CONSULENZA TECNICA D UFFICIO
|
|
|
- Leo Rossi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte:
2 1 IL QUESITO Pag 2 LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA Pag 3 LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI Pag PERITALI 4 FATTI E CONTESTO GIURIDICO Pag 5 RISPOSTA AL QUESITO PERITALE E Pag RELAZIONE DA TRASMETTERE ALLE PARTI COSTITUITE 5.1 Pag 5.2 Pag 6 LE OSSERVAZIONI DEI CT DELLE PARTI Pag RIFERITE AL PRIMO ELABORATO DEL C.T.U. 7 RELAZIONE FINALE CON Pag OSSERVAZIONI DELLE PARTI E VALUTAZIONE DELLE STESSE
3 Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti prodotti, e, sull accordo delle parti, ogni altro documento utile all espletamento dell incarico, previa riclassificazione dei bilanci prodotti secondo i corretti principi della scienza ragionieristica e contabile, quando si sia verificata la perdita del capitale sociale. In caso di risposta positiva al quesito sopra formulato, il C.T.U. provveda a descrivere ed esaminare da tale momento la gestione sociale, comprese le nuove operazioni sociali poste in essere dagli amministratori, verificandone la correttezza alla luce della necessaria gestione liquidatoria. All esito dell esame di cui al punto precedente dica a quanto ammontino le perdite accumulate dalla società a causa della prosecuzione dell attività dopo tale momento, tenendo conto anche delle risultanze dello stato passivo. Esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti, dando conto in caso di esito infruttifero del tentativo medesimo, della posizione assunta da ciascuna delle parti. Porre attenzione alla formulazione definitiva del quesito Problemi di interpretazione del quesito: istanza al Giudice Istruttore ex art. 92 disp. att. c.p.c.. Se nel corso delle operazioni peritali emergono dubbi sull interpretazione del quesito il consulente deve informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Per questo motivo è opportuno, nel corso della prima seduta di operazioni peritali, dare ampia lettura del quesito. La Relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti peritali.
4 Elencare analiticamente tutti i documenti agli atti di causa: fascicoli di parte e verbali delle udienze tenutesi avanti il Giudice Istruttore. Elencare la documentazione non prodotta in causa nel rispetto dei termini perentori fissati dal Giudice Istruttore ex artt. 183 e 184 c.p.c., eventualmente acquisita/esaminata con il consenso di tutte le parti per l esame contabile (art. 198, 2 comma, c.p.c.). Elencare altri documenti non prodotti in causa ma ritenuti acquisibili secondo taluni orientamenti giurisprudenziali (documenti provenienti da pubbliche amministrazioni).
5 Indicazione degli estremi delle riunioni peritali (date, presenze ecc.). Indicazione di eventuali situazioni rilevanti emerse in sede di contradittorio. Indicazione di eventuali istanze formulate al Giudice e di eventuali provvedimenti del Giudice medesimo (es. di proroga dei termini, di precisazione del quesito peritale o di altra natura). Indicazione delle memorie depositate dalle parti. Indicazione delle osservazioni e delle istanze formulate dalle parti, le quali devono essere state verbalizzate nel corso delle riunioni peritali. Allegare originale dei verbali delle riunioni peritali.
6 Puntuale e sintetica relazione dei fatti di causa e delle domande delle parti per circoscrivere il contesto della vicenda. Esporre una breve sintesi del contesto giuridico. Richiamare le norme di legge e regolamentari, i Principi contabili, i provvedimenti amministrativi (Istruzioni Banca d Italia, delibere del CICR ) di riferimento per l evasione del quesito. Il C.T.U., in linea di massima, non deve entrare in valutazioni giuridiche. Spesso, tuttavia, il confine tra valutazione giuridica e valutazione tecnica è molto labile e soprattutto in C.T.U. complesse le problematiche sono connesse. Verificare che: - non possono prescindere dal contenuto e dalla portata delle disposizioni del codice civile che regolano la formazione del bilancio (2423 c.c. e ss.); - non possono prescindere dalle indicazioni fornite dai Principi contabili che regolano la formazione del bilancio; - devono tenere conto della prova del nesso causale tra fatto illecito e danno, come prospettata dall attore; - devono valutare la prova dell esistenza del danno sempre come prospettata dall attore; - per parte convenuta, riguardano le opposizioni e contestazioni agli argomenti attorei. E fondamentale, in linea di massima, la lettura dei verbali delle udienze e il richiamo nella relazione del C.T.U. delle dichiarazioni rilasciate dai testi e assunte a verbale dal Giudice Istruttore.
