COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

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1 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO Provincia di Teramo COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 13/04/2011 Oggetto: COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA - MODIFICA L'anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI, del mese di APRILE, alle ore 19,00 nella Sala Consiliare del Municipio. In corso di seduta di prima convocazione, in sessione sessione urgente e pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano: COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO IACHETTI FRANCO NIBID ALFREDO CITEREI MARCO 5 DI DONATANTONIO ANGELO CATALINI FIORENZO GUIZZETTI ANDREA PAOLINI FLAVIO DI GABRIELE DONATO DI EMIDIO MARCELLO 11 NORI DINO FOGLIA ANNA VALLERIANI ARTURO CORUZZI PIERGIORGIO PERSIA GERSAN GROTTA ALFREDO MARCACCI DARIO Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 15 Assenti n. 2 I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

2 Esce il Consigliere Grotta Presenti n. 14 Il Presidente dopo aver letto l oggetto della proposta regolarmente iscritta all ordine del giorno e premesso che sulla stessa sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art comma 1, del D.Lgs. n. 267 del , Relaziona l Assessore all Urbanistica Dott. Fiorenzo Catalini: Il Consiglio Comunale con atto n. 28 del ha approvato il Regolamento che disciplina la collocazione delle strutture precarie ed amovibili nelle aree pubbliche; Dopo una prima fase di applicazione della normativa regolamentare che ha disciplinato l attività in parola, attraverso un monitoraggio effettuato dagli uffici, è stata evidenziata la necessità di un adeguamento del Regolamento ai fini di adattarlo meglio sia alle esigenze degli operatori economici che al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dall Amministrazione Comunale. A tal fine l Ufficio ha proceduto ad una revisione ed aggiornamento del regolamento rimodulando il testo come da allegato. L Amministrazione, inoltre, sempre al fine di incentivare il miglioramento dell aspetto estetico delle vie e delle piazze anche attraverso la collocazione di dette strutture intende confermare l abbattimento di una percentuale di C.O.S.A.P (canone per l occupazione di aree pubbliche) fino al 90% una-tantum in occasione della prima istanza da parte degli operatori di adeguamento delle proprie strutture o di realizzazione ex-novo, secondo le indicazioni del presente Regolamento e per le istanze successive alla prima un abbattimento fino al 70% del canone C.O.S.A.P. fissato dall Amministrazione. La modulazione percentuale di detti abbattimenti sarà graduata secondo la valutazione attribuita in occasione dell esame del progetto da parte della Conferenza di Servizi di cui all art. 9 del Regolamento tenendo conto delle caratteristiche delle strutture proposte di cui all art. 5 del Regolamento. IL CONSIGLIO COMUNALE Ascoltata la precisa ed esauriente relazione dell Assessore delegato; Ritenuto di condividere quanto in essa dettagliatamente esposto; Udito l intervento del Consigliere Coruzzi, il quale chiede delucidazioni di natura tecnica sulla tipologia delle strutture rimovibili a cui si applica il Regolamento; Sentito l Assessore Catalini, il quale fornisce i chiarimenti richiesti; Visto il Regolamento rimodulato dall Ufficio Urbanistico; Visti gli atti d Ufficio; Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art. 49, 1 comma del D. Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto dell'ente Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Persia, Coruzzi, Marcacci e Valleriani) resi mediante alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2) Di approvare il Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica, così come rimodulato dall Ufficio Urbanistico, allegato alla presente deliberazione e di cui fa parte integrante e sostanziale; CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 13/04/2011

3 3) Di dare atto che il Nuovo Regolamento entrerà in vigore, in base a quanto previsto dall art. 16, nel decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e della presente deliberazione consiliare all Albo Pretorio del Comune; 4) Di stabilire che la riduzione del canone C.O.S.A.P. dovuto per l occupazione di aree pubbliche ai fini indicati in premessa è: a) fino al 90% una-tantum per la 1 istanza di adeguamento della struttura o di realizzazione ex-novo, al presente Regolamento; b) fino al 70% per gli anni successivi alla 1 istanza; 5) Di stabilire altresì che la modulazione delle percentuali di riduzione indicate al precedente punto 4) sarà graduata secondo la valutazione del progetto effettuata dalla Conferenza di Servizi di cui all art. 9 del Regolamento, valutazione che terrà conto delle caratteristiche delle strutture proposte di cui all art. 5 del Regolamento; 6) Di dare mandato all Ufficio Urbanistico e Sostegno Attività Produttive per dare seguito agli atti amministrativi, di gestione e di esecuzione delle direttive e disposizioni di cui al presente deliberato; 7) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art comma1 - del D.Lgs. n. 267/2000; CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 13/04/2011

