REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE VIGILANZA Corpo di Polizia Locale
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1 Riproduzione informale REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE VIGILANZA Corpo di Polizia Locale Proposta nr. 29 del 17/08/ Determinazione nr del 18/08/2011 OGGETTO: Affidamento servizio di gestione del Centro di recupero per il soccorso dell'avifauna selvatica in difficoltà. Periodo settembre - dicembre I L D I R I G E N T E PREMESSO che frequentemente vengono rinvenuti animali selvatici feriti, o comunque esposti a grave pericolo, i quali per poter sopravvivere devono essere recuperati, curati ed assistiti fintanto che non abbiano riacquistato la condizione necessaria per la loro reintroduzione in natura, ovvero fino a quando non sia venuto meno il pericolo a cui erano esposti; che l articolo 9 della legge 11/02/1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio attribuisce alle Regione ed alle Province ampie funzioni amministrative in tema di tutela della fauna e che l articolo 28 della medesima legge prevede che la fauna selvatica ferita o in condizioni di difficoltà venga consegnata ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura al fine della successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; che l articolo 5, lettera d) della legge regionale 06/03/2008, n. 6 Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria prevede, a carico delle Amministrazioni Provinciali, l istituzione e la gestione dei Centri di recupero per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà; RILEVATO che la Provincia non ha né personale qualificato, né strutture idonee per l espletamento di tale compito, né risulta tanto meno conveniente per la stessa dotarsi del personale e dei mezzi a ciò necessari; che il servizio di cui trattasi, per il periodo gennaio-agosto 2011 è stato espletato dal Parco Naturale Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (PN), Via Roma n. 4 C.F , giusta determinazione dirigenziale n del 23/12/2010; VISTA la nota prot. n del 06/07/2011 con la quale è stata chiesta all'ente Parco la disponibilità a stipulare nuova convenzione per il periodo settembre-dicembre 2011; la nota prot. n del 22/07/2011 con la quale l'ente Parco comunica la propria disponibilità in tal senso;
2 la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 207 del 04/08/2011, relativa all'approvazione dello schema di convenzione, con il Parco Naturale Dolomiti Friulane, per la gestione del Centro di recupero per il soccorso dell'avifauna selvatica in difficoltà per il periodo settembre dicembre 2011; CONSIDERATO che il Cap Art Tit. 1 - Funz Serv Int. 03 Istituzione e gestione Centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà e sequestrata del Bilancio di Previsione 2011, opportunamente rimpinguato, presenta la voluta disponibilità di euro 2.000,00; RITENUTO di procedere alla stipula della convenzione per il servizio di cui trattasi per il periodo dal 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, per la spesa complessiva di euro 2.000,00; di approvare la relativa convenzione, per il periodo settembre-dicembre 2011, tra la Provincia di Pordenone ed il Parco Naturale Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (PN), Via Roma n. 4 C.F , secondo lo schema riportato in calce al presente atto e contenente le norme e le condizioni che regolano il servizio in argomento; VISTI l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'ente; l'ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, che attribuisce al dott. Samuele Grandin la dirigenza del Settore Vigilanza; l'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A 1. di conferire, per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2011, al Parco Naturale Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (PN), via Roma n. 4, C.F , l'incarico per la gestione del Centro di recupero per il soccorso dell'avifauna in difficoltà, presso l'area avifaunistica dell'ente stesso, avente sede ad Andreis (PN), località Tesa, riconoscendo allo stesso un rimborso forfetario per le spese sostenute di euro 2.000,00 (duemila/00); 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) al Tit. 1 - Funz Serv Int. 03 Cap Art Istituzione e gestione Centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà e sequestrata del Bilancio di Previsione 2011; 3. di approvare lo schema di convenzione, riportato in calce al presente atto, contenente le norme e le condizioni che regolano il servizio in argomento; 4. di dare atto che alla liquidazione dell'importo di euro 2.000,00 si provvederà, a mezzo ordinanza dirigenziale, dopo il 31/12/2011, successivamente alla presentazione di apposita relazione riguardante i movimenti dei soggetti custoditi durante il periodo di riferimento.... CONVENZIONE contenente le norme e le condizioni per la gestione, per il periodo settembre-dicembre 2011, del Centro di recupero per il soccorso dell avifauna selvatica in difficoltà.
