Imposizione delle famiglie

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1 Prassi Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni LIG 10; 38, 39, 63 LIFD 9; 34, 213, 214 Indice 1. Situazione di partenza Codice civile: revisione parziale Legge sulle imposte: revisione parziale Principio dell'imposizione delle famiglie Tariffa per coniugi Concubinato e tariffa per concubini Data di riferimento Deduzioni incluse nella tariffa Letteratura SITUAZIONE DI PARTENZA 1.1 Codice civile: revisione parziale 2000 Il 1 gennaio 2002 sono entrate in vigore svariate modifiche del CC (soprattutto il diritto sul divorzio e sui figli) che hanno ripercussioni anche a livello fiscale. Secondo il diritto previgente, nel caso di coniugi né separati né divorziati l autorità parentale spettava congiuntamente ad entrambi i coniugi, in tutti gli altri casi imperativamente ad un unica persona (di regola uno dei due genitori). Il nuovo diritto sul divorzio e sui figli abbandona, a determinate condizioni, questa normativa, creando la possibilità di affidare rispettivamente delegare l autorità parentale congiunta a genitori divorziati o non coniugati. Ciò avviene tramite sentenza di divorzio o tramite decisione dell autorità tutoria, purché sia compatibile con il bene del figlio e i genitori sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento (cfr. CC 133 III e CC 298a I; circolare no. 7 dell Amministrazione federale delle contribuzioni del , in: ASA 68, pag. 570 segg.). In mancanza di una decisione di questo genere vale la regola seguente: in caso di divorzio il giudice attribuisce l autorità parentale a uno dei genitori (CC 133 I); se i genitori non sono uniti in matrimonio l autorità parentale spetta alla madre (CC 298 I). Durante il matrimonio i genitori, che vivono nella medesima economia domestica, esercitano assieme l autorità parentale (CC 297 I). In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, l autorità parentale congiunta permane; il giudice può tuttavia attribuire l autorità parentale a uno solo dei genitori (CC 297 II) He ( Moe) i.doc P

2 1.2 Legge cantonale sulle imposte: revisione parziale 2001 Il 1 gennaio 2001 il Cantone dei Grigioni è passato alla tassazione postnumerando. Questo cambiamento di sistema si ripercuote in particolar modo sulla data di riferimento determinante per la tariffa e le deduzioni sociali. A titolo innovativo ci si basa sulla situazione esistente alla fine del periodo fiscale rispettivamente dell assoggettamento (cfr. cifra 5) 2. PRINCIPIO DELL IMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono addizionati senza tener conto del regime dei beni (addizione di fattori: LIG 10 l; LIFD 9 l). Per quanto attiene alla responsabilità dei coniugi per debiti fiscali si rinvia alla prassi a sé stante relativa all art. 13 LIG. Il reddito e la sostanza del figlio soggetto all autorità parentale o alla custodia, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al titolare dell autorità parentale o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l entrata nella maggiore età (LIG 10 V risp. LIFD 9 II; fino al termine del 2000 a livello cantonale il figlio era soggetto all obbligo fiscale anche per gli introiti da concorsi). Se l autorità parentale è attribuita ad entrambi i coniugi, il reddito e la sostanza dei figli vengono addizionati al genitore che adempie i requisiti per la deduzione per i figli (DELIG 11 II; circolare no. 7 dell Amministrazione federale della contribuzioni del , in: ASA 68, pag. 572; per quanto riguarda la deduzione per figli cfr. prassi doc), vale a dire al genitore che partecipa in misura principale al sostentamento dei figli (cfr. LIG 38 d). Questo genitore può anche rivendicare l importo esente da imposta sulla sostanza giusta LIG 63 I b. Entrambi i coniugi vengono tassati autonomamente se vivono separati di fatto o di diritto (e contrario da LIG 10 I risp. LIFD 9 I; cfr. anche OELIG 1). Se i coniugi vivono effettivamente separati, nel singolo caso si giudica sulla base dell insieme delle circostanze. In ogni caso si presuppone l assenza di un abitazione coniugale (cfr. CC 162) e la sospensione della comunione domestica (cfr. CC 175). È senz altro pensabile che le residenze dei coniugi separati si trovino nella medesima località. Qualora siano soddisfatte queste premesse l assenza del carattere comunitario dei mezzi per l abitazione e il sostentamento gioca il ruolo essenziale per una tassazione separata dei coniugi. È inoltre necessario che un eventuale sostegno di un coniuge nei confronti dell altro coniuge venga effettuato ancora solo sotto forma di contributi quantitativamente definiti (cfr. OELIG 1 II; Locher, art. 9 no. 17 segg.). Un ulteriore indizio è la durata della separazione effettiva fatta valere, che di regola ammonta almeno ad un anno. L onere della prova spetta ai coniugi che vogliono essere tassati separatamente (in merito alla questione: quando vige una separazione di fatto in caso di domicili fiscali principali separati, cfr. 47/48 = PTA 2000 no. 40 = StE 2001 B 13.1 no. 12). Il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato contro questa decisione; il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso di diritto pubblico i.doc 2