4 VISTA LA PROPOSTA 391 SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Montorio, lì 11/04/2011 F.to CINGOLI ENNIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE Montorio, lì 11/04/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SALADINI LUIGI Letto, approvato e sottoscritto: IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO F.to DI GIAMBERARDINO CARLA F.to DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO Prot. n. Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione: E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000. Dalla Residenza comunale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione: E' divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). Dalla Residenza comunale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 21 del 13/04/2011

5 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO Provincia di Teramo Settore III - Area I^ - Urbanistica Tel. 0861/ Fax 0861/ [email protected] Sito Web: COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA Redatto a cura del: Responsabile Area Urbanistica Geom. Ennio Cingoli Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data Divenuto esecutivo il: Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 in data /19

6 I N D I C E Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili..3 Art. 3 - Tipologia della zona e dei siti 3 Art. 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili..4 Art. 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili.5 Art. 6 - Prescrizioni particolari...7 Art. 7 - Manutenzione e responsabilità...8 Art. 8 - Richiesta di autorizzazione.8 Art. 9 - Procedimento per il rilascio dell autorizzazione..9 Art Concessione del suolo pubblico...12 Art Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane..13 Art. 12 Tutela dell ambiente acustico...15 Art Disposizioni transitorie e finali 15 Art. 14 Sanzioni...16 a) Sanzioni amministrative pecuniarie..16 b) Sanzione amministrativa interdittiva Revoca.17 Art. 15 Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori...18 Art Entrata in vigore..18 Art. 17 Disposizione finale..18 Appendice normativa.19 2/19

7 PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione 1.Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle attività artigianali del settore alimentare. 2.Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria. ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili 1.Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, definiti altresì elementi di arredo urbano, come pedane, verande, gazebi, pergolati e similari. 2.Sono fatte salve, per le pedane, le disposizioni di cui all'art.11 del presente regolamento. ARTICOLO 3 - Tipologia della zona e dei siti 1.Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. 2.La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all esercizio di commercio su aree pubbliche. 3.L installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, e sempre che sia conforme ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali. 4.Si considera adiacente al locale dell esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale 3/19

8 dell esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile solo al positivo esito dell'istruttoria e valutazione in sede di Conferenza dei Servizi di cui all art Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell art. 20, l occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili. ARTICOLO 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili 1.Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture: - Gazebo, verande: altezza massima 3 metri. La struttura portante in metallo (escluso l alluminio anodizzato) o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,50, con materiali quali vetro, plexiglas o similari comunque facilmente amovibili. La copertura dovrà essere in tessuto con le caratteristiche di: impermeabilità totale, ignifugazione permanente classe 2, resistenza allo strappo ed allungamento, a tinta unità di colore chiaro e priva di scritte pubblicitarie, o altre coperture leggere. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria. - Pergolati: altezza massima 3 metri. 4/19

9 La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura che non dovrà avere né grondaie né pluviali, non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela. - Tende parasole: altezza massima 3 metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All interno del perimetro del centro storico le tende saranno del tipo teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colore bianco ecrù. E consentito, solo sulle eventuali frange, l inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate. Il disegno delle parti della tenda atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta di apposizione. I montanti devono essere in metallo verniciato. 2.Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente, o salvo diverso periodo disposto con provvedimento della G.M., il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l installazione di tende a sbraccio con sbalzo non superiore a metri 1,20 o, in alternativa, ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico, non sono ammessi arredi in plastica e materiali ad essa similari. ARTICOLO 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili 1.Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all articolo precedente 5/19

10 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni: -1) Nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti dovranno avere una superficie massima di 20 mq; fuori dalle predette zone ed ambiti potranno avere una superficie massima di 25 mq. La deroga al limite disposto dall articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all acquisizione dei pareri, con valutazione congiunta, dell Ufficio Tecnico e del Comando P.M.. -2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili. -3) E richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile. -4) le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di Servizi. -5) E consentito l inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purchè di dimensioni limitate, anche luminosi (tipo insegna) ma con esclusione di quelli con movimento meccanico (tipo: display, orologi, monitor, ecc.). Il disegno delle parti del gazebo atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione, per essere valutato in sede di Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 9. 6/19

