REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA

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1 REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della VALLE PELIGNA PAR FAS Abruzzo Linea di Azione I.2.1.a Sostenere le imprese operanti nei settori dell'industria, del Commercio, dell'artigianato, del Sociale, dei Servizi e della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva, anche attraverso corsi di formazione professionale - Cofinanziamento di programmi di investimento ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/2012 e s.m.i. PROGETTI RICADENTI ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI COMUNI: ANVERSA DEGLI ABRUZZI, BUGNARA, CAMPO DI GIOVE, CANSANO, COCULLO, CORFINIO, INTRODACQUA, PACENTRO, PETTORANO SUL GIZIO, PRATOLA PELIGNA, PREZZA, RAIANO, ROCCACASALE, SCANNO, SULMONA, VILLALAGO, VITTORITO. Con le modifiche di cui alla D.G.R. 814/2014 SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 1 di 41

2 Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della VALLE PELIGNA (Legge Regione Abruzzo n. 40/2012 e s.m.i.) Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici... 4 Art. 2 - Definizioni... 5 Art. 3 - Finalità ed oggetto del Bando... 7 Art. 4 - Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato... 8 Art. 5 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento... 9 TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI Art. 6 - Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità Art. 7 - Beneficiari Art. 8 - Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale Art. 9 - Tipologia di aiuti di Stato concedibili Art Avvio e conclusione degli investimenti Art Attività economiche escluse Art Procedure istruttorie Art Procedura di accesso Art Domanda di finanziamento Art Proposta Progettuale Art Sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale Art Variazioni successive alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale Art Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina Art Erogazione delle agevolazioni Art Monitoraggio, controlli e ispezioni Art Tutela della privacy Art Informazione e pubblicità TITOLO III AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014) Art Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili Art Costi ammissibili Art Forma e intensità delle agevolazioni Art Cumulo delle agevolazioni Art Revoche TITOLO IV AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI E AIUTI ALLE PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA (ARTT REGOLAMENTO (UE) 651/2014) Art Soggetti beneficiari e progetti ammissibili Art Costi ammissibili SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 2 di 41

3 Art Forma e intensità delle agevolazioni Art Cumulo delle agevolazioni Art. 32 Revoche TITOLO V AIUTI A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 25 REGOLAMENTO (UE) 651/2014) Art Soggetti beneficiari e progetti ammissibili Art Spese ammissibili e costi agevolabili Art Forma ed intensità delle agevolazioni Art Cumulo delle agevolazioni Art Revoche TITOLO VI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTRO RENDIMENTO, AIUTI AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ARTT. 38, 40 E 41 REGOLAMENTO (UE) 651/2014) Art Soggetti beneficiari e progetti ammissibili Art Costi ammissibili Art Forma ed intensità delle agevolazioni Art Cumulo delle agevolazioni Art Revoche Art Disposizioni finali Art Foro Competente ALLEGATI AL BANDO: Allegato n. 1 Domanda di finanziamento Allegato n. 2 Proposta Progettuale del Contratto di Sviluppo Locale Allegato n. 3 Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codici ATECO Allegato n. 4 Schema di Contratto di Sviluppo Locale SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 3 di 41

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Riferimenti normativi e programmatici 1. Le operazioni finanziate in relazione al presente Bando devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell ambiente e delle pari opportunità. Si richiamano di seguito le principali norme europee e nazionali di riferimento: - Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE); - Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale , approvata dalla Commissione Europea con decisione del 16 settembre 2014; - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale , (Testo rilevante ai fini del SEE); - Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 198 del ) - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n del 27 giugno 2008 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e di altri soggetti diversi dal MISE dell'art. 9 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155); - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE); - Art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; - Legge n. 241/90, con particolare riferimento all art. 12, che disciplina il procedimento per l emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici; - Legge Regione Abruzzo n. 40 dell 8 agosto 2012 pubblicata sul BURA in data 17 agosto 2012 e s.m.i.; - D.P.C.M. del 16 aprile 2009, n. 3 Area del Cratere - D.P.C.M. del 17 luglio 2009, n Area del Cratere - Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo (approvato dal CIPE con delibera del , 174 e dalla CE con decisione del ); - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) - Delibera CIPE del , n Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) - Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n.1 - Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 - D.L. n. 112 del n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - D.L. n. 78 del Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica convertita con Legge n. 122 del 30 luglio 2010; - Delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 (GURI n. 47 del ) di approvazione del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 Programma attuativo regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate ; SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 4 di 41