7 Questo capitolo costituisce il cuore della C.T.U. ed è normalmente il più ampio. Può essere ovviamente suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi oppure essere articolato in diversi Capitoli. Non risultano regole codificate nella stesura dell elaborato di C.T.U. e pertanto nella redazione dell elaborato non occorre assolvere ad alcuno schema preordinato. Dal 30 giugno 2014, il deposito di atti processuali e perizie da parte di avvocati e C.T.U. deve avvenire esclusivamente per via telematica, in base a quanto disposto dal D.L. 179/2012 in materia di informatizzazione del procedimento giudiziario civile. E buona prassi tuttavia consegnare al magistrato una copia cartacea (di cortesia) con la trascrizione originale della relazione di consulenza tecnica su supporto informatico in formato word e pdf (CD-Rom, pendrive) al fine di consentire al magistrato di estrapolare parti della relazione. In tale capitolo devono essere riportate le valutazioni e le conclusioni cui approda il C.T.U. che debbono essere adeguatamente motivate.
8 L art. 195 c.p.c. dispone che la Relazione provvisoria debba essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza resa all udienza di cui all art. 193 (giuramento del consulente). Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. Il presente capitolo raccoglie una puntuale sintesi delle osservazioni proposte dai consulenti delle parti e le ragioni che le motivano. La valutazione delle osservazioni delle parti, da parte del C.T.U., come previsto dallo stesso articolo 195 c.p.c. è oggetto del successivo capitolo..
9 Si tratta della sintesi conclusiva che tiene conto del lavoro svolto dal C.T.U., delle osservazioni della parti e delle valutazioni finali delle stesse. Per fornire al Giudice un quadro delle conclusioni cui approda il C.T.U. è opportuno riepilogare, in via di estrema sintesi, le risposte al quesito, le cui motivazioni logico sistematiche sono state già espresse nel Capitolo centrale. Questo Capitolo può essere utile per il Giudice innanzitutto per avere una visione sintetica d insieme delle conclusioni e, soprattutto, in presenza di quesiti molto articolati, può fornire un quadro sinottico delle conclusioni cui il C.T.U. è giunto. Al capitolo precedente si è esposta la sintesi delle osservazioni svolte dal C.T.U.. Nel presente capitolo conclusivo vengono confrontate: - le risposte al quesito fornite dal C.T.U. - le osservazioni proposte dai C.T.P. - le valutazioni del C.T.U. in merito - le risposte conclusive. Nel caso in cui il C.T.U. abbia ritenuto di non condividere le osservazioni del C.T.P., al fine di consentire al Giudice il necessario riscontro sull iter logico adottato dal C.T.U., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei C.T.P., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle.
LA RELAZIONE DEL CTU. 12 Settembre Corso di Formazione Tecnico Giuridica per CTU
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze Corso di Formazione Tecnico Giuridica per CTU LA RELAZIONE
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che
IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE
IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno avvenire sempre in forma certificata (raccomandata
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO BASE NORMATIVA E PROFILI PRATICI Avv. Fabio Valguarnera Palermo, 13 gennaio 2 15 Il documento informatico Tutto il processo telematico si fonda innanzi tutto sull'evoluzione
Via Panfilo Tedeschi L'Aquila (AQ) Tel./Fax
ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO IL CORRETTO RITUALE ai sensi della riforma del CPC in vigore dal 04/07/2009 NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno
Il consulente tecnico d ufficio e di parte nel processo civile
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il consulente tecnico d ufficio e di parte nel processo civile L assistenza del Consulente Tecnico di Parte ai Difensori nella predisposizione degli atti.
INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO
INDICE Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO CAPITOLO 1 DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO A) Premessa......................................
INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali
L Esperto estimatore L esperto che attraverso l adozione di principi, metodi e criteri formula giudizi di valore
LINEE GUIDA E CRITICITA Le doti necessarie: L esperto che attraverso l adozione di principi, metodi e criteri formula giudizi di valore Passione; Capacità di sintesi e di scrittura; Senso di giustizia
Tentativo di conciliazione: sempre prima della bozza peritale
Tentativo di conciliazione: sempre prima della bozza peritale Lo spunto per trattare argomento ce lo dona una ordinanza del giugno scorso dove si nominano I CCTTUU e si dettano i quesiti. Questa ordinanza
Corso di formazione e di approfondimento per consulenti tecnici d ufficio e di parte
--------------- I M O D U L O 1. 08.04.2015 Principi di diritto processuale civile 2. 22.04.2015 Il consulente tecnico 3. 06.05.2015 Lo svolgimento della consulenza tecnica d Ufficio 4. 20.05.2015 Il Consulente
La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.
Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto
Il C.T.U. nel processo penale
CORSO PER C.T.U. UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE III EDIZIONE - 2017 Il C.T.U. nel processo penale a cura di Donatella Palumbo Sostituto Procuratore Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E MEMORIE ENDOPROCESSUALI presso il Tribunale di Pordenone
IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E MEMORIE ENDOPROCESSUALI presso il Tribunale di Pordenone A cura della Commissione Informatica. Autore: Avv. Stefano Corsini Rev. 01/2015 PREMESSA Il presente documento
Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso
Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena
Latina giugno 2018
1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA Latina 5-7-12 giugno 2018 Redazione: Ing. Giuseppe Ferrari Ing. Susanna Pedace Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina Piazza Celli, 3-04100
INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII
INDICE Prefazione...p. XVII I LE PROVE PRECOSTITUITE 1 Atto pubblico e querela di falso: alterazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada... 3 Introduzione... 3 Verbale di accertamento
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa
INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)
CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli
LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROTOCOLLO D'INTESA I Giudici penali del Tribunale di Busto Arsizio i Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio i rappresentanti
PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE
PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA 4 modelli ordinario tribunale Lavoro - locazione / tribunale Giudice di pace Procedimento sommario di cognizione 3 fasi introduttiva istruttoria decisoria Domanda giudiziale
Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato
Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria
1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
STRALCIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,
LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14
LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA
PROTOCOLLO CAUSE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ART. 1
PROTOCOLLO CAUSE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ART. 1 Nel formare l iscrizione a ruolo i difensori avranno particolare cura di indicare l esatto codice identificativo dell oggetto della causa.
Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII
INDICE INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII 1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice...»
TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE
TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE INDICAZIONI OPERATIVE PER L INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI ACCETTAZIONE DELLA CARICA: invio telematico come deposito semplice (file word convertito in.pdf e importato
(GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI)
SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Nozioni introduttive (GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI) 1. La funzione del consulente tecnico nell ambito dell attività giurisdizionale... 3 Capitolo 2 - Il
Tribunale Ordinario di Pescara. Verbale di udienza
Tribunale Ordinario di Pescara Verbale di udienza Addì 18/07/2017 Innanzi al giudice onorario di tribunale, dr.ssa Sabrina de Simone, è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 3546/2016 Sono comparsi:
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
REGOLAMENTO ARBITRATI
REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE
La relazione del collegio sindacale all assemblea dei soci, il giudizio sul bilancio del soggetto incaricato del controllo contabile.
La relazione del collegio sindacale all assemblea dei soci, il giudizio sul bilancio del soggetto incaricato del controllo contabile. Dott. Daniele Bernardi, Bernardi&Associati,, Milano 1 La relazione
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16
Claudio Mellone Manuale di procedura civile Volumi primo e secondo Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119 e al d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito con l. 25 ottobre
Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39
INDICE SOMMARIO 11 Premessa...................................................... pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito
TRIBUNALE DI CATANZARO
TRIBUNALE DI CATANZARO UDIENZADEL 4.04.201 7 Sono presenti l'avv. Rossi per l'attore, l'avv. Verdi per Amissima, già Carige Assicurazione spa, giusto cambio denominazione sociale, l'avv. Gialli, per delega
Indice. La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili. pag. Prefazione XIII. Valentina Carnevale
Prefazione XIII Capitolo I La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili Valentina Carnevale 1. La fase presidenziale nei processi di separazione e divorzio 1
Gruppo di lavoro. Danno alla persona ------- VADEMECUM. per i CTU medico-legali. PARTE PRIMA Le operazioni peritali
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA Gruppo di lavoro Danno alla persona ------- VADEMECUM per i CTU medico-legali PARTE PRIMA Le operazioni peritali 1.Accettazione
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015
LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015 1. Il consulente tecnico come ausiliario del Giudice e come Pubblico
LE ALTERNATIVE AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO: L ESPERIENZA ITALIANA.
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI LA MEDICINA ED IL DIRITTO NEL XXI SECOLO. LE ALTERNATIVE AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO: L ESPERIENZA ITALIANA. MICHELANGELO BRUNO CASALI, LAVINIA
AVVISO DI VENDITA. Le ultime novità. A cura della Commissione interprofessionale Avvocati-Commercialisti «Esecuzioni Immobili»
AVVISO DI VENDITA Le ultime novità A cura della Commissione interprofessionale Avvocati-Commercialisti «Esecuzioni Immobili» INTRODUZIONE 1- Processo Civile Telematico 1- Processo Civile Telematico 2-