11 E consentita inoltre l esposizione di menù su apposito cavalletto o struttura sempre nell ambito dell occupazione autorizzata, oppure in apposita bacheca così come definita nell apposito Piano delle Bacheche approvato dall Amm.ne Comunale con delibera del C.C. n. 37 del ) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale è consentito attrezzare l area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile e sempre nei limiti di superficie sopra stabiliti, con elementi di arredo che siano comunque omogenei all arredo urbano circostante. -7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica. -8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all interno dell area occupata. ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari 1.Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. 2.Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 le prescrizioni atte a garantire l incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera. 3.Per le predette finalità è consentita l occupazione di suolo pubblico purchè venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno mt. 1,50. 4.Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli. 5.Il passaggio pedonale, al fine di garantire l incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici. 7/19

12 ARTICOLO 7 - Manutenzione e responsabilità 1.Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell autorizzazione, ad opportuna manutenzione. 2. il titolare della concessione/autorizzazione ha l obbligo di mantenere le strutture e gli arredi in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante. 3.La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato. 4.Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata. ARTICOLO 8 - Richiesta di autorizzazione 1.L installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l interessato chiede, contestualmente, l autorizzazione per l installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico. 2.La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito: A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell esercizio). B. Ragione sociale se trattasi di Società. C. Tipologia dell esercizio a cui si riferisce (somministrazione e altro) inclusi i dati dell autorizzazione. D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all esercizio dell attività. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: Progetto in tre copie sottoscritto dall istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell area interessata e delle strade adiacenti nonché 8/19

13 l indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l individuazione esatta dell area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade. Foto a colori del luogo oggetto dell intervento con simulazione fotorealistica dell inserimento della struttura nell area di intervento. Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura. Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. Mentre la conformità degli impianti stessi dovrà essere comprovata agli atti, a cura e spese dell interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato o certificazioni specifiche. Atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'articolo 11 L. 241/90 e s.m.i., ad osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui al seguente articolo 9, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. 2. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del provvedimento. ARTICOLO 9 - Procedimento per il rilascio dell autorizzazione 1.Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato l avvio del procedimento. 9/19

14 2. Se l interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza l ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione. 3.In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l istanza verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia. 4.Entro 60 giorni dall istanza, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive procede a convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo. 5.La Conferenza è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono i pareri sostitutivi dei rispettivi atti di assenso, ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda: - Responsabile dello Sportello Unico, il quale, oltre ad esprimere il parere di competenza (attività produttive e urbanistico), presiede la Conferenza; - Responsabile dell Area Tecnica Manutentiva e Ambiente o suo delegato; - Responsabile dell Area Vigilanza o suo delegato; - Responsabile dell Area Commercio o suo delegato. 6.Nel caso in cui sarà necessario e/o opportuno ai fini della completezza dell istruttoria e dell acquisizione di ulteriori pareri e nulla osta ed in base alla particolarità delle zone urbane e periferiche interessate dalle domande di autorizzazioni, la Conferenza di Servizi, su decisione del Responsabile dello Sportello Unico o su propria determinazione, potrà essere integrata dalla presenza di ulteriori Servizi o Settori, interni o esterni all Amministrazione Comunale, non previsti nell elenco di cui al comma che precede. 7.Ai fini della Conferenza di Servizi viene preventivamente acquisita tutta la documentazione prevista e/o ritenuta necessaria ai fini dell istruttoria. 10/19

15 8. La mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi equivale a parere positivo e consente alla Conferenza di procedere all esame e definizione dell istanza. 9. L'emissione, da parte di uno dei Settori dell'ente, di un parere negativo dovrà sempre essere chiaramente motivato. All indizione della Conferenza di Servizi si procede applicandosi termini e disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 10.I lavori della Conferenza possono essere rinviati per una sola volta ai fini della richiesta di documentazione integrativa da parte dei Settori dell Ente e degli Enti/soggetti Terzi ad essa convocati. Con il rinvio viene stabilito il termine assegnato al privato per l'integrazione e la data della successiva convocazione della Conferenza. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato determina la conclusione negativa del procedimento. 11.Il verbale della conferenza costituisce proposta obbligatoria e vincolante per l'adozione del provvedimento edilizio finale, salvo nel caso di deroghe al presente regolamento per le quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento. 12. Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all interessato richiedendo il pagamento del suolo pubblico, mentre il permesso di costruire sarà rilasciato a titolo non oneroso per ciò che concerne gli oneri, in quanto non soggetto a contributo di costruzione di cui all art. 16 del T.U.E.P. (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 13. L autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata solo sulla base dell unanimità dei pareri positivi da parte di tutti i Settori coinvolti, salvo il caso in cui il Settore Urbanistico, quale Ufficio procedente e responsabile del procedimento, non riterrà necessario e/o opportuno rilasciare il titolo richiesto a fronte di pareri negativi, che comunque non potranno essere più di due, debitamente motivando la determinazione. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo. 11/19

