Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
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1 Parma, 22/06/2015 Prot. n. 151 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma Oggetto: Circolare n. 16_2015. A) Festival del Lavoro a Palermo dal 25 al 27 giugno B) Protocollo d intesa con Inps di Parma. C) Circolare CNO n ) Formazione Continua obbligatoria Associazioni di iscritti e altri soggetti 2) eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione. D) Comunicato stampa CGIL Mantova: Lombardia: accordo regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell attività lavorativa con indennità ASpI fino al 31/12/2015. A) Dal 25 al 27 giugno la città di Palermo è pronta a ospitare la sesta edizione del Festival del Lavoro, 3 giorni di approfondimento e confronto tra professionisti (quest'anno valida anche per la formazione continua di commercialisti, avvocati e ingegneri), rappresentanti della politica e delle istituzioni. Molto ricco il programma della manifestazione che prevede 32 tavole rotonde suddivise in quattro categorie: l'ora del capitale umano, la riforma del lavoro live, la fabbrica delle idee, lavoro 2.0. Ed oltre 200 relatori. La cerimonia di apertura è fissata per le ore 15,00 di giovedì 25 giugno presso il Teatro Massimo e già dalle 16,00 i lavori entreranno nel vivo affrontando il tema dell'emergenza occupazionale. E possibile visualizzare il programma al seguente link: B) Si trasmette in allegato il Protocollo d'intesa firmato il 16/06/2015 dal Presidente dell Ordine Provinciale con la sede Provinciale INPS. C) Provvediamo ad inoltrare la circolare n pervenuta dal Consiglio Nazionale avente ad oggetto chiarimenti forniti in merito al vigente Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria. D) Provvediamo ad allegare il comunicato stampa ricevuto dalla CGIL di Mantova avente ad oggetto l'accordo regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività con indennità ASpI legge 28 giugno 2012, n. 92. N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito - circolari. Per il Consiglio Provinciale di Parma Allegati: - Protocollo d intesa con Inps di Parma. - Circolare CNO n Comunicato stampa CGIL Mantova.
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18 Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Viale del Caravaggio Roma pec C.F.: Roma, 21 maggio 2015 Prot. n /U/24 Circolare n Allegati: == Ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS. e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e dei rapporti industriali ROMA Al Ministero della Giustizia Direzione Generale della giustizia civile Ufficio III Reparto II Libere Professioni ROMA Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL ROMA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Loro Sedi Oggetto: 1) Formazione Continua obbligatoria Associazioni di iscritti e altri soggetti 2) Formazione Continua Obbligatoria eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione A seguito della entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro, in fase di prima applicazione sono pervenute a questo Consiglio Nazionale dell Ordine da parte di alcuni Consigli provinciali e di Enti/Associazioni accreditati, richieste di chiarimento in merito agli adempimenti necessari per il riconoscimento dei crediti formativi a seguito di eventi da questi ultimi organizzati.
19 Si ricorda che l art. 8 del citato Regolamento stabilisce che il Consiglio Nazionale, con propria delibera motivata e previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, autorizza le associazioni degli iscritti e gli altri soggetti di cui all art. 4, comma 4, all esercizio di corsi ed eventi formativi validi ai fini della formazione continua. La prescritta autorizzazione ha validità annuale dalla data della delibera del Consiglio Nazionale e ne potrà essere richiesto il rinnovo alla scadenza. Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell Ordine, analitica relazione dell attività formativa svolta nell anno precedente. Per la validità degli eventi formativi ai fini della Formazione continua dei Consulenti del Lavoro, gli Enti e le Associazioni di iscritti che hanno ottenuto l accreditamento con delibera del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, devono darne comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale territorialmente competente in base al luogo di svolgimento dell evento stesso, indicando la data dell autorizzazione rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. La prescritta comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni inerenti l evento formativo e dovrà essere inoltrata almeno entro dieci giorni prima la data di effettuazione dell evento. L evento stesso, per effetto dell autorizzazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell Ordine all Ente organizzatore, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi non necessita di alcun ulteriore accreditamento da parte dei Consiglio provinciale competente per territorio. Tuttavia quest ultimo, ricevuta la comunicazione preventiva, in relazione al proprio autonomo potere di controllo e vigilanza, dovrà verificare la corrispondenza dell evento a quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua. Qualora, e solo nel caso in cui riscontrasse che l evento venga svolto in maniera difforme a quanto sopra previsto, prima dello svolgimento dell evento provvederà a darne comunicazione all Ente/Associazione che ha fatto la prescritta comunicazione preventiva, precisando anche che non potrà essere riconosciuto valido ai fini dell attribuzione dei crediti formativi per la non congruenza con le disposizioni del Regolamento. Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi anche nei casi di accertate violazioni delle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative istruzioni operative. Il Consiglio provinciale provvederà alla segnalazione del soggetto autorizzato e delle motivazioni del diniego al Consiglio Nazionale dell Ordine. Pertanto, la comunicazione prevista dall art. 6, comma 2, delle Indicazioni operative del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro, non deve essere intesa come richiesta di accreditamento preventivo del singolo evento al Consiglio Provinciale competente per territorio. Diversamente interpretando, risulterebbe priva di effetto la procedura di accreditamento di cui all art. 8 del Regolamento.
