REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA T.OS.A.P. (TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

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1 COMUNE di MORETTA PROVINCIA di CUNEO REGIONE PIEMONTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA T.OS.A.P. (TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE) Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del19/05/1994 Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 30/01/1996 Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 31/07/1996

2 REGOLAMENTO TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE INDICE CAPO I DISPOSIZIONE GENERALI Art. 1 Regolamento e tariffe Art. 2 Classe del Comune Art. 3 Concetto di occupazione Art. 4 Oggetto della Tassa CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI Art. 5 Soggetti attivi e passivi Art. 6 Licenza e Diritto di Occupazione Art. 7 Autorizzazioni e concessioni Art.8 Scopo delle Occupazioni Art. 9 Intralci alla circonvallazione Art. 10 Occupazioni con vetture da piazza Art.11 Caratteri delle Occupazioni Art. 12 Modalità di richiesta Art. 13 Rappresentanti del Concessionario Art. 14 Norme per l esecuzioni del Lavori Art. 15 Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni Art. 16 Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni Art. 17 Revoca, modifiche o sospensioni delle Occupazioni Art. 18 Revoca Art. 19 Procedura ed effete del provvedimento di Revoca Art. 20 Occupazioni abusive CAPO III APPLICAZIONE DELLA TASSA Atr. 21 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa Atr.22 Graduazione delle tasse Art. 23 commisurazione della tassa Art. 24 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe Art. 25 Passi Carrabili Art. 26 Distributore di carburante Art. 27 Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per i tabacchi

3 Art. 28 Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere Art. 29 Occupazioni temporanee - Disciplina Art Occupazioni temporanee - Tariffe Art. 31 Occupazioni effettuate in occasione di Fiere e Festeggiamenti Art. 32 Occupazioni effettuate in Aree di Mercato Art. 33 Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti Art. 34 Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Art. 35 Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie Art Occupazione temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di conduttore, cavi, impianti in genere destinati all esercizio ed pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso Art. 37 Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio Art. 38 Occupazioni realizzate durante l esercizio di attività edilizia Art. 39 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive Art. 40 Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzione Art. 41 Occupazione nei mercati Art. 42 Esenzioni CAPO IV DENUNCIA, MODALITA DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO Art. 43 Denuncia della Occupazione permanente Art. 44 Versamento della Tassa per le Occupazioni permanenti Art. 45 Denuncia e versamento Art. 46 Riscossione mediante convenzione Art. 47 Accertamenti, rimborsi, e riscossione coattiva della Tassa, contenzioso Art. 48 Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Art.49 Funzionario responsabile. Art. 50 Sanzioni Art. 51 Norme transitorie e finali Art. 52 Abrogazioni e sostituzioni CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4 Allegato A Classificazione delle Strade Allegato B Tabelle Tariffe ALLEGATI

5 CAPO I Disposizioni Generali

6 REGOLAMENTO TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n Capo II modificato ed integrativo con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 n. 566) CAPO I Disposizione Generali Art. 1 Regolamento e tariffe 1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell art. 40 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del Dectreo Legislativo 28 Dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell art. 5 e 54 della Legge 3 Giugno 1990 n Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, capo secondo nel successivo Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. (1) 3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo Gennaio dell anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. (2). Nota bene: gli Articoli riportati nelle Note fanno riferimento ai D.Lgs 507/93 e 566/93, a meno di diversa indicazione. (1) modificabile, disposto dalla Legge Art. 40, cm. 1 e 2.

7 Art. 2 Classe del Comune Ai fini dell applicazione della tassa di cui al Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell Art. 43 del citato Decreto Legislativo, avendo al 31/12/1992 una popolazione residente di n unità, appartiene alla classe V (3) Art. 3 Concetto di occupazione Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso. Art. 4 Oggetto della tassa (4) 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nel condominio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali costruita nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio. 3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui il comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 4. Ai sensi dell Art. 38, comma 4 del Decreto Legislativo 507/93, avendo questo Comune una Popolazione residente al 31/12/92 inferiore a n abitanti, la tassa non si applica anche sulle occupazioni che attraversano il centro abitato del Comune. (2) modificabile, disposto dalla legge Art.40 cm. 3; (3) Art. 43, cm.1 e 2 Classe I : Comuni con oltre abitanti Classe II :Comuni da oltre a abitanti Classe III : Comuni da oltre a abitanti Classe IV :Comuni da oltre a abitanti Classe V :Comuni fino a abitanti (4) modificabile, disposto dalla Legge - Art. 38

