Attuazione Normativa Acustica
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- Giacomo Fabiani
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1 INGEGNERIA ACUSTICA Attuazione Normativa Acustica Docenti: Prof. Dott. Ing. Ezio Rendina Milano, 09/02/2011
2 Legge n. 447 del 26/10/95: Legge quadro sull'inquinamento acustico, Art.8; Deliberazione n. VII/8313 del 8/03/2002 della Regione Lombardia: Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico ; Art. 844 del Codice Civile e Legge n.13 del 27/02/2009 DPCM 5/12/97: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ; Legge Comunitaria 88/09 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità Europee ; Norma UNI 11367: Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. Legge Regionale10 Agosto 2001 n 13: Norme in materia di inquinamento acustico, Art. 7.
3 Legge n.447 del 26/10/1995 art.8 Disciplina le modalità di previsione del clima acustico e dell'impatto acustico degli edifici. Comma 3: valutazione previsionale del clima acustico È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedale; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4 Legge n.447 del 26/10/1995 art.8 Comma 2: previsioni di impatto acustico Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A, B, C, D, E e F, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f ) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
5 Legge n.447 del 26/10/1995 art.8 Comma 4: previsioni di impatto acustico Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
6 Deliberazione n. VII/8313 del 8/03/2002 della Regione Lombardia. Definisce le modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico
7 Art. 844 del C.C. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
8 Legge n.13 del 27/02/2009 Art. 6-ter Normale tollerabilità delle immissioni acustiche Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Obiettivo: privilegiare la normativa in materia di acustica rispetto ai criteri abitualmente impiegati in sede civilistica a proposito di immissioni rumorose, ovvero applicazione del concetto del disturbo (criterio differenziale) di cui ai DPCM 1/31/91 e 14/11/97.
9 DPCM 5/12/97 Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera; Divide in categorie gli ambienti abitativi; Assegna i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, misurate in opera, a prescindere dalla rumorosità esterna all'edificio presente o previsto.
10 DPCM 5/12/97 Indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici: Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'w) da calcolare secondo le norme UNI EN ISO e UNI ; Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D 2m,nT,w ) da calcolare secondo le UNI EN ISO e UNI ;
11 DPCM 5/12/97 Indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici: Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L n,w ) da calcolare secondo la procedura descritta dalle norme UNI UNI EN ISO e UNI ; Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow (L A Smax ); Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (L Aeq ).
12 DPCM 5/12/97 TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2) Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
13 DPCM 5/12/97 TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari
14 DPCM 5/12/97 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria, Limite = 35 db(a) L Amax con costante di tempo slow; Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, Limite = 25 db(a) L Aeq.
15 DPCM Il DPCM 5/12/97 in sostanza fissa per i principali parametri di valutazione in opera delle caratteristiche acustiche degli edifici dei valori limite rispetto ai quali stabilisce se un edificio può essere o meno considerato a norma di Legge. Poiché esso non contiene delle sanzioni è stato assegnata al Giudice la facoltà di quantificare di volta in volta il danno
16 Fonte % di deprezzamento Tipologia rumore Dott. Alessandro Ghisolfi (Responsabile Uff. Studi Gambetti Holding Spa) 20 % Prof. Mario Pomelli (Ordinario di Estimo Rurale, Università degli Studi di Milano) Sentenza n. 2600/01, Sez 5 a civile, Tribunale di Milano Sentenza n. 5428/96, Sez 5 a civile, Tribunale di Milano Sentenza n / 2007 Tribunale di Torino 15% + 20% 20% 20% 20% Inquinamento acustico (esterno) Disagio acustico, rumore di calpestio (interno)
17 DPCM Novità introdotte dalla legge comunitaria 88/09 La legge del 97 ha creato, in alcuni soggetti attuatori, alcune perplessità. Tali perplessità sono state rappresentate al Parlamento che ha emanato la legge N.88/2009, legge delega sul riordino della materia. Nel frattempo, però, la delega è scaduta (il 28/01/10) e la legge di proroga (la n. 97 del 8/6/10) è scaduta anch essa il 28/7/2010 ma, nel suo articolo 15 comma 1 lettera C, recita quanto segue: «(omissis) la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati, e in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d arte asseverata da tecnico abilitato».
18 DPCM Novità introdotte dalla legge comunitaria 88/09 sulla classificazione acustica degli edifici La legge N 88/2009 entrata in vigore il 29 luglio 2009, nell'art. 11 comma 5, stabilisce che: In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti ( ), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge non è retroattiva. Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, sorti dopo l'entrata in vigore della Legge. (Si evidenzia che il termine sorti deve essere ragionevolmente riferito ai rapporti e non può essere collegato agli alloggi ).
19 DPCM Novità introdotte dalla legge comunitaria 88/09 sulla classificazione acustica degli edifici Per quanto riguarda il contenuto del citato comma, possono essere di aiuto le considerazione interpretative di ANIT (Associazione Nazionale per l'isolamento Termico ed Acustico) pubblicate il 15/07/09: L'art.11 NON abroga il DPCM Il decreto resta in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti. In particolare i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali). Il comma 5 infatti considera solo i rapporti tra i privati, non tra costruttori e la pubblica amministrazione.
