COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI
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1 COMUNE DI CAPENA (RM) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014
2 COMUNE DI CAPENA REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI Art. 1. Ambito di applicazione e finalità 1. Il presente Regolamento per la realizzazione dei manufatti pertinenziali costituisce, come allegato, parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente ed è finalizzato a disciplinare le attività comportanti la realizzazione di manufatti pertinenziali connessi agli edifici con destinazione residenziale e/o non residenziale. 2. Il presente Regolamento è integrato alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente ed è applicabile in tutto il territorio del Comune di Capena salva la limitazione di cui al successivo art Fatte salve le norme più restrittive presenti negli strumenti urbanistici, le norme contenute nel presente Regolamento abrogano e sostituiscono quelle vigenti alla data di approvazione dello stesso regolanti la medesima materia. Art. 2. Opere oggetto di disciplina 1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione delle seguenti fattispecie di pertinenze non rientranti nella definizione di nuova costruzione ai sensi del comma 1 lettera e), dell art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: a. Gazebo; b. Forni e barbecue; c. Depositi attrezzi; d. Piscine private; e. Tettoie; f. Pergolati. 2. I manufatti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione della volumetria edificabile. 1
3 Art. 3. Localizzazione delle opere 1. I manufatti di cui all art. 2 comma 1 potranno essere istallati, secondo le limitazioni specificate per ciascuna fattispecie negli articoli seguenti, unicamente nelle aree private di esclusiva pertinenza degli immobili principali esistenti e sulle terrazze al servizio delle unità immobiliari, previo assenso del condominio. 2. Non è consentita l istallazione dei manufatti di cui all art. 2 comma 1: su balconi e logge non localizzati ai piani terra; nelle corti e nei giardini privati localizzati ai piani terra di edifici condominiali senza il consenso del Condominio; nelle parti comuni di edifici condominiali senza il consenso del Condominio. 3. Non è consentita l istallazione dei manufatti di cui all art. 2 comma 1 nella zona individuata come Insediamento urbano storico dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Tav. B, e nelle zone A del PRG vigente. Per quanto riguarda i manufatti pertinenziali di cui all art. 2 comma 1c. 1d. 1e. essi sono soggetti alla normativa regionale vigente. 4. I manufatti di cui all art. 2, comma 1, potranno essere istallati in numero di uno per ciascuna delle fattispecie previste alle lett. a), b), c), d), e) ed f) nelle aree private di esclusiva pertinenza degli immobili principali esistenti, fatto salvo il rispetto di un indice di copertura massima complessivo non superiore al 30% dell area scoperta di pertinenza e per le terrazze nel limite massimo del 25% delle stesse, fermo restando quanto previsto dall art. 4 comma 2 lett. d) della L.R. 6/2008. Nel caso in cui sull area di intervento insistano uno o più manufatti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, gli stessi sono fatti salvi dalle norme del presente regolamento ove legittimamente realizzati, ma concorrono al computo della superficie totale copribile. Art. 4. Titoli abilitavi e contributo di costruzione 1. La realizzazione dei manufatti di cui all art. 2 comma 1 lettere c) e d), definiti come depositi attrezzi e piscine private, costituisce intervento di nuova costruzione, ai sensi dell art. 3 ai sensi del comma 1 lettera e.6), dell art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che cita: : gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, 2
4 ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale. 2. Nei casi di cui al comma 1, la realizzazione dei manufatti è subordinata a Permesso di Costruire ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n Il rilascio del P.d.C. comporta la corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell art. 16 del citato D.P.R. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione i manufatti sono da considerare quali superfici accessorie. È fatta salva la facoltà di avvalersi della DIA nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. La realizzazione dei manufatti di cui all art. 2 comma 1 lettera a), costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell art. 6 del DPR 380/2001,ed è soggetto a comunicazione di inizio lavori che dovrà essere corredata di elaborato grafico da dove si evincano le dimensioni e i distacchi dai confini e dai fabbricati. 4. Nei casi diversi dai commi 1 e 3, gli interventi sono subordinati a DIA/SCIA ai sensi dell art. 22 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n Il rilascio e l esecutività dei titoli abilitativi relativi a interventi realizzati in aree vincolate ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (Beni paesaggistici) è subordinato all esecutività dell Autorizzazione Paesaggistica di cui all art. 146 del D.Lgs. 42/2004, eventualmente rilasciabile in sub-delega dal Comune di Capena, ai sensi della L.R. 22 Giugno 2012, n Il rilascio e l esecutività dei titoli abilitativi ai sensi della normativa vigente è altresì subordinato all acquisizione di tutti gli altri eventuali nulla-osta previsti. Art. 5. Gazebo Si definiscono Gazebo le strutture amovibili intelaiate in legno, plastica o metallo aperte su tutti i lati con coperture leggere in teli, tessuti, o pannelli. E escluso l utilizzo di strutture in muratura o cemento. E consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione residenziale e/o non residenziale. 3