8 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dal Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale. 6. E fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l occupazione, da.disciplinare (5) Art. 5 Soggetti attivi e passivi 1.La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico nell ambito del territorio comunale. (6) (5) modificabile, disposto dalla Legge Capo I, Art. 9, 7 D. Lgs. 507/93 (6) modificabile, disposto dalla Legge Art. 39

9 CAPO II Concessioni ed Autorizzazioni

10 CAPO II Concessioni ed Autorizzazioni Art. 6 Licenza e Diritto di Occupazione 1. Licenza di occupazione e tassa relativa Nessun diritto esclusivo din occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezioni per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali tuttavia sempre richiesto l atto di concessione o di autorizzazione. 2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto i occupazione. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità. Art. 7 Autorizzazioni e concessioni Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte. Per le occupazioni, che non necessitino di previa Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall agente autorizzato dalla riscossione, sostituisce autorizzazione. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito attori concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

11 Art. 8 Scopo delle Occupazioni Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l esercizio di un industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazione per l esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di Legge e dai regolamenti ministeriali e comunali. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile. Art. 9 Intralci alla circolazione Le occupazioni di qualsiasi natura debbano essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l accesso alle case private, negozi, uffici, edifici, e stabilimenti pubblici e privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari l esercizio di attività industriali, commerciali, ecc.. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione. Art. 10 Occupazioni con vetture da piazze o privati (7) Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall Autorità comunale. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vettura ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte delle collettività. Dette aree possono essere affidate in concessioni nei Pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni Pluriennali nelle forme in cui all Art.22, comma3, della Legge 142/90 ovvero, fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l utilizzazione degli appositi spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento delle tasse di occupazioni temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati. (6) armonizzato con l Art. 45, cm. 6 D.Lgs.507/93 e di conseguenza con gli artt.li 37 e 45, cm. 2 del presente Regolamento.

12 Art. 11 Caratteri delle Occupazioni Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere decedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l uso per le quali soni rilasciate e non autorizzano il titolare anche all esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza. In tutti i casi esse si intendono accordate: senza pregiudizio dei diritti dei terzi; con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivante dall occupazione; con la facoltà dell Amministrazione di imporre nuove condizioni. Il concessionario è tenuto ad esibire l atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica. E prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall autorizzazione ovvero per soppravenute ragioni di pubblico interesse. Art. 12 Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario 1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per Legge per regolamento l occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla l assegnazione del Diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso. la domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se nel caso, da disegni, descrizioni o altri documenti atti a chiarire la richiesta. nella domanda l interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizione contenute nel presente regolamento, nel Decreto Legislativo,507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni: a) limitare l occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza; b) non protrarre l occupazione oltre la durata stabilita salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme; c) custodire a difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e

13 diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione; d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi; e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo; f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato ; g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla Legge e/o dalle eventuale convenzione di cui successivo Art. 46 del Presente Regolamento; h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali; i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso, di necessità, prendere gli opportuni accordi con l Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico del concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la consistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova la nuova concessione s intenderà come non avvenuta ove l Amministrazione, nel pubblico interesse non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti; l) osservare tutte le disposizioni Legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l esercizio del diritto di occupazione: risarcendosi il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione. 2. L Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dell annotazione sull apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l ordine di pervenimento delle domande. Nel caso di richieste contemporanee, l assegnazione sarà decisa dalla sorte. L Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

14 L amministrazione concluderà l attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all Art. 2 L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione. 3. Ogni occupante titolare di concessione ad autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole e atti sconvenienti o dall invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso. Art. 13 Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle Concessioni. Le concessioni sono strettamente personali. E ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati dalla riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specifica : nella licenza o nella ricevuta dalla tassa pagata. E vietata qualsiasi subconcessione. tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia. 1. Esecuzione dei Lavori Art. 14 Norme per l esecuzione dei Lavori Durante l esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza: a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed altri concessionari o intralci alla circolazione; b) evitare scarichi o deposito materiale sull area pubblica non consentiti dai componenti organi del Comune o di altre autorità c) evitare scarichi di acque sull area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche e le richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità d) evitare l uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi; e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare

