STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

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1 COMUNE DI BARBATA PROVINCIA DI BERGAMO STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE forestale e agronomo i iscr. Albo dr. Agronomi e dr. Forestali BG n 214 via Cainarca, Romano di Lombardia (Bg) tel/fax p.iva Allegati: Relazione tecnica Cartografia Regolamento di polizia idraulica Data: Per approvazione Il Tecnico 1

2 Relazione tecnica illustrativa PREMESSA La presente relazione descrive le modalità ed i criteri utilizzati per l individuazione del reticolo idrografico di competenza comunale e delle relative fasce di rispetto, come previsto dalla D.G.R n 7/7868 e s.mi., recentemente sostituita dalla dgr IX/4287 del 25/10/2012. La documentazione tecnica elaborata oltre ad individuare il reticolo minore di competenza comunale, comprende anche il regolamento di polizia idraulica con il quale attuare quanto previsto dal R.D. 523/1904, stabilendo le modalità di rilascio delle autorizzazioni idrauliche e definire i canoni emessi dalla Regione, destinati alle spese per l espletamento delle funzioni acquisite ed alla manutenzione del reticolo stesso. Individuazione del reticolo principale Nel territorio del Comune di Barbata non sono individuati corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale. Individuazione del Reticolo Minore Metodologia L individuazione del reticolo minore è stata effettuata applicando i criteri per l esercizio dell attività di polizia idraulica di competenza Comunale di cui all allegato B della D.G.R. 2762/2011 oggi aggiornata dalla dgr IX/4287 del 25/10/2012, considerando inoltre le mappe catastali, l aereofotogrammetria comunale, la carta tecnica regionale, le ortofoto dell area ed eseguendo verifiche di campagna. Lo studio per l individuazione del reticolo si è articolato in due fasi: la prima con cui si è confrontato quanto rappresentato nei fogli di mappa con le cartografie disponibili, in particolare con l aereofotogrammetrico comunale, la carta tecnica regionale e le vecchie tavolette dell I.G.M.; la seconda si è provveduto ad una ricognizione in campagna per un controllo reale della situazione rispetto a quanto indicato dalle varie cartografie disponibili. In particolare si è rivelato molto utile ed indispensabile la ricognizione di campagna, con la quale si è evidenziata la funzione idraulica dei vari corsi d acqua presenti, al fine da escludere tutti quelli privi di valenza da un punto di vista ideologico, in particolare quelli che svolgono solamente una funzione di distribuzione dell acqua irrigua, e che presentano la presenza di acqua solamente durante le pratiche irrigue. 2

3 Come già accennato i corsi d acqua inseriti nel sistema del reticolo minore, e quindi per i quali è prevista l applicazione del regolamento di polizia idraulica, sono stati individuati tendo conto dei seguenti criteri: rappresentato nelle mappe catastali ancorché non più attivi; corso d acqua con afflussi idrici continui o subcontinui, che possieda una funzione di regimazione delle acque meteoriche o rappresenti una fonte di portata idrica per i fossi d irrigazione corso d acqua rappresentato nella cartografia ufficiale Il corsi d acqua così individuati sono stati classificati utilizzando un numero progressivo, una specifica denominazione, ed indicando e descrivendo le principali caratteristiche. Sono stati esclusi dal sistema del reticolo idrico minore tutti i fossi secondari che svolgono esclusivamente una funzione irrigua e non rappresentati nelle mappe catastali. Non sono stati ricompresi nell elenco del reticolo idrico minore di competenza comunale di Barbata due cavi, rappresentati sia nelle mappe del Comune di Barbata sia in quelle del Comune di Fontanella, e ricompresi nel reticolo idrico minore del Comune di Fontanella (Fontanile Carpegno primo e Fontanile Carpegno 2). 3