3 INTERVENGONO - l Amministrazione Provinciale di Pordenone (di seguito denominata Provincia), con sede in Pordenone, Largo San Giorgio n. 12 C.F nella persona del dott. Samuele Grandin, nato a Jesolo (VE) il 21/01/1978, nella sua qualità di Dirigente del Settore Vigilanza Corpo di Polizia Locale, il quale agisce in nome, conto ed interesse della Provincia; - l Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane (di seguito denominato Ente Parco), con sede in Cimolais (PN), Via Roma n. 4 C.F nella persona del dott. for. Graziano Danelin, nato a Maniago (PN) il 04/07/1961, nella sua qualità di Direttore, opportunamente autorizzato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 60 del 17/12/2010, il quale agisce in nome per conto ed interesse dell Ente Parco; PREMESSO - che la Provincia intende garantire la sopravvivenza e la reimmissione in libertà degli uccelli appartenenti alla fauna selvatica, raccolti e tenuti temporaneamente in cattività perché feriti, malati, debilitati o comunque esposti a grave pericolo in quanto non autosufficienti; - che la Provincia e l Ente Parco in data 29/05/2001 hanno siglato un Protocollo d intesa attraverso il quale è stato tra l altro previsto un utilizzo congiunto, nonchè un potenziamento dell Area Avifaunistica - Centro di recupero per rapaci del Parco ad Andreis (PN); - che per tali ragioni, con determinazione dirigenziale n. del / /2011, la Provincia ha disposto di affidare all Ente Parco il servizio di gestione del Centro di recupero per il soccorso dell avifauna selvatica in difficoltà (di seguito denominato Centro di recupero), nell ambito di una struttura di primo accoglimento di proprietà o comunque nelle disponibilità del medesimo Ente Parco. Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue: ARTICOLO 1 GENERALITA La Provincia, come sopra rappresentata, affida il servizio di gestione del Centro di recupero citato in epigrafe all Ente Parco. ARTICOLO 2 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio viene assegnato per il periodo settembre-dicembre 2011 (dal 01 settembre al 31 dicembre 2011).
4 ARTICOLO 3 PRESTAZIONI Per tutte le specie di avifauna selvatica in difficoltà e per tutte le classi di età, nonché per le uova di covata, l Ente Parco è tenuto a fornire, avvalendosi anche di propri collaboratori, le seguenti prestazioni: 1) Ricevimento, cura e custodia in cattività di tutti gli esemplari di avifauna selvatica rinvenuti perché feriti, malati, debilitati, abbandonati o comunque esposti a grave pericolo, con l esclusione delle specie oggetto di prelievo straordinario e/o di prelievi in deroga. 2) Accettazione in via diretta, seguita da apposita comunicazione al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Pordenone (di seguito denominato Corpo), di tutti gli esemplari di avifauna selvatica o uova di covata rinvenuti o recuperati da terze persone, in conformità della vigente normativa. 3) Acquisto e conservazione dei prodotti idonei all alimentazione, ivi compresi i prodotti idonei all alimentazione dei nidiacei, nonché acquisto e somministrazione dei farmaci necessari per le prestazioni di eventuali cure sanitarie che dovessero rendersi necessarie. 4) Annotazione, su apposito registro di carico e scarico predisposto dal Corpo, di tutti i soggetti ricoverati. 5) Collaborazione, con spese a proprio carico, con un veterinario nel caso in cui gli animali ricoverati necessitino di particolari cure mediche. 6) Riabilitazione, per quanto possibile, dei soggetti recapitati al Centro. 7) Liberazione, alla presenza di personale del Corpo, dei soggetti divenuti autosufficienti. 8) Collaborazione, se necessario, per la cattura degli esemplari da sottoporre a visite veterinarie, da trasferire o da liberare, con il personale del Corpo, il quale eventualmente metterà a disposizione le proprie attrezzature, nonché i propri mezzi. 9) Consegna al Corpo delle spoglie di tutti i soggetti deceduti. 10) Comunicazione scritta al Corpo di eventuali fughe, furti o danneggiamenti subiti, da effettuarsi entro 48 ore dall evento. 11) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. 12) Collaborazione con il personale del Corpo in caso di lezioni o manifestazioni pubbliche a carattere divulgativo/didattico in materia di avifauna selvatica. 13) Obbligo di consentire al personale del Corpo l effettuazione di eventuali verifiche presso le
