COMUNE DI SASSARI REGOLAMENTO
|
|
|
- Gabriella Vacca
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dell 8 aprile 2003 modificato con deliberazioni del Consiglio comunale: n. 44 del 31 maggio 2006 n. 31 del 3 maggio 2011
2 I N D I C E Art. 1 Ambito di applicazione Pag. 3 Art. 2 Definizione di struttura precaria ed amovibile Pag. 3 Art. 3 Tipologia della zona e dei siti Pag. 3 Art. 4 Tipologia di strutture precarie ed amovibili Pag. 4 Art. 5 Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili Pag. 5 Art. 6 Prescrizioni particolari Pag. 6 Art. 7 Manutenzione e responsabilità Pag. 6 Art. 8 Dichiarazione unica autocertificativa Pag. 7 Art. 9 Procedimento per il rilascio del provvedimento Pag. 7 Art. 10 Concessione del suolo pubblico Pag. 7 Art. 11 Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane Pag. 8 Art. 12 Disposizioni transitorie e finali Pag. 9 Art. 13 Sanzioni Pag. 10 Art. 14 Entrata in vigore Pag. 10 2
3 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Le caratteristiche igienico sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria. ARTICOLO 2 Definizione di struttura precaria ed amovibile 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo, gazebo, pergolati. 2. Non sono da intendersi incluse tra le strutture precarie amovibili le pedane, in quanto regolamentate dal successivo art. 11 del presente regolamento e le tende solari a sbraccio. 3. All interno della struttura precaria è ammessa l installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza. ARTICOLO 3 Tipologia della zona e dei siti 1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. 2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all esercizio di commercio su aree pubbliche. Non possono esser installate strutture precarie in aree destinate a mercato o a manifestazioni individuate dall Amministrazione in qualsiasi orario. 3. L installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d arredo e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali. 4. Si considera adiacente al locale dell esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale). 3
4 5. Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato). 6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell art. 20, l occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili. ARTICOLO 4 Tipologia di strutture precarie ed amovibili 1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture: gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima tre metri. La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro, plexiglass o similari comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria. Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro, plexiglass o similari e comunque facilmente amovibili. Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All interno del perimetro del centro storico, (da intendersi secondo la perimetrazione del piano regolatore ecc.) le tende saranno del tipo teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colore bianco ecrù. Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale. 4
5 2. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l installazione di tende a sbraccio con sbalzo non superiore a metri 1,20: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell area in cui devono esser collocati; è vietato l utilizzo di arredi in plastica di colore bianco o comunque contrastante con il contesto. ARTICOLO 5 Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili 1. Le strutture precarie ed amovibili di cui all articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni: - 1) Le nuove strutture precarie ed amovibili, ovvero quelle in sostituzione delle preesistenti, potranno avere un estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a 20 metri quadrati nel centro abitato estendibile sino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze e nelle aree extraurbane (borgate e frazioni). In ogni caso è vietata l installazione su aree destinate a parcheggio. La deroga al limite disposto dall articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocata, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all acquisizione, in sede di conferenza, dei pareri favorevoli, con valutazione congiunta, dell ufficio traffico e del comando P.M. - 2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili. - 3) E richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile. - 4) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di servizi esclusivamente dai soggetti coinvolti nella procedura di cui al successivo articolo ) Non sono consentite forme pubblicitarie e l apposizione di insegne. - 6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa acquisizione del 5
6 titolo abilitativo; è consentito attrezzare l area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti smog, che siano comunque omogenei all arredo urbano circostante la cui altezza non sia superiore a metri 1, ) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica. - 8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all interno dell area occupata. ARTICOLO 6 Prescrizioni particolari 1. La profondità della struttura non deve superare la metà di quella del marciapiede. 2. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. Non è consentita l occupazione degli spazi adiacenti gli altri esercizi commerciali. 3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione, in sede di Conferenza di servizi di cui all'articolo 9, le prescrizioni atte a garantire l incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera. 4. Per le predette finalità è consentita l occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno mt. 1, Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli. 6. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici. ARTICOLO 7 Manutenzione e responsabilità 1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell autorizzazione, ad opportuna manutenzione. 2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato. 3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata. 6