4 Cod. corso d acqua Elenco dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore: Denominazione Ente competente polizia idraulica 1 Roggia Barbata Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 2 Roggia Gualmaria Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 3 Roggia Cusano Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e Bonifica Naviglio Vacchelli 4 Fontanino Belvedere Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 5 Roggia Serietto Consorzio di Bonifica Naviglio 6 Naviglio vecchio di Cremona Vacchelli Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli Sbocco nell alveo ricettore Fino al confine provinciale Fino al confine Comunale Limite di competenza Naviglio Cremonese Roggia Barbata Confine Comunale Confine Comunale 7 Roggia Gioietta Comune di Barbata Roggia Stanga 2 8 Roggia Bindina Comune di Barbata Fontanino Belvedere 9 Roggia Boldrina Comune di Barbata Roggia Madonna 10 Roggia Mirandola Comune di Barbata Roggia Madonna 11 Roggia Schigazzina Comune di Barbata Roggia Mirandola 12 Roggia Circone Comune di Barbata Roggia Barbata 13 Roggia Madonna Comune di Barbata Fino al Confine Comunale 14 Roggia Stanga1 Comune di Barbata Roggia Boldrina/Roggia Gioietta 15 Fontana della Scotta Comune di Barbata Roggia Fontanone/Roggia Gioietta 16 Roggia Torriana Comune di Barbata Fino al confine comunale 17 Fontana Cremonese Comune di Barbata Fino al confine comunale 18 Fosso Belvedere Comune di Barbata Roggia Barbata 19 Fontana Galli Comune di Barbata Fino al confine comunale 20 Cavo Cimitero Comune di Barbata Roggia Barbata 21 Fontana Zemia Comune di Barbata Fino al confine comunale 22 Roggia Barbata 2 Comune di Barbata Roggia Cusano 23 Roggia Stanga 2 Comune di Barbata Roggia Madonna 4

5 Caratteristiche dei corsi d acqua presenti sul territorio comunale 1 Roggia Barbata Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca La Roggia Barbata trae origine da un capofonte posto al confine nord est del territorio Comunale, l asta presenta una andamento nord sud per un primo tratto, ed a sud dell abitato si dirama in tre corsi d acqua, che oltrepassando il naviglio vecchio, portano l acqua d irrigazione alla prima parte della porzione meridionale del territorio. 2 Roggia Gualmaria Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca La roggia Gualdalmaria si origina nel Comune di Covo, e svolge un importante funzione di scolmatore di piena delle acque del Fiume Oglio. Il tracciato della roggia interessa solo marginalmente il territorio comunale, infatti la roggia stessa definisce, per un breve tratto, il confine nord est del Comune di Barbata. 3 Roggia Cusano Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca La Roggia Cusano trae origine dall omonimo fontanile posto nel territorio del Comune di Antenate. L asta del fontanile, nel territorio di Barbata, scorre nella parte est, fino al confine sud dove entra nel territorio Cremasco. Il corso d acqua presenta alcune diramazioni e connessioni con altre rogge. 5

6 4 Fontanino Belvedere Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca La roggia trae origine dall omonimo fontanile posto a nord ovest del territorio comunale. L asta, oltrepassando l area industriale, si dirige verso sud fino alla sua confluenza in un ramo laterale della Roggia barbata. 5 Roggia Serietto Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli La Roggia Serietto trae origine dall omonima risorgiva posta nella parte nord est del Teritorio Comunale. L asta dirigendosi verso sud raggiunge ben presto il territorio del Comune di Fontanella. La testa di fontanile è attiva e discretamente conservata, anche se la vegetazione arborea ed arbustiva di coronamento necessita di interventi di miglioramento e riqualificazione forestale. 6 Naviglio Vecchio di Cremona Ente competente polizia Idraulica : Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli Il tracciato del Naviglio corre in posizione centrale del territorio comunale, seguendo una direttrice WN SE. Il naviglio nuovo di Barbata è di fatto una trincea idraulica, sprovvista di bocche di alimentazione ed appartine al Naviglio Città di Cremona, del quale è immissario impinguatore. 6