5 strutture e di rendere disponibili in qualsiasi momento gli animali ricoverati, nonchè il registro di carico e scarico. ARTICOLO 4 ELABORATI Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, alla fine dell anno solare, comunque entro il 15 febbraio dell anno 2012, l Ente Parco consegnerà una relazione finale riguardante i movimenti dei soggetti custoditi durante il periodo di riferimento. ARTICOLO 5 SEDE DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO Il Centro di recupero ha sede in Andreis (PN) - Località Tesa, presso l Area Avifaunistica dell Ente Parco. Per i servizi e le attività di cui sopra l Ente Parco utilizzerà le strutture di contenimento, le attrezzature e gli immobili di sua proprietà, o di cui disponga a qualsiasi titolo, i quali comunque dovranno essere idonei allo scopo, nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari. In particolare le gabbie, le voliere e/o le altre strutture di contenimento dovranno essere costituite con materiali idonei, tali da evitare che gli esemplari, sbattendo sulle pareti, si provochino lesioni e/o danni. Allo scopo, l Ente Parco dovrà adottare adeguati sistemi di prevenzione, anche su indicazione del Corpo, utilizzando strutture adatte alle dimensioni degli esemplari ricoverati, al numero degli stessi ed alle eventuali lesioni riscontrate. La Provincia, in casi particolari, potrà eventualmente consegnare gabbie, voliere o altre strutture di contenimento che rimarranno comunque di proprietà dell Ente consegnatario. Qualora le strutture di contenimento del Centro di recupero siano insufficienti, l Ente Parco potrà avvalersi di altre strutture idonee, ubicate anche in sedi diverse, previa segnalazione al Corpo dell ubicazione delle stesse. L utilizzo delle nuove strutture potrà avvenire solo dopo l assenso del Corpo. L Ente Parco resta comunque responsabile della custodia degli animali. ARTICOLO 6 MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RECUPERO a) ACCETTAZIONE. Gli esemplari di avifauna selvatica rinvenuti in difficoltà verranno recapitati direttamente al Centro di recupero da personale del Corpo, del Corpo forestale regionale o delle altre Forze dell ordine, oppure, nel rispetto della normativa vigente, da parte di terze persone. Dal momento del ricevimento dei soggetti, l Ente Parco avrà cura di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché l avifauna selvatica affidata non corra pericolo di fuga, di furto
6 e/o di danneggiamento. All atto dell accettazione degli esemplari selvatici recapitati da terzi, verrà rilasciata apposita ricevuta di avvenuta consegna, che dovrà in seguito comunque pervenire in copia al Corpo. b) CUSTODIA E CURA. L Ente Parco è tenuto a custodire e curare gli esemplari recapitati al Centro di recupero e deve inoltre garantire la presenza di collaboratori presso la struttura, al fine di evitare il rischio di fuga, di furto, di disturbo o di danneggiamento di qualsiasi tipo. L Ente Parco avrà cura di tenere gli esemplari bisognosi di cure in strutture idonee per le specie e per le lesioni riscontrate. L Ente Parco inoltre dovrà adottare metodi di cura e di riabilitazione tali da evitare che gli esemplari, acquisendo un eccessiva dimestichezza alla presenza umana, non siano più liberabili in natura. c) ALIMENTAZIONE. L Ente Parco, a seconda delle specie interessate, dovrà provvedere all alimentazione di tutti gli esemplari ricoverati, in particolare utilizzando dei prodotti specifici, eventualmente indicati dal Corpo, necessari per l alimentazione e l allevamento dei nidiacei abbandonati o per la riabilitazione di quelli feriti. d) VETERINARIO. Nel caso in cui gli animali ricoverati necessitino di particolari cure mediche, l Ente Parco è tenuto a collaborare, con spese a proprio carico, con un veterinario dallo stesso incaricato, il cui nominativo deve essere comunicato al Corpo. La Provincia rimarrà comunque esonerata da ogni e qualsiasi altra responsabilità per i rapporti tra l Ente Parco ed il veterinario incaricato, riconoscendo come unica controparte l Ente Parco. e) CATTURA ESEMPLARI. La cattura degli esemplari da sottoporre a visite veterinarie, da trasferire o da liberare, verrà effettuata, se necessario, in collaborazione con il personale del Corpo, il quale eventualmente metterà a disposizione le proprie attrezzature, nonché i propri mezzi. f) RIABILITAZIONE. L eventuale attività di riabilitazione è finalizzata, ove possibile, alla reintroduzione in libertà dei soggetti malati, feriti, debilitati o anche temporaneamente in difficoltà a seguito della cattività. L Ente Parco vi provvederà secondo le tecniche ed i criteri che lo stesso riterrà idonei per ciascuna specie, o su specifiche indicazioni del Corpo. g) REIMMISSIONE IN LIBERTA DEI SOGGETTI RIABILITATI. I soggetti custoditi presso il Centro di recupero, o presso altra struttura, i quali siano stati riabilitati al volo, debbono essere liberati in habitat idonei, alla presenza di personale del Corpo. Della liberazione verrà