15 sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna possibilità, che verrà invece ad ricadere interamente sul concessionario. 2. lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza. La licenza di concessioni obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto. La stessa licenza non esonera il concessionario dall obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l obbligo di riporre tutto in ripristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l igiene, l estetica ed il decoro cittadino. 3. Demolizione ed uso di opere esistenti. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall Amministrazione nelle forme prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall Amministrazione comunale ed approvata a norma di Legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro costruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l atterramento di piante di qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni a simili, il cui ammontare sarà determinato Dall Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria. L uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario La loro continua manutenzione e l obbligo della loro restituzione, nel termini che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati. Art. 15 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni 1. Le autorizzazione temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

16 Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alle loro scadenze, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata. 2. La cessazione volontaria dell occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non da diritto a restituzione, anche se parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta. (3) Art. 16 Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza con atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare. Si incorre altresì nella decadenza: a) allorché l interessato non sia addivenuto allo adempimento della formalità relative all atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall invito e non abbia curato il versamento delle somme richieste a titolo di cauzione; b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione della formalità d ufficio, delle concessioni accordatagli; c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di Legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o dal demanio dello Stato della Provincia ecc, ricevendo così caratteristiche tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca. (7) Quanto previsto all Art. 41 D. Lgs. 507/93 ed all Art. 18 del presente Regolamento, per i casi di revoca disposta d autorità, non è applicabile, quindi, nei casi di volontaria cessazione.

17 Art. 18 Revoca 1. Qualora, per mutate circostanze, l interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabili e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti pertinenti alle fronti delle case verso l area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia. 2. La revoca di concessione od autorizzazioni concernenti l utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo. Art. 19 Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca 1. La revoca è disposta al Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se dal caso da una perizia tecnica. Nell ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell inadempimento, da prevalersi eventualmente dal deposito cauzionale costitiuto dall atto del rilasciamento della licenza o stipula dell atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a carico del messo comunale. 2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni insindacabili da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed altri terzi. (8) modificabile, disposto dalla Legge Art. 41

18 Art. 20 Occupazioni abusive 1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della previste autorizzazione o concessione, e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l obbligo dell assolvimento della tassa di occupazione (10) 2. Accertatosi un qualsiasi abuso sono beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e dell assolvimento della tassa, per l intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l assoggettabilità alle relative sanzioni. 3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo di legge in procedura stabilita dalle vigenti disposizione di legge in materia e relativi regolamenti (11) salvo denunzia all autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre Leggi e regolamenti. (9) modificabile, disposto dalle Legge Art. 39 (10) Sanzioni amministrativa L. 689/81

19 CAPO III Applicazione delle Tasse Art. 21 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della Tassa (12) 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuata a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata inferiore ad un anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. 2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore a un anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. Art. 22 Graduazione della Tassa 1. La tassa è graduata a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell. Art 4 del presente Regolamento, sono classificate in n. 3 categorie, di cui all Allegato A del presente Regolamento. (13) 2. La misura corrisponde all ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella liberata per la prima. (11) modificabile, disposto dalle Legge Art.42, cm. 1 e 2; (12) L obbligatorietà della suddivisone in categorie e sancità dell Art. 42, cm. 3;

20 Art. 23 Commisurazione della Tassa 1. La Tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. (Comma aggiunto con delibera CC n. 9/96). Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura non inferiore al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.. (Comma così modificato della delibera CC.n. 9/96). Le occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio e alle manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati nelle reti stessi nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell ambito della stessa categoria prevista all Art. 22, cm. 1, del presente Regolamento ed eventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. (14) 2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10% 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate fino in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati e fino 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati. (15) (13) modificabile, disposto dalle Legge Art. 42, cm. 4; (14) modificabile, disposto dalla Legge Art - 1, cm1, lett. B) n. 1), D.L.gs.566/93;