7 Reticolo minore di competenza Comune di Barbata 7 Roggia Gioietta La roggia Gioietta si origina da un fontanile posto a sud dell abitato di Barbata, l asta del fontanile presenta una direzione nord sud, che attraversando, in tale direzione, parte del territorio comunale, raggiunge la C.na Scotta. 8 Roggia Bindina La roggia Bindina è posta lungo il lato nord ovest del territorio di Barbata, si sviluppa prima dirigendosi vers ovest, e poi piegando verso sud confluisce nella parte terminale della Roggia Fontanino Belvedere. 9 Roggia Boldrina La roggia Boldrina trae origine da un fontanile posto a sud della C.na Mirandola, in adiacenza all omonima roggia. L asta del fontanile si dirige verso sud, fino al confine con la Provincia di Cremona, dove confluisce nella Roggia Madonna. 10 Roggia Mirandola La Roggia Mirandola trae origine dal fontanile posto immediatamente a sud della C.na Mirandola. L asta del fontanile si dirige verso sud fino al confine provinciale ove confluisce nella Roggia Madonna. 7

8 11 Roggia Schigazzina La roggia trae origine da un fontanile posto all interno del centro aziendale C.na Venier. L asta si dirige verso sud fino alla Roggia Mirandola. 12 Roggia Circone La Roggia Circone è rappresentata dal reticolo idrografico presente all interno del tessuto urbano del Comune, la sua portata trae origine dal Fontanile Barbata, la cui asta, al limite dell abitato, si dirige verso sud fino alla Roggia Barbata. 13 Roggia Madonna La Roggia Madonna corre lungo il confine sud del territorio comunale, intercetta le acque della maggior parte delle rogge provenienti da nord. 14 Roggia Stanga 1 Il tracciato della Roggia Stanga 1 inizia immediatamente a sud del Naviglio Cremonese, dirigendosi verso sud percorre tutto il restante territorio comunale, e più volte si divide per la distribuzione dell acqua d irrigazione. 15 Fontana della Scotta 8

9 La roggia Scotta trae origine dell omonimo fontanile la cui asta si dirige verso sud fino al Naviglio Cremonese. 16 Roggia Torriana Si tratta di una piccola porzione del tracciato della Roggia Torriana che nasce dall omonimo fontanile posto nel Comune di Isso. 17 Fontana Cremonese Si tratta di una parte della testa del fontanile Fontana Cremonese, la cui asta si sviluppa nel territorio del Comune di Isso. 18 Fosso Belvedere Il fosso Belvedere trae origine al confine nord del Comune, si dirige verso sud, e attraversato la zona industriale confluisce nella Roggia Circone. 19 Fontana Galli Si tratta di una porzione dell asta principale del Fontanile Galli posto in Comune di Isso, ovvero quella parte del corso d acqua che corre lungo il confine ovest del territorio di Barbata. 9

10 20 Cavo Cimitero Si tratta di un fosso che inizia immediatamente a sud del Cimitero e sviluppandosi a lato della strada comunale raggiunge la Roggia Barbata. 21 Fontana Zemia Si tratta di una parte della testa del fontanile omonimo, che per la maggior parte è posta nel territorio del Comune di Isso. 22 Roggia Barbata Si tratta di due cavi che traggono origine immediatamente a sud dell abitato di Barbata, per poi articolarsi verso la porzione nord.est del territorio comunale. 23 Roggia Stanga 2 Il corso d acqua inizia immediatamente a nord della C.na Scotta, e dirigendosi verso sud raggiunge la Roggia Madonna. 10