5 - Decreto del ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ministro dell Economia e delle finanze e con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e con il ministro per la Semplificazione Normativa e con il ministro del Turismo del 24 settembre 2010; - Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011; - D.G.R. Abruzzo n. 458 del 4 luglio 2011 recante ad oggetto Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS : presa d atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento - D.G.R. Abruzzo n. 500 del 3 agosto 2012 di rimodulazione del PAR FAS Abruzzo in ottemperanza alle Deliberazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011; - D.G.R. Abruzzo n. 612 del 24 settembre 2012 recante ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2012 per l iscrizione di risorse relative al PAR FAS Approvazione Piano finanziario PAR FAS Nuove assegnazioni, variazione n. 10; - D.G.R. Abruzzo n. 287 del 22 aprile 2014 recante ad oggetto Programma del Fondo Sviluppo e Coesione Linea di Azione I.2.4.a definizione ed attuazione di un programma di sviluppo della Valle Peligna. Presa d atto della proposta progettuale definitiva del Partenariato locale Valle Peligna. - D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto D.G.R. Abruzzo n. 883 del 17 dicembre 2012 recante ad oggetto Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 Applicabilità ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. ; - manuali operativi approvati dalla Giunta regionale Abruzzo n. 703/2012 (Manuale della certificazione), n. 710/2012 (Manuale organismo della Programmazione) e 679/2012 (Manuale di monitoraggio); - D.G.R. Abruzzo n. 470 del Attuazione PAR FSC Abruzzo Linea di Azione V. 3.1.b - Definizione SAD: DGR n. 736 e DGR n. 737 del Approvazione schemi di convenzione ; - D.G.R. Abruzzo n. 208 del Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/ Linea di Azione V.3.1.b. - Integrazione DGR 470/ Approvazione integrazione schemi di convenzione. - L.R. n. 40/2012 e s.m.i - D. lgs n. 152/2006 e s.m.i Art. 2 - Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute nel regolamento (UE) 651/2014, ai fini del presente Bando valgono le definizioni di seguito riportate: a) Programma di sviluppo produttivo: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali; b) Progetto di Investimento: una componente del Programma di Sviluppo, viene avviato e attuato successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento dei soggetti richiedenti. SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 5 di 41

6 c) Domanda di finanziamento: può essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.T. E redatta a cura del soggetto richiedente secondo il modello posto in allegato al seguente Bando (allegato n.1), contiene gli elementi di cui all art. 6 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 651/2014. Ai fini della concessione del finanziamento, per l ammissibilità della spesa e per il rispetto dell effetto di incentivazione, i lavori possono essere riconosciuti solo se avviati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento tenuto conto di quanto previsto dall art. 11 del presente Bando. d) Proposta Progettuale: può essere presentata, secondo il modello (allegato n.2), solo dai soggetti richiedenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissibilità della domanda di finanziamento. e) Contratto di Sviluppo Locale: Il Contratto di Sviluppo Locale, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nella Proposta Progettuale. f) Soggetto Beneficiario: I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (poli d innovazione, reti d impresa, ecc.) promuovono l iniziativa e ottengono la concessione dell aiuto. g) Soggetto Richiedente: Il Soggetto richiedente è colui che in proprio o per conto degli altri soggetti aderenti assume la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale ed è l unico che intrattiene la stessa i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale. h) Unità Produttiva: Si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. i) Impresa in difficoltà: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 6 di 41