3 L autorità parentale è disciplinata nel CC all art. 296 segg.. I figli sono soggetti, finché minorenni, all autorità parentale (CC 296 I). È maggiorenne chi ha compiuto i 18 anni di età (CC 14). Se un figlio viene affidato a genitori affilianti, questi rappresentano i genitori nell esercizio dell autorità parentale, fatta riservata per disposizioni di diverso tenore (CC 300 I). Solo la custodia viene accordata ai genitori affilianti in via contrattuale. Il reddito e la sostanza dei figli affiliati non vengono quindi addizionati ai genitori affilianti; i figli affiliati devono essere tassati autonomamente. Lo stesso vale tanto più se i figli non vivono presso i genitori affilianti bensì in un istituto. Figli maggiorenni che vengono interdetti sono posti di regola (nuovamente) sotto l autorità parentale anziché sotto tutela (CC 385 III). Tuttavia devono essere tassati autonomamente come le altre persone interdette. 3. TARIFFA PER CONIUGI La tariffa per coniugi viene accordata a contribuenti sposati come pure a contribuenti vedovi, separati, divorziati e nubili/celibi, che vivono da soli nella propria economia domestica con figli o persone a carico e al cui mantenimento provvedono principalmente (LIG 10 II risp. LIFD 214 II). Pertanto per es. la madre sola che percepisce e dichiara gli alimenti per un figlio, sul quale detiene l esclusiva autorità parentale (e che pertanto può far valere la deduzioni per i figli; cfr. prassi doc), ha sempre diritto alla tariffa per coniugati (cfr. Locher, art. 36 N 14). Se i genitori sono divorziati o non sposati ed esercitano l autorità parentale congiuntamente (cfr. cifra 1.1), vale a dire se un figlio vive in parte con il padre e in parte con la madre, fa stato quanto segue: il genitore che percepisce e dichiara gli alimenti per i figli (e che quindi può far valere la deduzione per i figli) ha diritto alla tariffa per coniugi (cfr. Locher, art. 36 N 15; circolare no. 7 dell Amministrazione federale delle contribuzioni del , in: ASA 68, pag. 573). Quindi anche nel caso dell autorità parentale congiunta di genitori non sposati o divorziati la tariffa per coniugi deve essere accordata una sola volta. Considerazione del Se l autorità parentale spetta ad entrambi i genitori (che non vivono più assieme) congiuntamente, entrambi i genitori si assumono in ugual misura l assistenza effettiva del figlio e pertanto non vengono versati contributi per il mantenimento; il reddito maggiore costituisce il criterio decisivo per la concessione della deduzione per i figli e per la scelta della tariffa da applicare (cfr. circolare no. 7 dell Amministrazione federale delle contribuzioni del , in: ASA 68, pag. 573). A livello federale la tariffa per coniugi viene anche accordata quando due persone a- dulte vivono nella medesima economia domestica con un figlio/figli. Tuttavia soltanto la persona che provvede in via principale al mantenimento di un figlio vivente nella medesima economia domestica ha diritto alla tariffa speciale e alla deduzione per i figli i.doc 3