11 Regolamento di polizia idraulica Art. 1 Applicazione del regolamento di polizia idraulica 1) Le presenti norme disciplinano le funzioni ed i criteri per l esecuzione dell attività di polizia idraulica interessante i corsi d acqua esistenti sul territorio del Comune Barbata. 2) Il reticolo idrico minore di competenza comunale è individuato, in base alla definizione del regolamento di attuazione della legge n 36/94 e attraverso i criteri stabiliti dalle D.G.R n 7/7868 e s.m.i. Definizione del reticolo idrico minore di competenza comunale Denominazione Ente competente polizia Sbocco nell alveo ricettore idraulica Roggia Gioietta Comune di Barbata Roggia Madonna Roggia Bindina Comune di Barbata Fontanino Belvedere Roggia Boldrina Comune di Barbata Roggia Madonna Roggia Mirandola Comune di Barbata Roggia Madonna Roggia Schigazzina Comune di Barbata Roggia Mirandola Roggia Circone Comune di Barbata Roggia Barbata Roggia Madonna Comune di Barbata Fino al Confine Comunale Roggia Fontanone Comune di Barbata Roggia Boldrina/Roggia Gioietta Fontana della Scotta Comune di Barbata Roggia Fontanone/Roggia Gioietta Roggia Torriana Comune di Barbata Fino al confine comunale Fontana Cremonese Comune di Barbata Fino al confine comunale Fosso Belvedere Comune di Barbata Roggia Barbata Fontana galli Comune di Barbata Fino al confine comunale Cavo Cimitero Comune di Barbata Roggia Barbata Fontana Zemia Comune di Barbata Fino al confine comunale Roggia Barbata 2 Comune di Barbata Roggia Cusano Art. 2 Definizioni Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n , ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel conce o di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone sogge e ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di per nenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto des na al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto per nenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamen omissivi della medesima». 11

12 Polizia idraulica: a vità e funzioni di controllo poste in capo all'autorità amministra va, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: a) la vigilanza; b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali; d) il rilascio di nulla osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. e) gestione e manutenzione del reticolo idrico Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo sogge o concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risul no ancora intestate a più uten manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni: Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale. Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale. Nulla osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispe o di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale. Autorizzazione provvisoria: è l autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d urgenza per la realizzazione di opere/interven di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall avvio dell a vità dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica. Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'autorità Idraulica esprime su una proposta proge uale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun tolo ad eseguire opere. Art. 3 Elementi costitutivi ed elaborati a corredo Per la gestione del Reticolo Idrico Minore sono stati eseguiti i seguenti elaborati: 12

13 1. Relazione descrittiva 2. Tavole del reticolo idrico e delle fasce di rispetto 3. Regolamento di polizia idraulica Art. 4 Funzioni, scopi e criteri del Regolamento Il Regolamento definisce e individua le funzioni e i criteri di intervento su: a) fasce di rispetto b) attività vietate c) attività soggette ad autorizzazione comunale d) scarichi in corsi d acqua e) manutenzioni f) canoni Art. 5 Individuazione delle fasce di rispetto Le fasce di rispetto sono individuate nella Cartografia allegata alla presente. 1. Per i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza del Consorzio di Bonifica si è individuata una fascia di rispetto di 10 m dalla sponda dell alveo 2. Per i restanti corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale le fasce di rispetto sono state individuate tenendo conto dei contenuti della DGR 25.gen.2002 n. VII/7868 e D.G.R. n 7/13950 del 3/08/2003. I due limiti esterni al corso d acqua hanno distanza non inferiore a 10 m da ciascun limite d alveo. Nel caso di erronee sovrapposizioni cartografiche fra fogli catastali ed aereofotogrammetrico comunale o di reali divagazioni del corso d acqua si considerano i limiti più esterni misurando una distanza non inferiore a 10 m. Per i tratti tombati, ovvero chiusi definitivamente mediante riempimento di materiale, oppure tratti naturali privi di recapito finale e/o senza alcuna evidenza cartografica e/o morfologica valliva del tratto finale, vengono considerate distanze di 10 m dal tracciato indicato nella cartografia allegata, per garantire una sufficiente fascia di spaglio in occasione di eventi meteorici eccezionali. Schemi sulle modalità di misurazione delle distanza dai corsi d acqua 13

14 Fig. n 1 Misurazione delle distanze in assenza di argine, la distanza si misura partendo dalla sommità della sponda incisa Fig. n 2 Misurazione delle distanze da una sponda senza argine e dalla sommità di un muro di sostegno Fig. n 3 Misurazione delle distanze dal piede arginale esterno 14