7 ARTICOLO 8 Dichiarazione unica autocertificativa 1. L installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP) secondo quanto disposto dalla normativa di settore e, in particolare, dalla L.R. n. 3/ Sono fatte salve le disposizioni normative sovraordinate al quale il presente regolamento si adegua automaticamente. ARTICOLO 9 Procedimento per il rilascio del provvedimento 1. Il procedimento correlato alla DUAAP di cui all articolo precedente è delineato dalla normativa di settore e, in particolare, dalla L.R. n. 3/2008 e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. Sono fatte salve le disposizioni normative sovraordinate al quale il presente regolamento si adegua automaticamente. ARTICOLO 10 Concessione del suolo pubblico 1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell autorizzazione. 2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un unica soluzione presso la Tesoreria comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all interessato. 3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento che sostituisce l autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione. 4. Dovrà essere richiesta polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi a carico del concessionario. 5. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa. 6. Il concessionario avrà l onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all installazione del manufatto. 7
8 7. L Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città. 8. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. 9. Si determina la revoca del provvedimento nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca del provvedimento nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto al provvedimento rilasciato, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata. ARTICOLO 11 Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane 1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi delle norme vigenti a condizione che: la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale; la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico; la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica; l occupazione del suolo pubblico con pedane sia limitata al periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno. E' fatta salva la possibilità di autorizzare la collocazione di pedane per periodi di maggiore durata nelle zone pedonali o a traffico limitato escluse le zone pedonali o a traffico limitato istituite con previsione di fasce orarie; è consentita l installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza come riportato nei precedenti articoli; sia sempre consentita l immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico. 8
9 2. Tali requisiti, da autocertificare all atto della richiesta di autorizzazione per l occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte dell Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'ufficio preposto al traffico e alla viabilità o al Comando P.M. 3. La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch esso oggetto di autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio. 4 La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell autorizzazione all occupazione del suolo. 5. Al di fuori delle condizioni sovra espresse e quando comportino provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili. 6. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell autorizzazione. 7. Compatibilmente con le esigenze della conformità igienico sanitaria, della sicurezza stradale sia veicolare che pedonale e degli interessi degli esercizi commerciali adiacenti, l'ottenimento dell'autorizzazione per collocare le pedane da parte di un pubblico esercizio non impedisce allo stesso di richiedere anche l'autorizzazione per occupare suolo pubblico con tavolini e sedie. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico di cui al presente articolo e di cui al precedente articolo 5 non possono in alcun caso essere considerate permanenti anche se rilasciate per periodi superiori all'anno. ARTICOLO 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma. 2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura. 9
10 3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. 4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari. ARTICOLO 13 Sanzioni 1. Fatta salva l applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell art. 650 c.p. 2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. ARTICOLO 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. 2. Il presente regolamento integra e sostituisce parzialmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2003 così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO
COMUNE DI CAMPOFORMIDO Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO ATTINENTI ESCLUSIVAMENTE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA Approvato con deliberazione
REGOLAMENTO COMUNE DI SASSARI PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 9.12.2014 COMUNE DI SASSARI REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA Testo approvato con deliberazione
Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico mediante "dehors"
Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico mediante "dehors" Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6/10/2016 1 ART 1. OGGETTO E FINALITA' Il presente Regolamento
VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Provincia di Grosseto VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO LR. 65/2014, art. 30 e art. 228 GRUPPO DI PROGETTAZIONE Progettisti Arch. SILVIA VIVIANI (Capogruppo) Arch.