20 Non è tuttavia esclusa l attività di verifica di congruità, come si accennava, che il Consiglio provinciale deve svolgere a garanzia del legittimo riconoscimento dei crediti. Solo in caso di esito negativo del controllo effettuato, il Consiglio provinciale dovrà attivarsi per le comunicazioni di cui al citato art. 6 delle indicazioni operative. Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale dell Ordine anche richieste di chiarimenti in merito alla validità, sempre ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, di eventi formativi organizzati dalla Pubblica Amministrazione e dalle sue organizzazioni territoriali. Quali, ad esempio, Direzioni territoriali o interregionali del Lavoro, sedi territoriali di INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate, amministrazioni comunali o regionali, Camere di commercio, Università. Nel silenzio delle disposizioni normative e acquisito per le vie brevi il parere da parte del Ministero del lavoro, si ritiene che, pur non essendo espressamente citate queste istituzioni quali soggetti autonomamente autorizzati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della Formazione Continua obbligatoria, è da considerarsi superflua la procedura di accreditamento di cui all art. 8 del Regolamento stesso. Diversamente argomentando, la pubblica amministrazione, chiamata a dare il proprio parere vincolante nella procedura di cui all art. 8 del Regolamento, sarebbe essa stessa oggetto di verifica ai fini della attribuzione della prescritta autorizzazione. Si ritiene pertanto che i Consigli provinciali, in occasione di eventi formativi organizzati dalle istituzioni territoriali della pubblica amministrazione, dopo aver valutato la compatibilità con le materie oggetto di Formazione Continua di cui all art. 2 del Regolamento, potranno riconoscere la validità ai fini dell ottenimento dei crediti formativi, dandone tempestiva ed opportuna comunicazione ai propri iscritti. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) MEC/SG/vs
21 Comunicato Stampa 05/2015_ giugno 2015 Lombardia: Accordo Regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività lavorativa con indennità aspi fino al 31 dicembre 2015 Pertanto è operativo dal mese di giugno questo nuovo strumento per le imprese in difficoltà. Periodo possibile sospensione: 90 gg per ciascun lavoratore. Il giorno 8 giugno 2015, a Milano, Confartiginato - CNA - Casartigiani - CLAAI - CGIL - CISL - UIL Lombardia, hanno sottoscritto l'accordo regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività con indennità ASpI legge 28 giugno 2012, n. 92. L art. 3, comma 17 della legge n.92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero) riconosce, in via sperimentale per il periodo , l erogazione della indennità ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell indennità stessa a carico dei Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l artigianato (FSBA)*. *[FSBA Fondo istituito presso EBNA che è l ente nazionale coordinatore degli enti bilaterali regionali (per la Lombardia, ELBA) in alternativa all istituzione dell apposito fondo previsto presso l INPS così come prevede la legge 92 che riconosce nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità l adeguamento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma.] Anche se il d.lgs n.22/2015 (jobs act) ha introdotto l indennità NASPI, che sostituisce ASpI e mini ASpI (introdotti dalla riforma Fornero art. 2 L.92/2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015, per quanto riguarda questo strumento nulla cambia rispetto alla misura sperimentale di cui all art.3, c.17 della L.92/2012 ASpI lavoratori sospesi che resta in essere fino al 31 dicembre 2015, mantenendo gli stessi requisiti e modalità di calcolo disciplinati dalla sopra citata legge n. 92 del 2012.
