI DALL INIZIO DELLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE

28 ASSEGNO ORDINARIO 1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

29 ASSEGNO ORDINARIO 2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

30 ASSEGNO DI SOLIDARIETA - MAX 12 MESI IN UN BIENNIO MOBILE; - RIDUZIONE ORARIA MAX 60% DELL ORARIO GIORNALIERO, SETTIMANALE O MENSILE (RIDUZIONE COMPLESSIVA MAX 70% NELL ARCO DELL INTERO PERIODO DI STIPULA DELL ACCORDO DI SOLIDARIETA ); - DOMANDA TELEMATICA INPS EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELL ACCORDO SINDACALE; - RIDUZIONE ATTIVITA DEVE INIZIARE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

31 ASSEGNO DI SOLIDARIETA 1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

32 ASSEGNO DI SOLIDARIETA 3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. 4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.

33 ASSEGNO DI SOLIDARIETA 5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di lavoro presenta in via telematica all'inps domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro. 6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

34 Art Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà Istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26.

35 Art Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà Sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione CIGO e CIGS e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

36 Art Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà Hanno facoltà di aderire al fondo i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

37 SEGUE: FONDI DI SOLIDARIETA CONTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE CONTRIBUZIONE ORDINARIA: 2/3 DATORE DI LAVORO E 1/3 LAVORATORE; - CONTRIBUTO ADDIZIONALE: MINIMO 1,5% RETRIBUZIONI PERSE; - CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CASO DI CONCESSIONE DELL ASSEGNO STRAORDINARIO, IN MISURA PARI ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO

38 CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVA - NEL CASO IN CUI SI DISPONGA UNA RIDUZIONE STABILE DELL'ORARIO DI LAVORO, CON RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, E LA CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVO PERSONALE, AI DATORI DI LAVORO È CONCESSO, PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO E PER OGNI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE, UN CONTRIBUTO PARI, PER I PRIMI 12 MESI, AL 15% DELLA RETRIBUZIONE LORDA. PER CIASCUNO DEI DUE ANNI SUCCESSIVI IL PREDETTO CONTRIBUTO È RIDOTTO, RISPETTIVAMENTE, AL 10% E AL 5%. - In alternativa, IN CASO DI ASSUNZIONE DI SOGGETTI ANNI, LA CONTRIBUZIONE E IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI, PER I PRIMI TRE ANNI; - ESCLUSIONI: DATORI DI LAVORO CHE NEI 6 MESI PRECEDENTI HANNO PROCEDUTO A RIDUZIONI DI PERSONALE O AD INTERVENTI DI CIGS;

39 CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVA - LE ASSUNZIONI NON DEVONO DETERMINARE UNA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI MANODOPERA FEMMINILE RISPETTO A QUELLA MASCHILE; - LA DTL E DEPUTATA ALL ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA TRA RIDUZIONE DI ORARIO E ASSUNZIONI E ALLA VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI; - LAVORATORI ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI.

40 CONTRATTI DI SOLIDARIETA Causale d'intervento Il comma 5 dell'articolo 21 disciplina la concessione del trattamento d'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà difensivi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo. In particolare, è prevista la stipula di un accordo collettivo aziendale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA Causale d'intervento Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento (inteso come media di riduzione nell'arco dell'intero periodo per ciascun lavoratore) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso cui l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

42 CONTRATTI DI SOLIDARIETA Durata massima di concessione del trattamento Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, il trattamento straordinario d'integrazione salariale, a seguito di stipula di contratto di solidarietà, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Tale durata può ampliarsi fino a raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile nel caso previsto dal successivo comma 5 secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti concessi a seguito di stipula di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre il limite suddetto, la durata di tali trattamenti viene computata per intero. Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini.

43 CONTRATTI DI SOLIDARIETA T.F.R. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

44 CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVA (art. 41) CONDIZIONI CONTRIBUTO CONCESSO ASSUNZIONE SOGGETTI ANNI SOGGETTI ESCLUSI DURATA - RIDUZIONE STABILE ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE; - CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVO PERSONALE PER OGNI LAVORATORE E PER OGNI MENSILITA : - PRIMI 12 MESI: CONTRIBUTO DEL 15% DELLA RETRIBUZIONE LORDA; - 2 ANNO: 10% - 3 ANNO: 5% CONTRIBUTO FISSATO IN MISURA PARI APPRENDISTI DATORI DI LAVORO CHE NEI 12 MESI PRECEDENTI HANNO PROCEDUTO A RIDUZIONE DI PERSONALE O A INTERVENTI DI CIGS 36 MESI NEL QUINQUENNIO MOBILE

45 Il nuovo collocamento obbligatorio

46 Collocamento mirato: riferimenti normativi D.LGS. 151/2015 artt.1-13 Legge 12 marzo 1999 n. 68 Modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni meglio conosciuto come D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 (supplemento ordinario n. 53) in vigore dal 24 settembre 2015, il quale ha recepito quanto previsto dalla Legge n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

47 Collocamento mirato: nuova scadenza prospetto informativo Nota della Direzione Generale del 30 dicembre 2015 prot.n. 33/6725, che ha ufficializzato limitatamente all anno 2015 la scadenza per l inoltro, con sistemi telematici, del prospetto previsto dall art. 9 comma 6 della Legge 68/1999 al 29 febbraio 2016 (ordinariamente prevista per il 31 gennaio dell anno successivo a quello di competenza).