7 qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; (art. 2 paragrafo 1 p.to 18 del Reg. (UE) 651/2014) k) Avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2 paragrafo 1 p.to 23 del Reg. (UE) 651/2014) l) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare per la convalida di tecnologie generiche. m) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Art. 3 - Finalità ed oggetto del Bando 1. Il presente bando disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di finanziamenti diretti a favorire le iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale finalizzati a promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della VALLE PELIGNA, in attuazione del programma PAR FSC , e mediante progetti da realizzare esclusivamente nei seguenti Comuni: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago, Vittorito. 2. Le limitazioni territoriali di cui al comma 1 non valgono per le iniziative relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo V del presente Bando. SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 7 di 41

8 Art. 4 - Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato 1. Le procedure per la concessione e l erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Bando assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 Aiuti a finalità regionale articoli 13 e 14, Sezione 2 Aiuti alle PMI articoli 17 e 18, Sezione 4 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione articolo 25, Sezione 7 Aiuti per la tutela dell Ambiente articoli 38, 40 e 41 del medesimo Regolamento UE. 2. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando sono inferiori alle macro soglie di esenzione di cui all articolo 1, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/ I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non comportano aiuti per attività connesse all esportazione verso spaesi terzi o Stati membri dell Unione europea, né subordinano la concessione dei finanziamenti all utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d importazione. 4. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non riguardano i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall articolo 1, nonché quelli indicati negli articoli 13, 14, 17, 18, 25, 38, 40 e 41 del medesimo Regolamento. 5. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali disposti a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l impresa destinataria dell ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l intero importo oggetto dell ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 6. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando escludono l ammissibilità delle imprese in difficoltà come definite dal punto 18) paragrafo 1, dell articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/ I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando non contengono esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/ I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando, assicurano il rispetto delle soglie di notifica previste dall articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 considerato peraltro che l importo massimo di aiuto concedibile per ciascun programma di sviluppo non può superare la somma complessiva di ,00,fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste per ciascuna tipologia di aiuto concedibile. 9. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando assicurano il rispetto della trasparenza degli aiuti di cui all articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione". 10. I regimi di aiuto relativi ai finanziamenti previsti dal presente Bando presentano l Effetto incentivazione di cui all articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto i lavori relativi all iniziativa possono essere avviati solo successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento tenuto conto di quanto previsto dall art. 14 del presente Bando. 11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Bando, ai fini del calcolo delle intensità degli aiuti concedibili e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti a ciascuna tipologia d'aiuto, gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell IVA qualora l imposta sia recuperabile. Gli aiuti concessi in più quote sono attualizzati al loro valore al momento del provvedimento di concessione. SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 8 di 41

9 12. Gli aiuti previsti dai regimi previsti dal presente Bando, non sono cumulabili, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento UE n.651/2014, con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento (UE) 1407/ La struttura regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto degli obblighi di pubblicazione e di informazione previsti all'articolo 9 del Regolamento UE n.651/ La struttura regionale competente in materia di sviluppo economico assicura, in raccordo con il competete Servizio della struttura preposta agli Affari della Presidenza ad assolvere agli obblighi di comunicazione, dei regimi di aiuto di cui al presente Bando, alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI e nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 11 del Regolamento UE n.651/2014, nonché agli obblighi di relazione, attraverso il sistema SARI, previsti dalla medesima disposizione normativa. Art. 5 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento 1. Il presente Bando dispone di una dotazione finanziaria iniziale di euro ,00 (sei milioni) a valere sull assegnazione della Linea di Azione I.2.1.a del PAR FSC Abruzzo , stabilita a seguito di rimodulazione finanziaria. SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 9 di 41