5 Superficie coperta massima mq 9,00. Altezza massima al colmo del tetto o all estradosso di copertura piana m 3,00 3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i casi di avvenuta prevenzione. 3,00 m dai fabbricati esistenti. Art. 6. Forni e barbecue Piccole costruzioni in muratura o cemento per la cottura di cibi con piccoli, sottostanti o retrostanti, depositi di legna È consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di abitazioni e pubblici esercizi. Superficie massima di ingombro (misurata al lordo delle mura perimetrali) mq. 4. Altezza massima m 2,50 salvo quella della canna fumaria che dovrà comunque rispettare le norme sanitarie relative ai distacchi minimi delle bocche dei fumi dai manufatti limitrofi. 3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i casi di avvenuta prevenzione. 3,00 m dai fabbricati esistenti o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti. 4
6 Art. 7. Depositi attrezzi Piccoli depositi prefabbricati, non ancorati al terreno mediante fondazioni, ma eventualmente fissati su platea artificiale di spessore max 15 cm, per il ricovero di attrezzi con accesso autonomo rispetto all immobile principale. E escluso l utilizzo di strutture in muratura o cemento. È consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione residenziale e/o non residenziale. Superficie massima (comprese parti coperte e aperte) mq 12 Altezza massima all intradosso di coperture piane m 2,40 Altezza massima all intradosso del colmo del tetto m 2,60 con pendenza delle falde minima del 10%. 3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i casi di avvenuta prevenzione. 3,00 m dai fabbricati esistenti. Ulteriori disposizioni È consentita, oltre alla porta di accesso di dimensioni max 2,20 di altezza e 0,80 di larghezza, una sola apertura delle dimensioni max di 0,50 mq. Non è consentita la realizzazione di manufatti con accesso diretto dall immobile principale. 5
7 Art. 8. Piccole piscine private Piscine destinate ad uso privato. Sono escluse piscine per uso pubblico e/o aperte al pubblico. E consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusive di edifici con destinazione residenziale. Superficie massima 120 mq 3,00 m dai confini. 3,00 m dai fabbricati esistenti. Ulteriori disposizioni L approvvigionamento idrico non può essere assicurato tramite allaccio o ricorso al pubblico acquedotto. Lo smaltimento dovrà avvenire tramite apposito mezzo privato (autobotte) con divieto di immissione in fogna. Per la realizzazione dei locali tecnici di servizio alla piscina, è ammessa la localizzazione entro terra per la superficie strettamente necessaria desumibile dal progetto dell impianto ed emergente per un altezza max di m. 1,00. 6
8 Art. 9. Tettoie Si definisce tettoia la superficie coperta da una struttura portante la sola copertura ed aperta su tutti i lati, indipendente dall edificio di cui costituisce pertinenza. Rapporti di pertinenza assentiti È consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione residenziale e/o non residenziale, all unico scopo di ricovero autoveicoli. Le tettoie possono ricoprire una superficie massima pari a 1 mq/10 mc di volumetria agibile dell unità di cui sono pertinenza. Altezza massima m 3,50. Per le tettoie si applica la distanza minima di m.3 fatte salve disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici e della normativa vigente, in materia di distacchi tra fabbricati, dai confini e dal filo stradale. Art. 10. Pergolati Manufatti in legno, metallo dell ombreggiamento. o materiali plastici costituiti da copertura discontinua ai fini È consentita l istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusive di edifici con destinazione residenziale e/o non residenziale. Superficie massima intesa come proiezione a terra del perimetro: mq. 10,00 Altezza massima m 2,50 7
9 3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i casi di avvenuta prevenzione. 3,00 m dai fabbricati esistenti. Ulteriori disposizioni Rispetto alla superficie coperta intesa come proiezione a terra dei lati perimetrali, la copertura deve essere libera per almeno il 50% della superficie. Art. 11. Norma transitoria I manufatti di cui al presente regolamento, realizzati anteriormente alla data della sua approvazione e privi di titolo autorizzativo, possono essere regolarizzati con le procedure dell accertamento di conformità, laddove sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla vigente normativa, secondo le norme vigenti, solo qualora rispettino le disposizioni del presente regolamento. 8
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