21 Art. 24 Occupazioni permanenti Disciplina e tariffe 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla Tabella/Tariffe, nell Allegato B, del presente Regolamento, in Tabella 1: a) occupazioni di suolo: - Tariffa base; b) Per l occupazione di spazi sopratanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo 3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% della tariffa ordinaria, come in Allegato B Tabella 2 (16) 4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la Tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (17) (15) modificabile, disposto dalla Legge Art. 44, cm. 2; (16) Modificabile, disposto dalle Legge Art.44, cm.12; (17) Modificabile, disposto dalle Legge Art.44, cm.12 (18) Modificabile, disposto dalle legge Art 44, cm. 3;

22 Art. 25 Passi Carrabili:Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe 1. La Tassa sui Passi Carrai non si applica. 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata (19) 3. omissis. 4..omissis. 5. omissis. 6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili da effettuarsi con le modalità previste per le richieste di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, a spese del richiedente, vietare la sosta sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l esercizio di particolari attività Da parte del proprietario dell accesso (23).omissis omissis.. 8..omissis 9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (25) (19) immodificabile, disposto dalle Legge Art. 44 cm. 4; ( ) omissis (23) Paragrafi immodificabili, disposti dalle Legge- Art. 44, cm.8; (24) omissis.. (25) immodificabile, disposto dalle Legge art. 48, cm.11; (26) immodificabile, disposto dalle Legge Art. 48, cm.3; (27) immodificabile, disposto dalle Legge Art. 48, cm.4; (28) immodificabile, disposto dalle Legge Art. 48, cm.5;

23 Art. 26 Distributori di carburante 1. La Tassa per l impianto e l esercizio di distributori per carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in Allegato B, In Tabella La Tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. (26) 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la Tassa nelle misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi. (27) 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi automuniti, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. (28) 5. La Tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell acqua e aria compressa del suolo ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione del suolo di un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed ulteriori aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla Tassa di occupazione al precedente art. 24 ove per la convenzione non siano dovuti diritti maggiori. (29) 6. Per i Passi Carrabili di accesso ed impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla Tariffa di cui all Art. 24, cm. 1, lettera a), in Tabella 7. La Tassa relativa all occupazione con i suddetti Passi Carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. (29) immodificabile, disposto dalle Legge Art, 48, cm. 6;

24 Art. 27 Impianti ed Esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi 1. Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la Tassa annuale, di cui all Allegato B, Tabella 8. Art. 28 Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti, sul suolo e collegati alle reti stesse. 1. Per l occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio ed alla manutenzioni delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La Tassa determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure, di cui l Allegato B, Tabella Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o a lacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa n. si applica 3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l emissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre la tassa di cui al cm.1, un contributo alla volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime (31) (30) immodificabile, disposto dalla Legge Art. 47, cm.2; (31) immodificabile, disposto dalla Legge Art. 47, cm.4

25 Art. 29 Occupazioni temporanee Disciplina 1. Per le occupazioni temporanee la Tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell Ambito delle categorie previste dall Art. 22, cm.1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e la relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel Presente Regolamento. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la Tariffa è ridotta in misura del 20% Art. 30 Occupazioni temporanee Tariffe 1. La Tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di Tariffa, di cui all Allegato B, in Tabella 11. a) Occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base; b) Per l occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettere a) è ridotta ad un terzo. (32) Paragrafi immodificabili, disposti dalla Legge Art. 45, cm. (33) omissis.

26 Art. 31 Occupazioni effettuate in occasione di Fiere di Festeggiamenti Per l occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la misura base come in Allegato B Tabella 13. Art. 32 Occupazioni effettuate in area di mercato Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la Tassa si applica in relazione all effettiva occupazione di queste ultime, sulla base delle seguenti fasce orarie non frazionabili, comprendendo nelle stesse fasi relative all installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l occupazione. Occupazione di prima categoria: Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura di tariffa per complessive 8 ore 0.93 Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore 0.15 Occupazione di seconda categoria: Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura tariffa per complessive 8 ore 0.57 Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore 0.08 Occupazione di terza categoria: Fascia oraria dalle 7 alle 15 misura di tariffa per complessive 8 ore 0.25 Fascia oraria dalle 15 alle 7 misura tariffa per complessive 16 ore 0.08 Le tariffe si intendono per metro quadrato. Art. 33 Occupazioni realizzate da Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori dello spettacolo viaggiante. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotti, si applica la riduzione del 50% (34) alle tariffe di cui agli Artt. 30,31, e 32 che precede, come espresso nell Allegato B, in Tabella 15. Art. 34 Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell 80% alle tariffe di cui Art. 30 che precede, come espresso nell Allegato B, In Tabella 16. (34) La riduzione, per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge Art-45, cm.5; (35)La riduzione per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge Art. 45, cm.5;