10 TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI Art. 6 - Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità 1. Il contratto di sviluppo locale (CSL) ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (Industria, Artigianato, Commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante nella fattispecie prevista dall art. 2, comma 1, lett. a). I soggetti richiedenti, pena l esclusione della domanda di finanziamento di cui al successivo art. 14, devono obbligatoriamente essere società di capitali attive ed aver regolarmente redatto e depositato almeno un bilancio di esercizio. 3. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, il proponente ne assume la responsabilità verso l Amministrazione Regionale anche ai fini della coerenza tecnica ed economica. 4. I soggetti richiedenti, sin dalla data di presentazione della Domanda di finanziamento di cui all articolo 14, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare nella Domanda medesima: a) di essere regolarmente costituiti in Società di capitali, di essere imprese attive e di aver regolarmente redatto e depositato almeno un bilancio di esercizio; b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n o una delle cause ostative previste dall articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; d) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all articolo 45 della direttiva CE n 18/2004; f) che la Società non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; g) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; h) che la Società, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia; i) che nei confronti degli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 10 di 41

11 erariale, con particolare riferimento all indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici; j) che la Società non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; k) di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014; l) di non avere dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6 Reg. 651/2014); m) di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell art.2 del Reg. UE n.651/ I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di finanziamento, la Dichiarazione relativa alla clausola Deggendorf, con la precisazione che non si potrà procedere al pagamento dei finanziamenti, se l impresa beneficiaria ha ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile, con il mercato interno qualora non abbia provveduto a rimborsare l importo oggetto della decisione di recupero, ovvero, se non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. Art. 7 - Beneficiari 1. Ai fini del presente bando i beneficiari delle agevolazioni, di cui all art. 2, sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (ATI, Consorzi) promuovono l iniziativa e ottengono la concessione dell aiuto. Ogni iniziativa individua tra i beneficiari un soggetto proponente ed eventuali imprese aderenti. Nella Scheda Tecnica, allegata alla Domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti, che decidono di presentare programmi di sviluppo in forma associata, allegano l atto costitutivo dell associazione tra imprese, ovvero, in caso di associazione costituenda, sottoscrivono l impegno ad aggregarsi (ATI, Consorzi), entro e non oltre la presentazione della Proposta Progettuale, secondo quanto stabilito dall art. 15 del presente Bando. Nell atto costitutivo della aggregazione, da redigere tassativamente prima della presentazione della Proposta Progettuale, le imprese aderenti devono conferire mandato al soggetto proponente: - ad agire nei confronti dell Amministrazione Regionale anche per conto delle medesime imprese aderenti; - ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale; - ad essere l unico soggetto legittimato ad intrattenere con l Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale. 2. I beneficiari delle agevolazioni al momento della prima erogazione del finanziamento concesso devono avere una sede operativa in uno dei Comuni di cui all art. 3 del bando e mantenerla per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI, dalla ultimazione del programma di sviluppo stesso; per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non è limitata la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell Unione europea i risultati ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del Reg. (UE) 651/ Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 11 di 41

12 Art. 8 - Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale 1. La proposta di Contratto di Sviluppo Locale di cui all articolo 15 deve avere ad oggetto un programma di sviluppo produttivo, secondo le definizioni di cui all art. 2 del presente Bando. 2. I progetti di investimento possono prevedere distintamente gli interventi disciplinati dai Titoli III, IV, VI del presente Bando. 3. I progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, disciplinati al Titolo V del presente Bando, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite del 20% dell intero Programma di Sviluppo Produttivo, ferme restando le percentuali massime di cui al successivo art. 35, comma L importo complessivo dell iniziativa da finanziare, a pena di esclusione, non può essere inferiore all importo minimo di ,00 (un milione/00). 5. L importo dell aiuto concedibile non può superare la somma di ,00 (quattro milioni/00) per l intero Programma di Sviluppo Produttivo, fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste dalle specifiche disposizioni contenute nel Reg (UE) n. 651/ In caso di Programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, il proponente assume la responsabilità verso l Amministrazione Regionale anche ai fini della coerenza tecnica ed economica ed il Progetto di investimento del Proponente deve prevedere spese per una percentuale complessiva non inferiore al 50% dell intero investimento previsto. Il mancato rispetto della predetta soglia percentuale è causa di esclusione dall ammissione del finanziamento. Il programma di sviluppo deve essere articolato in progetti di investimento per singoli soggetti beneficiari. Art. 9 - Tipologia di aiuti di Stato concedibili 1. Gli aiuti di Stato concedibili ai sensi del presente Bando sono specificati nei seguenti Titoli: a) TITOLO III - Aiuti a finalità regionale agli investimenti (Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 651/2014); b) TITOLO IV Aiuti agli investimenti a favore delle PMI e aiuti alle PMI per servizi di consulenza (Artt Regolamento (UE) 651/2014); c) TITOLO V Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (Art. 25 Regolamento (UE) 651/2014); d) TITOLO VI Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad altro rendimento e Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (Artt. 38, 40 e 41 Regolamento (UE) 651/2014); 2. Ai fini della quantificazione degli aiuti concedibili i costi ammissibili sono indicati nei Titoli III, IV, V e VI del presente Bando, in relazione agli specifici progetti di investimento. SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 12 di 41

