Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9527
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1 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 22 aprile 2010, n Strade - Tutela e manutenzione - Obblighi dell ente proprietario ai sensi dell art. 14 nuovo c.s. - Concorrenza con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo o di altri enti derivanti da altre normative - Configurabilità - Sussistenza Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell efficienza delle strade e delle relative pertinenze; e) all apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall art c.c.. (Cass.Civ. sez.iii, n del ) [RIV P600] Art. 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell impugnata decisione o svolgimento del processo è esposto come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. P. G. G. conveniva dinanzi al Giudice di pace di Ischia, la Provincia di Napoli esponendo che, in data 13 marzo 1999, mentre procedeva, in Via dell Amicizia in Ischia, a velocità moderata, a bordo del proprio ciclomotore Scarabeo, improvvisamente, a causa di profonde buche presenti sul manto stradale, sbandava e rovinava a terra; che le dette buche non erano visibili in quanto ricoperte da fogliame e di acqua piovana; che, a seguito della caduta, l istante aveva riportato lesioni personali, mentre il ciclomotore alcuni danni; che sussisteva la responsabilità ex art c.c., della Provincia dì Napoli, quale proprietaria della strada; tanto premesso, concludeva, perché, previo accertamento della responsabilità esclusiva della Provincia di Napoli nella produzione del sinistro de quo, venisse condannata la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni alla persona e al motoveicolo, in uno al fermo e alla sosta da liquidarsi nella somma complessiva di 2.582,28 ovvero nella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa; con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., eccependo il difetto di legittimazione passiva per essere, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 2, la strada Via dell Amicizia di proprietà del Comune dì Ischia; deduceva, nel merito, di non essere responsabile ex art c.c., per difetto dei presupposti dell insidia e del trabocchetto; tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda; con vittoria di spese di lite. Espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice di pace di Ischia, con sentenza n. 983/03 depositata in data 24 giugno 2003, accoglieva la domanda, condannando la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del sig. P. G. G., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di 2.582,28 oltre interessi legali dal 15 maggio 2001 al soddisfo nonché spese di lite. Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2003, la Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t., proponeva appello avverso la sentenza del giudice dì pace n. 983/08, depositata in
2 - 2 - data 24 giugno 2003, deducendo la violazione dell art, 2, comma 7, D.L.vo n. 285 del nuovo codice della strada - stante la proprietà, in capo al Comune di Ischia, della Via dell Amicizia in quanto strada situata all interno del centro abitato con popolazione superiore ai diecimila abitanti; rilevava altresì la errata interpretazione della prova estremamente generica espletata nel corso del giudizio di primo grado; tanto premesso, concludeva per l accoglimento dell appello con conseguente riforma della sentenza n. 988/03; con vittoria di spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il sig. P. G. eccependo la inammissibilità dell appello per decorso del termine perentorio ex art. 325 c.p.c.; nel merito la infondatezza dell atto di appello; tanto premesso, concludeva per la inammissibilità, rigetto dell appello; con vittoria di spese di lite Con sentenza giugno 2004 il Tribunale dì Napoli, sez. distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue: 1) accoglie l appello e per l effetto, in riforma della sentenza n. 983/03 del 24 giugno 2003, rigetta la domanda proposta da P. G. G. nei confronti della Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.; 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione P. G. G.. Ha resistito con controricorso l Amministrazione Provinciale di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE I quattro motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connesso. Con il primo motivo (che la parte ricorrente indica sotto la rubrica: 2: Violazione art 360 n. 5 c.p.c.. Legittimazione provincia. