Normativa Acustica architettonica

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1 Normativa Acustica architettonica 1

2 Prime disposizioni in materia di isolamento acustico negli edifici 1. Circolare Ministeriale n del 30/04/1966 Criteri di Valutazione e Collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie Grandezze da misurare a) Isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti b) Isolamento acustico per via aerea di solai c) Isolamento acustico per via aerea di pareti esterne d) Livello di rumore di calpestio di solai e) Rumorosità provocata da servizi e impianti fissi f) Rumorosità provocata da agenti atmosferici g) Coefficiente di assorbimento acustico h) Tempo di riverberazione

3 Criteri di Valutazione e Collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie Isolamento per via aerea Determinato per differenza tra il livello di pressione sonora misurato nell ambiente disturbante ed il livello di pressione sonora misurato nell ambiente disturbato [per bande di ottava] Livello Rumore da calpestio Determinato dalla misura del livello di pressione sonora nell ambiente sottostante quando sul pavimento del vano superiore agisce la macchina normalizzata generatrice di calpestio [per bande di ottava]

4 Definizione valori per edilizia sovvenzionata (in opera)

5 2. Circolare Ministeriale del 22/05/1967 Criteri di Valutazione e Collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici Adottando i concetti generali della Circ. Min. n.1769 del 30/04/66 sono fissati i nuovi indici per l edilizia scolastica di isolamento tra aule

6 2. Circolare Ministeriale del 22/05/1967 Criteri di Valutazione e Collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici Decreto Ministeriale del 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

7 LEGGE 26 ottobre 1995 n.447 Art.1 Finalità della Legge La presente legge stabilisce i principi fondamentali di tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell art. 117 della Costituzione + Art.3 Competenze dello Stato comma e) La determinazione, ( ), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell ambiente, ( ), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l esposizione umana al rumore. D.P.C.M. 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

8 Art.3 Competenze dello Stato comma f) L indicazione, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ( ), dei criteri per la progettazione, l esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall inquinamento acustico.???? Non ancora emanato

9 D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione dei Requisiti Acustici degli Edifici Il Decreto specifica i requisiti acustici prestazionali di componenti edilizi (partizioni verticali di facciata e di separazione tra unità immobiliari, solai e coperture) e di parti impiantistiche (impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo) in funzione della categoria stessa dell edificio e dell ambiente abitativo. Solo 4 articoli Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Definizioni Art. 3 Valori limite Art. 4 Entrata in vigore Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dopo 60 giorni. [ovvero il 20 febbraio 1998]

10 DPCM Art Campo di applicazione. 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Art Definizioni. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. 4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante. 10

11 Art Valori limite. 1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. 11

12 un allegato Tempo di riverberazione Il tempo di riverberazione (T60) è il tempo necessario perché un determinato suono decada di 60 db all interno di un locale. Il parametro varia al variare della frequenza considerata. Per la definizione del tempo di riverberazione nel DPCM si fa riferimento alle indicazioni riportate nella norma ISO 3382: Tale norma (ad oggi ritirata) riguardava la misurazione del T60 negli auditori. Si segnala che attualmente esistono altre norme che forniscono indicazioni sulla misura tempo di riverberazioni quali: Potere fonoisolante apparente Il potere fonoisolante apparente (R ) caratterizza la capacità di una partizione realizzata in opera, divisoria tra due differenti ambienti, di abbattere i rumori aerei. Il parametro varia al variare della frequenza considerata. Per la definizione del potere fonoisolante apparente nel DPCM si fa riferimento alle indicazioni riportate nella norma Isolamento acustico normalizzato di facciata L isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT) caratterizza la capacità di una facciata di abbattere i rumori aerei provenienti dall esterno. Il parametro varia al variare della frequenza considerata. Il pedice 2m indica che la misura del rumore esterno va eseguita a 2 metri dalla facciata stessa. Il pedice nt indica che la misura deve essere normalizzata sulla base del tempo di riverberazione proprio dell ambiente interno. Per la definizione dell isolamento acustico di facciata il DPCM non fornisce riferimenti normativi. Vengono inserite una serie di indicazioni per effettuare le misurazioni (tipologia e posizione della sorgente esterna, numero minimo di misure da effettuare ecc.). 12