13 Art Avvio e conclusione degli investimenti 1. I progetti relativi alle iniziative presentate devono essere avviati successivamente alla presentazione della Domanda di finanziamento di cui all articolo 14; a tal fine si fa rinvio alla definizione di cui all articolo 2, comma 1 lettera k) del presente Bando. 2. Gli investimenti devono essere conclusi (quietanza dell ultima fattura) entro 18 mesi dalla presentazione della Domanda di finanziamento di cui all articolo 14, salvo proroghe di durata complessiva massima non superiore a 6 (sei) mesi; non potrà, in ogni caso, essere superato il termine del al fine di permettere la rendicontazione del PAR FSC Art Attività economiche escluse 1. Ferme restando il rispetto delle disposizioni relative al "campo d'applicazione" di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, non sono ammesse "iniziative" che riguardano le seguenti attività economiche: a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; d) commercio all ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: tutte le attività di cui alla sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad esclusione delle attività specificate nell allegato 3 al presente bando; f) tutte le attività di cui alla sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi attività di proiezione cinematografica e attività di registrazione sonora e di editoria musicale, nonché alle attività di cui alla divisione 60 attività di programmazione e trasmissione, della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; l) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO Art Procedure istruttorie 1. Le funzioni riguardanti la gestione dei contratti di sviluppo locale, ivi comprese quelle relative alla valutazione delle Domande di finanziamento, della Proposta Progettuale, e la stipula del relativo Contratto di Sviluppo Locale, la verifica della corretta esecuzione del contratto ed il monitoraggio dell'agevolazione, sono affidate al Servizio Sviluppo dell Industria della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo; SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 13 di 41

14 Per la valutazione delle proposte progettuali il suddetto Servizio si avvale di apposita Commissione istituita ai sensi dell art. 18. Art Procedura di accesso 1. La procedura si articola nelle seguenti fasi: a) presentazione della Domanda di finanziamento b) presentazione della Proposta Progettuale; c) valutazione e negoziazione; d) sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale. Art Domanda di finanziamento 1. Il soggetto che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Bando deve inviare, in un unico plico, sotto pena di esclusione, la Domanda di Finanziamento, con inclusa relativa Scheda Tecnica (Allegato 1), a: Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo Servizio Sviluppo dell Industria, Via Passolanciano 75, Pescara. 2. In caso di programmi di sviluppo presentati da imprese in forma associata: a) la Società proponente e le Società aderenti predispongono separate Domande di Finanziamento, secondo le modalità di seguito disciplinate; b) la Società proponente e le Società aderenti sottoscrivono congiuntamente un unica Scheda Tecnica; c) le Domande di Finanziamento e la Scheda Tecnica devono essere unitamente inviate in un UNICO plico. 3. La Domanda di Finanziamento, completa della Scheda Tecnica, deve essere presentata, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.T., a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura con idonei strumenti atti a escludere manomissioni o accidentali aperture. Il plico deve essere trasmesso, a pena di esclusione, mediante raccomandata postale A/R. o a mezzo di Agenzia postale convenzionata o corriere, con prova di consegna, entro e non oltre il termine perentorio di 45 1 giorni dalla pubblicazione medesima. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. La domanda deve comunque pervenire, sotto pena di esclusione, al protocollo generale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla predetta scadenza. Pertanto saranno escluse le domande di finanziamento pervenute oltre tale ultimo termine, ancorché spedite in tempo utile. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 4. Sul plico deve essere riportata l'indicazione esatta del mittente e, a pena di esclusione, la seguente dicitura PAR FAS Abruzzo Linea di azione I.2.1.a Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Domanda di Finanziamento Area Valle Peligna. La Domanda di Finanziamento, completa della Scheda Tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa in originale, dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari, e deve essere redatta, sotto pena di esclusione, secondo l apposito modello (Allegato 1) incluso al presente Bando e comunque disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo- sezione avvisi. Alla Domanda completa della Scheda Tecnica, sotto pena di esclusione, devono essere allegate, ai sensi dell art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R., nr. 445/2000, copie fotostatiche di validi documenti di identità dei sottoscrittori. 1 Come modificato con D.G.R. n. 814/2014 SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 14 di 41