22 BENEFICIARI Sono beneficiari dell'integrazione al reddito, del suddetto fondo, i dipendenti di imprese artigiane, a seguito di sospensione per crisi aziendali o occupazionali. Le cause che danno diritto alla sospensione di attività per un'azienda sono ad esempio: 1. crisi di mercato, comprovata dall andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati; 2. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro; 3. mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro; 4. sospensioni o contrazioni dell attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente; 5. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte. La fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili a titolo di AspI non deve necessariamente precedere l eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga. Ciò significa che è possibile richiedere la prestazioni ASpI sospesi anche successivamente ad un periodo di fruizione di CIG in deroga. PROCEDURA DI RICHIESTA 1. L'azienda iscritta ad ELBA sottoscrive il verbale di accordo sindacale. 2. L'azienda fa domanda a INPS esclusivamente on line, presentando la dichiarazione di sospensione attività lavorative nella sezione "Elenchi lavoratori sospesi". E' necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'inps. Nella procedura INPS, selezionare come ente "ELBA". 3. L'azienda invia a ELBA entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, unicamente tramite PEC, il verbale di accordo sindacale al seguente indirizzo: fsba@pec.elba.lombardia.it. 4. ELBA verifica l'ammissibilità delle domande rispetto ai propri requisiti, eventualmente richiedendo alle aziende documentazione integrativa e/o sanatoria dei versamenti EBNA. 5. ELBA valida presso INPS le pratiche dichiarate ammissibili. Le pratiche vengono a questo punto gestite da INPS, che provvede all'erogazione congiunta del contributo INPS/ELBA direttamente ai lavoratori. 6. Le aziende devono inviare a INPS, entro il 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento (es: mese di giugno entro il 20 luglio), la rendicontazione degli eventuali giorni di "sospensione della prestazione" per i lavoratori sospesi (attenzione: indicare solo i giorni effettivamente lavorati), mediante l'apposita funzionalità "Rendicontazioni Mensili Presenze" sul sito dell'inps. Tale comunicazione è indispensabile in caso vi sia difformità tra quanto richiesto ed i giorni di sospensione effettivi, in quanto permette
23 l'esclusione dai pagamenti delle giornate per le quali c'è stata attività lavorativa. In caso di pagamento anche per le giornate non spettanti, INPS procederà al recupero delle somme indebite direttamente sulla mensilità successiva, se la sospensione non è conclusa, o con notifica del debito al lavoratore se il periodo di sospensione è concluso. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata a INPS esclusivamente on line entro il 20 giorno rispetto al giorno d'inizio della sospensione (data indicata sul verbale); le domande presentate a INPS oltre il termine del 20 giorno, ma comunque entro la fine del periodo di sospensione richiesto, sono dichiarate ammissibili, ma il conteggio dei giorni indennizzabili inizierà solo dal giorno di presentazione della domanda. Le domande presentate a INPS oltre la data indicata come giorno di fine della sospensione non saranno dichiarate ammissibili. Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione l'azienda deve inviare a ELBA, unicamente tramite PEC, il verbale di accordo sindacale al seguente indirizzo: fsba@pec.elba.lombardia.it. PERIODO INTEGRATO E QUOTE EROGATE L'intervento, conformemente a quanto previsto al comma 17 dell'art. 3 della Legge 92/2012, ha una durata massima per ciascun lavoratore di 90 giorni a partire dal 1/6/2015 fino al 31/12/2015 come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra ELBA e INPS in data 26 maggio Possono essere indennizzate soltanto le giornate che presentano zero ore lavorate e non viene contemplata la riduzione dell'orario di lavoro. L accordo ha la durata massima di 90 giorni di calendario. Ai lavoratori in regola con i requisiti previsti da ELBA e da INPS viene riconosciuta l'aspi, nella misura prevista dalla vigente normativa. ELBA contribuisce con un intervento integrativo pari al 20% dell'indennità stessa. NORME GENERALI Possono richiedere le prestazioni di "Sospensione per crisi aziendale/occupazionale" le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 12 mesi consecutivi, o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 12 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione a ELBA. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate. Questa regolarità contributiva non vale per le altre provvidenze ELBA previste dal FSR - Fondo Sostegno al Reddito. L'erogazione delle prestazioni, in virtù del regime di erogazione congiunta, viene effettuata direttamente da INPS ai singoli lavoratori, anche per quanto concerne l'intervento integrativo a carico di ELBA.
24 INPS porta ad erogazione soltanto le pratiche dichiarate ammissibili da ELBA, per quei lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 1.3 della circolare INPS n. 36/2013 Requisiti di accesso ASpI. L'erogazione da parte di INPS dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi è soggetta alle disponibilità del budget stanziato, che è stato fissato dalla legislazione nazionale nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui a livello nazionale. Testo degli accordi e i diversi moduli per accordo sindacale e per presentare la domanda sono reperibili dal sito di ELBA LOMBARDIA: silvano saccani sindacalista - cgil mantova via argentina altobelli, mantova tel ; fax ; silvano.saccani@cgil.lombardia.it
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