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Punto decisivo prospettato dal ricorrente ed in ogni caso rilevabile d ufficio. Erronea valutazione delle risultanze processuali... ; va rilevato che i rilievi che seguono la rubrica Legittimazione attiva non costituiscono in realtà censure) la parte ricorrente espone doglianze da riassumere come segue. Contrariamente a quanto affermato nell impugnata sentenza, sussiste la legittimazione passiva della Provincia di Napoli. Al momento del sinistro, verificatosi in data 13 marzo 1999, difatti, la strada di via dell Amicizia (in Ischia, Napoli) era ancora nella materiale, unica ed esclusiva disponibilità della medesima provincia dì Napoli (che solo successivamente a tale data ne ha fatto rituale e materiale consegna al Comune d Ischia). Con la Delib. G.M. 18 dicembre 1996, n. 1017, il Comune d Ischia ha adottato la delimitazione del c.a. ai sensi del D.L. n. 285 del La Provincia di Napoli ha preso atto di detta delimitazione solo in data 12 novembre 1999 ed in data 16 novembre 1999 sono state materialmente consegnate (dalla Provincia) al Comune di Ischia vari tratti viari (tra cui, per l appunto, via dell Amicizia). La consegna di via dell Amicizia dalla Provincia di Napoli in favore del Comune d Ischia è dunque avvenuta solo in data 16 novembre Ovvero in epoca successiva alla data del sinistro occorso al P. verificatosi il 13 marzo Con il secondo motivo (indicato con il numero 3 ed il numero 4 in ricorso) la parte ricorrente denuncia Violazione art. 360 n. 5 c.p.c.. Legittimazione provincia. Verbale di riconsegna del 16 novembre Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Punto decisivo prospettato dal ricorrente ed in ogni caso rilevabile d ufficio. Erronea valutazione delle risultanze processuali esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Il Giudice di secondo grado non ha valutato né esaminato la documentazione in atti. In particolare dal
3 - 3 - verbale di riconsegna del 16 novembre 1999 che è stato convenuto (ed, ovviamente, sottoscritto) tra i rappresentanti del Comune d Ischia e quelli della Provincia di Napoli, si evince che all epoca del sinistro (13 marzo 1999), via dell Amicizia era di proprietà ed in carico esclusivo della provincia di Napoli su cui gravava il relativo obbligo manutentivo. La Provincia di Napoli non poteva non sapere che la strada era stata materialmente consegnata al Comune d Ischia solo in data 1 novembre Con il terzo motivo (indicato in ricorso con il numero 5) la parte ricorrente denuncia Violazione art. 360 n. 5 c.p.c.. Legittimazione provincia. Attestazione del Comune di Ischia del 24 giugno Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Punto decisivo prospettato dal ricorrente ed in ogni caso rilevabile d ufficio. Erronea valutazione delle risultanze processuali esponendo che quanto già evidenziato è già di per sé assorbente; ma comunque, va considerata anche l attestazione del Comune d Ischia del 4 giugno 2004 che ha certificato che via dell Amicizia, intero tratto, già via provinciale, unitamente ad altri tratti di strada, risulta consegnata al Comune d Ischia con verbale di consegna del 16 novembre Con il quarto motivo (indicato con il n. 6 in ricorso) la parte ricorrente denuncia Violazione art. 360 c.p.c. n. 5 c.p.c.. Legittimazione provincia. Omesso esame documentazione in atti. Omessa pronuncia, assoluta mancanza motivazione lamentando che nell impugnata sentenza non viene richiamata la documentazione in atti fornita dall attuale parte ricorrente (in particolare il verbale di consegna del 16 novembre 1999 e l attestazione del Comune d Ischia del 24 giugno 2004); e che anche, se per ipotesi, la decisione si dovesse fondare solo ed esclusivamente sulla richiamata Delibera di G.M. del Comune d Ischia, non può non evidenziarsi che la stessa, in ogni caso, è stata adottata in epoca successiva al verificarsi del sinistro; e quindi anche in questo ipotetico caso sussisteva la legittimazione passiva della Provincia, quale Ente proprietario. I motivi di ricorso sopra riassunti (le ulteriori argomentazioni contenute in ricorso, non rientrano - anche per espressa affermazione della parte ricorrente - nell oggetto del gravame) non possono essere accolti, in quanto la motivazione esposta nell impugnata sentenza è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare va rilevato che il Tribunale (chiaramente pur se in modo parzialmente implicito: v. in particolare alla quinta facciata della sentenza, le parole:... violazione del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 2, comma 7, stante la proprietà, in capo al Comune di Ischia. alla seconda riga; e le parole, è di proprietà del Comune di Ischia... alla riga 18) considera determinante