LINEE GUIDA PER L INSTALLAZIONE DI DEHORS TAVOLI E SEDIE
LINEE GUIDA PER L INSTALLAZIONE DI DEHORS elaborate ai sensi dell art. 10 del Regolamento per la disciplina dell occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all aperto annessi a locali
CITTA DI CERNOBBIO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER ALLESTIMENTO STRUTTURE TEMPORANEE
CITTA DI CERNOBBIO Provincia di Como C.A.P.22012 CODICE FISCALE 00432060135 TEL.031343211-FAX 031511147 REGOLAMENTO COMUNALE PER ALLESTIMENTO STRUTTURE TEMPORANEE Approvato con deliberazione del Consiglio
REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI (artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada ed artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento d Esecuzione) Approvato con delibera di Consiglio Comunale
Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI
Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI ART.1 Richiesta e rilascio di autorizzazione Il presente regolamento definisce i soggetti e le autorizzazioni necessarie per l installazione
C O M U N E D I B A D O L A T O (PROVINCIA DI CATANZARO) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI
C O M U N E D I B A D O L A T O (PROVINCIA DI CATANZARO) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 36 del
REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture
REGOLAMENTO PASSI CARRABILI
REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (ART. 22, 26 E 27 DEL CODICE DELLA STRADA ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.04.2010, MODIFICATO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2008 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS) Sommario ART. 1 OGGETTO,
- SUAP - VIA DUCA DEL MARE, LATINA
AL COMUNE DI LATINA - - VIA DUCA DEL MARE, 7 04100 LATINA Oggetto: Richiesta autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro antistanti locali di pubblico esercizio di somministrazione
ALLEGATO D del Regolamento Edilizio
ALLEGATO D del Regolamento Edilizio COLLOCAZIONE DI VERANDE, PEDANE, DISTESE E CHIOSCHI. COLLOCAZIONE DI VERANDE, PEDANE, DISTESE E CHIOSCHI... 1 Art. 1 Oggetto... 2 Art. 2 Definizioni... 2 Art. 3 Abaco
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to - Angelo Dalpez - F.to - dott.ssa Silvia Farina - Provincia di Trento COMUNE DI
DEHORS E PADIGLIONI allegato norme tecniche
allegato norme tecniche Guida alla progettazione degli spazi di ristoro all aperto annessi agli esercizi pubblici della Città di Torino SITUAZIONE ATTUALE DEFINIZIONE Spazi allestiti per il consumo di
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO
Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione
"REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI"
"REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI" (approvato con atto consiliare n. 62 del 27.11.2007) REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI Pag. 1 di 6 INDICE Art. 1 Contenuto del regolamento. Art. 2 Definizioni
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO Provincia di Teramo COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 13/04/2011 Oggetto: COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione C.C. n. 17 in
COMUNE DI THIESI Provincia di Sassari Piazza Caduti in Guerra Thiesi tel fax e mail
COMUNE DI THIESI Provincia di Sassari Piazza Caduti in Guerra 2-07047 Thiesi tel. 079 886012- fax 079889199 e mail [email protected] REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI APPROVATO
COMUNE DI MARACALAGONIS POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E
COMUNE DI MARACALAGONIS Prov. di Cagliari POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA n 35 in data 16.11.2015
Regolamento d uso e mantenimento degli spazi privati di uso pubblico e dei portici e porticati
COMUNE DI NONE Provincia di Torino Regolamento d uso e mantenimento degli spazi privati di uso pubblico e dei portici e porticati Luglio 2013 Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
ESECUTIVO A FAR DATA DAL
(artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada e art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione modificato dall art. 36 del D.P.R. 16.09.1996 n.610) Approvato con delibera C.C. n. 19 dd. 26.05.2009.
COMUNE DI SASSARI C.F Settore Servizi al Cittadino e all'impresa
Codice identificativo marca da bollo da 16,00 Se la richiesta è presentata in forma cartacea apporre marca da bollo da 16,00 Marca non richiesta per associazioni ONLUS e ASD COMUNE DI SASSARI C.F. 00239740905
REGOLAMENTO PASSI CARRABILI
REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art.46 del relativo regolamento di esecuzione) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 1997, N 15 Art. 1 Art.
REGOLAMENTO SULL ARREDO URBANO ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ARREDO URBANO ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2015) (Modificato con deliberazione
COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO
COMUNE DI VAIANO PROVINCIA DI PRATO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI Approvato con D.C.C. n.39 del 29/09/2006 INDICE Art. 1 - Contenuto del Regolamento. Art. 2 - Definizione di passo carrabile. Art.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari: inserimento musei ed Istituzioni culturali tra i luoghi di interesse pubblico; deroghe al Piano per dimensioni impianto; rinnovo tacito autorizzazioni
DEHORS Disciplina di installazione e gestione di dehors Art. 1- Definizioni dehors
DEHORS Disciplina di installazione e gestione di dehors Art. 1- Definizioni 1. Per dehors si intende l insieme degli elementi ( mobili, smontabili o facilmente rimovibili ) posti in modo funzionale ed
COMUNE DI OCCHIOBELLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Provincia di Rovigo
COMUNE DI OCCHIOBELLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Provincia di Rovigo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI Titolo I NORME GENERALI Art. 1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito
COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI
COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014 COMUNE DI CAPENA REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI
Comune di Torre del Greco REGOLAMENTO INSTALLAZIONE CHIOSCHI PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Comune di Torre del Greco REGOLAMENTO INSTALLAZIONE CHIOSCHI PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.2272 del 4.10.1995. Art.1 PRINCIPI GENERALI
COMUNE DI JESOLO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI JESOLO PROVINCIA DI VENEZIA DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE Arredi strutturati - dehor su suolo pubblico