16 14.Il provvedimento di concessione/autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi all adempimento di quanto richiesto. 15. Ove l interessato non provveda agli adempimenti richiesti, secondo le modalità ed i termini comunicati, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 30 giorni, il procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art.10 bis dalla legge n 241/90 e s.m.i. ARTICOLO 10 - Concessione del suolo pubblico 1. La concessione può avere durata massima di anni uno rinnovabile. 2.La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all interessato. 3.Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione edilizia e della concessione di occupazione suolo pubblico. L'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione. 4. Dovrà essere presentata polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, per l importo fissato dall Ufficio Urbanistico, in relazione alla entità o consistenza delle opere, comunque non inferiore a ,00. Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall Ufficio competente su richiesta dell interessato e previa verifica dell avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell originario/precedente stato dei luoghi e comunque all assolvimento degli obblighi assunti. 5.Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte 12/19

17 dell Amministrazione. In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 15 del presente regolamento. 6.Il concessionario avrà l onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all installazione del manufatto. 7.L Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione ed il Paese. 8.Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. 9.Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata. ARTICOLO 11 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane 1.Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di 13/19

18 tavolini, sedie ed ombrelloni,della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi delle norme vigenti a condizione che: - la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale; - la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico; - la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica; - l occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo intercorrente dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Municipale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo predetto; - sia sempre consentita l immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico. 2.Tali requisiti, da autocertificare all atto della richiesta di autorizzazione per l occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte dell Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'ufficio Tecnico - Manutentivo e al Comando P.M. 3.La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch esso oggetto di autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio. La pedana dovrà essere realizzata in modo da evitare l accumulo di rifiuti sotto il piano stesso e da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane. 4.La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell autorizzazione all occupazione del suolo. 14/19

19 5.Al di fuori delle condizioni sovra espresse e quando comportino provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili. 6.Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell autorizzazione. ARTICOLO 12 Tutela dell ambiente acustico L istallazione e l utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all esterno dei locali dell esercizio principale, non è consentita, a pena di revoca della concessione/autorizzazione in caso di recidiva, come specificato nell art.14/b del presente regolamento. Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui all art. 3 della L.287/91, anche di autorizzazione all intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931. ARTICOLO 13 - Disposizioni transitorie e finali 1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma. 2.Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle disposizioni in esso previste. E fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della loro naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino 15/19

20 problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura. 3.Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. ARTICOLO 14 - Sanzioni a) Sanzioni amministrative pecuniarie 1.Fatta salva l applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell art. 650 c.p.. 2. Fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l occupazione di suolo pubblico (COSAP), la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 bis del T.U. E.L. n 267/00 e s.m.i. E prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell illecito amministrativo. Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Settore Vigilanza competente ai sensi del successivo articolo 15, individuerà la determinazione dell importo da indicare nella relativa ordinanza- 16/19

21 ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all art.11 della L.689/81. b) Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, la concessione/autorizzazione è revocata nel caso in cui: 1) il titolare realizzi un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dall art. 4 del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge; 2) il titolare non corrisponda il canone e gli oneri economici previsti dal presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste; 3) durante l attività il titolare sia recidivo nella violazione del divieto di cui all art. 13 del presente regolamento; 4) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione/autorizzazione; 5) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dei responsabili emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento; 6) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nella concessione/autorizzazione ed a quella di cui all art. 7 punto 2) del presente regolamento; 7) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all esercizio dell attività disciplinata dal presente regolamento. 17/19

22 La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo autorizzato, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta. In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell autorizzazione revocata di rimuovere la struttura, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo. ARTICOLO 15 Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori Per le violazioni di cui al precedente articolo e per i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l autorità competente è il Responsabile del Settore Vigilanza, Comandante della Polizia Municipale. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell art. 13 della 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia. ARTICOLO 16 - Entrata in vigore Il presente regolamento viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. ARTICOLO 17 Disposizione finale In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti. In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del 18/19

23 principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale. Appendice normativa Art. 20. Occupazione della sede stradale: 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1). 2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria(1). (1) Così modificato dall'art.29, legge 7 dicembre 1999, n Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572, La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19/19

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