15 5. Non sono ammesse alla successiva fase della procedura di ammissione alle agevolazioni le Domande di Finanziamento: a) presentate al di fuori dei tempi indicati dal comma 1 del presente articolo; b) pervenute oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione; c) prive della dicitura sul plico: PAR FAS Abruzzo Linea di azione I.2.1.a Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Domanda di Finanziamento Area Valle Peligna ; d) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate dal comma 3 del presente articolo; e) che risultino illeggibili o non sottoscritte con firma autografa in originale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo l apposito modello allegato al presente bando; f) prive della Scheda Tecnica contenente gli elementi indicati dall art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, redatta secondo il modello (Allegato 1) al presente Bando; g) recanti Schede Tecniche non sottoscritte con firma autografa in originale dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari o non redatte secondo l apposito modello allegato al presente bando; h) non rispondenti alle disposizioni del presente Bando in relazione alla localizzazione e alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni del presente bando, ai soggetti beneficiari, ovvero se l importo complessivo dell iniziativa da finanziare è inferiore all importo minimo di cui all art. 8, comma 4, del presente Bando; i) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile; l) presentate da soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti dall art. 6, comma 4 del presente Bando. 6. Nel caso di domande presentate da imprese in forma aggregata, la sussistenza di una causa di esclusione nei confronti del Soggetto Proponente comporta l esclusione dell intera aggregazione. 7. Fuori dai casi previsti dal comma 5 del presente articolo, la Regione Abruzzo potrà richiedere la produzione, entro il termine perentorio di 10 giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del termine per la produzione della documentazione integrativa, le Domande di Finanziamento sono escluse. 8. La fase procedurale si conclude: a) per le Domande di Finanziamento ammissibili con apposita comunicazione di ammissibilità alla successiva fase procedurale; b) per le Domande di Finanziamento non ammissibili con apposita comunicazione contenente i motivi che ostano all accoglimento della istanza, assegnando al soggetto proponente il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9.L ordine di presentazione delle Domande di Finanziamento non rileva ai fini della valutazione del progetto di investimento, ma ha l unica finalità di determinare i termini di ammissibilità dei titoli di spesa. Art Proposta Progettuale 1. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui all articolo precedente sono tenuti a redigere e presentare la proposta progettuale. La Proposta Progettuale deve essere presentata alla Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Via Passolanciano 75, Pescara, sia in formato cartaceo che in copia elettronica, registrata su adeguato supporto informatico (CD, DVD). 2. La proposta progettuale deve essere presentata, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura con idonei strumenti atti a escludere manomissioni o accidentali aperture. Il plico deve essere trasmesso, a pena di esclusione, mediante raccomandata postale A/R. o a SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 15 di 41