27 Art. 35 Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi 1. Per l occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la Tassa determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui l Allegato B, in Tabella 21: 1. fino ad un km/l e fino a trenta giorni - tassa complessiva come in tariffa 2. superiore ad un km/l e fino a trenta giorni tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50% Per le occupazioni di cui ai punti 1) e2) di durata superiore ai trenta giorni, la Tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: a) occupazioni di cui non superiore ai 90 giorni maggiorazione del 30% b) Occupazioni superiori ai 90 giorni e fino a 180 giorni maggiorazione del 50% c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100% (36) (36) Le percentuali di maggiorazione di cui al punto 2 ed alla lettera a), b), e c) sono immodificabili, disposto dalle Legge Art. 47, cm. 4 a lineare lettera a) e capoverso, punti 1), 2) e 3)

28 Art. 36 Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di conduttore, cavi, impianti in genere destinati all esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo. 1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di conduttore, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse applica la riduzione del 50% (37) della tariffa ordinaria, come in allegato B, in Tabella per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzioni dei cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la Tassa dovuta nelle misure prevista dall Art. 30 del presente Regolamento (38) Art. 37 Occupazione con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con apposti auto delimitati, si applica la tariffa del cui art 30 cm. 1, lettera a), del presente Regolamento come Allegato B, in Tabella 18 (39) Art Occupazione realizzate durante l esercizio di attività edili Per le occupazioni temporanee realizzate per l esercizio dell attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell allegato B in tabella 19 Art. 39 Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, e sportive Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell 80% sulla tariffa in cui l art. 30del presente Regolamento, come allegato B, in Tabella 20 (40) (40) la riduzione per i soggetti specificati, è immodificabile, disposto dalle Legge Art. 45 cm 7 (41) immodificabile disposto dalle Legge D. lgs 507/93, art. 45, cm.8, così come modificato dall Art. 1 cm. Lett c) punto7, D.Lgs. 566/93

29 Art Occupazioni Superiori a trenta giorni o riccorenti. Convenzione- 1. per le occupazioni temporanee durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt.li 30,31,32,33,34,35,36,38, e la riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l eventuale Concessionario del Servizio ed il Contribuente, come disciplinano il successivo articolo 46. (41) Art. 41 Occupazione nei Mercati - Norme rinvio Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla Legge 112/91, al M.D. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e relativa tassa. Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed ogni caso tutte le Leggi e regolamenti afferenti al commercio su arre pubbliche Art. 42 Esenzioni - (42) 1. sono esenti dalla Tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni e province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all art. 87, cm. 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubbliche 22 Dicembre 1986, n. 197, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicate delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi di esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla provincia al termine della concessione medesima: e) le occupazioni di aree cimiteriali;

30 f) gli accessi carrabili destinati a soggetti di portatori di handicap. g) Sono esonerati dall obbligo del pagamento della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico purchè l area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. h) Gli eventi diritto all esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esanzione ventato nella domanda di concessione fermo restando l obbligo delle istanze di cui Art. 12 del presente Regolamento. (42) le esenzioni sono tassative, immodificabile, disposto dalle Legge Art. 49;

31 CAPO IV Denuncia, modalità di Riscossione Ed Accertamento

32 CAPO IV Denuncia, modalità di Riconoscimento ed Accertamento Art. 43 Denuncia delle occupazioni permanente (43) 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all Art. 5 del presente Regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell atto, la superficie occupata, la categoria dell area sulla quale si realizza l occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l intero anno di rilascio per la concessione. L attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, deve essere effettuato il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l apposito modulo di cui al successivo Art per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con le seggiovie e con le funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell anno successivo. (43) Immodificabile, disposto dalle Legge Art. 50, cm1,2, e 3; (44) Immodificabile, disposto dalle Legge Art. 50, cm. 4; (45)Immodificabile, disposto dalle Legge Art. 50, cm. 5:

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