ai fini della decisione l individuazione dell ente proprietario (a prescindere da ogni considerazione circa possesso, detenzione, materiale disponibilità, ecc.), sulla base (evidentemente) di quanto stabilito dal Nuovo codice della strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con D.L.vo 10 settembre 1993, n, 360, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, D.L.vo 4 giugno 1997, n. 143, L. 19 ottobre 1998 n. 366, D.M. 22 dicembre 1998 che, ( Titolo II - Della costruzione e tutela delle strade; Capo 1 - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche), il quale all art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) recita: 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell efficienza delle strade e relative pertinenze;
4 - 4 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.... Una volta assodato che appare impeccabile il rilievo decisivo dato all individuazione dell ente proprietario (mentre altrettanto ineccepibile è l affermazione che il tratto di strada era di proprietà del comune di Ischia; tale punto del resto non è oggetto di specifiche e rituali doglianze; ma solo di enunciazioni sostanzialmente apodittiche e quindi inammissibili) al momento dell incidente, deve concludersi che viene meno la base essenziale delle doglianze in questione (così come sono state strutturate). Deve ritenersi infatti irrilevante l eventualità che gli enti pubblici interessati abbiano provveduto alla materiale consegna della strada in epoca successiva (appare palese la volontà del legislatore di ricollegare immediatamente ed automaticamente il sorgere degli obblighi e quindi della responsabilità in questione al mero sorgere della proprietà in capo all ente). Ovviamente tale obbligo (e quindi detta responsabilità) dell ente proprietario basata sulla mera circostanza di essere proprietario ai sensi di legge può anche concorrere con l eventuale responsabilità di altri enti (o del medesimo ente proprietario) basata su altre situazioni ritenute rilevanti dalla legge. In particolare può concorrere con la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art c.c.; nel senso che se ad avere il potere di fatto sulla cosa idoneo a far sorgere la responsabilità per custodia è un ente diverso da quello proprietario, il danneggiato può far valere anche (in concorso con la responsabilità dell ente proprietario) od esclusivamente detta ultima responsabilità; ma poiché i fatti rilevanti per l affermazione di detta specifica responsabilità ex art c.c., sono diversi da quelli necessari per proclamarla nelle fattispecie come quella in questione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Sentenza n del 23 giugno 2009) la domanda deve avere ritualmente ad oggetto (anche; od esclusivamente) detto tipo di responsabilità fin dal primo grado. Nella fattispecie il ricorrente P. non espone (specificamente e ritualmente) di basare il proprio assunto difensivo sull istituto giuridico disciplinato dall art c.c.; né, tanto meno, di aver posto a base della propria domanda, fin dal primo grado le circostanze indicate dall art c.c.. Sulla base di quanto sopra esposto ogni doglianza basata sulla sopra citata consegna della strada deve ritenersi giuridicamente errata (per la ragione sopra esposta) se volta ad inficiare in diritto quanto esposto nell impugnata decisione (occorre precisare peraltro che non appare enunciata alcuna specifica e doglianza che si collochi ritualmente nell ambito della problematica della configurabilità della suddetta responsabilità dell ente proprietario semplicemente in quanto tale); e sarebbe addirittura inammissibile se volta a far valere (per la prima volta in sede di giudizio Cassazione) una responsabilità per custodia. Va dunque condiviso e confermato il seguente principio di diritto, implicitamente affermato nell impugnata decisione: «Ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 14 (e successivi aggiornamenti) gli enti proprietari delle strade (salvo che nell ipotesi di concessione prevista dal comma 3 di detta norma) debbono provvedere:... a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.... Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
5 - 5 - che può concorrere con ulteriori obblighi (e quindi con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative ed in particolare dalla disciplina dettata dall art c.c.. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Data la complessità (e novità) delle problematiche sopra affrontate sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione. (Omissis) [RIV P600] Art. 14
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