4 Modifica del Per quanto attiene ai figli maggiorenni che vivono con la madre e percepiscono contributi per il mantenimento dal padre, a livello cantonale fa stato quanto segue: dal momento che il padre può far valere la deduzione per i figli e la madre non provvede in via principale al mantenimento dei figli (cfr. LIG 10 II ultima frase risp. LIFD 214 II), non le spetta la tariffa per coniugi. Sia il padre che la madre vengono imposti con la tariffa per persone sole (così anche Bosshard/Bosshard/Lüdin, pag. 228 segg.). Per contro, a livello federale il genitore che ospita i figli e li assiste direttamente viene imposto con la tariffa per coniugi (TF del , in: StE 2002 B 29.3 no. 18). 4. CONCUBINATO E TARIFFA PER CONCUBINI Modifica del Il Cantone prevede la cosiddetta tariffa per concubini. Essa va applicata quando i contribuenti con figli, al cui mantenimento provvedono in misura principale, vivono assieme nella propria economia domestica e non viene loro concessa la tariffa per coniugi (LIG 10 III); la tariffa per coniugi viene accordata a persone non sposate,se vivono sole con figli o persone a carico, al cui mantenimento provvedono in via principale, nella propria economia domestica (LIG 10 II). La tariffa per concubini trova pertanto sempre applicazione se i contribuenti vivono assieme nella propria economia domestica con figli in comune o non in comune. La tariffa per concubini va accordata unicamente al contribuente cui spetta la deduzione per i figli (LIG 38 d; cfr. prassi doc), vale a dire a chi provvede principalmente al mantenimento del figli (LIG 10 III e DELIG 11 I). Soltanto questa persona riceve anche la deduzione per la famiglia (LIG 38 I c; cfr. prassi doc). In un concubinato con figli in comune, secondo la OELIG 1a è presumibilmente il partner con il reddito netto maggiore a provvedere al mantenimento dei figli in misura principale. I contribuenti che vivono in concubinato possono rovesciare questa supposizione. Non hanno però una vera e propria possibilità di scelta (cfr. in merito il messaggio del 11 maggio 1995, fascicolo no. 2/ , pag. 168). Nei casi con figli non in comune, nei quali gli alimenti per i figli vengono versati dal genitore che non vive nell economia domestica, al genitore che vive nell economia domestica spetta la tariffa per concubini. La Confederazione non prevede la tariffa per concubini (in merito all imposizione in concubinato cfr. soprattutto anche la prassi relativa a ). Se un partner vivente in concubinato provvede esclusivamente all economia domestica, non viene più imposto uno stipendio in natura da attività lucrativa dipendente; il Tribunale federale ha pure modificato la propria giurisprudenza relativa ai contributi AVS (cfr. DTF 125 V 205 segg.). Nel caso di coppie di concubini che possiedono un immobile quali comproprietari, il valore locativo proprio e la riduzione del valore locativo devono essere accertati proporzionalmente alla rispettiva quota. Lo stesso vale anche per gli importi forfettari delle spese di manutenzione. I costi effettivi di manutenzione come pure gli interessi passivi possono invece essere dedotti al partner che paga effettivamente queste spese i.doc 4

5 5. DATA DI RIFERIMENTO La data di riferimento determinante per la concessione della tariffa per coniugi risp. la tariffa per concubini è la fine del periodo fiscale risp. dell assoggettamento (LIG 10 IV e OELIG 19; vale anche per la Confederazione). Nella OELIG 19 risp. LIFD 213 II è regolamentata anche la legittimazione alle deduzioni sociali (soprattutto deduzione per i figli e deduzione per la famiglia). Entrambi i partner concubini devono essere tassati contemporaneamente, se la situazione di fatto e di diritto è chiara. Qualora sussistano dubbi circa la situazione di fatto o di diritto (per es. chi provvede in via principale al mantenimento dei figli), va tassato (con tassazione cresciuta in giudicato) dapprima il partner che ha il trattamento fiscale peggiore (per es. chi non percepisce alcuna deduzione per i figli o per la famiglia oppure chi viene imposto con la tariffa per persone sole anziché con la tariffa per concubini). 6. DEDUZIONI INCLUSE NELLA TARIFFA Ai contribuenti vedovi, separati, divorziati e nubili/celibi senza obblighi di mantenimento viene accordata per la determinazione del tasso fiscale una deduzione del 3% del reddito imponibile, indicizzato max. fr. 2'600. (LIG 39 II). La dicitura "... senza obblighi di mantenimento..." significa che è assente un obbligo di mantenimento che porta alla tariffa per coniugati o alla tariffa per concubini. In LIG 39 II rientra pertanto anche il genitore solo con obblighi di sostegno (per es. il cosiddetto padre tributario). Se il reddito che determina il tasso fiscale per persone sole ammonta a meno di fr. 10' e per coniugati a meno di fr. 12'000.--, l imposta sul reddito non viene riscossa. Le oscillazioni del valore del denaro non hanno ripercussioni sull entità di questi importi (LIG 39 III). 7. LETTERATURA Bosshard Erich/Bosshard Hans-Rudolf/Lüdin Werner, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000 Hauser Gerhard, Zu den steuerlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, in: ASA 68, pag. 353 segg. Locher Peter, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 1.A., Basilea 2001 Zigerlig Rainer/Jud Guido, in: Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, DBG, Art. 33, Basilea/Ginevra/Monaco i.doc 5

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