7 dato atto sull apposito spazio previsto sul registro di carico e scarico predisposto dal Corpo. h) DESTINAZIONE DEI SOGGETTI NON LIBERABILI IN NATURA. I soggetti curati, ma non più abili al volo, vengono affidati prioritariamente alle strutture dell Area Avifaunistica dell Ente Parco, o, in subordine, ad altre idonee che verranno preventivamente individuate con apposito provvedimento della Provincia. i) DESTINAZIONE DELLE SPOGLIE DEI SOGGETTI DECEDUTI. In caso di decesso dei soggetti custoditi, l Ente Parco provvederà alla consegna delle spoglie al Corpo, che si attiverà per la distruzione o per la formale diversa destinazione delle stesse. Ove necessario, il Corpo provvederà alle registrazioni CITES. l) DOCUMENTAZIONE. Il conferimento ed il successivo prelievo degli esemplari di avifauna selvatica presso il Centro di recupero dovranno essere sempre accompagnati da idonea documentazione, contenente i seguenti dati: - Ente che esegue o dispone il conferimento od il prelievo; - persona che materialmente esegue il conferimento od il prelievo; - persona che materialmente riceve o consegna l esemplare; - numero e specie dei soggetti conferiti o prelevati; - motivazioni del conferimento o del prelievo; - riferimenti di tempo e luogo; - firma del custode e del consegnatario; - altre indicazioni eventualmente richieste dalla Provincia. L Ente Parco dovrà quanto prima far pervenire al Corpo le matrici del registro di carico e scarico e le eventuali ricevute di consegna da parte di terzi. Il registro relativo ai movimenti dell avifauna selvatica, predisposto a cura e spese della Provincia, dovrà essere custodito presso il Centro di recupero ed essere esibito ad ogni richiesta del personale del Corpo. m) VERIFICHE. La Provincia può, a sua discrezione e senza preavviso, eseguire verifiche presso il Centro di recupero gestito dall Ente Parco al fine di accertare il regolare svolgimento dell incarico e verificare le condizioni di stabulazione e di salute degli esemplari ivi ricoverati. n) STRUTTURE. Per l espletamento dell incarico o per motivi di studio, la Provincia può richiedere, a proprie spese, l installazione, all interno delle strutture di proprietà dell Ente Parco, di costruzioni quali mangiatoie, voliere, trappole, box di contenimento, ecc. o
8 quant altro necessario. L eventuale costruzione di attrezzature aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dall Ente Parco. ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE ED EVENTI IMPREVISTI La Provincia si riserva di risolvere la presente convenzione nelle ipotesi di ingiustificate e gravi inadempienze relative all attuazione degli interventi ed al rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli. In tal caso l Ente Parco è tenuto a risarcire gli eventuali danni cagionati all Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui l incarico debba essere interrotto per ragioni di forza maggiore o per fatto imprevedibile e non evitabile, né la Provincia, né l Ente Parco saranno ritenute responsabili del mancato adempimento della presente convenzione dipendente dal manifestarsi di tali cause. La parte impossibilitata all adempimento dei propri obblighi per una delle cause sopraccitate dovrà darne comunicazione scritta all altra parte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di tali cause. Qualora l interruzione dovesse superare i 30 (trenta) giorni, ciascuna parte potrà risolvere la presente convenzione a partire dal trentunesimo giorno, rimanendo stabilito che all Ente Parco sarà comunque riconosciuto il rimborso spese di cui al successivo articolo 8 in misura proporzionata al numero di mesi nei quali la convenzione suddetta ha avuto regolare svolgimento. ARTICOLO 8 RIMBORSO SPESE Le parti concordano che, per le prestazioni di cui agli articoli precedenti, la