48 Collocamento mirato: estensione beneficiari Art. 2 del D.Lgs. 151/2015 modifica la lettera a) dell art. 1 della Legge 68/1999 «la disciplina relativa al collocamento obbligatorio si applica oltre che alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni, anche alle persone che si trovano nelle condizioni di cui all articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222» (estensione dei soggetti beneficiari a tutti coloro che sono considerati invalidi, ai fini del conseguimento del diritto all assegno per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'inps, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo).

49 Collocamento mirato: assunzioni obbligatorie e quote di riserva Art 3 della Legge n. 68/1999: l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatterà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).

50 Collocamento mirato: assunzioni obbligatorie e quote di riserva Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'articolo 1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure: il sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all 1% riservato a vedove, orfani o profughi), due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Tale modifica avrà decorrenza dal 1 gennaio Sempre con decorrenza 01/01/2017 le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

51 Collocamento mirato: modalità di computo Importante: individuare le modalità di computo legate alla tipologia dell attività esercitata, quando sono ritenute particolarmente pericolosi e non adatti all inserimento di persone disabili.

52 Collocamento mirato: modalità di computo Non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative; i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione,

53 Collocamento mirato: modalità di computo Non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4: i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, gli apprendisti, lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro. Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).

54 Collocamento mirato: modalità di computo Lavoratori a tempo parziale = vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va effettuato tenendo conto dell orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a tempo parziale rapportando il risultato con l orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50% (circ. Ministero del Lavoro n. 46/2001, art.9 D.Lgs. n. 81/2015).

55 Collocamento mirato: modalità di computo NON VANNO COMPUTATI i lavoratori divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro per infortunio o malattia Quando? a condizione che sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore oltre che i lavoratori divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto.

56 Collocamento mirato: modalità di computo Il nuovo comma 3.bis aggiunto all art. 4 della Legge n. 68/1999 Trai i soggetti esclusi dalla base di computo rientrano anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, i quali vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

57 Collocamento mirato: modalità di computo DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAL COMPUTO DI CUI ALL ART. 3 i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere (compresi quelli direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere) e gli addetti al trasporto del settore; i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell attività di trasporto; i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell autotrasporto limitatamente al personale viaggiante.

58 Collocamento mirato: modalità di computo DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAL COMPUTO DI CUI ALL ART. 3 Attività lavorative del settore minerario: interviene l'art. 2, comma 12- quater, D.L , n. 225, integrando il comma 1 dell art. 9 della Legge 68/1999 ed elevando a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario il termine di richiesta di assunzione obbligatoria di sessanta giorni previsto ordinariamente per tutti i datori di lavoro, con esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale al quale vengono applicate in toto le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 2 in tema di esclusioni.

59 Collocamento mirato: esclusioni ed esoneri parziali NUOVO COMMA 3BIS INSERITO NELL ART. 5 LEGGE N. 68/1999 Possibilità per i datori di lavoro privati e glii enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l esonero dall obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Essendo una disposizione che sostituisce la precedente, non è quindi interpretativa, non può avere effetto retroattivo.

60 Collocamento mirato: esclusioni ed esoneri parziali Esonero parziale concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili. Devono presentare apposita domanda su cui indicare: 1) l attività aziendale, le caratteristiche dell'attività svolta, la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni, evidenziando la difficoltà di effettuare l'inserimento; 2) numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero; 3) la stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

61 Collocamento mirato: esclusioni ed esoneri parziali ESONERO PARZIALE CONCESSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI E AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI CHE, PER LE SPECIALI CONDIZIONI DELLA LORO ATTIVITÀ, NON POSSONO OCCUPARE L'INTERA PERCENTUALE DEI DISABILI. E necessario attestare almeno la faticosità della prestazione richiesta, piuttosto che la pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell attività e le particolari modalità di svolgimento del lavoro. L esonero massimo concesso (previo versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo) sarà del 60% della quota di riserva elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il successivo comma 8ter consente ai datori di lavoro pubblici di assumere nella stessa unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

62 Collocamento mirato: esclusioni ed esoneri parziali APPALTI (Ministero del del Lavoro circolare n. 77 del 06/08/2001) «in caso di appalto in cui l impresa subentrante incrementa il personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura si dovrà tenere conto dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, confermando peraltro la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge».