15 Fig. n 4 Misura delle distanze dal piede arginale estreno e dalla sommità della sponda incisa Art. 6 Lavori e opere soggette a nulla osta, concessione, attività vietate, tombinature e nuove opere A vità con semplice nulla osta Le a vità consen te, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che vengono eseguite nella fascia di rispetto sino anche alle scogliere (difese radenti, costruite esternamente alla sponda) senza toccare l alveo. È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell alveo (art. 59 RD 523/04). A vità sogge e a concessione previste negli art del RD 523/04 Ai sensi degli ar. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali a vità e le più significa ve opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente e so o l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti: la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l accesso e l esercizio dei porti natanti e ponti di barche; la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904; le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l obbligo dell intera estirpazione delle chiuse abbandonate; l occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie. Restano inoltre sogge a a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguen opere: ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali; 15

16 attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento; attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione; tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale; muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde; opere di regimazione e di difesa idraulica; opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura; scavi e demolizioni; coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente; chiaviche. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001). Interventi edificatori: Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che indirettamente sui corsi d acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere supportato da apposita relazione idrogeologico idraulica. Attività vietate Le a vità vietate sono quelle previste nell art. 96 RD 523/04: sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) lo sradicamento o l abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti 16

17 nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; j) l apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; k) qualunque opera nell alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all esercizio dei porti natanti e ponti di barche; l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; m) lo stabilimento di molini natanti. Proprietari frontisti Ai sensi del 2 comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diri o dei proprietari fron s, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». E', dunque, possibile la costruzione di difese raden (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimen d'alveo. Tali opere dovranno essere cara erizzate da pendenze e modalità costru ve tali da perme ere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle a ribuzioni dell'autorità Idraulica competente che rilascia nulla osta idraulico. La realizzazione di muri spondali ver cali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro per nenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causa dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. 17

18 Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casis ca per la quale è necessario il nulla osta idraulico, questo dovrà essere o enuto preven vamente. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza È consen ta l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tu e quelle a vità che rivestano cara ere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fa a dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il sogge o a uatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'a vità. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istru orio risul che le opere in ques one non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizza sul re colo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone. Tombinatura Ai sensi dell art. 115 del D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di copertura dei corsi d acqua pubblici a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il divieto non si applica alle opere di tombinatura esisten. Qualora la tombinatura esistente, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d acqua, l Amministrazione Comunale potrà ordinarne la rimozione o l adeguamento della stessa, addebitando gli oneri ed eventuali danni provocati a terzi dal concessionario. Verifica di compatibilita idraulica di nuove opere Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili. Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, dovranno essere realizzate secondo la dire va dell Autorità di Bacino Criteri per la valutazione della compa bilità delle infrastru ure pubbliche e di interesse pubblico all interno delle Fasce A e B, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell Autorità di Bacino n 2/99). È facoltà del Comune richiedere l applicazione, in tu o o in parte, di tale dire va anche per i manufa di dimensioni inferiori. Il proge o di tali interven dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. È comunque necessario verificare che le opere non compor no un significa vo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le dire ve idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno: 18

19 restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; avere l intradosso a quota inferiore al piano campagna; comportare una riduzione della pendenza del corso d acqua mediante l utilizzo di soglie di fondo. Non è ammesso il posizionamento di infrastru ure longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all evoluzione morfologica prevista dell alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamen per erosione del corso d acqua. I manufa di a raversamento dovranno essere dimensiona tenendo conto di eventuali proge o necessità di ampliamen futuri del corso d acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti. Per ciò che concerne le difese spondali, sono ammesse quelle radenti che non modifichino la sezione dell alveo e a quota non superiore al piano di campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell andamento della corrente, ivi compre le opere necessarie alla rinaturalizzazione dei corsi d acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative all intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente chi intende realizzare un muro verticale su un corso d acqua viene richiesta: la dimostrazione che non sono possibili alternative all intervento richiesto; la verifica di compatibilità idraulica, secondo le disposizioni in vigore dell Autorità di bacino, finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti. Art.7 Scarichi idrici Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, so o l'aspe o della quan tà delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L ente competente al rilascio a al rinnovo dell autorizzazione allo scarico, ai sensi dell art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Provincia. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una dire va in merito da parte dell'autorità di Bacino. In ogni caso, nelle more dell'emanazione della sudde a dire va e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispe are quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n del 29 marzo 2006 (in particolare dall Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni. Riguardo all aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. 19