Provincia riconosce all Ente Parco un rimborso forfetario, per le spese sostenute per il periodo settembre-dicembre 2011 (dal 01 settembre al 31 dicembre 2011), di 2.000,00 (duemila/00). ARTICOLO 9 LIQUIDAZIONI La liquidazione del rimborso forfetario per le spese sostenute per il periodo settembre-dicembre 2011 verrà liquidato dopo il 31/12/2011, a seguito della presentazione di apposita relazione riguardante i movimenti dei soggetti custoditi durante il periodo di riferimento. ARTICOLO 10 - PAGAMENTI I pagamenti saranno effettuati a mezzo della Tesoreria della Provincia con rilascio di quietanza di incasso da parte dell Ente Parco, o con accreditamento degli importi a mezzo banca, secondo le modalità di canalizzazione indicate per iscritto dell Ente Parco stesso, secondo la tempistica sopra definita. ARTICOLO 11 RAPPORTI
9 La Provincia manterrà i collegamenti e le comunicazioni con l Ente Parco attraverso il Corpo. ARTICOLO 12 RICORSO A COLLABORAZIONI Per tutte le parti speciali di analisi e reperimento dati o consulenze specifiche, l Ente Parco potrà avvalersi della consulenza di altri professionisti specialisti, a sua cura e spese. La Provincia rimarrà comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i rapporti di cui sopra, riconoscendo come unica controparte l Ente Parco. ARTICOLO 13 RESPONSABILITA La Provincia si esime da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall eventuale inosservanza da parte dell Ente Parco delle vigenti leggi e delle procedure previste dalla presente convenzione. ARTICOLO 14 IMPEGNATIVA La presente convenzione è impegnativa per l Ente Parco e per la Provincia dal momento della firma. ARTICOLO 15 PENALITA In caso di comprovata irregolarità o di non grave inadempienza nell esecuzione dell incarico, verrà applicata una penale giornaliera di 20,00 (venti/00), qualora non sia dovuta a motivi oggettivi o di forza maggiore. Il provvedimento verrà adottato ad insindacabile giudizio della Provincia, sentito l Ente Parco. Il relativo importo sarà trattenuto dalla quota prevista a saldo finale. ARTICOLO 16 FORO COMPETENTE Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti nell applicazione della presente convenzione è quello di Pordenone. ARTICOLO 17 INFORMATIVA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, le Parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente dello stesso saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le stesse si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, come previsto dall articolo 7 del suddetto Codice. ARTICOLO 18 REGISTRAZIONE Sono a carico dell Ente Parco le spese di segreteria.
10 La presente convenzione sarà registrata in caso d uso e le relative spese saranno a carico della parte inadempiente. Letto, approvato e sottoscritto. Pordenone, lì Provincia di Pordenone dott. Samuele Grandin Ente Parco dott. for. Graziano Danelin Pordenone, lì 18/08/2011 IL DIRIGENTE Samuele Grandin Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
11 Riproduzione informale REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE VIGILANZA Corpo di Polizia Locale Proposta nr. 29 del 17/08/ Determinazione nr del 18/08/2011 OGGETTO: Affidamento servizio di gestione del Centro di recupero per il soccorso dell'avifauna selvatica in difficoltà. Periodo settembre - dicembre Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA' GENERALE Pordenone, lì 18/08/2011 Marina Del Giudice Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni Riferimento pratica finanziaria : 2011/1344
12 Riproduzione informale REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE VIGILANZA Corpo di Polizia Locale Proposta nr. 29 del 17/08/ Determinazione nr del 18/08/2011 OGGETTO: Affidamento servizio di gestione del Centro di recupero per il soccorso dell'avifauna selvatica in difficoltà. Periodo settembre - dicembre La presente determinazione è stata pubblicata nello spazio web riservato agli Atti del sito internet istituzionale il 18/08/2011 (primo giorno di pubblicazione) e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, fino al 28/08/2011, (ultimo giorno di pubblicazione). Copia della presente determinazione è stata altresì affissa alla bacheca (già Albo pretorio) per il medesimo suindicato periodo. IL RESPONSABILE Giuseppa Bonventre Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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