16 mezzo di Agenzia postale convenzionata o corriere, con prova di consegna, entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di ammissibilità. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. La proposta deve comunque pervenire, sotto pena di esclusione, al protocollo generale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla predetta scadenza. Pertanto saranno escluse le proposte pervenute oltre tale ultimo termine, ancorché spedite in tempo utile. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 3. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa domanda di finanziamento è considerata decaduta. 4. La busta dovrà riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura PAR FAS Abruzzo Linea di azione I.2.1.a Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Proposta progettuale del contratto di sviluppo locale. AREA Valle Peligna. 5. La Proposta Progettuale, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente bando e comprensivo dei rispettivi allegati, reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Avvisi, dovrà essere sottoscritta, sotto pena di esclusione, con firma autografa in originale, dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti aderenti. In caso di presentazione della Proposta Progettuale da parte di più Società in forma aggregata, alla Proposta Progettuale, sotto pena di esclusione, deve essere allegato l atto costitutivo dell aggregazione tra imprese, con il quale, in particolare le imprese aderenti conferiscono mandato al soggetto proponente: a. ad agire nei confronti dell Amministrazione Regionale anche per conto delle medesime imprese aderenti; b. ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale; c. ad essere l unico soggetto legittimato ad intrattenere con l Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale. 6. La Commissione di Valutazione esamina le Proposte Progettuali secondo i seguenti parametri valutativi, attribuendo un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100 punti: a) qualità del soggetto proponente Max punti 30 b) qualità del programma di sviluppo produttivo Max punti 60 c) coerenza del programma di sviluppo produttivo con gli strumenti e le azioni di politica industriale della Regione Abruzzo. Max punti 10 Totale punti 100 a) qualità del soggetto proponente (Max punti 30) Criteri di valutazione: INDICI DI REDDITIVITÀ Criterio Punteggio - ROE: Tasso di redditività del capitale proprio (utile d esercizio/capitale proprio %) Maggiore del 5% punti 5 Compreso tra 0 e 5 % punti 3 Negativo punti 0 - ROS: Tasso di rendimento sulle vendite (Risultato Maggiore di zero punti 5 SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 16 di 41

17 operativo/ricavi delle vendite %) Uguale a zero punti 3 Negativo punti 0 FONTI DI FINANZIAMENTO - Indice di autonomia finanziaria (Capitale Proprio/Totale dei Finanziamenti %) INDICI FINANZIARI - Indice di autocopertura delle immobilizzazioni (Capitale Proprio/Immobilizzazioni) - Indice delle disponibilità correnti - current test ratio (Attivo Circolante/Debiti a breve) Maggiore o uguale al 50% punti 10 Compreso tra il 30% e 50% punti 5 Minore del 30% punti 0 Compreso tra a 0,5 e 1 punti 5 Inferiore a 0,5 punti 0 Compreso tra a 0,5 e 1 punti 5 Inferiore a 0,5 punti 0 b) qualità del programma di sviluppo produttivo (Max punti 60) Criteri di valutazione: Criterio Adeguatezza del Programma di Sviluppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati Sostenibilità economico finanziaria del Programma di Sviluppo Fattibilità amministrativa e procedurale (cantierabilità del progetto) Sostenibilità tecnico-territoriale legata agli impatti indotti sull ambiente dalle azioni di progetto e sostenibilità strategico commerciale, tecnico produttivo e organizzativo. Entità dei mezzi propri apportati dall impresa. Capacità dell impresa di produrre reddito, desumibile dall ultimo bilancio di esercizio. Punteggio Punti da 0 a 5 Punti da 0 a 5 Punti da 0 a10 Punti da 0 a 5 Insediamento dell attività in stabili industriali non più utilizzati. Punti 5 Miglioramento energetico in termini di percentuale di riduzione consumi di energia primaria derivanti da calcoli espressi in TEP % da 1 a 3 Punti 1 % da 4 a 15 Punti 5 % maggiore di 15 Punti 10 Capacità del Programma di Sviluppo produttivo nella stabilizzazione o nell incremento dell attuale base occupazionale. Punti 1 per ogni unità fino a un massimo di punti 20 SERVIZIO SVILUPPO DELL INDUSTRIA Pag. 17 di 41

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