20 DPCM Novità introdotte dalla legge comunitaria 88/09 sulla classificazione acustica degli edifici Il Ministero dell'ambiente sta preparando il decreto sui nuovi requisiti acustici degli edifici. Contenuti principali: indirizzo tecnico: norma UNI 11367; correttivo da applicare alle prestazioni acustiche degli edifici che si trovano in zone particolarmente rumorose o silenziose; in caso di edifici in zone rumorose si richiederanno maggiori prestazioni di fonoisolamento di facciata (e tetto), in caso di edifici in zone silenziose si richiederanno maggiori prestazioni di fonoisolamento interunità e di minor rumore da calpestio e di rumorosità da impianti in quanto la percezione uditiva dei rumori interni agli edifici risulta maggiore proprio quando il rumore di fondo è più basso.
21 DPCM Novità introdotte dalla legge comunitaria 88/09 sulla classificazione acustica degli edifici Altre indicazioni previste dal decreto sono: la definizione e la corretta indicazione delle caratteristiche e delle competenze dei tecnici abilitati alla progettazione dei requisiti passivi degli edifici e alle misure da effettuare a collaudo; la necessità della formazione specialistica anche delle maestranze e degli operatori nel settore delle costruzioni edilizie; di informare gli utenti finali degli edifici realizzati circa le tecniche ed i materiali utilizzati. Altresì dovranno essere anche forniti i manuali di uso e di corretta manutenzione degli impianti tecnologici installati. provvedere alla soluzione delle problematiche giudiziarie emerse nel corso dell'applicazione del decreto del 5/12/1997 in materia di mancato rispetto dei requisiti passivi degli edifici.
22 Norma UNI Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. In data 22 Luglio 2010 è stata pubblicata la Norma UNI Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. Contenuti principali: La norma si propone di definire, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. In particolare definisce i criteri per la classificazione acustica per l'intera unità immobiliare e propone una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.
23 DPCM Novità introdotte dalla Norma UNI Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. La norma stabilisce 4 classi acustiche dalla I (prestazioni acustiche ottime) alla IV (prestazioni acustiche modeste). I requisiti prestazionali fissati dalla norma sono indicativamente più restrittivi di quelli propri del DPCM 5/12/97 per le classi I e II, sostanzialmente analoghi a quelli del Decreto per la classe III (prestazioni acustiche di base) e inferiori a quelli del Decreto per la classe IV. La norma stabilisce che la qualità acustica degli edifici deve essere descritta mediante le grandezze di valutazione delle prestazioni in opera di singoli ambienti o elementi dell'edificio; ciò significa che la classe acustica può essere assegnata solo successivamente al termine dell'opera per mezzo di misurazioni fonometriche effettuate in sito su tutti i vani di tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato. Introduce per la prima volta l'incertezza di misura.
24 DPCM Novità introdotte dalla Norma UNI Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera. Il nuovo concetto di classificazione acustica dell'edificio, come è avvenuto sul tema energetico, porterà a una maggiore sensibilità verso la qualità degli edifici da parte del mercato immobiliare a tutti i livelli, dallo sviluppatore dei grandi interventi edilizi all'acquirente della singola unità immobiliare. In sostanza va vista come una opportunità per accelerare il processo di svecchiamento del patrimonio edilizio esistente.
25 Legge Regionale 13/2001, Art. 7 Comma 1: I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5/12/7; Comma 2: I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici dati dal DPCM 15/12/97 ;
26 Legge Regionale 13/2001, Art. 7 Comma 3: Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l insonorizzazione e per l isolamento acustico in relazione all impatto verso l esterno, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
27 Attività temporanee D.P.C.M 1/03/1991 Art.1 Comma 4 : «Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l utilizzo di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l inquinamento acustico sentita la competente Usl» (competenza oggi passata all Arpa). Quindi un cantiere che non abbia richiesto la deroga al rispetto dei limiti è tenuto ad osservare i limiti vigenti (di emissione e di immissione) nella zona nella quale è insediato
28 Attività temporanee Legge 447/1995 Art. 4 Comma 1 Lettera g : attribuisce alle Regioni la definizione delle «modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee» che comportano l impiego di macchinari o di impianti rumorosi Legge 447/1995 Art. 6 Comma 1 Lettera h : attribuisce ai Comuni l onore della «autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso»
29 Attività temporanee La Legge Regionale 13/2001 Art.8 definisce le modalità alle quali deve attenersi il Comune per rilasciare le autorizzazioni in deroga, e in particolare precisa che il Comune deve valutare i seguenti aspetti: I contenuti e le finalità dell attività La durata Il periodo in cui si svolge (diurno o notturno) La popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti di legge
30 Attività temporanee La frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti La destinazione d uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori sensibili Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare
31 Attività temporanee Nell autorizzare il Comune può stabilire: Valori limite da rispettare Limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell attività Prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore L obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore
32 Attività temporanee Quindi la Regione lascia ampia libertà di scelta ai Comuni, ma pochi hanno normato la disciplina specifica Il Comune di Milano ha recepito la Legge Regionale con un proprio regolamento che in articolo 3 recita: «sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette al regolamento comunale: i lavori di rifacimento, manutenzione o restauro delle facciate e/o delle coperture degli edifici; l esercizio di macchine rumorose e l esecuzione di lavori rumorosi svolti nell ambito di cantieri edili, stradali e assimilabili; le operazioni di pulizia delle strade, le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e le operazioni di manutenzione di parchi e giardini.»
33 INGEGNERIA ACUSTICA Via Meravigli, Milano Tel Prof. Dott. Ing. Ezio Rendina Ing. Valentina Astorri
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