63 Collocamento mirato: modalità di assunzione obbligatoria L ART. 6 DEL D.LGS. 151/2015 MODIFICA IL COMMA 1 ED INSERISCE I COMMI 1.BIS E 1.TER ALL ART. 7 DELLA LEGGE 68/1999. Richiesta nominativa di avviamento: va fatta agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all articolo 11 e la stessa potrà essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell elenco di cui all articolo 8, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

64 Collocamento mirato: modalità di assunzione obbligatoria L ART. 6 DEL D.LGS. 151/2015 MODIFICA IL COMMA 1 ED INSERISCE I COMMI 1.BIS E 1.TER ALL ART. 7 DELLA LEGGE 68/1999. Nel caso di mancata assunzione entro il termine di cui all articolo 9, comma 1 (sessanta giorni oppure novanta per il settore minerario dal momento in cui sorge l obbligo), saranno direttamente gli uffici competenti ad avviare i lavoratori secondo l ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).

65 Collocamento mirato: incentivi alle assunzioni L ART. 10 DEL D.LGS. 151/2015 HA MODIFICATO I COMMI 3 E 4, ABROGATO I COMMI 2, 8 E 9, SOSTITUITO I COMMI 1 PUNTO B) E 5 ED INSERITO I COMMI 1.BIS E 1.TER ALL ART. 13 DELLA LEGGE 68/1999. L incentivo è concesso ai datori di lavoro, previa domanda, per un periodo di trentasei mesi: nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a)

66 Collocamento mirato: incentivi alle assunzioni L ART. 10 DEL D.LGS. 151/2015 HA MODIFICATO I COMMI 3 E 4, ABROGATO I COMMI 2, 8 E 9, SOSTITUITO I COMMI 1 PUNTO B) E 5 ED INSERITO I COMMI 1.BIS E 1.TER ALL ART. 13 DELLA LEGGE 68/1999. L incentivo è concesso ai datori di lavoro, previa domanda, per un periodo di trentasei mesi: L incentivo previsto dal comma 1 viene concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. L incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis (7% e 35%) è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

67 Il nuovo esonero contributivo biennale

68 Commi da 178 a 181: Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni E stata stabilita la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel In particolare il nuovo intervento prevede l esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

69 Commi da 178 a 181: Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (conformemente al passato) non è riconosciuto: 1) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; 2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (ovvero quello suddetto per le assunzioni intercorrenti nel 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

70 Commi da 178 a 181: Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (conformemente al passato) non è riconosciuto: 3) per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

71 Commi da 178 a 181: Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni Resta fermo, al pari del passato, che: 1) il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; 2) si applicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico. 3) Il beneficio non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande (salvo che per il settore agricolo) e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

72 178. SGRAVIO BIENNALE Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro su base annua.

73 178. SGRAVIO BIENNALE L esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

74 178. SGRAVIO BIENNALE L esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge...

75 178. SGRAVIO BIENNALE Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190).

76 CONFRONTO: ECT con SGRAVIO BIENNALE L. 190/2014 C. 118 Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro su base annua. L. 208/2015 C. 178 Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a euro su base annua.

77 CONFRONTO: ECT con SGRAVIO BIENNALE L. 190/2014 C. 118 L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L. 208/2015 C. 178 L esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

78 CONFRONTO: ECT con SGRAVIO BIENNALE L. 190/2014 C. 118 L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L. 208/2015 C. 178 L esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

79 CONFRONTO: ECT con SGRAVIO BIENNALE L. 190/2014 C. 118 L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L. 208/2015 C. 178 L INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze.

80 179. Lavoro agricolo Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano: a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l anno 2016, 2,8 milioni di euro per l anno 2017, 1,8 milioni di euro per l anno 2018, 0,1 milioni di euro per l anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l anno 2016, 8,8 milioni di euro per l anno 2017, 7,2 milioni di euro per l anno 2018, 0,8 milioni di euro per l anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all anno 2015.

81 179. Lavoro agricolo Il comma 179 stabilisce che lo sgravio di cui al comma 178 trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari delineati, i quali vengono differenziati per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Con riferimento a quest ultimi, viene escluso il beneficio (al pari del passato) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

82 179. Lavoro agricolo Differenze rispetto al passato Con riferimento al settore agricolo il comma 120 stabiliva i seguenti limiti di spesa l'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

83 CONFRONTO: ECT con SGRAVIO BIENNALE L. 190/2014 C. 119 Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014 L. 208/2015 C. 179 a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l anno 2016, 2,8 milioni di euro per l anno 2017, 1,8 milioni di euro per l anno 2018, 0,1 milioni di euro per l anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; a) identica; b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l anno 2016, 8,8 milioni di euro per l anno 2017, 7,2 milioni di euro per l anno 2018, 0,8 milioni di euro per l anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all anno 2015.

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