20 Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di per nenza di determinate a vità produ ve, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006. Il manufa o di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all en tà dello scarico e alle caratteristiche del corso d acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell energia) per evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua stesso. Art. 8 ripristino di corsi d acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pris no, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'a vità urbanis co edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive": Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di en pubblici 1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Art. 9 autorizzazione paesaggistica Qualora l area oggetto di intervento ricada in zona sogge a a vincolo paesis co il richiedente dovrà presentare apposito a o autorizza vo rilasciato dall ente competente. Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo. La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggis ca è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n (3 Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani T erritoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'ente 20

21 competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR). Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'allegato III Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale". Art. 10 canoni di polizia idraulica Il Comune applicherà annualmente per le stru ure di a raversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall Allegato C del dalla dgr IX/4287 del 25/10/2012, alle a vità autorizzate. E inoltre possibile che il comune richieda un contributo per i diritti di istruttoria. Art. 11 procedure operative per il rilascio della concessione, nulla osta idraulico L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30. Domanda di autorizzazione concessione, nulla osta idraulico L'Operatore dovrà richiedere l autorizzazione in base al fac simile di domanda per la richiesta di nulla osta o concessione di polizia idraulica contenuto nell allegato F Modulistica alla dgr IX/4287 del 25/10/2012. Il progetto deve essere firmato da uno o più tecnici abilita ed iscri al rela vo Albo professionale. A) procedura relativa ad una pratica nuova La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dagli operatori del Autorità di polizia idraulica. Redazione della Relazione di istruttoria: 1. All'arrivo di una richiesta di nulla osta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero identificativo. 2. Il funzionario «istruttore» della pratica: 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della rela va istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli a. 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone); 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alterna va l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda; se la domanda è completa, prosegue l'iter; 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 241/90; gli istanti 21

22 hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 2.5 Qualora le istanze di concessione siano di par colare importanza, per l'en tà o per lo scopo e quando si intende accertare l esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. 2.6 La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti. B) Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica 1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene: 1.1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa; 1.2. creata una nuova pratica; 1.3. seguito lo stesso iter della pra ca nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità. C) Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia 1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi: 1.1 se è rela va ad un corso d'acqua di competenza comunale: verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede; effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse; qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripris no dei luoghi; qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione; quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione; predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica; trasmette il decreto al concessionario; D) Procedura relativa alla revoca Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroa va. E) Pspressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte proge uali di interven che interessano corsi d'acqua, ques non cos tuiscono tolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi 22

23 che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sos tuire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pra ca di polizia idraulica. Art. 12 sdemanializzazione L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998). Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali potrà proporre ai competenti uffici dell amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Art. 13 alienazioni L'alienazione di beni demaniali è consen ta nel rispe o delle condizioni previste dall'art. 5 bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003. La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 n Le modalità opera ve per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5 bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n del 17/07/2006. Art. 14 pronto intervento In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua». Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli en locali le a vità di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale Art. 15 riscossione dei canoni Il Comune in applicazione art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000 procede alla riscossione dei canoni di polizia idraulica secondo quanto previsto dall Allegato C alla dgr IX/4287 del 25/10/2012. Art. 16 disposizoni finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reticoli idraulici. 3. Il presente Regolamento sos tuisce, abrogandole, tu e le analoghe disposizioni già esisten negli altri regolamenti comunali vigenti. 4. Per il fac simile della domanda di concessione o nulla osta, disciplinare e la convenzione sopracitati si fa riferimento all allegato F Modulistica alla dgr IX/4287 del 25/10/

24 Art. 17 norme di riferimento Codice civile (artt. 822 e ss. cc.) L. 20 marzo 1865, n (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche" R.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.d. 11 dicembre 1933, n "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" R.d.l. 18 giugno 1936, n "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali" R.d. 9 dicembre 1937, n "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica" L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382" L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche" D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" L.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)" L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale Collegato ordinamentale" D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po" 24

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