TRIBUNALE DI CATANZARO
|
|
|
- Giordano Viviani
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1
2
3 TRIBUNALE DI CATANZARO UDIENZADEL Sono presenti l'avv. Rossi per l'attore, l'avv. Verdi per Amissima, già Carige Assicurazione spa, giusto cambio denominazione sociale, l'avv. Gialli, per delega dell'avv. Viola nell 'interesse del dott. Sole, l'avv. Bianchi in sostituzione dell'avv. Rosa per l'asp, l'avv. Porpora, per l'azienda Ospedaliera Luce L' avv. Rossi chiede che al nominato CTU vengano posti tutti i quesiti già indicati nei propri scritti difensivi I procuratori delle altre parti si oppongono. nonché il C.T.U. dott. Giuseppe Macrì il quale dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito. Il G.I. dispone che il C.T.U., esaminati gli atti ed esperita ogni necessaria indagine, verifichi preliminarmente, se il periziando abbia dato o meno il consenso scritto all'intervento; accerti: 1) Se si riscontrano errori e/o ritardi, ovvero altre imperizie e/o negligenze in capo al personale medico e sanitario ed in particolare: 2) Dica se l'intervento cui è stato sottoposto il periziando è stato eseguito correttamente nel rispetto delle regole dell'arte; 3) In caso di risposta negativa, e dunque, di accertato errore medico, dica se sussista nesso di causalità tra evento dannoso e lesioni psicofisiche derivatene; 4) Accerti e descrivi i postumi causalmente collegati alle lesioni; gli eventuali precedenti morbosi del soggetto, la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi; 5) Indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa; 6) Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto; 7) Valuti se le spese med iche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue; determini le spese future da sostenere. Su conforme richiesta del C.T.U., i l Giudice concede allo stesso i l termine di giorni 120 per la redazione dell'elaborato peritale e l'anticipo di. 500,00 che pone provvisoriamente in solido tra le parti; autorizza, inoltre, i l C.T.U. al ritiro dei fascicoli di parte, di avvalersi di un mezzo proprio, di avvalersi di un oculista, il quale presenterà direttamente istanza di liquidazione. Il C.T.U. dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il giorno , h 15,30 presso lo studio del Prof. Vincenzo Vittoria sito in Firenze, Via Castagna. Il Giud ice, inoltre, dispone che:
4 a) il C.T.U., all 'esito delle operazioni peritali dovrà trasmettere alle parti costituite la propria relazione entro il ; b) le parti dovranno trasmettere al C.T.U. le loro osservazioni in ordine alla relazione peritale entro il ; c) il C.T.U. depositerà in Cancelleria la propria relazione unitamente alle osservazioni delle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse, nonché nota specifica per la l iquidazione dei compensi spettantigli, entro il Il Giudice autorizza le parti a designare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali. L'Avv. Viola nomina C.T.P. il dott. Pollice L'Avv. Bianchi nomina C.T.P. il dott. Indice e il dott. Medio L'avv. Rossi nomina CTP il dott. Anulare e il dott. Mignolo Rinvia all'udienza dell' per il prosieguo della causa. Il Cancelliere Il Giudice \
5 LEGGE Gelli N. 24/2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi echeiconsulentitecnicid'ufficioda nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. 2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto18dicembre1941,n.1368,edei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
6 LEGGE Gelli N. 24/2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria 3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. 4. Nei casi di cui al comma 1, l incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
7
Il C.T.U. nel processo penale
CORSO PER C.T.U. UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE III EDIZIONE - 2017 Il C.T.U. nel processo penale a cura di Donatella Palumbo Sostituto Procuratore Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
Tribunale Ordinario di Pescara. Verbale di udienza
Tribunale Ordinario di Pescara Verbale di udienza Addì 18/07/2017 Innanzi al giudice onorario di tribunale, dr.ssa Sabrina de Simone, è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 3546/2016 Sono comparsi:
Verbale della riunione del seminario medico giuridico della Società Medico
Mira, 3 luglio 2012 Verbale della riunione del seminario medico giuridico della Società Medico Legale del Triveneto con il Coordinamento dei Giudici di Pace del Veneto In data 3.7.2012 si è riunito in
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att.
INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII
INDICE INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII 1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice...»
Verbale di nomina del CTM ( consulente tecnico di mediazione )
4.9.2015 Verbale di nomina del CTM ( consulente tecnico di mediazione ) Verbale In nome e per conto del responsabile del Servizio di Conciliazione (iscritto al n. del Registro ) ai sensi dell art. del
DELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA
LE ATTIVITÀ FORENSI PER LA VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA A www.ikosecm.it B C D E F G 20 Crediti ECM // Attivo dal 29/03/2017 fino al 28/03/2018 Con il patrocinio di: Le attività
IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE
IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno avvenire sempre in forma certificata (raccomandata
LEGGE 8 luglio1980 n. 319
LEGGE 8 luglio1980 n. 319 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1980) COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA
1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
STRALCIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,
(GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI)
SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Nozioni introduttive (GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI) 1. La funzione del consulente tecnico nell ambito dell attività giurisdizionale... 3 Capitolo 2 - Il
IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CONSULENTI TECNICI DI APE TOSCANA E CAMERA CIVILE DI FIRENZE Direttori: Avv. Carlo Poli e Dott. Franco Pagani IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE
Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato
Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria
L ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER IL TRIBUNALE
CORSO DI FORMAZIONE L ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER IL TRIBUNALE (IN SEDE CIVILE E PENALE) Responsabili organizzativi: ingg. Franco CARLOTI e Gianluca ALBINI Coordinatore scientifico: avv. Ivan BAGLI
La liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio Salvatore Laganà Presidente del Tribunale di Pisa
La liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio Salvatore Laganà Presidente del Tribunale di Pisa Pisa, 28 Aprile 2016 Testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002 Articolo
CONSULENZA TECNICA D UFFICIO
TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte: 1 IL
AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO
AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 np2) Via dell'angelo, 1 Tel. 0824 57111 DETERMINAZIONE N. 1265 DEL 28/09/2017 STAFF DIREZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013,
Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali
Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali Università degli Studi di Camerino 27 aprile 2015 La responsabilità dell informatico forense in
TRIBUNALE DI CATANZARO. Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Relazione del C. T. U. TRIBUNALE DI CATANZARO Ufficio Esecuzioni Immobiliari Processo esecutivo immobiliare n. 35/01 R. G. Espr. Promosso darotundo e figli S. r. L. contro Sig.ra Emilia Gigliotti Il Giudice
Via Panfilo Tedeschi L'Aquila (AQ) Tel./Fax
ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO IL CORRETTO RITUALE ai sensi della riforma del CPC in vigore dal 04/07/2009 NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno
Delibera: 168 / 2015 del 18/12/2015
Allegato alla deliberazione LINEE INDIRIZZO per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell elenco delle persone disponibili a svolgere su delega dell Assessore, dell Assessorato o del Servizio alle
Presentazione... Introduzione...
XI Presentazione....................................... Introduzione....................................... VII XVII CAPITOLO I 1. Note storiche................................... 1 2. Ammissione della
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n Verona - tel. 045/ Fax 045/
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42-37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640 Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 13/08/2015 Il Direttore Generale dell.azienda U.L.S.S.
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE R.D. 25-11-1929, N. 2248 Regolamento per l esercizio professionale dei Dottori
MI ISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 MI ISTERO DELLA GIUSTIZIA Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 643 del 23 luglio 2015
Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 643 del 23 luglio 2015 REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEGLI ESBORSI SOSTENUTI DA PARTE DELL ALL AZIENDA
MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO
MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte
Corso di formazione e di approfondimento per consulenti tecnici d ufficio e di parte
--------------- I M O D U L O 1. 08.04.2015 Principi di diritto processuale civile 2. 22.04.2015 Il consulente tecnico 3. 06.05.2015 Lo svolgimento della consulenza tecnica d Ufficio 4. 20.05.2015 Il Consulente
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON PREVENTIVO DI MASSIMA. Con la presente il/la Signor, nato/a a il e
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON PREVENTIVO DI MASSIMA Con la presente il/la Signor, nato/a a il e residente a, via, C.F., identificato/a a mezzo documento di identità n., nel prosieguo chiamato/a
LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015
LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015 1. Il consulente tecnico come ausiliario del Giudice e come Pubblico
Contestazioni NO GRAZIE!