13 Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L n) caratterizza la capacità di un solaio realizzato in opera di abbattere i rumori impattivi (di calpestio). Si valuta in sostanza azionando una macchina per il calpestio sul solaio da analizzare e misurando il livello di rumore percepito in un altro ambiente (in genere l ambiente sottostante). Di conseguenza più basso è il livello di rumore misurato migliori sono le prestazioni di isolamento del solaio. Per la definizione del livello di rumore di calpestio nel DPCM si fa riferimento alle indicazioni riportate nella norma EN ISO LASmax Per misurare il livello di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento discontinuo il DPCM richiede di utilizzare il parametro Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow. (LASmax). Si tratta quindi di misurare il picco massimo (max) di rumore prodotto da un impianto. LAeq Per misurare il livello di rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo il DPCM richiede di utilizzare il parametro Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq). Si tratta quindi di misurare il livello continuo di rumore prodotto dall impianto. 13

14 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 db(a) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; b) 25 db(a) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore e' piu' elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. 14

15 e due tabelle Tabella A: classificazione degli ambienti abitativi in cui si applica il decreto Tabella B: Requisiti acustici passivi degli edifici dei loro componenti e degli impianti tecnologici

16 Stabilisce i valori limite dei parametri di riferimento (Tab. B) REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (db) CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI Potere fonoisolante apparente Isolante acustico standardizzato di facciata Livello di rumore di calpestio normalizzato Livello max. di rumore impianti a funzionamento discontinuo Livello max. di rumore impianti a funzionamento continuo R w D 2m,nT,w L n,w L ASmax L Aeq Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche case di cura e assimilabili Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

17 Distingue gli ambienti abitativi nelle seguenti categorie (Tab.A) CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 17

18 Ambienti abitativi Gli ambienti abitativi sono definiti all art.2 comma 1 lettera b) della L. 447: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. D.M. 2 gennaio 1998, n 28 (NB successivo al DPCM ) Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale : Art. 2 L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale. 18

19 CONTENUTI Definisce le grandezze da considerare per la valutazione dei requisiti acustici degli edifici e loro componenti in opera (Allegato A) R w D2m,nT,w L n,w indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti, esso definisce la capacità delle partizioni, orizzontali o verticali, di abbattere il rumore indice dell isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverbero, il quale descrive la capacità delle facciate di ridurre il rumore proveniente dall esterno indice del livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato rispetto all assorbimento acustico, il quale descrive la capacità dei solai di abbattere il rumore di calpestio proveniente dai piani soprastanti Osservazioni: -I valori limite prestazionali sono stabiliti solamente in relazione alla destinazione d uso dell unità immobiliare - I valori limite prestazionali sono relativi alla sola componentistica tra unita immobiliari differenti 19

20 R w - Indice di isolamento rumore aereo tra ambienti adiacenti e/o sovrapposti

21 D 2m,nT nt,w - Indice di isolamento rumore aereo tra ambienti abitativi ed ambiente esterno

22 L n,w - Indice di isolamento rumore da calpestio (rumore impattivo)

23 L ASmax Rumorosità prodotta da impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)

24 L Aeq Rumorosità prodotta da impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento aerazione e condizionamento)

25 ANALISI CRITICA Errori su riferimenti a norme tecniche L isolamento di facciata di un edificio dovrebbe dipendere dal contesto acustico ambientale in cui si trova l edificio Non viene considerato il problema delle unità abitative adiacenti (sullo stesso piano) nel caso del rumore da calpestio Non viene definito chiaramente il concetto di unità abitative (sono da intendersi tali anche le stanze d albergo e le camere d ospedale???)

26 ANALISI CRITICA Non è specificato se la verifica del rumore di calpestio si deve eseguire quando il locale emittente e quello ricevente sono all interno di una stessa unità immobiliare. Non è specificato il grado di isolamento riguardante le partizioni verso locali non abitativi (esempio: autorimesse, vani scale, ecc) Mancanza di sanzioni amministrative dirette nel caso di mancata verifica dei requisiti acustici passivi.

27 o Il decreto si applica sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni Art 15 comma 1 L.R. Umbria I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono essere corredati, sulla base di criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali. o Le prestazioni devono essere valutate in opera Ad oggi non sono state emanate le Linee Guida ministeriali che avrebbero dovuto chiarire le procedure pertanto le Amministrazioni richiedono: una relazione previsionale sul rispetto dei requisiti acustici unitamente al progetto da consegnare contestualmente alla pratica edilizia o in sede di rilascio dell agibilità; tale relazione può essere firmata dallo stesso progettista o da un tecnico competente in acustica. una dichiarazione del direttore dei lavori che le opere sono state realizzate secondo le indicazioni del progetto acustico 27

28 28

29 D.P.C.M. che non prevede Sanzioni + = D.P.C.M. NON APPLICATO fino alla Sentenza n. 2715/07 del 23/04/2007 con la quale il Tribunale di Torino condanna un costruttore (venditore) a risarcire l acquirente del 20% della somma versata per l acquisto dell immobile a causa del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi definiti dal D.P.C.M. 5/12/97 [rumore da calpestio pari a 70 db a fronte dei 63 db fissati dal Decreto] 29

30 Sentenza che prevede risarcimento + = Pioggia di ricorsi e denunce!!! fino all uscita della LEGGE 7 luglio 2009 n.88 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee Legge Comunitaria 2008

31 LEGGE COMUNITARIA 2008 Legge n.88 del 07 luglio 2009 Con l inserimento dell art. 11, comma 5, della legge 88 del 7 luglio 2009, si è avviata la fase del riordino della normativa sull inquinamento acustico. In attesa di tale riordino, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all art. 3, comma 1, lett. e), della legge 447/1995, momentaneamente non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della recente legge. In buona sostanza si è attuata una sospensione temporanea delle misure di tutela che, precedentemente, l acquirente poteva porre in essere nei confronti del costruttore in caso di vizio derivante da cattiva insonorizzazione. Questa innovazione introdotta non opera nei confronti delle azioni giudiziarie già pendenti, ma solo su quelle che sorgeranno eventualmente dopo l entrata in vigore della legge. Inoltre, la sospensione non è operante nei rapporti tra costruttori e pubbliche amministrazioni ma solo tra venditore e acquirente privato. DURATA DELLA SOSPENSIONE 6 mesi a partire dal 29 luglio 2009 = 29 gennaio 2010

32 LEGGE COMUNITARIA 2008 Legge n.88 del 07 luglio gennaio 2010 SCADENZA SOSPENSIONE NESSUN RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA LEGGE COMUNITARIA 2009 Legge n.96 del 4 giugno 2010 Art.15 Introduce una nuova proroga al riordino della normativa in materia di acustica, facendo slittare la scadenza di altri 6 mesi, spostandola di fatto al 29 luglio 2010

33 LEGGE COMUNITARIA 2009 Legge n.96 del 4 giugno 2010 Art.15 In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato Eliminato il riferimento all entrata in vigore della Legge, quindi sospesi i ricorsi per tutti gli edifici esistenti Asseverazione di Tecnico Abilitato su corretta esecuzione, dato l argomento non può che riferirsi al rispetto dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/97

34 LEGGE COMUNITARIA 2009 Legge n.96 del 4 giugno luglio 2010 SCADENZA SOSPENSIONE NESSUN RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA MA NORMA UNI 11367:2010 Pubblicata il 22 luglio 2010 UNI 11367:2010 Acustica in Edilizia Classificazione Acustica delle unità immobiliari Procedura di valutazione e verifica in opera

35 NORMA UNI 11367:2010 Acustica in Edilizia Classificazione Acustica delle unità immobiliari Procedura di valutazione e verifica in opera In attesa del decreto di riorganizzazione della normativa in materia di inquinamento acustico la Norma UNI 11367:2010 fissa i criteri della Certificazione Acustica delle unità immobiliari che, ad oggi, viene redatta solo su base volontaria.

36 Normativa tecnica per la previsione dei requisiti acustici passivi (fase di progetto) UNI EN :2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti UNI EN :2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti UNI EN :2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea UNI/TR 11175, Guida alle norme serie UNIEN per la previsione delle prestazioni acustiche degli Edifici Applicazioni alla tipologia costruttiva nazionale. 36

37 Normativa tecnica per la misura e il collaudo UNI EN ISO 140-4: Misurazioni in opera dell isolamento acustico per via aerea tra ambienti ; UNI EN ISO 140-5:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate UNI EN ISO 140-7: Misurazioni in opera dell isolamento dal rumore di calpestio di solai ; UNI EN ISO 717-1: Valutazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici Isolamento acustico per via aerea ; UNI EN ISO 717-2: Valutazione dell isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici Isolamento del rumore di calpestio. 37

38 GRAZIE PER L ATTENZIONE Il materiale è stato tratto da: Il quadro legislativo nazionale in materia di acustica S. Secchi Manuale acustica applicata R. Gigante 38

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