Contestazioni NO GRAZIE! ISSM: Mestre 30 gennaio 2014 Patrizia Pavan grafologo forense, iscritto all Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Tribunale di Treviso ed all Associazione Grafologi Professionisti
OCC in OCF ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI FIRENZE *** REGOLAMENTO ***
OCC in OCF ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI FIRENZE *** REGOLAMENTO *** Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA Ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA
Al Responsabile Settore Affari del Personale SEDE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA Ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 Il/La sottoscritt, consapevole secondo quanto prescritto dall
A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d ufficio di soggetti
ANUSCA XXVIII Convegno Nazionale
ANUSCA XXVIII Convegno Nazionale L UFFICIALE ELETTORALE esperienze e prospettive Riccione 20 novembre 2008 L ufficiale elettorale nasce nell anno 2000 d.p.r. 223/1967 articolo 4 bis come modificato dalla
P.IVA G.D. Dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo Curatore Avv. Andrea Minneci. Dott. Ing. Alfio Carpinato.
Studio Tecnico Viale Vittorio Veneto 134-95127 Catania Tel. 095-371150 Cell. 340-2708100 Fax 095-62731139 Email: [email protected] Pec: [email protected] P.IVA 04612180879 Tribunale di Catania
presa visione dell elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;
PRIMA SEZIONE CIVILE ESECUZIONI IMMOBILIARI Il giudice dell esecuzione, letta la richiesta di liquidazione finale del compenso presentata dall esperto; presa visione dell elaborato peritale e valutatane
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
Onorario del Ctu: come si applica la vacazione?
Onorario del Ctu: come si applica la vacazione? La materia è connotata da un quadro normativo complesso e da orientamenti giurisprudenziali che è bene conoscere. Iniziamo dall onorario a vacazione L art.
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell interesse dell individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure
INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII
INDICE Prefazione...p. XVII I LE PROVE PRECOSTITUITE 1 Atto pubblico e querela di falso: alterazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada... 3 Introduzione... 3 Verbale di accertamento
Ctu: l iscrizione all albo passo per passo
Ctu: l iscrizione all albo passo per passo La figura professionale del CTU e' sempre piu' richiesta nelle aule dei Tribunali. Raccolti in un apposito Albo professionale. Ma come ci si iscrive? Il CTU è
ESEMPI DI RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PER INCARICHI DI ESPERTO E C.T.U.
ESEMPI DI RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PER INCARICHI DI ESPERTO E C.T.U. Data 17.03.2015 rev. 21.06.2016 La redazione dell'istanza da presentare al Giudice per la liquidazione del compenso
BREVI NOTE IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA D UFFICIO: LE NOVITA DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE
BREVI NOTE IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA D UFFICIO: LE NOVITA DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE gennaio 2010 A cura della Commissione CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO Presidente Mario Scandura Componenti
ATTO ORGANIZZATIVO PER LA DISCIPLINA DELL AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (Artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 e Art. 10 CCNL 22/01/2004)
REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE ATTO ORGANIZZATIVO PER LA DISCIPLINA DELL AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (Artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 e Art. 10 CCNL 22/01/2004) a) Funzioni di direzione
PROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA
PROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA CLASSIFICA 006.001.001 FASCICOLO 1/2013 OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
CORSO SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E STIME IMMOBILIARI
CORSO SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E STIME IMMOBILIARI Il corso si articola in 4 moduli di formazione in aula e si completa con un esame di certificazione svolto dall ente di certificazione accreditato
F O R M A T O E U R O P E O
F O R M A T O E U R O P E O PER IL C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Paolo TAMPONI 25 via San Quintino 10121 Torino Telefono 3358000172 Fax E-mail [email protected]
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:
